I RAPPORTI REGIONI UNIONE EUROPEA II POTERE ESTERO DELLE REGIONI. Articolo T. C. E.
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1 I RAPPORTI REGIONI UNIONE EUROPEA Ordinamento internazionale Altri stati sovrani -DIRITTO INTERNAZIONALE - REGOLE PATTIZIE Unione europea STATO persona giuridica internazionale II POTERE ESTERO DELLE REGIONI 1 Ordinamento interno Decentramento politico REGIONI Recepimento diretta applicabilità 2 Articolo T. C. E. ( ) Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Regioni U.E. - ord. internazionale Norme cost. ripartizione competenze Art. 117 co. 1: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ( ) 3 4
2 Art. 117 co. 2 lett. a): Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l Unione europea;. Art. 117 co. 2: Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l Unione europea delle Regioni.. 5 Incidenza a. 117 nel suo complesso DISTRIBUZIONE POTESTA LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI 1. COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO (Art. 117 comma 2 Cost.) 2. COMPETENZA CONCORRENTE STATO REGIONI (comma 3) 3. COMPETENZA RESIDUALE / GENERALE REGIONI (comma 4) DISTRIBUZIONE POTESTA REGOLAMENTARE TRA STATO E REGIONI (art. 117 comma 6 Cost.) - ALLO STATO IN MATERIA DI LEGISLAZIONE ESCLUSIVA (salva delega alle Regioni) - ALLE REGIONI IN OGNI ALTRA MATERIA (sia competenza concorrente che residuale) - AGLI EE. LL. x ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO LORO FUNZIONI 6 L intervento regionale in particolare Art. 117 c. 5 Cost. Le Regioni, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all attuazione e all esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza Attuazione con leggi ordinarie L. n. 131 del 2003 La Loggia L. n. 11 del 2005 Buttiglione che sostituisce la L. n. 86 del 1989 La Pergola 7 8
3 FASE ASCENDENTE Ruolo regioni in 2 fasi rapporti stati U.E. Unione europea STATI FASE DISCENDENTE 9 FASE ASCENDENTE In cui si determina la posizione dell Italia nell elaborazione del diritto comunitario INFORMAZIONE COORDINAMENTO (a. osservazioni; b. intesa; c. riserva d esame; d. tavoli coordinamento nazionale) RAPPRESENTANZA REGIONI - U.E. - Diretta - Indiretta 10 FASE DISCENDENTE In cui si provvede all attuazione del diritto UE nell ordinamento italiano POSSIBILE IMMEDIATA ATTUAZIONE REGIONALE IN RELATIVE MATERIE COMPETENZA RESIDUALE E CONCORRENTE POTERE SOSTITUTIVO STATO CON ATTI CEDEVOLI Il potere sostitutivo (cenni) Art. 117 c. 5 Cost. (visto) Le Regioni [fasi ascendente/discendente] nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza Art. 120 c. 2 Cost. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione 11 12
4 Il potere sostitutivo nella L. 11/2005 Governo informa regioni interessate e fissa un termine per provvedere In caso mancato adempimento lo Stato (Gov. o Parlamento) esercita potere sostitutivo con atti normativi (L., atti con f.d.l. o regolamentari) o amministrativi generali Questi atti si applicano: solo a regioni inadempienti; solo dalla scadenza del termine UE; cedono a successive norme regionali; indicano esplicitamente la loro natura sostitutiva e cedevole Il potere estero delle Regioni 117 c. 5 Cost. (visto) esecuzione atti internazionali da parte regioni Comma 9: Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. Attuazione nella L. 131 del Diretta attuazione e esecuzione da parte delle regioni obbligo comunicazione al Governo potere sostitutivo; 2. Intese con enti territoriali di altro Stato - per sviluppo economico, sociale e culturale, o attività di mero rilievo internazionale procedura e limiti; 15 16
5 3. Accordi con stati esecutivi accordi internazionali firmati Repubblica italiana tecnico amministrativi natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale limiti procedura per poteri di firma. 4. giuridica INTESE / ACCORDI 5. disciplina specifica diritto UE 17
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