La normativa di tutela
Le origini I primi provvedimenti nell Italia pre-unitaria La Repubblica cisalpina (1804) Il regno Lombardo-veneto (1819) Lo Stato pontificio Gli editti del cardinal Pacca (1819-1820)
Le origini II Il difficile percorso della prima legge di tutela dello stato unitario dal primo disegno di legge (deliberato nel maggio 1868 da una Commissione speciale del Consiglio di Stato ) ai dieci successivi tentativi per giungere ad una disciplina della tutela del patrimonio artistico (1872 proposta Correnti - 1898 proposta Gallo) la strenua ed intransigente opposizione di una parte significativa del Parlamento, convinta di dover salvaguardare il Paese da una norma che avrebbe minato uno dei principi essenziali della società liberale: il diritto di proprietà
Le prime norme La legge Nasi (l. 12 giugno 1902, n.185) La legge Rava-Rosadi (l. 20 giugno 1909, n.364) Le leggi Bottai (l. 1 settembre 1939, n.1089 e l. 29 giugno 1939, n.1497) Le disposizioni del codice civile (1942)
Dalle cose di interesse storico al bene culturale La concezione tradizionale di patrimonio storico frammentaria (insieme di oggetti) materialistica ( cose di interesse artistico ) estetizzante (rarità delle cose, bellezza dell ambiente) economicistica (pregio degli oggetti, patrimonio)
Dalle cose di interesse storico al bene culturale II La progressiva affermazione del nuovo concetto di bene culturale Convenzione protezione dei b. c. in caso di guerra (L Aja 1954) Convenzione culturale europea (Parigi 1954) Convenzione per impedire l illecita importazione dei b. c. (Parigi 1970) Convenzione per la protezione del patrimonio culturale (Parigi 1972) Legge istitutiva del Ministero per i Beni culturali (L. n.5/1975)
Dalle cose di interesse storico al bene culturale III La Commissione Franceschini (1964-1966) La dichiarazione n.1 della Relazione finale: 1. Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i Beni aventi riferimento alla storia della civiltà. 2. Sono assoggettati alla legge i Beni di interesse ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà
Dalle cose di interesse storico al bene culturale IV Il nuovo valore del termine visione unitaria e non più frammentaria della materia concezione immateriale ( bene ) visione storica ( culturale ) anziché estetizzante valore culturale del bene a prescindere dalla sua valenza economica
Gli ultimi sviluppi Il D. l.vo n.112/1998 e la definizione giuridica di bene culturale.: beni culturali [sono] quelli che compongono il patrimonio storico, artistico archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati dalla legge (art.148, lett. a)
Gli ultimi sviluppi II. e delle attività ad esso connesse: la tutela ( diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni ) la gestione ( diretta ad assicurare la fruizione dei beni ) la valorizzazione ( diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni ) la promozione ( diretta a suscitare e sostenere le attività culturali ) [art.148, lett. c, d, e, g]
Gli ultimi sviluppi III la delega al Governo (l. 8 ottobre 1997, n.352) i principi direttivi possono essere inserite solo le norme vigenti o che entreranno in vigore nei sei (dodici) mesi successivi alle disposizioni possono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale i limiti delega "stretta" = t.u. meramente compilativo momento sbagliato (erano in corso profondi profondi rivolgimenti nel settore) Il Testo Unico sui beni culturali: D. l.vo 29 ottobre 1999, n.490
Gli ultimi sviluppi IV la nuova delega al Governo (l. 6 luglio 2002, n.137) principi direttivi (art.10) adeguamento ai nuovi articoli 117 e 118 Cost. adeguamento alla normativa comunitaria (circolazione) miglioramento dell'efficacia degli interventi (ottimizzazione delle risorse e incremento delle entrate) aggiornamento degli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata riorganizzazione dei servizi anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato Il nuovo codice dei beni culturali: d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42)