-- -- ----- --=~-= -- -- Deliberazione no 4 j2010jpar REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONAlE DI CONTROllO PER Il VENETO Nell'adunanza del 12 gennaio 2010 composta da: Bruno PROTA Presidente Aldo CARLESCHI Consigliere Giovanni ZOTTA Consigliere Luca FAZIO Primo Referendario relatore Francesco ALBO Daniela MORGANTE Referendario Referendario VISTO I'art. 100 secondo comma della Costituzione; VISTO il teste unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni In materia di giurisdizione e contrallo della Corte dei conti; VISTO il Regolamento per I'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale e stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; I
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 21 dicembre 2000 che ha disposto I'insediamento delle Sezioni regionali di controllo.. dal 1 gennaio 2001;... VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 recante "Disposizioni per I'adeguamento deli'ordinamento della Repubblica alia legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3" ed in particolare I'art. 7 comma 8 ; VISTI gli indirizzi e criteri generali per I'esercizio dell'attivita consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004; VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Verona prot. n. 274065 del 23.11.2009 pervenuta in data 3.12.2009 al prot. n. 10974;.' ". VISTA I'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n..... 88/2009 del 10 dicembre 2009 di assegnazlone del quesito al Primo. '...' referendario Fazio Luca; VISTA I'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 3/2010 deii'll gennaio 2010 per la convocazione deli'adunanza odie'rna; UDITA la relazione del magistrato relatore Primo referendario Fazio Luca FATTO La richiesta di parere a riferimento proveniente dal Sindaco di Verona viene prospettata al fine di conoscere la correttezza dell'imputazione al fondo contrattuale previsto dal CCNL 23.12.1999 area dirigenza del trattamento economico accessorio dei dirigenti assunti a tempo determinato su posti vacanti nella dotazione organica.
II prefato Comune evidenzia che I'art. 26 del CCNL comparto regione autonomie locali area dirigenza del 23 dicembre 1999 prevede la. - costituzione di un apposito fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti. J. A seguito di una verifica amministrativo-contabile e state rilevatov'i costi relativi alia retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato non dovessero essere compresi nella disciplina relativa alia costituzione ed al finanziamento del suddetto fondo ma a diversi fondi di bilancio. L'indicazione del rilievo ispettivo confortata da espliciti paren dell'aran (quesiti DB37 e DB40) comporta che Ie risorse finanziarie da considerare disponibili nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sono solo quelle riferite a posti di organico di qualifica dirigenziale vacanti e non anche quelle relative a posti di organico di qualifica dirigenziale che risultino coperti da un dirigente seppure assunto con contratto a tempo determinato. Secondo una diversa interpretazione i compensi per i dirigenti assunti con contratto a termine dovrebbero essere finanziati con fondi di bilancio e non con Ie risorse contrattuali decentrate in quanto la necessaria sussistenza dell'elemento fiduciario nel rapporto tra dirigenza e organo politico 10 connota del carattere della specialita equivalendo ad una speciale assunzione di responsabilita amministrativa da parte dell'amministrazione che deve reperire quindi i fondi direttamente dal bilancio dell'ente. Tale interpretazione sarebbe corroborata sia dawart.
110 comma 3 del TUEL che dalla contrattazione collettiva dell'area dirigenza del comparto Regioni - Autonomie locali che non prevede la sua applicabilita ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato. Di conseguenza il trattamento economico di siffatto personale non potrebbe trovare il suo finanziamento nel fondo contrattuale disciplinato e regolato dalla contrattazione collettiva. Pertanto il Comune chiede se sia 0 mend corretta I'imputazione al Fondo di cui al CCNL 23/12/1999 Area dirigenza del comparto Regioni Autonomie locali del trattamento economico accessorio dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato su posti vacanti nella dotazione organica. DIRITTO. In via preliminare occorre valutare la sussistenza dei presupposti di -:-:--'...: legittimazione attilia con riguardo sla all'ente interessato a ricevere il -' ''\ -. \ pilrere che all'organo che formal mente 10 ha richiesto. I. L'organo che formalmente e legittimato soggettivamente non puc) / - -' che essere il rappresentante legale del Comune ossia il Sindaco ai sensi.... ' dell'art. 50 comma 2 del TUEL pertanto sussiste la legittimazione attiva del richiedente. Per quanto concerne la sussistenza del presupposto oggettivo in base all'art. 7 comma 8 la funzione consultiva e limitata alia materia della contabilita pubblica. Qualsiasi attivita amministrativa puc) avere riflessi finanziari e quindi ove non si adottasse una nozione tecnica del concetto di contabilita pubblica s'incorrerebbe in una dilatazione
deli'ambito oggettivo della funzione consultiva rendendo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti organo di consulenza generale deli'amministrazione pubblica. Sui punto vengono in ausilio gli indirizzi e criteri generali della Sezione delle Autonomie approvati il 27 aprile 2004 e la delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006 che restringono I'ambito oggettivo alia normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale I'attivita finanziaria che precede 0 che segue i distinti interventi di settore compresi in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri I'acquisizione delle entrate I'organizzazione finanziariacontabile la disciplina del patrimonio la gestione delle spese I'indebitamento la rendicontazione e i relativi controlli. Nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi teste menzionate essendo la richiesta relativa ali'interpretazione ed applicazione di istituti previsti da un contratto collettivo materia ritenuta esclusa dali'ambito della contabilita pubblica in base ad un indirizzo ormai consolidato anche ~ di altre Sezioni (ex plurimis Sezione regionale di controllo per il Veneto delibere 2 e 10/2007 Sezione regionale di cantrollo per la Lombardia n. 39 e 41/2007). Ulteriore profilo che induce a ritenere I'inammissibilita viene individuato nel fatto che la richiesta di parere risulterebbe funzionale a dirimere una potenziale controversia su una fattispecie concreta per la cui soluzione esistono metodi alternativi (vedasi in proposito quanto previsto dal testa unico sui pubblico impiego art. 49 in materia di
interpretazione autentica dei contratti collettivi) ed in ordinllalia quale tra I'altro gia esiste un consolidato orientamento dell'aran (nello stesso senso per identico quesito avanzato dal Comune di Lucca si e pronunciata la Sezione regionale di controllo per la Toscana con parere n. 321/2009/par in data 21 ottobre 2009). PQM la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara I'inammissibilita del quesito in esame. Cosl deliberato in Venezia nell'adunanza del 12 gennaio 2010. I /.. J n re a FAZIO - Depositato in Segreteria il At o..{ 20-10 II Presidente Dott. Bruno PROTA II Direttore Amministrativo \ \ D.ssa Raffaell NDOLESE '! '!