emanato con D.R. n. 70 del 13/02/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 177 del 12/06/2013.



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Regolamento per le procedure di selezione dei Ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato, previsti dall art. 24 comma 3 lett. a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240. emanato con D.R. n. 70 del 13/02/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 177 del 12/06/2013. Articolo 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione per la scelta dei ricercatori con i quali l Università degli Studi di Camerino (UNICAM) intende stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale prorogabili per soli due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione come riportato nel successivo art.7, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti, ai sensi del art. 24, comma 3, lett. a), l. 240/2010. I contratti prevedono il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. Sulla base della programmazione triennale di Ateneo, delle proposte delle Scuole di Ateneo e delle delibere del Consiglio di Amministrazione, UNICAM avvia le procedure di selezione per posizioni di Ricercatore con contratto a tempo determinato. Le proposte delle Scuole devono esplicitamente indicare le risorse disponibili per la copertura del contratto. Il testo del contratto dovrà fare esplicita menzione della proposta della Scuola e della delibera del Consiglio di Amministrazione. Articolo 2 Destinatari e requisiti di ammissione Sono destinatari delle procedure i soggetti individuati dall'art. 24, comma 3, lett. a) l. 240/2010 (dottori di ricerca). Fino al 2015 possono inoltre partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all art. 29 c. 13 legge 240/2010. UNICAM, anche in relazione al perseguimento dell internazionalizzazione quale proprio obiettivo strategico, richiede l impegno dei ricercatori a tempo determinato a tenere lezioni e seminari in lingua inglese nelle sedi UNICAM ed in quelle con cui l Ateneo stipula accordi. Articolo 3 Commissione e Procedura di selezione L avviso del bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale per un periodo di 60gg. Tale periodo potrà essere ridotto per motivate esigenze a non meno di 30 gg e verrà approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Il bando verrà pubblicato sul sito Internet dell Università degli Studi di Camerino all indirizzo www.unicam.it e sui siti del M.I.U.R. all indirizzo http://bandi.miur.it e dell Unione Europea all indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess. La Commissione di valutazione dei candidati, costituita da tre membri, è nominata secondo i seguenti criteri: n. 1 membro inquadrato nella fascia dei professori ordinari o equivalente se impegnato all estero, viene nominato dal Consiglio della Scuola che ha richiesto l avvio della procedura; n. 2 membri esterni all Ateneo, inquadrati nella fascia dei professori ordinari o equivalente, se impegnati all estero, vengono sorteggiati da una commissione composta dal Direttore Generale o suo delegato, dal Responsabile Ufficio Legale e dal Responsabile Area Personale e in presenza del Direttore della Scuola o suo delegato che ha richiesto la procedura, su una rosa di dieci nominativi, indicati dal Consiglio della Scuola che ha richiesto l avvio della procedura. I nominativi provenienti da università italiane dovranno preferibilmente appartenere al settore concorsuale bandito e, comunque, dovranno appartenere a settori scientifico-disciplinari della stessa Area CUN. I commissari stranieri devono possedere titolo equivalente. Con la stessa modalità vengono eletti i tre membri supplenti. I componenti della Commissione devono sottoscrivere una dichiarazione d impegno relativa al rispetto dei principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità. La Commissione stabilirà i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, nel rispetto di quanto previsto nel D.M. n. 243 del 25.05.2011. La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità: 1) valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico (individuale e collegiale ) sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri previsti dall art.24 della Legge 240/2010 e dal D.M. n. 243 del 25.5.2011; 2) Qualora il numero dei candidati sia superiore a sei, la commissione svolgerà una valutazione preliminare dei candidati, volta ad identificare una short list degli stessi comparativamente più meritevoli, ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la cui consistenza numerica non potrà essere né inferiore a sei né superiore al 20% dei candidati. La commissione valuta, con motivato giudizio analitico, (individuale e collegiale) titoli, curriculum e produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri previsti dall art.24 della Legge 240/2010 e dal D.M. n. 243 del 25.5.2011; Il titolo di dottore di ricerca o equivalente, obbligatorio a partire dal 2015, costituisce comunque titolo preferenziale nel periodo transitorio. La Commissione è tenuta ad applicare i principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori

sulla valutazione del merito sul piano qualitativo e quantitativo. Tale valutazione pone l accento sui risultati eccezionali ottenuti in un percorso personale diversificato e non solo sul numero delle pubblicazioni e considera in modo opportuno le attività di insegnamento e supervisione, il lavoro in équipe, il trasferimento delle conoscenze, la gestione della ricerca, l innovazione e l attività di sensibilizzazione del pubblico. Le interruzioni di carriera, finalizzate a condurre altre esperienze presso enti pubblici o privati, o le variazioni nell ordine cronologico del curriculum sono considerate come un contributo allo sviluppo professionale dei ricercatori in un percorso multidimensionale. Eventuali esperienze di mobilità, o il cambiamento di disciplina o settore, sono considerati contributi preziosi. In merito alla produzione scientifica la commissione esprime, per ogni candidato, nel giudizio collegiale, il grado di creatività ed autonomia (come previsto da Human Resources Strategy for Researchers). Definito l elenco della short list, oppure, nel caso non fosse necessaria la short list, dopo l esame dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, la Commissione stabilisce la data della discussione pubblica degli stessi titoli e della stessa produzione scientifica ai fini della valutazione finale dei candidati ammessi, che sarà comunicata ai candidati con un preavviso di almeno trenta giorni. Per la verifica della conoscenza della lingua Inglese i candidati dovranno svolgere pubblicamente, di fronte alla Commissione giudicatrice, un breve seminario in lingua Inglese su un argomento inerente i propri titoli e la produzione scientifica e liberamente scelto. La data del seminario sarà resa pubblica ai docenti della Scuola attraverso il sito Web. Contestualmente i candidati discutono con la Commissione i titoli e le pubblicazioni. La Commissione procede all attribuzione dei punteggi riservando il 20% del punteggio complessivo al seminario, unicamente in relazione all accertamento di un adeguata conoscenza della lingua inglese, e l 80% ai titoli e ai prodotti della ricerca presentati dai candidati e conclude i lavori nel termine massimo di 4 mesi dalla nomina della Commissione stessa. Trascorso il termine stabilito, il Rettore può concedere una proroga stabilendo un nuovo termine congruo, o avviare, con provvedimento motivato, le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo. Articolo 4 Verifica della regolarità degli atti e chiamata dei ricercatori a tempo determinato Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti, previa valutazione del Direttore Generale e del Responsabile Area Personale e Organizzazione, con proprio decreto di cui è data pubblicità sul sito internet dell Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale. La Scuola competente, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula la proposta di chiamata tenendo conto della valutazione della commissione e delle esigenze didattiche e di ricerca della Scuola. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata della Scuola.

Articolo 5 Modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti I ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, cercando di perfezionarsi ed ampliare le proprie conoscenze e competenze. L attività di ricerca è oggetto di verifica dei risultati secondo i criteri stabiliti dall ANVUR. L impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti, incluso l orientamento e il tutorato, non è inferiore a 350 ore, di cui almeno 60 di didattica frontale. Articolo 6 Incompatibilità ed ulteriori disposizioni La posizione di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l esercizio del commercio e dell industria, salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o start up universitari secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti di Ateneo. L esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Fatto salvo il rispetto degli obblighi contrattuali e istituzionali, i ricercatori a tempo determinato possono svolgere liberamente lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, comunicazione, e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. Articolo 7 Proroga Il contratto può essere prorogato nei limiti disposti all'art. 1, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti dal D.M. 24 maggio 2011, n. 242. La valutazione verrà effettuata da una commissione di componenti indicati dalla Scuola e inquadrati nella fascia dei professori ordinari o equivalente se impegnati all estero. La Commissione sarà costituita da 3 componenti, di cui almeno 2 esterni all'ateneo I commissari provenienti da università italiane dovranno preferibilmente appartenere al settore concorsuale bandito, comunque dovranno appartenere a settori scientifico disciplinari della stessa Area CUN. I commissari stranieri dovranno possedere titolo equivalente. Articolo 8 Ricercatori a tempo determinato previsti dall art. 24, comma 3, lett. a), l. 30 dicembre 2010, n. 240 (in deroga) In deroga alla procedura per il reclutamento prevista nel presente Regolamento, UNICAM può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti già utilmente selezionati sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea nell ambito dei

Programmi di ricerca e sviluppo tecnologico finanziati dall Unione Europea, mediante selezione incentrata sulla figura del singolo ricercatore. Con i soggetti risultati vincitori di bandi europei IDEAS Advanced o Starting Grant e simili (Marie Curie Individual Fellowship), viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca: la durata del contratto, commisurata a quella del progetto, non può superare i cinque anni e la spesa grava sul finanziamento assegnato dall UE. Analogamente, in deroga alla procedura per il reclutamento prevista nel presente Regolamento, UNICAM può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti la cui attività sia finanziata nell ambito di un bando ministeriale che preveda un procedimento di valutazione da parte del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, mediante selezione incentrata sulla figura del singolo ricercatore. In caso di approvazione del progetto, viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca: la durata del contratto, commisurata a quella del progetto, non può superare i cinque anni e la spesa grava sul finanziamento ministeriale. Ai ricercatori assunti a sensi del presente articolo viene assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri ricercatori a tempo determinato, ma non si applica quanto previsto negli ultimi due periodi dell art. 1. Art.9 - Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione.