Capo 1. Cessione di piccole quantità di cinghiali e altri ungulati selvatici

Documenti analoghi
INDICE. Capo 1. Specie animali allevate in azienda ai fini della macellazione. Capo 2. Quantità massime consentite

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUL CONSUMO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CARNE DI SELVAGGINA SELVATICA

Allegato A INDICE. Definizioni

Allegato A. DIRETTIVE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA ATTRAVERSO LA PRESENZA DI CENTRI DI SOSTA (CdS)

Cenni di legislazione sanitaria della selvaggina

Linee guida per la commercializzazione e il consumo delle carni di selvaggina selvatica cacciata

Linee guida per la commercializzazione e il consumo delle carni di selvaggina selvatica cacciata

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUL CONSUMO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CARNE DI SELVAGGINA SELVATICA GROSSA ABBATTUTA DURANTE L ESERCIZIO VENATORIO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 36 DELIBERAZIONE 31 agosto 2009, n. 746

CORSO CACCIATORE FORMATO

tenuto conto delle osservazioni formulate dal Settore Prevenzione Veterinaria;

SELVAGGINA CACCIATA COMMERCIALIZZAZIONE E RISTORAZIONE LA LEGISLAZIONE IN VIGORE

Dr.Francesco Tripodi Servizio Veterinario AUSL Modena distretto di Pavullo nel Frignano ESPERIENZE DI CESSIONE DIRETTA DI GROSSA SELVAGGINA CACCIATA

Sondrio, 26 luglio 2010

Produzione primaria per uso domestico. privato. che Preparazione, esegua manipolazione e. destinati al consumo domestico privato e

Situazione epidemiologica della fauna selvatica in Abruzzo: consumo di carni degli ungulati selvatici e della selvaggina cacciata

Il Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti

Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta. DELIBERAZIONE 15 dicembre 2014, n. 1185

Commercializzazione carni di selvaggina cacciata D.G.R. N del 12/12/2011. Alessandria 18 Maggio 2012

INDICAZIONI TECNICHE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CARNI DI SELVAGGINA ABBATTUTA IN ATTUAZIONE DELLA DG. 970/2007

Dal punto di vista normativo la fauna selvatica è tutelata dalla legge. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

ALLEGATOA alla Dgr n del 08 luglio 2008 pag. 1/6

Regolamento per la disciplina e l esercizio delle Piccole produzioni locali di prodotti a base di carne

Corso controllo fauna selvatica Provincia di Bari TRATTAMENTO DELLE SPOGLIE. Dr. Silvio Azara

Regione Piemonte: Legislazione sulla commercializzazione di carne di selvatici. Torino 19 giugno 2014 Dott. Carlo Raschio

IL CACCIATORE FORMATO: DA CACCIATORE A CACCIATORE CONSAPEVOLE

LINEE GUIDA PER LA TRASFORMAZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DELLE AZIENDE

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA

ALLEGATOA alla Dgr n del 20 novembre 2007 pag. 1/6

A.R.T..A. Regolamento (CE) n.1257/1999 del 17 maggio 1999 PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 19 ) Delibera N.17 del

GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

ALLEGATOA alla Dgr n del 28 settembre 2010 pag. 1/8

CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

Il cacciatore produttore primario

INDICE. Capo I - Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Ambito di applicazione Art. 3 - Esclusioni Art. 4 - Definizioni

PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI BOLOGNA

A.R.T..A. Regolamento (CE) n.1257/1999 del 17 maggio 1999 PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA

Approvazione delle Linee Guida per la trasformazione degli alimenti di origine animale nelle Aziende Agricole.

RELAZIONE TECNICA SUI REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE

SCHEDA INFORMATIVA PER MACELLI, LABORATORI DI SEZIONAMENTO, PREPARAZIONE CARNI

Autocontrollo e gestione. all interno della aziende. Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino. Prato, 5 dicembre 2017

ERUCON - ERUditio et CONsultum IGIENE ALIMENTI

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA DELLA SELVAGGINA ABBATTUTA

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVORAZIONE CARNI DELLA SPECIE UNGULATI

PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 65 DEL 17 DICEMBRE 2007

All. 3) - Protocollo per il trattamento delle carcasse di Cinghiale provenienti dal prelievo selettivo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini

LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL IGIENE DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

LINEE GUIDA PER LA TRASFORMAZIONE, LA SOMMINISTRAZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI DA PARTE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

Parte 1 N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/06/2017. Regione Basilicata. Legge Regionale 29/05/2017, n.11

Allegato 1. Marca da Bollo. Al Sindaco del Comune di Jesi

FAC-SIMILE di SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELLE PARTITE IN ARRIVO

sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato; Visti gli articoli 42, commi 2 e 4, e 66, comma 3, dello Statuto;

Notizie dal Consorzio

Notizie dal Consorzio

Parte 1 N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16/06/2017. Regione Basilicata

I laboratori di sezionamento sono tenuti, in particolare, ad ottemperare alla prescrizione dell'allegato I, capitolo IV, punto 1, concernente

DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIO U.O.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE REQUISITI NECESSARI PER STRUTTURE DA ADIBIRE A:

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

52 Bollettino Ufficiale

A.R.T..A. Regolamento (CE) n.1257/1999 del 17 maggio 1999 PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45 DELIBERAZIONE 27 ottobre 2008, n. 861

ALLEGATO A: REQUISITI IGIENICO SANITARI PER L IMMISSIONE IN COMMERCIO ED IL CONSUMO DI CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA

LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L esame preliminare. Persone fisiche e giuridiche soggette al campo di applicazione della normativa

Legge regionale 29 maggio 2017, n. 11: Disposizioni in materia di macellazione aziendale.

cosa valutare Si NO NP riferimenti normativi note

A.R.T..A. Regolamento (CE) n.1257/1999 del 17 maggio 1999 PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA SUDDIVISIONE DEGLI STABILIMENTI:

Carni avicole. Per le carni di pollame fresche, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza.

in qualità di nat a il residente a Via C.F. o P.IVA Telefono fax

SEZIONE 2 - LISTA DI RISCONTRO - CONTROLLO UFFICIALE SVOLTO IN FASE OPERATIVA. SI NO NA non conformità/varie DOCUMENTAZIONE DISPONIBLE

A.R.T..A. Regolamento (CE) n.1257/1999 del 17 maggio 1999 PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA

Regolamenti comunitari riguardanti la sicurezza alimentare ( 2^ parte ) Relazione della Dott.ssa Candida Fattore

ALLEGATOD alla Dgr n del 28 luglio 2009 pag. 1/6

I Nuovi Regolamenti comunitari

MODALITÁ RELATIVE AL PRELIEVO SELETTIVO DEL CAPRIOLO NELLA CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.43 DEL 23 AGOSTO 1995.

LA SICUREZZA ALIMENTARE NEGLI UNGULATI SELVATICI E NELLA SELVAGGINA CACCIATA

RELAZIONE ALLEGATA ALLA ISTANZA DI REGISTRAZIONE PRESENTATA IL. Allo S.U.A.P. del Comune di dal Sig.

VISITA ANTE-MORTEM - All. I Cap. VI FINALITA DELLA VISITA ANTE-MORTEM. IGIENE DELLA MACELLAZIONE - All. I Cap. VII

Il pacchetto igiene L allegato II del Reg. CE n.852/2004 sul tema della sanificazione

L alpeggio nel Veneto

Regolamento Regionale Disciplina sulle modalità di macellazione aziendale inerenti animali della specie ovina, caprina, bovina e suina.

Il ruolo di ATS Brescia nei controlli sulla sicurezza alimentare. Dr. Fabrizio Speziani Direttore Sanitario ATS di Brescia

REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

Domanda di riconoscimento

Procedure che controllano le condizioni operative in uno stabilimento permettendo che le condizioni ambientali siano favorevoli alla produzione di

ASSESSORADU DE S IGIENE E SANIDADE E DE S ASSISTÈNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DELL IGIENE E SANITA E DELL ASSISTENZA SOCIALE

Il Controllo Ufficiale presso un impianto di incenerimento a bassa capacità. Angela Soriani Ferrara, 28 ottobre 2014

Il Controllo Ufficiale nell ambito della Segnalazione Certificata d Inizio Attività (S.C.I.A.)

Analisi delle principali problematiche emerse nel corso dell ispezione

Transcript:

Allegato A Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore, ai sensi dell art. 10, punto 2, lettera c), del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40/R del 1 agosto 2006.

INDICE Definizioni Premessa Capo 1. Cessione di piccole quantità di cinghiali e altri ungulati selvatici Capo 2. Trattamento della selvaggina e igiene delle operazioni successive all abbattimento Capo 3. Cessione di piccole quantità di selvaggina selvatica piccola (lagomorfi, volatili) Capo 4. Registrazione Capo 5. Documentazione e altri adempimenti Capo 6. Prevenzione della Trichinellosi Capo 7. Esclusioni Capo 8. Disposizioni generali

Definizioni Nel presente testo si richiamano le principali definizioni della normativa vigente in materia: 1) "Commercio al dettaglio": la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso; 2) "Immissione sul mercato": la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta; 3) "Prodotti primari": i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca; 4) "Acqua potabile": l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; 5) "Carne": tutte le parti commestibili degli animali di cui al punto 7; 6) "Lagomorfi": i conigli e le lepri; 7) "Selvaggina selvatica": a) ungulati e lagomorfi selvatici, nonché altri mammiferi terrestri oggetto di attività venatorie ai fini del consumo umano considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione vigente negli Stati membri interessati, compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero, b) selvaggina di penna oggetto di attività venatoria ai fini del consumo umano. 8) "Selvaggina d'allevamento": ratiti e mammiferi terrestri d'allevamento diversi da quelli di cui al punto 7; 9) "Selvaggina selvatica piccola": selvaggina di penna e lagomorfi che vivono in libertà; 10) "Selvaggina selvatica grossa": mammiferi terrestri selvatici che vivono in libertà i quali non appartengono alla categoria della selvaggina selvatica piccola e diversi dai lagomorfi di cui al punto 6; 11) "Carcassa": il corpo di un animale dopo il macello e la toelettatura; 12) "Carni fresche": carni che non hanno subito alcun trattamento salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata; 13) "Frattaglie": le carni fresche diverse da quelle della carcassa, inclusi i visceri e il sangue; 14) "Visceri": organi delle cavità toracica, addominale e pelvica, nonché la trachea e l'esofago, e il gozzo degli uccelli; 15) "Locale di lavorazione della selvaggina": il locale in cui la selvaggina di cui al presente provvedimento viene spellata/spiumata ed eviscerata. 16) "Preparazioni di carni": carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche; 17) "Prodotti a base di carne": i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche; 18) Trichine : si intende qualsiasi nematode appartenente alle specie del genere Trichinella.

Premessa E ammessa la fornitura di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica abbattuta a caccia, dal cacciatore direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale. Per fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di selvaggina si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale o dell esercente un esercizio di commercio al dettaglio. La fornitura diretta deve avvenire a livello locale cioè nell ambito del territorio della provincia in cui insiste la zona di caccia o nel territorio delle province contermini. Per piccola quantità di selvaggina abbattuta a caccia si intende: - 1 capo/cacciatore/anno di selvaggina di grossa taglia (cinghiale, capriolo, cervo, daino, muflone e altri ungulati selvatici); - quantità massime prelevabili in base al calendario venatorio regionale e, comunque, non più di 50 capi/anno per la piccola selvaggina selvatica. Il cacciatore deve comunicare in forma scritta all esercente l attività di commercio al dettaglio o di somministrazione la zona di provenienza degli animali cacciati, al fine di garantirne la rintracciabilità. In ogni caso il commerciante al dettaglio, in ambito locale, ha l obbligo di documentare la provenienza dei prodotti e delle carni cedutegli dal produttore primario secondo le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, relative alla rintracciabilità. Capo 1. Cessione di piccole quantità di cinghiali e altri ungulati selvatici Ogni cacciatore di cinghiale iscritto nell apposito registro provinciale può cedere un cinghiale abbattuto all anno direttamente o nell ambito della squadra di caccia al cinghiale alla quale è iscritto. Ogni cacciatore di selezione può cedere un capo abbattuto all anno, fermo restando comunque che il quantitativo massimo di ungulati che il cacciatore può cedere è di 1 capo/anno. Il capo di ungulato può: - essere ceduto intero non lavorato; - oppure eviscerato (cioè privato di stomaco e intestino, secondo buone prassi venatorie, che devono essere smaltiti in loco tramite interramento ad una profondità sufficiente). Il capo può essere ceduto anche come carcassa intera, spellata e eviscerata in appositi locali aventi i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, oltre ai seguenti requisiti speciali: a) pavimento lavabile e disinfettabile; b) pareti rivestite o trattate con materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di almeno 2 metri; c) finestre, porte e aperture munite di dispositivi contro gli insetti e i roditori; d) lavabo fornito di acqua potabile calda e fredda con comando di erogazione non manuale, di dispensatore per sapone liquido o in polvere e di distributore di asciugamani monouso; è ammessa la presenza di presa diretta per acqua da utilizzare esclusivamente per la pulizia dei locali; e) attrezzature e utensili idonei, lavabili e disinfettabili; f) contenitori idonei dotati di chiusura, che permettano il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi (ad armadio o pozzetto), destinati esclusivamente a tale uso;

g) contenitori idonei dotati di chiusura per il deposito di scarti della lavorazione, da smaltire conformemente alla vigente normativa (regolamento (CE) n. 1774/2002); h) spogliatoio, se necessario, e disponibilità di servizi igienici per degli operatori. L apposito locale di lavorazione della selvaggina, può essere allestito sia dal cacciatore singolo o associato, sia dal titolare dell esercizio di commercio al dettaglio acquirente i capi interi di selvaggina da lavorare. Capo 2. Trattamento della selvaggina e igiene delle operazioni successive all abbattimento 1. Dopo l'abbattimento, la selvaggina selvatica grossa deve essere privata dello stomaco e dell'intestino il più rapidamente possibile e, se necessario, essere dissanguata; 2. La carcassa deve essere trasportata al locale di lavorazione della selvaggina al più presto possibile. I visceri toracici, fegato e milza, se rimossi, devono accompagnare la carcassa e devono essere identificabili come appartenenti a un determinato animale; 3. Deve essere allegata alla carcassa una dichiarazione con numero di serie che attesti quanto sopra. Questa dichiarazione deve inoltre indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento. La testa (eccetto la mandibola, le zanne, i palchi e le corna) deve accompagnare la carcassa a meno che non venga trattenuta intera dal cacciatore come trofeo di caccia o per esigenze di controllo da parte delle autorità competenti; 4. La refrigerazione dei capi interi deve iniziare entro un ragionevole lasso di tempo dall'abbattimento e raggiungere una temperatura in tutta la carne non superiore a 7 C, per la selvaggina grossa, e 4 C per la selvaggina piccola. Se le condizioni climatiche lo consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria; 5. Durante il trasporto al locale di lavorazione della selvaggina grossa, è vietato ammucchiare le carcasse; Durante la lavorazione devono essere adottate le misure di corretta prassi igienica atte a prevenire la contaminazione primaria e secondaria delle carcasse e la lavorazione degli animali delle diverse specie deve essere effettuata in momenti diversi, previa pulizia e disinfezione. La lavorazione deve essere immediatamente seguita da raffreddamento per assicurare una temperatura in tutta la carne non superiore a 3 C per le frattaglie e a 7 C per le altre carni. Le successive operazioni di sezionamento in mezzene e di disosso possono essere effettuate solo presso l esercizio di commercio al dettaglio a cui le carni sono destinate, così come la trasformazione in preparazioni e prodotti a base di carne. Il locale e le attrezzature devono essere lavati e disinfettati al termine delle operazioni di lavorazione. Capo 3. Cessione di piccole quantità di selvaggina selvatica piccola (lagomorfi, volatili) E ammessa esclusivamente la cessione di capi interi di selvaggina selvatica piccola appartenente alle specie consentite dalla normativa venatoria. La cessione delle piccole quantità di selvaggina selvatica piccola deve essere effettuata con il rispetto delle disposizioni previste per la cessione degli ungulati selvatici, a condizione che venga effettuata quanto prima l asportazione, sul posto, degli intestini alla selvaggina da penna (c.d starnatura ), secondo le buone prassi venatorie. Capo 4. Registrazione L avvio dell attività di cui al presente provvedimento è soggetta alla presentazione al Comune della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40/R del 1 agosto 2006 e successive modifiche, da parte del titolare del locale di lavorazione della selvaggina.

Nella DIA il titolare deve indicare, in particolare, i giorni e gli orari di lavorazione al fine di consentire l'effettuazione del controllo ufficiale da parte del Servizio Veterinario. Nel caso in cui l apposito locale di lavorazione venga allestito dal titolare di un esercizio di vendita al dettaglio, che acquista capi interi di selvaggina non lavorata, la DIA integra quella relativa all esercizio della attività commerciale ai sensi dell art. 6 del regolamento (CE) n. 852/2004. In tali casi il titolare dell attività è responsabile della rintracciabilità e della conformità della selvaggina ceduta dal cacciatore e oggetto di successiva lavorazione. Capo 5. Documentazione e altri adempimenti Ai fini della commercializzazione, presso il locale in cui insistono i capi lavorati, deve essere tenuto un registro in cui sono annotati: a) la data e la zona abbattimento dei capi lavorati ai fini della commercializzazione; b) la specie e il numero dei capi lavorati; c) il nome del cacciatore che cede la selvaggina; d) il destinatario finale delle carcasse; e) la copia del Documento di accompagnamento per la cessione di capi interi o carni di selvaggina cacciata ; f) gli esiti delle analisi per la ricerca di Trichine ai sensi del regolamento (CE) n. 2075/2005 e successive disposizioni regionali, da fornire al destinatario delle carni. Nel caso in cui il solo capo di grossa selvaggina abbattuto/anno venga ceduto non lavorato, è sufficiente che il cacciatore conservi la copia del documento di cui al precedente punto e). Il singolo capo di selvaggina o la carcassa lavorata devono recare una fascetta o altro sistema di identificazione, indicante il nome del cacciatore e la zona di caccia. L eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, prodotti nei locali di lavorazione della selvaggina, deve essere effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 e successive disposizioni nazionali e regionali. Capo 6. Prevenzione della Trichinellosi Le carni dei suidi selvatici (cinghiale) restano soggette ai provvedimenti sanitari relativi al controllo ufficiale di Trichine nelle carni di cui al regolamento (CE) n. 2075/2005 e successive disposizioni regionali, ai fini del rispetto dei principi di sicurezza alimentare. Nel caso in cui il solo capo di grossa selvaggina abbattuto/anno a rischio di infestazione da Trichine venga ceduto non lavorato, la responsabilità dell esecuzione degli accertamenti diagnostici presso i laboratori accreditati addetti al controllo ufficiale per la ricerca di Trichine ricade sul titolare dell esercizio di vendita o di ristorazione che lo acquista e lo lavora nel proprio locale di lavorazione. Nel caso in cui il solo capo di grossa selvaggina abbattuto/anno a rischio di infestazione da Trichine venga ceduto lavorato (scuoiato e eviscerato), questo deve essere accompagnato da copia della certificazione fornita dal laboratorio sull esito favorevole delle analisi. Capo 7. Esclusioni I capi di selvaggina di grossa taglia abbattuti in controllo autorizzato dalle Amministrazioni Provinciali o dai soggetti gestori dei parchi, seguono le norme vigenti in materia faunistico-venatoria. Resta inoltre esclusa dal presente provvedimento la selvaggina la cui carne è destinata alla successiva commercializzazione o trasformazione in stabilimenti riconosciuti CE ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, che deve quindi provenire da un centro di lavorazione riconosciuto CE.

Capo 8. Disposizioni generali Le attività di cui al presente provvedimento, registrate ai sensi dell art. 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 sull igiene dei prodotti alimentari, sono soggette a controllo ufficiale da parte dei servizi veterinari ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004, tramite sopralluoghi programmati basati sulla categorizzazione del rischio. Le attività di cui al punto precedente restano inoltre soggette agli obblighi in materia di autocontrollo e formazione del personale, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, anche su materie specifiche di cui al presente provvedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, è comunque fatta salva ogni altra disposizione normativa in materia di sicurezza alimentare, etichettatura e commercio e trasporto delle carni di selvaggina lavorata.