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Anno 2012 N.RF183 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 8 OGGETTO RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI - NOVITA' RIFERIMENTI ART. 13-TER DL 83/2012 - ART. 4 C. 31 L. 92/2012 - CIRC. INPS 106 DEL 10/08/2012 CIRCOLARE DEL 19/09/2012 Sintesi: il cd. "Decreto crescita" dispone la responsabilità solidale dell appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, qualora quest'ultimo non provveda al versamento: delle ritenute Irpef dipendenti dell IVA riferite alle prestazioni fornite nell ambito dell appalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica (acquisendo idonea documentazione) che gli adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Il committente non risulta solidalmente responsabile, ma ha dei doveri di controllo; è infatti prevista una sanzione da. 5.000 a. 200.000 qualora proceda al pagamento del corrispettivo senza la verifica del corretto adempimento degli obblighi sia dell'appaltatore che dei subappaltatori. La cd. "Riforma del lavoro", infine, interviene sulla responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in materia di debiti per contributi e retribuzioni riferiti all'appalto. La disciplina relativa la responsabilità solidale negli appalti e subappalti di opere e servizi è stata di recentemente oggetto di numerosi interventi. Fonti normative: la responsabilità solidale limitatamente agli appalti effettuati è prevista i materia di: art. 29 Dlgs 276/03 (cd. "Legge Biagi"): retribuzioni e contributi (previdenziali/assistenziali) art. 35 DL 223/06 (cd. "Decreto Bersani"): ritenute sui lavoratori dipendenti ed Iva Recentemente tale disposizione sono state modificate: - legge Biagi: dal DL 5/2012 (Decreto semplificazioni), DL 16/2012 (Decreto semplificazioni fiscali) e L. 92/2012 (Riforma Fornero) - decreto Bersani: DL 16/2012 (Decreto semplificazioni fiscali) e DL 83/2012 (Decreto crescita). Nel seguito si fornisce un riassunto della situazione attuale, che dovrebbe liberarsi definitiva. RESPONSABILITÀ PER IVA E RITENUTE Il DL 83/2012 modifica in cd. "Decreto Bersani" (introduzione dei nuovi commi 28-bis e 28-ter all'art. 35 DL 223/06) in materia di responsabilità solidale negli appalti. AMBITO DI APPLICAZIONE AMBITO OGGETTIVO: le disposizioni si applicano: ai contratti "di appalto" (ivi inclusi i contratti di "subappalto") in generale, estendendosi dunque la fornitura di opere e servizi (ivi inclusa la mera fornitura di beni "complessi" personalizzati su richiesta del committente). Esempio: si applica dunque anche all'impresa metalmeccanica di ordina la fornitura di particolari componenti realizzati in base agli specifici disegni consegnati dal committente, così come all'atelier che commissiona la produzione di particolari tessuti ad una impresa o di particolari parti degli abiti ad una sartoria è così via.

Redazione Fiscale Info Fisco 183/2012 Pag. 2 / 8 AMBITO SOGGETTIVO: i contratti devono essere "conclusi": nell'ambito dell'attività impresa (N.B.: sono dunque esclusi i committenti privati) da soggetti IRES (art. 73 Tuir) o dallo Stato o Enti pubblici (art. 74 Tuir) Parti del contratto: la norma: non si applica ai contratti conclusi tra soggetti Irpef (ditte individuali/società di persone) fa riferimento ai contratti "conclusi" da soggetti IRES, senza definire la qualità contrattuale della parte; pertanto si ritiene debba trovare applicazione indipendentemente dalla posizione contrattuale della società di capitale; a titolo di esempio: si applica tra committente Srl e appaltatore Snc (o viceversa) e tra appaltatore Snc e subappaltatore Srl (o viceversa) non si applica tra la committente Snc e appaltatore ditta individuale (o viceversa) e così via. DEROGA: sono escluse da tale ambito le stazioni appaltanti (art. 3, DLgs 163/06) nel caso in cui svolgano appalti pubblici. APPALTATORE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE In presenza di appalto di opere, di forniture o di servizi, viene stabilito che l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore: delle ritenute Irpef sul reddito da lavoro dipendente dell'iva dovuta sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto. NOVITÀ': rispetto alle disposizioni previgenti pertanto: A) COMMITTENTE: non è più anch'egli responsabile solidalmente con subappaltatore (per quanto su di esso gravino comunque degli obblighi - v. oltre) B) APPALTATORE: la responsabilità: limite quantitativo: è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore limite temporale: non è più prescritta una volta decorsi 2 anni dal termine del subappalto e pertanto la responsabilità si estende fino a prescrizione dei debiti Sono inoltre disposta delle modifiche in ordine agli adempimenti (v. oltre). CONFERME: la responsabilità solidale: si applica ai soli tributi non si estende alle sanzioni (che rimangono dovuta dal solo subappaltatore) ESCLUSIONE DA RESPONSABILITÀ SOLIDALE La responsabilità solidale viene meno qualora l'appaltatore proceda a verificare che: gli adempimenti (IVA e ritenute Irpef da lavoro dipendente) i cui termini di versamento siano già scaduti siano stati "correttamente eseguiti dal subappaltatore" acquisendo la necessaria documentazione. Corretta esecuzione: si deve ritenere limitata alla quantificazione del dovuto all'effettivo versamento (senza estendersi ad eventuali ritardi).

Redazione Fiscale Info Fisco 183/2012 Pag. 3 / 8 NOVITÀ': rispetto alle disposizioni previgenti il riferimento: - non è più alla generica adozione "di tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento" - ma alla acquisizione della documentazione "specifica" che comprova l'adempimento. SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO: l'appaltatore: può (facoltà) sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore fintantoché questi non consegni la documentazione richiesta (anche tramite la certificazione del terzo). CERTIFICAZIONE DI TERZI: l avvenuto adempimento degli obblighi: - può (facoltà) essere certificato tramite asseverazione da parte di soggetti "qualificati" - individuati nei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni: - Commercialisti e consulenti del lavoro - responsabili di CAF - associazioni sindacali e associazioni di soggetti appartenenti a minoranze etnico linguistiche - esperti tributaristi (iscritti al 30/09/1993 nei Ruoli delle CCIAA) - centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati - altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell economia e delle finanze CONTROLLI DELL'APPALTATORE Il problema verte sugli adempimenti dell'appaltatore al fine di evitare la responsabilità solidale. IVA: nel caso in cui: il subappalto sia effettuato in edilizia: troverà luogo in generale il reverse charge (debitore dell'iva è l'appaltatore, non il subappaltatore), che rende inapplicabile la disposizione in tutti i casi in cui non opera in reverse charge (anche al di fuori di settore edile): l'appaltatore dovrà acquisire copia dell'f24 che comprovi il versamento dell'iva ricevuta dall'appaltatore. Dilazione di pagamento: il controllo va effettuato limitatamente ai versamenti già "scaduti". Pertanto qualora l'appaltatore preveda un pagamento differito (es.: 30gg data fattura del subappaltatore), l'appaltatore potrà richiedere la sola esibizione degli F24 riferiti alle fatture presentate in precedenza (distinguendo peraltro se si tratta di "fatture" o altri documenti - es: SAL -, considerato che solo nel primo caso l'iva si rende a debito indipendentemente dall'incasso, vertendosi sempre nell'ipotesi di prestazioni di servizio - v. art. 6 Dpr 633/72). Copie degli F24: permangono infine tutti i problemi riferiti alla liquidazione Iva del subappaltatore laddove questi non operi esclusivamente verso l'appaltatore. Esempio1 La Alfa Srl (subappaltatore) ha incassato 10.000 di Iva sulle fatture emesse verso la Beta Snc (appaltatore principale), facendo partecipare l'imposta nella liquidazione periodica. La Alfa Srl opera anche in proprio, edificando una palazzina da rivendere; i relativi acquisti hanno condotto la liquidazione periodica ad un credito complessivo di 50.000. La Beta non potrà riscontrare la correttezza del mancato versamento dei 10.000 di Iva versati ad Alfa, se non verificando l'intera liquidazione del subappaltatore. In tali situazioni ci si potrà solo avvalere della "certificazione" prodotta dal consulente di Alfa (sempreché sia un soggetto abilitato), a meno che Alfa non versi comunque 10.000 (incrementando il proprio credito Iva).

Redazione Fiscale Info Fisco 183/2012 Pag. 4 / 8 Esempio2 Nell'esempio precedente si supponga ora che la Alfa Srl operi contestualmente nei confronti dell'appaltatore Gamma Srl. Nel medesimo periodo ha incassato da quest'ultima Iva per 10.000. Trovandosi in ristrettezze finanziarie, la società versa solo 10.000 per l'iva di periodo. L'acquisizione di copia del medesimo F24 sarà sufficiente per Beta e Gamma? Entrambe le società non potranno avvedersi infatti di quanto accaduto realmente. Anche in questo caso l'acquisizione della "certificazione" risolverà il problema. RITENUTE SUI DIPENDENTI Più complessa risulta la situazione in relazione ai lavoratori dipendenti. Infatti la norma richiede che gli adempimenti siano correttamente adempiuti, con ciò implicando un controllo: sul quantum: dunque sulla correttezza dei calcoli effettuati (a differenza dell'iva, in relazione alla quale l'importo è certo per l'appaltatore, in quanto l'ha corrisposta) sul versamento: con la presentazione degli F24 Nota: l'obbligo previsto nella vecchia versione dell'art. 35 DL 223/06: - di comunicare all'appaltatore il codice fiscale dei lavoratori impiegati nell'appalto (normalmente tramite fotocopia del libro matricola con evidenziazione dei lavoratori interessati, con impegno di informare di eventuali modifiche intervenute) - di attestare il versamento delle ritenute riferite ad essi con uno specifico F24 per singolo appalto non è mai entrato in vigore (essendo stato abrogato dal DL 97/2008 che fosse emanato il DM attuativo). Tuttavia sorgono pochi dubbi sul fatto che: tale meccanismo sia l'unico a garantire l'appaltatore circa la regolarità degli adempimenti (non si tratta più di un "obbligo" di legge, ma di una "opportunità" lasciata l'appaltatore) esso si pone in alternativa esclusivamente alla "certificazione" rilasciata dal consulente. Dichiarazioni del subappaltatore: ci si domanda quale effetto possono avere le dichiarazioni rese dal subappaltatore in occasione della consegna della documentazione. A tal fine si deve ritenere che in generale ciò che rilevi sia l'adozione di una "ordinaria diligenza" nell'espletamento dei controlli (non essendo sufficiente l'esibizione dei mod. F24). Tale diligenza potrà certamente essere corroborata dalla richiesta di specifiche dichiarazioni sottoscritte dall'appaltatore, pur potendo non essere sufficiente. NOTIFICA DEGLI ATTI Gli atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di decadenza sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. Ciò al fine di tenere informato l appaltatore di eventuali infrazioni fiscali del subappaltatore. COMMITTENTE - OBBLIGHI In relazione committente (nuovo comma 28 bis art. 35 DL 223/2006): è obbligato a provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il versamento di Iva e ritenute fiscali sui dipendenti (già scaduti alla data del pagamento) sia riferita all'appaltatore stesso che ai suoi eventuali subappaltatori limitatamente ai lavori da essi effettuati nell'appalto.

Redazione Fiscale Info Fisco 183/2012 Pag. 5 / 8 SOSPENSIONE PAGAMENTI: se l appaltatore non provvede a fornire la documentazione (anche riferita ai soli subappaltatori), il committente deve sospendere il pagamento fino alla loro esibizione. SANZIONI Il committente che violi le disposizioni riferite al pagamento: è soggetto ad una sanzione amministrativa da. 5.000 a. 200.000 qualora i versamenti di ritenute dipendenti ed Iva riferiti all'opera non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e/o dal subappaltatore. Nota: il committente che paghi il corrispettivo senza che l appaltatore abbia presentato la documentazione, se i versamenti dell'appaltatore/subappaltatore: a) non sono stati effettuati correttamente: il committente: - non sarà obbligato solidalmente - ma potrà comunque essere soggetto alla sanzione amministrativa da.5.000 a. 200.000 b) sono stati effettuati correttamente: il committente non sarà comunque sanzionabile. RESPONSABILITÀ SOLIDALE ESONERO RESPONSABILITÀ LIMITE TEMPORALE PAGAMENTO COMPENSO NOTIFICA ATTI CONFRONTO TRA VECCHIE E NUOVE DISPOSIZIONI Secondo la nuova formulazione l appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto. Rispetto alla previgente normativa viene meno la responsabilità solidale del committente e viene prevista una nuova limitazione. Alla messa in atto di tutte le cautele possibili per evitare l inadempimento (previgente disciplina) il legislatore con il DL 83/2012 sostituisce la verifica, da parte dell appaltatore, della corretta esecuzione degli adempimenti da parte del subappaltatore, oppure l eventuale certificati degli stessi con asseverazione Per effetto delle modifiche operate dal DL 83/2012 viene eliminato il limite temporale di 2 anni dalla cessazione dell appalto. Infatti, viene ora stabilito che l appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto. Pertanto, ai fini fiscali, valgono gli ordinari termini di decadenza. L appaltatore può sospendere il pagamento del compenso fino ad esibizione dell attestazione da parte del subappaltatore Gli atti notificati entro termine al subappaltatore devono essere notificati anche al responsabile in solido RESPONSABILITÀ PER RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI La recente legge di riforma del lavoro ed il decreto semplificazioni hanno apportando ulteriori modifiche alla disciplina della responsabilità solidale in materia di appalti. CONFERME: la riforma ha lasciato inalterato l oggetto del debito solidale: A) il committente (diverso da privato): è obbligato in solido con l appaltatore e gli eventuali subappaltatori B) l'appaltatore: è obbligato in solido con i propri subappaltatori: a corrispondere ai lavoratori: le retribuzioni spettanti (comprese le quote di TFR) i contributi previdenziali ed assistenziali (INAIL) dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell appalto con esclusione delle sanzioni civili (ne risponde esclusivamente l inadempiente).

Redazione Fiscale Info Fisco 183/2012 Pag. 6 / 8 LIMITE TEMPORALE: la solidarietà viene meno decorsi 2 anni: dalla cessazione dell appalto (e non dalla cessazione del rapporto di lavoro) in presenza di subappaltatori: decorsi 2 anni dalla cessazione del subappalto. In tal casi l'azione del creditore (dipendente o istituto) è prescritta (Circ. Min. Lav. 5/2011). CHIARIMENTI DELL'INPS L'INPS ha chiarito (Circ. n. 106/2012, riferita al periodo ante riforma del lavoro) quanto segue, in merito alle somme per le quali il committente viene chiamato a rispondere in solido: sono tutelati tutti i lavoratori: non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell appalto con altre tipologie contrattuali (ed es. collaboratori a progetto e associati in partecipazione), nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell opera o nel servizio oggetto dell appalto il regime di solidarietà permane sulle somme dovute a titolo di interesse moratorio sui debiti contribuivi (previdenziali, assistenziali, assicurativi) Secondo l'istituto, a partire dal 29/04/2012 (data di entrata in vigore del DL 5/2012), il regime previsto per il committente obbligato in solido va esteso anche all appaltatore chiamato in solidarietà. Ciò deve ritenersi confermato anche in seguito alle ulteriori modifiche della riforma Fornero. Attività di controllo: nei casi di accertata solidarietà nell obbligazione contributiva l ispettore comunica all obbligato in solido il verbale di accertamento, già notificato all obbligato principale, che riporta esclusivamente l esposizione dettagliata dei fatti presupposto dell addebito, ivi compreso l'elenco dei lavoratori ed i periodi di lavoro per ciascuno di essi ed riferimenti di legge da cui deriva il vincolo solidale. Inoltre, il verbale ispettivo: - dovrà essere congruamente motivato (art. 13, DLgs 124/2004). - è strutturato in modo da evidenziare, per ciascuno degli obbligati solidali, l importo della contribuzione dovuta e delle somme aggiuntive. Si rammenta, infine, che il debito contributivo nascente da solidarietà non pregiudica il rilascio del DURC regolare. Art. 29, c.2 DLgs 276/2003: in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Appalti pubblici: la disposizione dovrebbe trovare applicazione sia nel settore privato che nel settore pubblico (ciò attiene alla applicabilità dell'art. 29 c. 2 Dlgs 276/03 ai committenti pubblici). ESCLUSIONE DA RESPONSABILITÀ Antecedentemente alle novità normative, non era presente una causa di esimente da responsabilità solidale (a differenza della responsabilità per Iva e ritenute dipendenti), vertendosi dunque nell'ipotesi di una "responsabilità oggettiva". NOVITA': la riforma del lavoro introduce una limitazione alla responsabilità solidale del committente rispetto agli inadempimenti di appaltatore e subappaltatore: viene attribuita alla contrattazione collettiva nazionale (e non a quella di secondo livello o decentrata) la facoltà di prevedere metodi e procedure di controllo e verifica della regolarità complessiva degli appalti.

Redazione Fiscale Info Fisco 183/2012 Pag. 7 / 8 Art. 29, c.2 DLgs 276/2003: Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.. (inserito da art. 4 co. 31 L. 92/2012) Nota: attualmente nessun CCNL prevede ancora tali procedure, e pertanto la responsabilità del committente e ancora senza possibilità di esimente; è certamente da attendersi che con i rinnovi dei contratti saranno previste tali "apposite procedure". Dubbio: non è chiaro se tali procedure potranno estendersi anche all'appaltatore (come pare debba essere), al fine di evitare la solidarietà con il subappaltatore inadempiente. PREVENTIVA ESCUSSIONE Ai fini operativi, in sede di procedimento giudiziario, viene modificato il meccanismo della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore da parte del committente convenuto in giudizio per il pagamento. Nella previgente normativa, si delineavano 2 differenti regimi processuali, ovvero: Committente convenuto in giudizio unitamente all'appaltatore Committente convenuto in giudizio senza l'appaltatore il committente può chiedere, in prima istanza, l escussione del patrimonio dell appaltatore senza alcun onere il committente può avvalersi del beneficio della preventiva escussione purché abbia indicato i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore avrebbe potuto agevolmente soddisfarsi. Al fine di razionalizzare tale meccanismo, la riforma del lavoro dispone che il committente imprenditore o datore di lavoro: deve essere sempre convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e agli eventuali ulteriori subappaltatori può eccepire, in prima istanza, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, con la mera proposizione dell eccezione e senza ulteriori oneri. AZIONE ESECUTIVA Una volta accertata la responsabilità solidale di tutti gli obbligati da parte del giudice, la successiva azione esecutiva nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro, può essere intentata solo dopo che sia stata provata l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori. AZIONE DI REGRESSO: il soggetto chiamato responsabile in solidarietà (che abbia eseguito il pagamento) può esercitare l'azione di regresso nei confronti: - sia del coobbligato (es: il committente nei confronti dell'appaltatore per i debiti del subappaltatore) - sia dell'obbligato principale (il subappaltatore inadempiente). Art. 29, c. 2 DLgs 276/2003: Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Redazione Fiscale Info Fisco 183/2012 Pag. 8 / 8 RESPONSABILITÀ PER DANNO DIFFERENZIALE In conclusione va ricordato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 Dlgs 81/2008: il committente risponde solidalmente con l'appaltatore e l'eventuale subappaltatore nei confronti dei lavoratori impiegati nel contratto di appalto per il cosiddetto "danno differenziale", e cioè il danno non coperto dall'inail fatti salvi danni che derivano da "rischi specifici" (riferiti al contratto di appalto). RESPONSABILITÀ SOLIDALE - PROSPETTO DI SINTESI DEBITO COMMITTENTE APPALTATORE SUBAPPALTATORE RETRIBUZIONI dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori CONTRIBUTI (inps/inail/cassa edile) dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore IRPEF dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori IVA riferita alle prestazioni dell'appalto Responsabilità solidale con appaltatore e subappaltatori (solo importo): - entro 2 anni dalla cessazione del contratto - salvo esimente da CCNL Responsabilità solidale per i soli debiti (no sanzioni) dell'appaltatore e dei subappaltatori: - nel limite del corrispettivo dovuto all'appaltatore - salvo esimente da controllo dei corretti adempimenti Responsabilità diretta per i propri debiti (importo + sanzioni) nei termini ordinari di prescrizione Responsabilità solidale con i subappaltatori (solo importo): - entro 2 anni dalla cessazione del contratto - salvo esimente da CCNL (da confermare) Responsabilità diretta per i propri debiti (importo + sanzioni) nei termini ordinari di prescrizione Responsabilità solidale per i soli debiti (no sanzioni) del subappaltatore - nel limite del corrispettivo dovuto al subappaltatore - salvo esimente da controllo dei corretti adempimenti Responsabilità diretta per i propri debiti (importo + sanzioni) nei termini ordinari di prescrizione