REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NETWORK AGENZIA PER L INNOVAZIONE. Art. 1 Finalità



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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NETWORK AGENZIA PER L INNOVAZIONE Art. 1 Finalità 1. E costituito il Network-Agenzia per l Innovazione per accrescere professionalità e capacità di intervento degli attori operanti nelle amministrazioni e nei servizi pubblici e per lo sviluppo di progetti di innovazione e la loro diffusione nel paese attraverso il trasferimento di conoscenze, competenze e progettualità. 2. L attività del Network-Agenzia per l Innovazione, d ora in avanti chiamato NAI, viene svolta senza scopo di lucro. Art. 2 Soggetti partecipanti 1. Possono partecipare in qualità di affiliati: Enti pubblici locali, Istituzioni scolastiche ed universitarie, società di gestione dei servizi pubblici; Revisori dei conti degli enti pubblici; Società di ricerca, formazione, consulenza, informatica e studi professionali operanti nel settore pubblico. 2. Altri soggetti, le cui attività sono assimilate a quelle svolte dai soggetti del precedente comma, possono essere ammessi al NAI su deliberazione del comitato di cui al c. 2 dell art. 4. Art. 3 Attività svolte e servizi forniti 1. Il NAI svolge prioritariamente attività di: a. Formazione rivolta al miglioramento delle professionalità esistenti; b. Ricerca di nuove soluzioni; c. Sviluppo di metodi e processi operativi; d. Sperimentazione di applicazioni specifiche; e. Altre iniziative idonee al conseguimento delle finalità di cui all art.1. 2. Le prestazioni del NAI agli affiliati sono le seguenti: a. Accesso alla parte riservata del sito web del NAI dove sono evidenziate le soluzioni di qualità già sperimentate negli enti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo; 1/4

b. Ampia visibilità ai progetti e alle politiche di innovazione verso i cittadini, la politica, la comunità scientifica, i soggetti sociali, etc, anche attraverso l inserimento della ragione sociale degli affiliati e del corrispondente sito internet nell area di pubblica accesso del sito web del NAI; c. Convention annuale gratuita di presentazione di proposte e progetti; d. Gratuità e sconti su corsi e seminari; e. Possibilità di ricevere un certo numero di pareri gratuiti su problemi fiscali ed amministrativi; f. Accesso a banche dati di interesse generale, convenzioni per servizi diversi di interesse degli affiliati; g. Favorire lo svolgimento delle attività promozionali e consulenziali di cui all art. 7. Art. 4 Organi di riferimento 1. I rapporti giuridici derivanti dall attività del NAI faranno capo all Agenzia per l Innovazione nell Amministrazione e nei servizi pubblici locali. 2. Per il funzionamento del NAI l Agenzia si avvale di un Comitato tecnicoscientifico costituito dai promotori e ideatori del Network individuati secondo criteri di territorialità, competenza e rappresentatività. 3. Tra i soggetti di cui all art. 8, su proposta del Comitato di cui al precedente comma e sulla base dei criteri ivi individuati, viene costituito un Comitato allargato composto da un numero minimo di 30 e massimo di 40 componenti con funzioni di verifica degli indirizzi e delle strategie del NAI e di garanzia del dinamico ricambio del Comitato di cui al c. 2. 4. Il Comitato tecnico-scientifico esprime pareri e formula proposte inerenti alle attività e prestazioni di cui all art. 3 ed in particolare certifica le soluzioni di qualità da inserire nel sito con l indicazione dei professionisti che le hanno realizzate, secondo criteri di gradualità e proporzionalità. 5. Per la validità delle sedute del Comitato tecnico-scientifico è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, per quella del Comitato allargato dei due quinti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Le sedute possono tenersi anche per via telematica con modalità definite dal Comitato tecnico-scientifico. 6. Per le prestazioni e attività di cui all art. 7 e per l ammissione di cui all art. 5 i pareri del Comitato tecnico-scientifico sono obbligatori e vincolanti; gli stessi sono adottati con la maggioranza assoluta dei componenti. 2/4

Art. 5 Ammissione e quote di partecipazione 1. Le ammissioni al NAI sono effettuate periodicamente dall Agenzia, su proposta del Comitato di cui all art. 4, attraverso la stipula di un contratto di affiliazione. 2. La quota di ingresso e quella annuale sono stabilite dal Comitato di cui all art. 4 tenendo conto dei servizi resi agli affiliati, con possibilità di differenziazione delle quote all interno delle categorie in funzione della entità dei singoli soggetti. Art.6 Rinvio al contratto 1. I rapporti tra soggetti aderenti e NAI sono regolati dal contratto di affiliazione stipulato tra i soggetti aderenti e l Agenzia per l Innovazione. 2. Il contratto prevede le cause di recesso derivanti dal cattivo utilizzo del marchio, dai comportamenti lesivi dell immagine e del buon nome del NAI e dell Agenzia e dal mancato pagamento delle quote annuali. Art. 7 Criteri generali per l attività di consulenza 1. Sono considerate attività consulenziali nel circuito NAI tutte le attività dirette a soddisfare bisogni dei singoli aderenti e dei terzi richiedenti con le proposte di intervento suggerite dal NAI e certificate dal Comitato tecnico-scientifico. 2. E facoltà dei singoli affiliati chiedere di essere inseriti come consulenti del NAI in relazione a professionalità maturate su questioni di cui all art. 3 c. 2, lett. a, o partecipare a docenze e consulenze nei confronti del NAI stesso. 3. Gli incarichi consulenziali saranno conferiti dall Agenzia per l Innovazione sulla base dei principi di competenza, territorio e rotazione; per ogni incarico verrà nominato un project manager. 4. Una quota degli introiti delle commesse acquisite, dedotte le spese per la definizione del contratto, è riservata al promotore, una all Agenzia e una a chi interviene nella commessa. 5. Le singole quote sono stabilite in via generale dal Comitato di cui al c. 2 dell art. 4, con possibilità di specifiche deroghe al momento dell acquisizione della commessa. 6. Per i servizi di consulenza nei confronti degli affiliati i partecipanti si impegnano a praticare tariffe agevolate rispetto a quelle dagli stessi praticate sul mercato. 7. Per le attività di cui al comma 1 i partecipanti, nel rispetto delle normative vigenti, si impegnano ad esperire ogni utile tentativo per definire preferenzialmente i rapporti consulenziali all interno del circuito 3/4

NAI e ad accettare che gli aspetti giuridico-amministrativi conseguenti siano espletati esclusivamente dall Agenzia per l Innovazione. 8. Qualora esigenze specifiche lo rendano opportuno i rapporti di cui al presente articolo potranno avvenire direttamente tra committente e professionista o società designata previa autorizzazione del comitato tecnico scientifico. Art. 8 Disposizione transitoria 1. Prima dell avvio del presente Network è prevista una fase di preiscrizione allo stesso che assicurerà solidità e professionalità all iniziativa garantendo la costruzione del sito e gli investimenti conseguenti. 2. I diritti derivanti dall applicazione del presente articolo non sono cedibili ad eccezione di quanto previsto dall Art. 2555 del C.C. (cessione d azienda). 4/4

Allegato B RIPARTIZIONE DELLE QUOTE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA DEL NETWORK AGENZIA INNOVAZIONE Ai sensi dell art. 7 del Regolamento (punti 4 e 5) per le attività di consulenza del Network Agenzia Innovazione, la ripartizione degli introiti delle commesse acquisite, dedotte le spese per la definizione del contratto, è stata così stabilita dal Comitato tecnico-scientifico nella sua seduta del 19 luglio 2006: 10% al soggetto promotore 20% all Agenzia per l Innovazione 70% ai prestatori di servizio Si precisa quanto segue che nel rispetto delle regole procedurali del Network Agenzia Innovazione, il servizio di consulenza dovrà prevedere l attività di Monitoraggio e Reporting a garanzia del buon andamento della commessa e della sua efficacia.