Permessi di soggiorno per lavoro Entro 8 giorni dall ingresso in Italia, il lavoratore immigrato deve richiedere alla Questura della Provincia nella quale intende soggiornare il permesso di soggiorno. Come si richiede il permesso di soggiorno Occorre compilare un modello di richiesta che viene fornito dalla Questura o dal Commissariato, sul quale andranno indicati il nome e cognome del richiedente, e quelli di eventuali figli minori conviventi che possono essere iscritti sul permesso di soggiorno, il luogo in cui intende soggiornare e il motivo del soggiorno in Italia. Va esibita e allegata alla domanda la seguente documentazione: 1. marca da bollo da 10.33; 2. fotocopia del passaporto (o altro documento attestante la nazionalità, il luogo e la data di nascita dell'interessato) e del visto d'ingresso; 3. n. 4 fotografie formato tessera di ogni persona da iscrivere sul permesso di soggiorno; 4. copia dell autorizzazione al lavoro; 5. copia della documentazione prodotta per il rilascio dell autorizzazione al lavoro. N.B. Il permesso di soggiorno viene rilasciato entro 20 giorni dalla 8richiesta.
I permessi di soggiorno che consentono ai cittadini extracomunitari di svolgere un attività lavorativa in Italia sono: permesso di soggiorno per lavoro subordinato permesso di soggiorno per lavoro stagionale permesso di soggiorno per lavoro autonomo permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione permesso di soggiorno per motivi familiari permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale permesso di soggiorno per rifugiati politici e richiedenti diritto d asilo La durata del permesso di soggiorno per lavoro è pari a: un anno in caso di lavoro subordinato a tempo determinato; due anni in caso di lavoro subordinato a tempo indeterminato; nove mesi in caso di lavoro stagionale; due anni in caso di lavoro autonomo. E importante sapere che la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non costituisce motivo per privare il lavoratore, e i suoi familiari legalmente residenti, del permesso di soggiorno. Lo straniero può, infatti, iscriversi nelle liste dei Centri per l impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi, per la ricerca di un nuovo posto di lavoro. Permesso di soggiorno per lavoro subordinato Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) viene rilasciato solo a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro tra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore, cittadino di uno Stato non appartenente all Unione europea. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato deve contenere: la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore; l impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può superare:
1 anno, nel caso di contratto a tempo determinato; 2 anni, nel caso di contratto a tempo indeterminato. N.B. Con il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è possibile svolgere per lo stesso periodo un attività autonoma, se sussistono le condizioni previste. Permesso di soggiorno per lavoro stagionale Si può ottenere questo tipo di permesso di soggiorno se c è la richiesta, nominativa o numerica di: Durata a) un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia; b) associazioni di categoria per conto dei loro associati. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha una validità temporale minima di 20 giorni e massima di 6 mesi, o 9 mesi a seconda della durata del lavoro stagionale richiesto. Conversione E possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato (a tempo determinato o indeterminato), se sussistono le condizioni previste. E importante sapere che Il lavoratore straniero che abbia già svolto un lavoro stagionale in Italia e abbia fatto rientro nello Stato di appartenenza alla scadenza del permesso di soggiorno, ha diritto di precedenza al rientro in Italia per lavoro stagionale 1. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato un permesso di soggiorno pluriennale fino a 3 anni, sempre per lavoro stagionale. Permesso di soggiorno per lavoro autonomo 1 La precedenza è riconosciuta anche nel caso in cui il lavoratore non sia impiegato dallo stesso datore di lavoro.
Si considerano lavoratori autonomi i cittadini stranieri che svolgono un attività lavorativa senza alcun vincolo di dipendenza con un datore di lavoro e secondo le altre modalità previste dalla legge. Requisiti per svolgere un lavoro autonomo Il cittadino extracomunitario che vuole svolgere in Italia un attività di lavoro autonomo (industriale, artigianale, commerciale o professionale), oppure intende costituire o essere socio di una società cooperativa, deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l esercizio delle singole attività, compresa l iscrizione ad albi o registri, se necessaria. Inoltre deve essere in possesso di 4 condizioni : 1) Deve richiedere una dichiarazione preventiva che attesti l assenza di motivi che impediscano il rilascio dell autorizzazione o della licenza prevista per l attività che il lavoratore extracomunitario vuole svolgere 2. N.B. La dichiarazione deve avere data non anteriore a 3 mesi dalla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo. 2) Deve richiedere alla Camera di Commercio o all Ordine Professionale competente un attestazione dei parametri relativi alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dell attività. 2.1) Per lo svolgimento di un lavoro autonomo in qualità di socio e/o amministratore in società cooperative già in attività, non è necessario richiedere l attestazione dei parametri finanziari. In questo caso è necessario, però, essere in possesso di: a) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese; b) copia di una dichiarazione di responsabilità, rilasciata dal committente alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio, Ispezione del Lavoro, nella quale si 2 La richiesta va presentata alla competente autorità amministrativa (Ministero dell Industria, Commercio e Artigianato o altro Ministero competente), che si occupa di rilasciare le licenze e autorizzazioni e che verifica i requisiti occorrenti per le attività che necessitano dell iscrizione in appositi registri/albi o il possesso di titoli/attestati professionali.
indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; c) una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; d) copia dell ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone. 3) Deve dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo mediante l esibizione di un contratto di acquisto o affitto di un immobile, oppure esibire la dichiarazione di ospitalità da parte di enti, cittadini italiani o stranieri muniti di un regolare permesso di soggiorno. 4) Deve possedere un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Come si richiede il permesso di soggiorno per lavoro autonomo Una volta in possesso dei 4 requisiti sopra elencati il cittadino extracomunitario dovrà seguire la procedura per l ingresso, che prevede 3 passaggi. 1. Richiedere alla Questura territorialmente competente, anche tramite un procuratore, il nulla osta provvisorio per l ingresso, presentando la seguente documentazione: a) la dichiarazione preventiva attestante l assenza di motivi che impediscano il rilascio del titolo autorizzatorio o abilitativo, in data non anteriore a 3 mesi; b) copia della domanda presentata per l ottenimento della dichiarazione preventiva; c) la documentazione presentata per il rilascio della predetta dichiarazione; d) l attestazione della Camera di commercio, o di altro organo competente, dei parametri finanziari. Entro 20 giorni dalla richiesta la Questura di competenza rilascerà il nulla osta provvisorio. 2. Richiedere alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel proprio Paese il visto di ingresso presentando:
a) la dichiarazione preventiva e il nulla osta provvisorio; b) l attestazione della Camera di commercio; c) disponibilità di alloggio idoneo, come indicato nel requisito n. 3; d) sussistenza di un reddito sufficiente, come indicato nel requisito n. 4. 3. Richiedere, entro 8 giorni dall ingresso in Italia, alla Questura del luogo il permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Alla richiesta vanno allegati: 4 fotografie formato tessera; una marca da bollo da 10,33; la fotocopia del passaporto e del visto; l iscrizione alla Camera di Commercio o agli albi professionali; eventuale licenza commerciale rilasciata dagli Enti competenti. N.B. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo non può avere una durata superiore a 2 anni. Conversione Il cittadino extracomunitario già presente in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi diversi da quello di lavoro, può richiedere alla Questura competente per territorio la conversione nel permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Alla richiesta vanno allegati, oltre ai documenti di base (vedi Requisiti per svolgere lavoro autonomo ): 1. partita I.V.A. o Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale più n. 2 fotocopie; 2. certificato di iscrizione al Registro degli Esercenti il commercio in originale più n. 2 fotocopie (l iscrizione non è più richiesta per l attività di commercio al minuto e all ingrosso); 3. iscrizione all Albo professionale in originale più n. 2 fotocopie (ove richiesto). E importante sapere che con il permesso di soggiorno per lavoro autonomo si può svolgere, per lo stesso periodo, un attività subordinata senza convertire il permesso stesso. Al momento del rinnovo del permesso, verrà rilasciato un nuovo permesso per il tipo di attività che effettivamente si svolge.
Permesso di soggiorno per motivi familiari Il permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato a seguito del ricongiungimento familiare, consente immediatamente lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo al coniuge e ai figli dell immigrato che hanno assolto l obbligo scolastico. Non è, quindi, necessario, fin quando il permesso di soggiorno è in corso di validità, recarsi in Questura per convertire il permesso da motivi familiari a motivi di lavoro. Al momento della scadenza del permesso di soggiorno per motivi familiari, se la persona sta svolgendo una regolare attività lavorativa di carattere subordinato o autonomo, dovrà provvedere al rinnovo del permesso di soggiorno direttamente per il tipo di attività che sta svolgendo. Permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione Il visto per motivi di studio o formazione viene rilasciato con modalità e procedure diverse a seconda del tipo di studi che si intendono frequentare in Italia. Il permesso di soggiorno, che deve essere richiesto presso la questura competente per territorio entro 8 giorni dall ingresso in Italia, ha una durata massima di 1 anno ed è, in genere, rinnovabile per la durata legale del corso di studio. Con questo permesso di soggiorno si ha la possibilità di lavorare, come dipendente, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 ore annuali. Conversione Il permesso per studio o formazione può essere convertito, prima della sua scadenza e nell ambito delle quote disponibili, in: permesso per motivi di lavoro subordinato, presentando il contratto di soggiorno per lavoro; permesso per motivi di lavoro autonomo, presentando la documentazione necessaria. Per la conversione del permesso per studio o formazione in permesso per motivi di lavoro (subordinato o autonomo) non è necessario tornare nel proprio paese d origine per il rilascio dell apposito visto d ingresso per lavoro. E possibile procedere alla conversione stando direttamente in Italia. La domanda di conversione deve essere presentata alla Questura competente per territorio.
Documenti da presentare per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione. Oltre ai documenti di base è necessario presentare: 1. certificato di iscrizione alla scuola o università in originale più n. 2 fotocopie; 2. dichiarazione di mantenimento o distinta di conto corrente bancario oppure copie dei bonifici esteri ricevuti, in originale più n. 2 fotocopie; 3. stipula di polizza assicurativa per malattia con Istituto assicurativo italiano o straniero purché valido su tutto il territorio nazionale. Permesso di soggiorno per rifugiati politici o richiedenti diritto d asilo Lo status di rifugiato è riconosciuto allo straniero che, per motivi di razza, religione, appartenenza sociale e/o politica, viene perseguitato nel Paese di cui possiede la cittadinanza, per cui deve abbandonarlo o, se già si trova all estero, non può farvi ritorno. La domanda e le procedure La domanda, scritta nella propria lingua, va presentata alla Polizia di frontiera al momento dell ingresso in Italia: essa deve contenere i dati anagrafici e i motivi della richiesta di riconoscimento di status di rifugiato politico o di asilo. La Polizia di frontiera invierà la pratica alla Questura del territorio in cui si è scelto il domicilio. Questa preparerà il verbale delle dichiarazioni ed invierà entro 7 giorni tutta la documentazione alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Nell attesa, verrà rilasciato dalla Questura un permesso di soggiorno valido per 1 mese, e, alla sua scadenza, un altro per richiesta di asilo, valido per 3 mesi, rinnovabile fino alla conclusione della procedura. Questo permesso non consente alcuna attività lavorativa. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda la Commissione, dopo aver convocato e ascoltato il richiedente di asilo, notifica per iscritto la decisione di accoglimento o di rigetto. Quest ultima può essere con o senza raccomandazione : in caso di rigetto semplice, non viene riconosciuto lo status di rifugiato politico e il richiedente viene espulso. In caso di rigetto con raccomandazione, la Commissione dispone il rilascio, da parte della Questura, di un permesso di
Conversione soggiorno per motivi umanitari che ha la durata massima di 1 anno e che permette di lavorare e studiare. Se, invece, viene riconosciuto lo status di rifugiato politico, la Commissione rilascia l apposito certificato e la Questura lo specifico permesso di soggiorno che consente regolari rapporti di lavoro. Alla scadenza, il permesso può essere rinnovato. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere convertito in un permesso, di più lunga durata, per motivi di lavoro, se sussistono le condizioni previste. Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale Questo tipo di permesso è rilasciato dal Questore in caso di violenza o grave sfruttamento nei confronti di un cittadino straniero o di pericolo per la sua incolumità. La proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere effettuata: dai servizi sociali degli enti locali o dalle associazioni, enti o altri organismi, iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri e convenzionati con l ente locale; dal Procuratore della Repubblica. Il permesso di soggiorno, che ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno o per il periodo necessario per motivi di giustizia, consente: la partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale; l accesso ai servizi assistenziali; l accesso allo studio (se il beneficiario del permesso è iscritto ad un corso regolare di studi, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio); l iscrizione nelle agenzie per l impiego; lo svolgimento di lavoro subordinato. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l extracomunitario ha iniziato un attività lavorativa, il permesso può essere rinnovato per la durata del rapporto di lavoro o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per questo motivo di soggiorno.
Rinnovo del permesso di soggiorno Il cittadino straniero non può soggiornare in Italia con il permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato; può chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno che avrà una validità non superiore rispetto al primo rilascio Per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario deve presentare istanza presso la Questura della provincia in cui risiede. Le richieste di rinnovo del permesso di soggiorno devono essere effettuate almeno: 90 giorni prima della scadenza in caso di rinnovo per contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 60 giorni prima in caso di rinnovo per contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; 30 giorni prima negli altri casi. All istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno vanno allegati: - l originale del permesso scaduto; - la documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o altra fonte lecita, sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari conviventi o a carico; - copia del passaporto o documento equipollente; - 4 fotografie formato tessera recenti; - una marca da bollo da 10,33. La perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non costituisce comunque motivo per privare il lavoratore, e i suoi familiari legalmente residenti, del permesso di soggiorno. Lo straniero può, infatti essere iscritto nell Anagrafe dei Lavoratori per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. Il permesso di soggiorno non si può rinnovare o prorogare quando risulta che il cittadino straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per più della metà del permesso di soggiorno. Il rinnovo è concesso se l interruzione è dovuta alla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.