Anno 2012 N.RF173. La Nuova Redazione Fiscale SRL SEMPLIFICATA: VIA LIBERA AL MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO

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1 Anno 2012 N.RF173 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 6 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 6/09/2012 SRL SEMPLIFICATA: VIA LIBERA AL MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO DM GIUSTIZIA 138/ ART BIS C.C. - NOTA 24/08/2012 DEL NOTARIATO Sintesi: dallo scorso 29/08/2012 è possibile costituire una nuova Srl semplificata a seguito della pubblicazione in GU del DM 138/2012 che ha emanato un modello standard di atto costitutivo per tali forme societarie dirette alle persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni all atto della costituzione. Quanto ai costi di costituzione, le Srls sono esenti da oneri notarili, imposta di bollo e diritti di segreteria, pertanto, sono dovuti l imposta di registro ed il diritto camerale. Con la pubblicazione in GU (n.189 del 14/08/2012) del DM 138/2012, in vigore dallo scorso 29/08/2012, debutta il "modello standard" di atto costitutivo previsto per le srl semplificate. Da tale data è pertanto possibile costituire le "Srl semplificate". TIPOLOGIE DI SRL: attualmente è possibile costituire una società a responsabilità limitata in forma di: Srl ordinaria (art c.c. e ss) Srl semplificata (art bis c.c., introdotto dal DL 1/2012 conv. in L. 27/2012): rivolta esclusivamente ai soci persone fisiche che non abbiano compiuto all atto della costituzione i 35 anni Srl a capitale ridotto (art. 44 DL 83/2012 conv. in L.134/2012): destinata a qualsiasi persona fisica (con più o meno di 35 anni), con il vantaggio di poter avere un capitale sociale minimo pari a. U. SRL SEMPLIFICATA: MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO Caratteristica di questo nuovo modello societario è, dunque: l assenza di uno statuto l'atto costitutivo che deve coincidere con quello "standard" dettato dal DM 138/2012. La formulazione con DM dell'atto costitutivo standard è stata resa indispensabile dal nuovo articolo 2463-bis c.c.: l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto... AUTONOMIA NEGOZIALE DEI SOCI L'art. 1 c. 2 del DM 138/2012 precisa che: per quanto non regolato dal modello standard si applicano le disposizioni sulle Srl ordinarie ove non derogate dalla volontà delle parti. Tale disposizione ha aperto un ampio dibattito ed a pareri contrastanti in materia. DUBBIO: alla luce di quest ultima disposizione: secondo alcuni autori il DM consente una deroga al modello standard laddove le parti ritengono opportuno dover integrare il modello per meglio adattare la società alle esigenze dei soci secondo altri (in particolar modo la Nota del 24/08/2012 del Cons. Naz. del Notariato) non è ammessa alcuna integrazione al modello in quanto ciò comporta due ordini di problemi: - è inammissibile che un regolamento ministeriale consenta di derogare a norme di legge - viene meno il principio ispiratore di tal tipo di società diretta all azzeramento dei costi ma vincolata ad un atto costitutivo standard.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 173/2012 Pag. 2 / 6 In attesa di chiarimenti ufficiali, è naturale che i Notai roganti avvaloreranno la posizione assunta dal proprio consiglio nazionale, non ammettendo alcuna deroga al modello standard, non permettendo dunque le opzioni che la legge consente nello statuto di una Srl ordinaria. OPZIONI CHE SI RITIENE NON ESERCITABILI DALLE SRLS la facoltà di attribuire ai soci particolari diritti la possibilità di pattuire clausole inerenti il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale (quali l intrasferibilità, la prelazione, la clausola che dispone della quota in caso di morte del socio, ecc..) la possibilità di convenire cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste per legge la possibilità di pattuire cause di esclusione dalla società la previsione, in caso di più di amministratori, di forme di amministrazione diverse dal CdA la possibilità di attribuire ai soci la competenza a decidere su materie diverse da quelle attribuite ai soci dalla legge la possibilità di prevedere: - forme di decisione del Cda diverse dalla riunione collegiale - forme facoltative di controllo - un termine per l'approvazione del bilancio maggiore di quello di legge - forme di decisioni dei soci diverse dalla riunione assembleare - quorum assembleari diversi da quelli prescritti dalla legge CARATTERISTICHE DELLA NUOVA SRL "SEMPLIFICATA" Come stabilito dall art bis del codice civile: la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. In particolare, l art. 2 del DM 138/2012 prescrive che è compito del notaio accertare che l età delle persone fisiche che intendono costituire una srl semplificata è quella prevista dalla legge. Pertanto, impediscono la costituzione di una Srls sia la presenza di un soggetto diverso dalla persona fisica sia l essere persona fisica over 35. l'atto costitutivo, redatto per atto pubblico in conformità al modello standard, deve riportare: il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie l oggetto sociale. CAPITALE SOCIALE Per quanto riguarda l'ammontare del capitale sociale, questo deve essere: di importo almeno pari ad. 1 e inferiore a sottoscritto ed interamente versato alla data della costituzione.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 173/2012 Pag. 3 / 6 I conferimenti vanno effettuati esclusivamente in denaro (non sono ammessi conferimenti in natura) e versati nelle mani dell'organo amministrativo. Capitalizzazioni: la necessità che il capitale debba essere compreso tra 1 e 9.999,99 euro esclude la possibilità di utilizzare una Srls per attività che abbiano bisogno di una capitalizzazione pari o superiore ai 10 mila euro. Inoltre, la società semplificata che si trovi ad aumentare il suo capitale oltre il limite previsto dovrà trasformasi in una Srl ordinaria. AMMINISTRAZIONE SOCIETÀ Venendo all amministrazione della società, è previsto che gli amministratori siano scelti esclusivamente tra i soci. All organo amministrativo spetta ordinariamente la rappresentanza generale della società. Come nelle Srl ordinarie si può trattare di un amministratore unico o di una pluralità di amministratori che compongono il CdA. ASSEMBLEA Come per le Srl ordinarie, è possibile vi sia l'assenza di una "assemblea dei soci" e dunque della forma collegiale con cui vengono assunte le deliberazioni (es: l'approvazione del bilancio può avvenire tramite circolarizzazione di un unico documento da sottoscrivere, anche con strumenti telematici). In caso di decisioni dei soci demandate all assemblea, questa è presieduta dall amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. CESSIONE QUOTE E vietata la cessione delle quote (atto fra vivi) ai soci non aventi i requisiti di età (al ma è 35 anni compiuti) alla data della cessione. L'eventuale atto è conseguentemente nullo. COSTI DI COSTITUZIONE La costituzione della società semplificata risulta essere esente da: oneri notarili (il notaio non può emettere parcella per le proprie competenze, ma solo addebitare le "pese vive") imposta di bollo e diritti di segreteria. Restano pertanto dovute esclusivamente: l'imposta "fissa" di registro (. 168) la tassa annuale del diritto alla CCIAA (. 200) con un risparmio rispetto ad una srl ordinaria con capitale minimo stimato in. I00/700. PUBBLICITA' Infine, lo stesso art bis del codice civile stabilisce che: la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata l'ammontare del capitale sottoscritto e versato la sede della società l'ufficio del registro delle imprese presso la società è iscritta devono essere indicati:

4 Redazione Fiscale Info Fisco 173/2012 Pag. 4 / 6 negli atti e nella corrispondenza della società nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. DURATA SOCIETÀ Altro problema non risolto del modello standard riguarda le conseguenze del superamento del 35 anno di età da parte di uno o più soci. La soluzione attualmente più accreditata è quella secondo cui la società continui ad operare anche dopo che uno o più soci abbia superato i 35 anni, senza l'obbligo di trasformarsi in srl "ordinaria" o "a capitale ridotto"; tuttavia necessario un chiarimento ufficiale, anche nella considerazione che l'atto costitutivo non potrà disciplinare tale aspetto. LA NUOVA SRL "A CAPITALE RIDOTTO" L'art. 44 DL 83/2012 (cd. "decreto crescita") ha di recente istituito una sorta di "ibrido" tra le Srl ordinarie e le Srl semplificate, ereditando alcuni tratti particolari da entrambe le forme giuridiche. La Nota del 30/08/2012, n del Ministero dello Sviluppo economico è intervenuta nel merito chiarendo alcuni aspetti della neo- introdotta forma societaria. In applicazione di tali chiarimenti, la Srl a capitale ridotto risulta essere regolamentata come segue: capitale sociale: non inferiore ad. 1 e non superiore ad soci: sole persone fisiche anche di età superiore a 35 anni costituzione: per atto pubblico senza applicazione del modello standard e con applicazione degli ordinari oneri (competenze notarili, imposta di registro, imposta di bollo e diritto CCIAA) amministratori: possono essere solo persone fisiche, ma anche diverse dai soci (se previsto dallo statuto). Tali tipologie di società non è dunque vincolata ad alcuno statuto standard, potendo dunque: a) analogamente alle Srl ordinarie: - possiede uno statuto che regolamenta la vita societaria in via totalmente autonoma (v. sopra) - gli amministratori possono essere non soci - il costo per la costituzione è ordinario b) analogamente alle Srl semplificate: - possiede un capitale sociale ridotto - i soci possono essere sole persone fisiche (senza tuttavia limite di età) - gli amministratori possono essere solo persone fisiche.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 173/2012 Pag. 5 / 6 DENOMINAZIONE SOCI CAPITALE SOCIALE ORGANO AMMINISTRATIVO CESSIONE QUOTE ASSEMBLEA SOCI COSTI SRL "SEMPLIFICATA" VANTAGGI E VINCOLI Dopo la denominazione della società, dovrà necessariamente comparire la dizione Società a responsabilità limitata semplificata, nonché i Comuni in cui sono localizzate la sede principale e le eventuali sedi secondarie La società essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. Sarà compito del notaio accertare l età dei soggetti che intendono costituire una srl semplificata Il capitale sociale deve essere: di importo pari almeno ad 1 euro e inferiore a euro sottoscritto ed interamente versato alla data della costituzione. I conferimento, da effettuarsi esclusivamente in denaro vanno versati nelle mani dell'organo amministrativo La società può sceglie uno o più amministratori (CdA) purché tra i soci E vietata la cessione di quote ai soci non aventi i requisiti di età alla data della cessione. Ogni cessione in violazione di tale disposizione è nulla Se la decisione dei soci è affidata all assemblea la stessa dovrà essere presieduta dall amministratore unico o dal presidente del CdA La comunicazione Unica da effettuare al registro imprese è esente da diritti di segreteria ed imposta di bollo. Sono dovuti l'imposta di registro (.168) e la tassa annuale del diritto camerale SRL ORDINARIA Art c.c. SOCIETA' A CONFRONTO SRL SEMPLIFICATA Art bis c.c. SOCI Persona fisica o giuridica Persone fisiche under 35 FORMA ATTO COSTITUTIVO DENOMINAZIONE AMMINISTRATORI (AMM. UNICO O CDA) SRL A CAPITALE RIDOTTO DL sviluppo Persone fisiche (anche over 35) Atto pubblico Modello standard Atto pubblico Senza vicoli Persona fisica o giuridica Indicazione di "Srl Semplificata" Sole persone fisiche tra i soci Indicazione di "Srl a capitale ridotto" Sole persone fisiche anche non soci CAPITALE SOCIALE Minimo. 10 mila Da. 1 ad ,99 CONFERIMENTO In denaro o in natura Solo in denaro VERSAMENTO CAPITALE INIZIALE In banca almeno il 25% Interamente versato agli amministratori COSTO COSTITUZIONE onorario + imp. di bollo + diritti di segr + imp. di registro + tassa CCIAA imp. di registro + tassa CCIAA onorario + imp. di bollo + diritti di segr + imp. di registro + tassa CCIAA CESSIONE QUOTE Libera Vietata verso soggetti diversi da persone fisiche 35 anni a tale data Vietata verso soggetti diversi da persone fisiche

6 Redazione Fiscale Info Fisco 173/2012 Pag. 6 / 6 MODELLO "STANDARD" DELLE SRL SEMPLIFICATE L anno., il giorno. del mese di. in., innanzi a me. notaio in. con sede in. è/sono presente/i il/i signore/i. cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo. 1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell articolo 2463 bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione. società a responsabilità limitata semplificata, con sede in. (indicazione di eventuali sedi secondarie). 2. La società ha per oggetto le seguenti attività:. 3. Il capitale sociale ammonta ad. e viene sottoscritto nel modo seguente: il Signor/la Signora. sottoscrive una quota del valore nominale di. pari al percento del capitale. 4. E vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l eventuale atto è conseguentemente nullo. 5. L amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci. 6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori:. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell ambito del consiglio d amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società. 7. All organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società. 8. L assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. 9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: Il signor/la signora ha versato all organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di. a mezzo di.. L organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato. 10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di. fogli per. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore.. Firma dei comparenti Firma del notaio

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