L Irpef. L imposta sul reddito delle persone fisiche Le addizionali locali Il pagamento delle pensioni STAMPA

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L Irpef L imposta sul reddito delle persone fisiche Le addizionali locali Il pagamento delle pensioni STAMPA

360 L imposta sul reddito delle persone fisiche Dopo la legge 289/2002 e la legge 311/2004, con le quali sono stati attuati il primo e il secondo modulo della riforma fiscale del Governo Berlusconi, il Testo Unico delle disposizioni sull Imposta sui Redditi delle persone fisiche, il DPR 917/86 (TUIR), è stato nuovamente modificato con la legge 296/2006, legge finanziaria per il 2007. Con le nuove modifiche, sono state abolite le deduzioni d imponibile, ripristinate le detrazioni d imposta per spese di produzione del reddito e per carichi di famiglia e riparametrata la tabella delle aliquote d imposizione; in pratica, si torna alla struttura del sistema d imposizione vigente fino al 2002. Dal complesso di norme introdotte dall ex ministro Tremonti nel 2003, il nuovo ha tratto un sistema di calcolo dell importo delle detrazioni che permette una modulazione più precisa e più equa del beneficio, in misura inversamente proporzionale al reddito assoggettabile, rispetto al vecchio sistema degli scaglioni secchi. Le modifiche apportate con la legge finanziaria riguardano anche la legge istitutiva delle imposte addizionali locali. Dal 1 gennaio 2007, le operazioni di calcolo dell imposta sul reddito delle persone fisiche si svolgono in questa sequenza: 1. determinazione della base imponibile. Per determinare la base imponibile Irpef è necessario dedurre dall importo del reddito complessivo un importo pari a quello degli oneri e dei redditi indicati nell art. 10 del TUIR (contribuzione previdenziale, per sé o per soggetti diversi, assegno di mantenimento corrisposto all ex coniuge, rendita catastale della casa dell abitazione principale e sue pertinenze, ecc.). La deduzione di tali oneri è prevista anche in sede di determinazione della base imponibile delle imposte addizionali locali (art. 50, comma 2, DLgs 446/97 e art. 1, comma 4, DLgs 360/98); 2. determinazione dell imposta lorda. Per determinare l imposta, si applicano alla base imponibile le aliquote di tassazione pertinenti per ciascuno degli scaglioni di reddito imponibile: l imposta complessiva risulta dalla somma degli importi calcolati per ciascuno degli scaglioni; 3. determinazione dell imposta netta. Per giungere all importo da pagare a titolo di Irpef è necessario detrarre dall imposta lorda: un importo pari alla detrazione di cui all art. 13 del TUIR, in misura variabile a seconda dell importo e del tipo di reddito complessivo posseduto (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o da pensione), da assumere al netto del reddito della casa d abitazione e pertinenze (art. 1, c. 15, n. 4, L 244/ 2007); un importo pari alle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all art. 12 del TUIR, spettanti in base alla situazione familiare e al reddito complessivo posseduto, L Irpef anche in questo caso da assumere al netto del reddito della casa d abitazione e pertinenze. Ai fini fiscali, possono essere considerati a carico del contribuente: 1. il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 2. i figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati; 3. i seguenti altri familiari: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. Per poter fruire della detrazione per i familiari indicati al punto 3 (c.d. "altri familiari a carico") è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per tutti i familiari elencati nei punti 1, 2 e 3, condizione per essere considerati a carico è l assenza di reddito personale o il possesso di reddito assoggettabile all Irpef di importo non maggiore di 2.840,52 euro (5.500.000 lire); un importo pari alla somma delle quote detraibili di spese sostenute nei casi previsti nell art. 15 del TUIR (protesi sanitarie, ticket per medicinali o esami diagnostici, ristrutturazione immobili, interessi passivi sul mutuo per l acquisto della prima casa, ecc.). Queste detrazioni non possono essere applicate all imposta addizionale locale dell Irpef, come calcolata applicando l aliquota stabilita alla base imponibile. La tutela delle pensioni più basse Questo nuovo sistema è stato studiato in modo da produrre benefici fiscali per i redditi fino a circa 40.000 euro annui, in particolare per i nuclei con figli a carico. Parte dell onere finanziario di questo beneficio è sopportato dai redditi di importo maggiore, per i quali si è determinato un progressivo aggravio d imposta rispetto alla normativa introdotta nel 2005 (secondo modulo della riforma Tremonti) anche se non tale da ritornare alla situazione precedente il 2005. Di conseguenza, la nuova normativa non prevede nessuna norma di salvaguardia del tipo di quelle in vigore dal 2003 al 2006, che permettevano l applicazione di una delle discipline previgenti, se più favorevoli, ottenendo il rimborso della differenza con modello 730. Invece, nell art. 11, comma 2, del TUIR, è stabilito che l imposta non sia dovuta da titolari di solo reddito da pensione d importo annuo non maggiore di 7.500 euro, senz altri redditi all infuori di redditi da terreni d importo annuo non superiore a 185,92 e/o il reddito della casa d abitazione. 361

362 L imposta sul reddito delle persone fisiche La tassazione delle pensioni Con la nuova detrazione d imposta, l area entro la quale le pensioni non su - biscono tassazione si allarga dai previgenti 7.000 fino a 7.500 euro annui (7.750 per i pensionati con almeno 75 anni d età). Tuttavia, non è stata superata la differenza con la soglia di detassazione vigente per i lavoratori dipendenti (8.000 euro): il raggiungimento della parità rimane una rivendicazione delle organizzazioni sindacali dei pensionati. Le detrazioni d imposta esplicano la loro efficacia per 12 mensilità all anno e non vengono applicate in sede di calcolo dell Irpef sulla tredicesima mensilità, il cui importo netto, di conseguenza, è diverso da quello di ciascun altro rateo mensile nell anno. Altra fonte di possibile differenza fra l importo netto della tredicesima e quello delle altre mensilità di pensione sta nel rapporto tra scaglioni d imposta calcolati su base mensile e quelli calcolati su base annuale: essendo tale rapporto pari a 12 e non a 13, quante sono le mensilità in cui viene corrisposta la pensione annua, potrebbe verificarsi il salto di aliquota marginale in sede di tassazione annua rispetto a quella mensile. Anche l importo netto della rata di dicembre risulta differente da quello delle rate precedenti, perché la legge prescrive che l Irpef addizionale venga trattenuta in un numero di rate variabile a seconda del tipo di pagamento e comunque fino e non oltre il periodo di paga scadente a novembre. Perciò, per calcolare l imposta effettivamente dovuta su ciascuna delle prime 12 rate di pensione, si utilizzano i valori mensili degli scaglioni d aliquota e delle detrazioni; per calcolare l imposta dovuta sulla tredicesima, invece, occorre sommare le quote di Irpef effettivamente trattenute dalle prime dodici rate e sottrarre tale somma dall importo dell imposta calcolata sull intero reddito annuo: la differenza costituisce l importo dell Irpef dovuta sulla tredicesima. Questa regola ha un eccezione: quando una stessa persona percepisca più di un trattamento pensionistico, gli Enti erogatori, in quanto sostituti d imposta, sono tenuti a calcolare la tassa dovuta sull importo complessivo delle pensioni e a ripartirla in proporzione all imponibile erogato da ciascuno di essi. Di conseguenza, poiché quella che viene ripartita è l Irpef già al netto delle detrazioni, il suo peso risulterà ripartito equamente su tutte le rate di pensione, tredicesima compresa (Agenzia delle entrate del Ministero dell economia e finanze, circolare n. 57 del 22 dicembre 2003). Nel caso di titolarità di più pensioni, di regola gli Enti previdenziali trattengono la somma corrispondente alle imposte addizionali dalla pensione di maggior importo lordo. Per facilitare le operazioni di calcolo, questo Vademecum riporta di seguito la descrizione delle operazioni relative all Irpef, prima nei suoi valori mensili e poi nei suoi valori annui, e la descrizione delle operazioni relative all addizionale regionale e comunale, prima nell importo a saldo e poi nell importo in acconto. IL CALCOLO DELL IRPEF SULLA PENSIONE (come effettuata dal sostituto d imposta) Importo mensile - mensilità di pensione diverse dalla 13ª 1 Determinazione della base imponibile Dall importo complessivo lordo di pensione gli Istituti di previdenza deducono i seguenti importi rapportati a mese: - oneri contributivi di tipo diverso: eventuale contributo di solidarietà e, dalle sole pensioni a carico dell INPS, il contributo all ONPI, nella misura di centesimi 1 (uno); - trattenute relative al pagamento rateale di riscatti e ricongiunzioni; - trattenute relative al divieto di cumulo con attività lavorativa; - trattenute disposte della Magistratura a titolo di assegno di mantenimento dell ex coniuge. 2 Determinazione dell imposta lorda CALCOLO IMPOSTA SU IMPORTO mensile REDDITO aliquote in vigore dal 1 gennaio 2007 Scaglione in cui si situa l imponibile L Irpef Aliquota Correttivo (imposta marginale da detrarre massima da applicare dal risultato nella fascia) Da 0,01 a 1.250,00 23 0,00 287,50 Da 1.250,01 a 2.333,33 27 50,00 292,50 Da 2.333,34 a 4.583,33 38 306,67 855,00 Da 4.583,34 a 6.250,00 41 444,17 683,33 Da 6.250,01 in poi 43 569,17 s. q. 3 Determinazione dell imposta netta Dal 1 gennaio 2007 le detrazioni d imposta da applicare possono consistere di un importo fisso, variabile o in parte variabile e in parte fisso: la situazione da applicare dipende dallo scaglione in cui si colloca il reddito complessivo posseduto. La detrazione fissa, o la parte fissa di detrazione, è applicabile immediatamente. La detrazione variabile, o la parte variabile di detrazione, va calcolata moltiplicandone l importo teorico massimo per un coefficiente. Il coefficiente è il quoziente di una divisione, il cui primo termine, il, va ridotto dell importo mensile di pensione o è esso stesso costituito dall importo mensile di pensione. Il, invece, può essere fisso o consistere anch esso di due parti. 363

DETRAZIONE mensile PER REDDITO DA PENSIONE (art. 1, comma 6, lett. d, L 296/2006) DETRAZIONE mensile PER FIGLI (art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006 e art. 1, comma 483, L 228/2012) operazioni di calcolo complessivo mensile del reddito fissa variabile elementi per la determinazione del coefficiente Da 1,00 a 625,00 143,75 - - - Da 625,01 a 1.250,00 104,58 39,17 X coefficiente 15.000 - pens. annua 7.500 Da 1.250,01 a 4.583,33-104,58 X coefficiente 55.000 - pens. annua 40.000 Da 4.583,34 in poi - - - - detrazione teorica massima importo base 79,17 x n. figli + importi aggiuntivi - per età < 3 anni 22,50 x n. figli + - per condizione di handicap 33,33 x n. figli + 364 DETRAZIONE mensile PER REDDITO DA PENSIONE SOGGETTI CON ALMENO 75 ANNI D ETÀ (art. 1, comma 6, lett. d, L 296/2006) complessivo mensile del reddito fissa variabile DETRAZIONE mensile PER CONIUGE (art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006) complessivo mensile del reddito fissa variabile elementi per la determinazione del coefficiente elementi per la determinazione del coefficiente Da 1,00 a 645,83 148,58 - - - Da 645,84 a 1.250,00 108,08 40,50 X coefficiente 15.000 - pens. annua 7.250 Da 1.250,01 a 4.583,33-108,08 X coefficiente 55.000 - pens. annua 40.000 Da 4.583,34 in poi - - - - Da 1,00 a 1.250,00 57,50 9,17 - (9,17 X coefficiente) pensione annua 15.000 Da 1.250,01 a 2.416,67 57,50 - - - Da 2.416,68 a 2.433,33 58,33 - - - Da 2.433,34 a 2.891,67 59,17 - - - Da 2.891,68 a 2.916,67 60,00 - - - Da 2.916,68 a 2.925,00 59,17 - - - Da 2.925,01 a 2.933,33 58,33 - - - Da 2.933,34 a 3.333,33 57,50 - - - Da 3.333,34 a 6.666,67-57,5 X coefficiente 80.000 - pens. annua 40.000 Da 6.666,68 in poi - - - - - contribuente con più di 3 figli a carico 16,67 x n. figli = elementi per la determinazione del coefficiente somma importi teorici massimi x coefficiente = detrazione effettiva importo base 95.000 + importo aggiuntivo - contribuente con più di 1 figlio a carico 15.000 x n. figli - 1 = somma pensione annua = importo base 95.000 + importo aggiuntivo - contribuente con più di 1 figlio a carico 15.000 x n. figli - 1 = Ai contribuenti con almeno 4 figli a carico è attribuita un ulteriore detrazione fissa, d importo pari a 100 euro, da dividere in parti uguali con l altro genitore se non è legalmente ed effettivamente separato e se non è a carico dell altro: in caso d incapienza, la detrazione viene attribuita ugualmente come credito d imposta (art. 1, c. 15, lettera A, nn 1 3, L 244/2007; DM 31 gennaio 2008). 365

DETRAZIONE mensile PER ALTRI FAMILIARI (art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006) operazione di calcolo detrazione teorica massima importo base 62,50 x coefficiente = detrazione effettiva elementi per la determinazione del coefficiente importo base 80.000 _ pensione annua = Importo annuo 1 Determinazione della base imponibile Dall importo complessivo lordo di pensione gli Istituti di previdenza deducono soltanto i seguenti importi: - oneri contributivi di tipo diverso: eventuale contributo di solidarietà e, dalle sole pensioni a carico dell INPS, il contributo all ONPI, nella misura di centesimi 13; - trattenute relative al pagamento rateale di riscatti e ricongiunzioni; - trattenute relative al divieto di cumulo con attività lavorativa; - trattenute disposte della Magistratura a titolo di assegno di mantenimento dell ex coniuge. Per ottenere il riconoscimento di oneri diversi da quelli indicati, il pensionato potrà agire in sede di dichiarazione dei redditi. 2 Determinazione dell imposta lorda CALCOLO IMPOSTA SU IMPORTO annuo REDDITO aliquote in vigore dal 1 gennaio 2007 (art. 1, comma 6, lett. b, L 296/2006) L Irpef 366 L imposta sul reddito delle persone fisiche Importo mensile - 13ª mensilità di pensione Determinazione dell imposta imposta calcolata sul reddito annuo da pensione meno (imposta calcolata su base mensile X n. mensilità riscosse nello stesso anno esclusa la 13ª) uguale imposta da detrarre dalla 13ª mensilità 80.000 Scaglione in cui si situa l imponibile Aliquota Correttivo (imposta marginale da detrarre massima da applicare dal risultato nella fascia) Da 1 a 15.000 23-3.450 Da 15.001 a 28.000 27 600 3.510 Da 28.001 a 55.000 38 3.680 10.260 Da 55.001 a 75.000 41 5.330 8.200 Da 75.001 in poi 43 6.830 s. q. 3 Determinazione dell imposta netta Dal 1 gennaio 2007 le detrazioni d imposta da applicare possono consistere di un importo fisso, variabile o in parte variabile e in parte fisso: la situazione da applicare dipende dallo scaglione in cui si colloca il reddito complessivo posseduto. La detrazione fissa, o la parte fissa di detrazione, è applicabile immediatamente. La detrazione variabile, o la parte variabile di detrazione, va calcolata moltiplicandone l importo teorico massimo per un coefficiente. Il coefficiente è il quoziente di una divisione, il cui primo termine, il, va ridotto dell importo annuo di pensione o è esso stesso costituito dall importo annuo di pensione. Il, invece, può essere fisso o consistere anch esso di due parti. Gli importi detraibili per spese di cui all art. 15 TUIR, eventualmente sostenute, possono essere fatti valere solo in sede di dichiarazione dei redditi. 367

368 DETRAZIONE annua PER REDDITO DA PENSIONE (art. 1, comma 6, lett. d, L 296/2006) complessivo annuo del reddito fissa variabile elementi per la determinazione del coefficiente Da 1 a 7.500 1.725 - - - Da 7.501 a 15.000 1.255 470 X coefficiente 15.000 - pens. annua 7.500 Da 15.001 a 55.000-1.255 X coefficiente 55.000 - pens. annua 40.000 Da 55.001 in poi - - - - DETRAZIONE annua PER REDDITO DA PENSIONE SOGGETTI CON ALMENO 75 ANNI D ETÀ (art. 1, comma 6, lett. d, L 296/2006) complessivo annuo del reddito fissa variabile elementi per la determinazione del coefficiente Da 1 a 7.750 1.783 - - - Da 7.751 a 15.000 1.297 486 X coefficiente 15.000 - pens. annua 7.250 Da 15.001 a 55.000-1.297 X coefficiente 55.000 - pens. annua 40.000 Da 55.001 in poi - - - - DETRAZIONE annua PER CONIUGE (art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006) complessivo annuo del reddito fissa variabile elementi per la determinazione del coefficiente Da 1 a 15.000-800 - (110 X coefficiente) pensione annua 15.000 Da 15.001 a 29.000 690 - - - Da 29.001 a 29.200 700 - - - Da 29.201 a 34.700 710 - - - Da 34.701 a 35.000 720 - - - Da 35.001 a 35.100 710 - - - Da 35.101 a 35.200 700 - - - Da 35.201 a 40.000 690 - - - Da 40.001 a 80.000-690 X coefficiente 80.000 - pens. annua 40.000 DETRAZIONE annua PER FIGLI (art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006 e art. 1, comma 483, L 228/2012) operazioni di calcolo detrazione teorica massima importo base 950 x n. figli + importi aggiuntivi - per età < 3 anni 270 x n. figli + - per condizione di handicap 400 x n. figli + - contribuente con più di 3 figli a carico 200 x n. figli = elementi per la determinazione del coefficiente somma importi teorici massimi x coefficiente = detrazione effettiva importo base 95.000 + importo aggiuntivo - contribuente con più di 1 figlio a carico 15.000 x n. figli - 1 = somma pensione annua = importo base 95.000 + importo aggiuntivo - contribuente con più di 1 figlio a carico 15.000 x n. figli - 1 = Ai contribuenti con almeno 4 figli a carico è attribuita un ulteriore detrazione fissa, d importo pari a 1.200 euro, da dividere in parti uguali con l altro genitore se non è legalmente ed effettivamente separato e se non è a carico dell altro: in caso d incapienza, la detrazione viene attribuita ugualmente come credito d imposta (art. Da 80.001 in poi - - - - 1, c. 15, lettera a, nn 1 3, L 244/2007; DM 31 gennaio 2008). 369

DETRAZIONE annua PER ALTRI FAMILIARI (art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006) operazione di calcolo detrazione teorica massima importo base 750 x coefficiente = detrazione effettiva elementi per la determinazione del coefficiente importo base 80.000 pensione annua = 80.000 - in acconto (addizionale comunale) Come modificato con la legge finanziaria per il 2007, l art. 1, comma 4, del DLgs 360/1998 stabilisce che il versamento dell imposta comunale è effettuato in acconto e a saldo. L acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell importo ottenuto applicando l aliquota deliberata, per l anno di imposta, dal Comune nel cui territorio il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dello stesso anno, alla base imponibile dell anno precedente. Se tale deliberazione viene pubblicata in data successiva al 31 dicembre dell anno precedente, l aliquota da impiegare nelle operazioni di calcolo dell acconto resta determinata nella misura prevista per lo stesso anno precedente (art. 40, c. 7, DL 159/2007 conv. L 222/2007). Poiché gli Enti previdenziali effettuano il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni prima della fine dell anno precedente, l importo dell acconto riportato sui certificati di pensione e sulla CUD può non coincidere con quello che va effettivamente trattenuto ai pensionati residenti nel territorio di Comuni che modifichino l aliquota e pubblichino la relativa delibera entro la data del 31 dicembre. In questo caso, l Ente deve inviare al pensionato una nuova CUD con i nuovi importi, entro il termine per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, sempre per effetto della legge finanziaria, dal 2007 in poi i Comuni possono esentare dal pagamento dell addizionale i soggetti con reddito al di sotto di determinate soglie. L esenzione vale anche per l acconto (circolare dell Agenzia delle entrate n. 23 del 20 aprile 2007). L Irpef 370 CALCOLO DELLE C. D. IMPOSTE ADDIZIONALI LOCALI SULLA PENSIONE (come effettuato dal sostituto d imposta) Determinazione della base imponibile La base imponibile delle imposte locali addizionali dell Irpef coincide con il reddito al netto degli oneri deducibili di cui all art. 10 del TUIR. Determinazione dell imposta - a saldo L importo annuo dell imposta regionale e di quella comunale si determina applicando alla base imponibile dell anno di imposta l aliquota o le aliquote stabilite per lo stesso anno dai Consigli regionale e comunale della località nella quale il pensionato ha il suo domicilio fiscale (cioè la residenza legale) alla data del: 31 dicembre dello stesso anno, per l addizionale regionale; 1 gennaio dello stesso anno, per le addizionali provinciale e comunale. Effettuazione delle trattenute L importo dell acconto di addizionale comunale viene diviso in 9 parti, che vengono trattenute dalla rata di pensione relativa al mese di marzo fino a quella di novembre. L importo dei saldi, sia quello relativo all intera imposta regionale, sia quello costituito dalla parte residua di imposta comunale, viene trattenuto dall importo di pensione in pagamento l anno seguente quello di imposta, in 11 rate a partire da quella di gennaio o in numero minore di rate, purché non oltre quella di novembre. Nell insieme, ogni anno gli Enti previdenziali tratterranno dalla pensione una somma pari al 100% dell imposta regionale di competenza dell anno precedente a titolo di saldo; il 30% dell imposta comunale di competenza dell anno stesso a titolo di acconto e il residuo dell imposta comunale di competenza dell anno precedente a titolo di saldo. Per il solo 2007, anno di istituzione del doppio regime per l imposta comunale, l importo delle trattenute sulla pensione è costituito dal 100% dell imposta regionale e da circa il 130% dell imposta comunale. In ogni caso, si tenga presente che tutti gli importi di addizionale riportati su un certificato di pensione (l imposta regionale a saldo, l imposta comunale in acconto 371

Le addizionali locali e l imposta comunale a saldo) sono calcolati non già sulla base dell importo di pensione riportato sullo stesso certificato ma a quello dell anno precedente, contenuto nel modello di CUD allegato al certificato di pensione. Le aliquote Per l addizionale regionale e comunale è consultabile il sito Internet del Ministero delle finanze, che aggiorna di anno in anno l elenco delle aliquote in vigore e le eventuali condizioni di esenzione alla pagina http://www.finanze.it/export/finanze/per_conoscere_il_fisco/fiscalita_locale/addirpef/index.htm Il pagamento delle pensioni In Italia Dal 1 ottobre 2012, le pensioni di importo pari o superiore a 1.000 non possono più essere riscosse in contanti, ma dovranno transitare obbligatoriamente su un conto corrente bancario o postale. Infatti, al fine di contrastare i fenomeni dell evasione fiscale e del riciclaggio, l art. 12 del D.L. n. 201/2011 (Decreto salva Italia ) ha ridotto ulteriormente il limite alla trasferibilità del denaro contante, portandolo da 2.500 a 1.000. L entrata in vigore di questa disposizione, che inizialmente era prevista per il 6 marzo 2012 (3 mesi dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore della Manovra Monti), è stata poi prorogata dal D.L. n. 16/2012 prima al 1 maggio 2012 e successivamente, in sede di conversione in legge del decreto, al 1 luglio 2012. INPS Il pagamento di quasi tutte le pensioni avviene in rate mensili anticipate e la somma è disponibile dal primo giorno bancabile mese. Gli uffici postali e bancari, al fine di evitare i disagi di code prolungate agli sportelli, possono scaglionare il pagamenti in più giorni secondo un calendario prestabilito. Nel mese di dicembre oltre alla quota mensile della pensione viene pagata la tredicesima. Le pensioni di importo superiore a 5,00 e fino a 60,00 (anche se l importo totale è riferito a più pensioni) vengono pagate in due rate semestrali anticipate. Le pensioni di importo fino a 5,00 mensili vengono pagate con una rata annuale anticipata. Ex INPDAP L Inpdap paga le pensioni il giorno 16 di ogni mese, compreso dicembre. Se il 16 è un giorno festivo, il pagamento si anticipa al primo giorno feriale utile precedente. Ex ENPALS Il pagamento avviene, per regolamento interno, tra il giorno 10 ed il giorno 15 di ogni mese. 372 All estero Il pensionato può richiedere il pagamento della prestazione tramite: accredito su conto corrente in euro o moneta locale; bonifico bancario domiciliato a nome del pensionato presso un istituto di credito; riscossione in contanti allo sportello bancario o assimilato; riscossione con card ricaricabile (nei Paesi in cui tale servizio è disponibile). Per l accredito in conto corrente il pensionato deve sempre indicare il codice IBAN e BIC, se il pagamento è disposto in uno Stato della UE o le coordinate bancarie complete se il pagamento è disposto in uno Stato extra UE. La periodicità dei pagamenti è identica a quella delle pensioni pagate in Italia. I pagamenti sono effettuati a partire dal primo giorno bancabile utile del mese. I pagamenti sono sempre eseguiti franco spese per il beneficiario. 373