Legge Regionale 12 ottobre 1978 n.63, art. 15, lett. b - Acquisto bestiame riproduttore Contributi in conto capitale. Programma di aiuti inseriti nel Programma Operativo Provinciale 1- PREMESSA ISTRUZIONI OPERATIVE Le presenti disposizioni applicative definiscono gli aspetti che la L.R. 63/78 (e successive modificazioni ed integrazioni), così come adeguata alla normativa comunitaria in ordine agli aiuti di stato con la DGR n. 52-1001 del 2 ottobre 2000 per quanto riguarda gli interventi nelle aziende agricole (GUCE serie C28 del 1 febbraio 2000), demanda a decisioni operative non definite dalla Legge stessa. Per quanto qui non previsto si fa riferimento: alla DGR n. 47 1159 del 23/10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni per l applicazione del Piano di Sviluppo Rurale per l anno 2000-2006 della Regione Piemonte; 2- BENEFICIARI Possono accedere al contributo le aziende i cui titolari siano: imprenditori agricoli a titolo principale, persone fisiche o associate, in possesso di adeguata capacità professionale, così come indicato dalla D.G.R. n. 52-1001 del 2/10/2000. Sono escluse le società di capitali. 3- PRIORITA I contributi vengono concessi prioritariamente ai beneficiari titolari di domande già approvate nel precedente bando e non finanziate per insufficiente disponibilità di fondi. In subordine viene accordata priorità: a) alle aziende situate nelle zone di montagna (fa fede la localizzazione del centro aziendale); b) in ulteriore subordine, alle aziende situate nelle altre zone. Nell'ambito di ciascuna categoria è accordata priorità alla data di presentazione delle domande e in subordine al numero di protocollo. Le eventuali economie di spesa che si verificano in fase di collaudo o a seguito di rinunce potranno essere recuperate per ammettere a contributo le domande in un primo momento escluse dalla graduatoria. 4- PROCEDURE E TERMINI Il programma provinciale di aiuti per l acquisto di bestiame riproduttore ha validità per il periodo 2004-2006. Le domande, compilate in ogni loro parte e sottoscritte dai richiedenti, dovranno essere presentate al Servizio Politiche Agricole, Zootecnia e Viticoltura utilizzando la modulistica in distribuzione presso il Servizio stesso e corredate della documentazione sotto descritta: 1
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; I richiedenti in forma associativa devono inoltre presentare la seguente documentazione: 1. Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto (se non ancora agli atti dell'ufficio); 2. Elenco dei soci; 3. Copia del verbale del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente o il suo delegato a presentare la richiesta di finanziamento, a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria e a riscuotere il contributo assegnato, rilasciando ampia e liberatoria quietanza a nome e per conto della cooperativa; 4. Autocertificazione attestante che la società si trova nel pieno e libero possesso ed esercizio dei propri diritti; 5. Autocertificazione attestante l'iscrizione al Registro Prefettizio delle cooperative agricole e l'iscrizione nello schedario generale della cooperazione. Le dichiarazioni e le autocertificazioni presentate dal richiedente a supporto della domanda di finanziamento, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti delle istruttorie e dell adozione dei provvedimenti di attribuzione del finanziamento, fatta comunque salva la facoltà, per l ufficio istruttore, di effettuare i controlli ritenuti più opportuni. Ogni anno con cadenza quadrimestrale o semestrale, nel caso di poche richieste, si provvederà a formare ed approvare, entro i successivi 30 giorni, la graduatoria delle domande presentate sulla base dei criteri di priorità indicati al punto 3. Alle domande ammesse a finanziamento verrà inviata comunicazione di approvazione e richiesta integrazioni documenti, mentre per quelle non ammesse al finanziamento né verrà comunicato il motivo di esclusione. Le iniziative approvate dovranno essere effettuate entro il periodo indicato nel provvedimento di cui sopra. Ad acquisti avvenuti il beneficiario ne richiede il collaudo a cui segue, in caso di riscontro positivo ed accertata la regolarità della documentazione trasmessa, la liquidazione della somma dovuta. 5- FORMA E INTENSITA' DEGLI AIUTI Gli aiuti vengono corrisposti sotto forma di contributi in conto capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa. PERCENTUALE DI CONTRIBUTO SULLA SPESA MASSIMA ZONA di MONTAGNA ALTRE ZONE 40 % 30 % 6- MASSIMALI DI SPESA BESTIAME RIPRODUTTORE Nelle tabelle sotto specificate sono riportate le specie e le razze maggiormente rappresentative dell'allevamento di bestiame nella Provincia di Biella e pertanto ammissibili a beneficiare di contributo in conto capitale sull'acquisto di riproduttori e i relativi massimali di spesa (espressi in Euro). BOVINI PROVVISTI DI CERTIFICATO GENEALOGICO 2
RAZZA GIOVENCA (manza gravida) MANZA (da 1 a 2 anni) TORELLO (da 10 a 20 mesi) Bruna 1.400,00 750,00 1.200,00 1.200,00 600,00 - Frisona (rank da 0 fino a 59) Frisona (rank da 60 a 70) Frisona (rank da 71 a 80) Frisona (rank da 81 a 90) 1.600,00 800,00-1.700,00 850,00-1.800,00 900,00 - Frisona (rank oltre 91) 1.900,00 950,00 - Pezzata Rossa 1.400,00 750,00 1.200,00 d'oropa Piemontese 1.850,00 950,00 1.550,00 OVINI DI ETA' COMPRESA TRA 5 E 20 MESI Pecora con certificato genealogico 200,00 Pecora con certificato attestante l origine della razza 120,00 Ariete con certificato genealogico 280,00 CAPRINI DI ETA' COMPRESA TRA 5 E 20 MESI Capra con certificato genealogico 220,00 Capra con certificato attestante l origine della razza 130,00 Becco con certificato genealogico 310,00 SUINI DI ETA' COMPRESA TRA 5 E 18 MESI Scrofa con certificato genealogico 450,00 Verro con certificato attestante l origine della razza 800,00 7- CAPI FINANZIABILI Il numero massimo annuale di capi per i quali possono essere concessi gli aiuti è limitato all'equivalente di 5,0 UBA (Unità Bovini Adulti) per ogni imprenditore singolo, società semplice o cooperativa agricola. L acquisto di bestiame bovino riproduttore maschile (torello) è subordinato alla presenza in stalla di almeno 20 vacche. E ammesso l acquisto di n 1 verro per anno solare per allevamento. La gravidanza del bestiame bovino femminile dovrà essere accertata dal Certificato d intervento fecondativo (C.I.F.). Ai sensi della D.G.R. n 16-11162 del 1/12/03 che disciplina la riproduzione animale in Piemonte dovranno essere allegate all istanza di contributo un congruo numero di copie di C.I.F. In ogni caso la spesa ammissibile non deve superare per il periodo 2000-2006 i limiti degli investimenti totali fissati nel piano di Sviluppo Rurale, approvato con D.G.R. n. 118-704 del 31/07/2000. 3
TABELLA DI CONVERSIONE DEI CAPI DI BESTIAME IN U.B.A. CONVERSIONE IN UNITA' DI BESTIAME ADULTO (U.B.A.) SPECIE U.B.A. SPECIE U.B.A. BOVINI: vacche (oltre tre anni) giovenche (2-3 anni) manze (1-2 anni) tori torelli vitelli e vitelle (oltre sei mesi) 0,80 0,60 0,70 0,40 OVINI: pecore montoni altri soggetti CONIGLI (x 100 capi): Adulti riproduttori Giovani ingrasso 0,05 2,50 1,10 BUFALINI: bufale (oltre tre anni) giovenche (2-3 anni) manze (1-2 anni) tori torelli vitelli e vitelle (oltre sei mesi) CAPRINI: capre becchi altri soggetti 0,80 0,60 0,70 0,40 0,05 STRUZZI: femmine maschi SUINI: scrofe verri adulti sup. 6 mesi scrofette (3-6 mesi) magroni (3-6 mesi) suinetti fino a tre mesi 0,20 0,25 0,30 0,35 0,26 0,20 0,24 8- DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE DI VACCA Il settore della produzione di latte bovino è assoggettato al regime delle quote aziendali, quindi il contributo sull'acquisto riproduttori non deve comportare l'aumento della produzione rispetto alla quota del richiedente. Detto intervento è finalizzato al miglioramento genetico delle mandrie, pertanto l'acquisto di bestiame bovino femminile è ammissibile ai soli fini della rimonta (sostituzione) dei capi di fine carriera e a condizione che non determini l'aumento del numero di vacche presenti nell'allevamento. La percentuale di rimonta si intende pari al 20% dei capi in produzione (vacche) presenti in stalla. Lo stesso dicasi nel caso degli allevamenti suinicoli. Tuttavia in caso di produzione inferiore alla quota di riferimento ovvero acquisto e/o assegnazione di quote latte, potrà essere ammesso a contributo un numero di bovine tale da consentire di produrre almeno il 70% della stessa, affinchè la predetta quota non subisca la riduzione prescritta dell'art.3, comma 1, della legge 30 maggio 2003 n.119. In ogni caso (rimonta o raggiungimento del 70% del quota) il numero massimo di capi finanziabili non può superare quello indicato al punto 7 delle presenti istruzioni operative. 9- ESCLUSIONI Sono escluse le richieste di: 1. acquisti effettuati prima della presentazione della domanda di contributo; 2. domande di allevamenti bovini nuovi da carne o non a norma con le disposizioni sanitarie di legge; 3. acquisti che determinano, nel settore carne bovina, un aumento di produzione 4
(è tuttavia consentito l acquisto di bestiame selezionato e di alta genealogia al solo fine della rimonta nella misura del 20% dei capi presenti); 4. le aziende devono rispettare le condizioni di ammissibilità previste dalla D.G.R. n. 52-1001 del 2/10/2000 Adeguamento dei regimi di aiuto di stato nel settore agricolo, nonché i limiti di reddito soglia stabiliti dal P.S.R. 2000-2006. E concesso l adesione al contributo anche per i titolari di aziende che pur non raggiungendo il reddito soglia previsto hanno comunque aderito alla misura A e/o B del P.S.R. periodo 2000-2006. 5. Le aziende che non dispongono, per gli animali allevati, di un livello di autosufficienza foraggiera convenzionale pari almeno al 35 % del fabbisogno aziendale non sono ammissibili al sostegno. 10- DESTINAZIONE DEGLI ACQUISTI Il bestiame da riproduzione acquistato con le agevolazioni sopra specificate non può essere alienato o comunque trasferito dalle aziende del beneficiario per almeno 2 anni, salvo che se ne renda necessario l'avvio alla macellazione perché ritenuto non più idoneo alla sua iniziale destinazione produttiva. In questo caso deve essere tempestivamente comunicato l allontanamento motivato dei capi/o al Settore competente. Parimenti il beneficiario predetto non deve abbandonare l'attività di allevatore nel suddetto termine temporale. I contravventori dovranno rimborsare l'equivalente del contributo concesso, maggiorato degli interessi e quant'altro previsto dalla normativa vigente. 11- CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO Per la classificazione del territorio tra montagna e di altro tipo (collina e pianura) si fa riferimento all elenco dei Comuni di cui alle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12/05/88 e 1131-12407 del 5/10/89, ai sensi della direttiva CEE 268/75. Se l azienda o la cooperativa ricade in territori di più comuni, anche di province diverse, si fa riferimento a quello in cui ha la sede il centro aziendale. 12- FALSE DICHIARAZIONI Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 le dichiarazioni mendaci e falsità degli atti comportano sanzioni penali oltre al decadimento del contributo eventualmente concesso. 13- DIVIETO DI CUMULABILITA' Le agevolazioni connesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti concessi per le medesime iniziative dalla Provincia o da altri Enti. 14-DATI PERSONALI E SENSIBILI La presenza di una domanda di finanziamento costituisce per la Provincia autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuta. 5