Le novità del D.L. 76/2013, convertito nella L. 99/2013 Stefano A. Cerrato video & more
La «storia» della s.r.l. semplificata L art. 3 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modifiche dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto la s.r.l. semplificata come «variante» della s.r.l. tradizionale allo scopo di offrire ai giovani under 35 uno strumento economico di esercizio dell impresa. Con l art. 44 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modifiche dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 il legislatore aveva voluto estendere alcuni benefici della s.r.l. semplificata a tutti gli imprenditori, anche over 35: nasce la s.r.l. a capitale ridotto Con l art. 9, commi 14 e 15, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, conv., con modifiche, dalla l. 9 agosto 2013, n. 99, il legislatore ha eliminato la s.r.l. a capitale ridotto modificando la s.r.l. tradizionale. Tutte le s.r.l. a capitale ridotto sono divenute automaticamente s.r.l. semplificate. 2
Le caratteristiche della s.r.l. semplificata - I soci devono essere persone fisiche - La società deve avere un capitale sociale compreso fra 1,00 e 9.999,99 euro - I conferimenti devono essere in denaro ed interamente versati - I conferimenti devono essere sempre consegnati nelle mani degli amministratori - L atto costitutivo deve essere redatto sulla base di un modello standard ministeriale (d.m. 138/2012) - L atto costitutivo e l iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria - Il notaio non può esigere onorari per la costituzione 3
Le novità portate dalla l. 9 agosto 2013, n. 99 I commi 13, 14 e 15 dell art. 9 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, introdotti dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, hanno apportato una serie di modifiche alla disciplina della s.r.l. semplificata. Di seguito, scritte in verde le modifiche in aggiunta, e in tra parentesi in [rosso barrato le parti soppresse]. 4
Art. 2463-bis del Codice civile: Società a responsabilità limitata semplificata 1. La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche [che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione]. 2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: [1)-5) omissis] 6) gli amministratori[, i quali devono essere scelti tra i soci]. 3. Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. 5
Segue. 4. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 5. [E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.] 6. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili. 6
Art. 44, D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012 Società a responsabilità limitata a capitale ridotto 1. - 4. Abrogati 4 bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una [società a responsabilità limitata a capitale ridotto] società a responsabilità limitata semplificata. Art. 9, comma 15, D.L. 76/2013 Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata. 7
Come scegliere il modello societario da adottare - La s.r.l. semplificata PRO: CONTRO agevolazioni economiche facilitazioni nell accesso al credito (accordo ABI-Ministero?) rigidità del modello statutario incertezze interpretative - La s.r.l. ordinaria PRO CONTRO disciplina collaudata flessibilità statutaria maggiori oneri di start up difficoltà di accesso al credito vincoli alla distribuzione di utili 8
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