La comunicazione annuale dati IVA per il 2004

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Transcript:

La comunicazione annuale dati IVA per il 2004 1 PREMESSA Entro il 28.2.2005 deve essere presentata, in via telematica, la comunicazione annuale dati IVA relativa al 2004 da parte dei soggetti passivi d imposta obbligati ad effettuare tale adempimento. 2 SOGGETTI OBBLIGATI Sono tenuti a presentare la comunicazione dati IVA per il 2004 tutti i soggetti passivi d imposta obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2004, anche se nel corso di tale anno non hanno effettuato operazioni imponibili o non hanno effettuato le liquidazioni IVA periodiche. Risultano comunque esclusi dall obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA anche alcune categorie di contribuenti che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Soggetti esclusi in quanto non tenuti a presentare la dichiarazione annuale Sono esclusi dall obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2004 e, conseguentemente, sono esclusi dall obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA per lo stesso anno: i contribuenti che, nel 2004, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all art. 10 del DPR 633/72; i contribuenti che, per il 2004, si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all art. 36-bis del DPR 633/72; i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell art. 34 co. 6 primo e secondo periodo del DPR 633/72 (ossia i produttori agricoli che, nell anno solare precedente, hanno realizzato un volume di affari non superiore a 2.582,28 euro, elevato a 7.746,85 se esercitano l attività agricola nei comuni montani); gli esercenti attività di giochi e intrattenimento, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell art. 74 co. 6 del DPR 633/72, salvo che non abbiano optato per l applicazione dell IVA nei modi ordinari; le imprese individuali che hanno dato in affitto l unica azienda e non esercitano altra attività rilevante agli effetti IVA nel corso del 2004; i soggetti passivi d imposta residenti in altri Stati membri dell UE, privi di stabile organizzazione in Italia, qualora abbiano effettuato nel corso del 2004 solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell IVA; le associazioni sportive dilettantistiche, comprese le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, che si avvalgono del particolare regime fiscale previsto dalla L. 398/91; i soggetti domiciliati o residenti fuori dall UE, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia secondo le modalità previste dall art. 74-quinquies del DPR 633/72 per l assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d imposta domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro. Altri soggetti esclusi Sono inoltre esclusi dall obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA per il 2004 (ancorchè tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2004): i soggetti di cui all art. 74 del TUIR (ossia gli organi e le amministrazioni dello Stato; i comuni; i consorzi tra gli enti locali; le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi; le comunità montane; le province; le regioni; gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali); i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; le persone fisiche che, nel 2004, hanno realizzato un volume d affari non superiore a 25.822,84 euro. Via dei Bossi, 7 20121 Milano Telefono 02.8807791 Fax 02.8056069 E - Mail sorefisa.spa@sorefisa.it Aut. Dec. Min. N 240826 del 30/05/75 Sede Legale: Via Nirone, 8 20123 Milano Cap. Soc. 260.000 i.v. Società per Azioni Registro Imprese Milano 160808 R.E.A. Milano 876598 Partita IVA IT 02311190157 Represented through Alliott Group, a worldwide network of independent firms

SOREFISA 2 3 COMPILAZIONE DEL MODELLO Di seguito si illustrano le modalità di compilazione del modello di comunicazione dati IVA. Si ricorda che, nel modello, gli importi devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, in caso contrario. 3.1 Sezione I (dati generali) I campi da compilare sono i seguenti: anno di imposta, ove deve essere indicato il 2004; partita IVA del contribuente; codice dell attività svolta in via prevalente (per la quale si intende quella con il volume d affari più elevato); casella contabilità separata ; casella comunicazione di società aderente ad un gruppo IVA ; casella eventi eccezionali ; riquadro con i dati del dichiarante (da compilare se diverso dal contribuente). Codice attività Per quanto concerne l indicazione nell apposito campo del codice attività, si ricorda che a decorrere dall 1.1.2004 è in vigore la nuova tabella di classificazione delle attività economiche (denominata ATECOFIN 2004 ), approvata con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 23.12.2003. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate con la circolare 26.1.2004 n. 2, già ai fini della compilazione della comunicazione dati IVA per il 2003, il codice attività da indicare nell apposito campo doveva essere desunto dalla nuova tabella di classificazione. Contabilità separata La casella contabilità separata deve essere barrata dal contribuente se ha esercitato, nel 2004, più attività per le quali ha tenuto contabilità separate ai sensi dell art. 36 del DPR 633/72, ivi compreso il caso in cui abbia esercitato, con contabilità separate, due attività delle quali una risulti esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (e, quindi, anche dalla presentazione della comunicazione dati IVA). Società aderente ad un gruppo IVA La casella comunicazione di società aderente ad un gruppo IVA deve essere barrata dal contribuente se si tratta di un ente o una società che si avvale della procedura di liquidazione dell IVA di gruppo di cui all art. 73 co. 3 del DPR 633/72. Eventi eccezionali La casella eventi eccezionali deve essere barrata se il termine di presentazione della comunicazione cade durante un periodo di sospensione degli adempimenti, previsto a seguito del verificarsi di un evento eccezionale. Riquadro con i dati del dichiarante Il riquadro con i dati del dichiarante deve essere compilato quando quest ultimo è un soggetto diverso dal contribuente in relazione al quale viene presentata la comunicazione (dunque sempre quando il contribuente non è una persona fisica). In questo riquadro devono essere indicati: il codice fiscale del dichiarante (persona fisica o persona giuridica); il codice carica del dichiarante. 3.2 Sezione II (dati relativi alle operazioni effettuate) Nella sezione II devono essere indicati i dati relativi a tutte le operazioni effettuate nel corso del 2004. Tale obbligo compete anche: ai contribuenti trimestrali (sia per opzione che per regime naturale), che devono quindi considerare anche le operazioni del quarto trimestre 2004 (periodo ottobre-dicembre); ai contribuenti mensili che, avendo affidato a terzi la tenuta della propria contabilità, hanno esercitato l opzione per la liquidazione dell imposta sulla base del secondo mese precedente, ai sensi dell art. 1 co. 3 del DPR 100/98. Operazioni attive Le operazioni attive devono essere indicate nel rigo CD1. Tale rigo si compone di quattro campi. I campi 2, 3 e 4 costituiscono un di cui dell importo che deve essere indicato nel campo 1. Campo 1 COMPILAZIONE DEL RIGO CD1 Nel campo 1 deve essere indicato l ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA (imponibili, comprese quelle ad esigibilità differita; non imponibili; esenti) effettuate nel corso del 2004, annotate nel registro IVA delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione delle operazioni attive esenti per le quali il contribuente abbia optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell art. 36-bis del DPR 633/72. Nel campo 1 del rigo CD1 vanno compresi anche i corrispettivi delle c.d. prestazioni di servizi intracomunitarie, rese dal prestatore nazionale al committente comunitario ex art. 40 co. 4-bis, 5, 6 e 8 del DL 331/93.

SOREFISA 3 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Nel campo 2 deve essere indicato l ammontare complessivo delle operazioni non imponibili, già compreso nel campo 1. Non si deve tuttavia tenere conto delle operazioni non imponibili di natura intracomunitaria (ossia quelle operazioni il cui regime di non imponibilità è previsto dal DL 331/93), quali: le cessioni intracomunitarie di beni (da indicare separatamente nel successivo campo 4), e le prestazioni intracomunitarie di servizi (delle quali si deve dunque tenere conto solo in sede di compilazione del campo 1). Nel campo 3 deve essere indicato l ammontare complessivo delle operazioni esenti, già compreso nel campo 1. Non si deve tuttavia tenere conto delle operazioni esenti per le quali il contribuente si è avvalso della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell art. 36-bis del DPR 633/72 (le quali, come detto, non devono essere considerate nemmeno in sede di compilazione del campo 1). Nel campo 4 deve essere indicato l ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni, già compreso nel campo 1. Operazioni passive Le operazioni passive devono essere indicate nel rigo CD2. Tale rigo si compone di quattro campi. I campi 2, 3 e 4 costituiscono un di cui dell importo che deve essere indicato nel campo 1. Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 COMPILAZIONE DEL RIGO CD2 Nel campo 1 deve essere indicato l ammontare complessivo delle importazioni e degli acquisti di beni e servizi rilevanti ai fini IVA (ivi compresi quelli ad esigibilità differita) annotate nel 2004 sul registro IVA delle fatture ricevute o comunque soggette a registrazione nel 2004 (ivi compresi gli acquisti annotati mediante autofatturazione, ai sensi dell art. 17 co. 3 e 5 del DPR 633/72). Nel campo 2 deve essere indicato l ammontare complessivo degli acquisti non imponibili, già compreso nel campo 1. Non si deve tuttavia tenere conto degli acquisti non imponibili di natura intracomunitaria (ossia quelle operazioni il cui regime di non imponibilità è previsto dal DL 331/93), quali: gli acquisti intracomunitari di beni (da indicare separatamente nel successivo campo 4), e le prestazioni intracomunitarie di servizi rese da prestatori comunitari (delle quali si deve tenere conto solo in sede di compilazione del campo 1). Nel campo 3 deve essere indicato l ammontare complessivo degli acquisti esenti, già compreso nel campo 1, includendo: gli acquisti esenti nazionali ; le importazioni non soggette ad imposta ex art. 68 del DPR 633/72, con esclusione di quelle indicate nella lett. a) dell art. 68 del DPR 633/72; le importazioni di oro da investimento. Non si deve invece tenere conto degli acquisti intracomunitari di beni esenti di cui all art. 42 del DL 331/93 (da comprendere nel successivo campo 4). Nel campo 4 deve essere indicato l ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni, già compreso nel campo 1. In questo campo vanno indicati tutti gli acquisti intracomunitari di beni, ivi compresi quelli per i quali il pagamento dell imposta non è avvenuto per effetto dell utilizzo del plafond IVA. Importazioni di oro e argento senza pagamento dell IVA in dogana Nel rigo CD3 vanno comprese esclusivamente le importazioni di materiale d oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni di argento puro, nonché le importazioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all art. 74 co. 7 e 8 del DPR 633/72, già comprese nel rigo CD2, campo 1, per le quali l imposta non viene versata in dogana, ma assolta, ai sensi dell art. 70 co. 5 e 6 del DPR 633/72, mediante la contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e 25 del DPR 633/72. Nello specifico: l imponibile e l imposta relativi alle importazioni di materiale d oro, prodotti semilavorati in oro e argento puro devono essere indicati nei campi 1 e 2 del rigo CD3; l imponibile e l imposta relativi alle importazioni di rottami e altri materiali di recupero devono essere indicati nei campi 3 e 4 del rigo CD3. L imposta relativa alle suddette importazioni deve essere inclusa: nel rigo CD4 come IVA esigibile, risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi; nel rigo CD5 come IVA detraibile, risultante dal registro degli acquisti. 3.3 Sezione III (determinazione dell IVA dovuta o a credito) Nella sezione III devono essere riepilogati i dati rilevanti ai fini della determinazione dell IVA complessivamente dovuta per il 2004 o, in alternativa, dell IVA risultante a credito: nel rigo CD4 deve essere indicata l IVA esigibile per il 2004 (comprendendo l IVA dovuta in relazione ad operazioni effettuate in precedenza, ma divenuta esigibile nel 2004);

SOREFISA 4 nel rigo CD5 deve essere indicata l IVA relativa agli acquisti registrati, per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel 2004; nel rigo CD6 deve essere indicato l importo che si determina operando la differenza algebrica tra l ammontare indicato nel rigo CD4 e l ammontare indicato nel rigo CD5: se CD4 > CD5, si determina un imposta a debito che deve essere indicata nel campo 1 del rigo CD6; se CD4 < CD5, si determina un imposta a credito che deve essere indicata nel campo 2 del rigo CD6. 4 PRESENTAZIONE DEL MODELLO La comunicazione dati IVA per il 2004 deve essere presentata entro il 28.2.2005. La presentazione può avvenire esclusivamente per via telematica: direttamente a cura del contribuente, oppure per il tramite di un intermediario abilitato. Presentazione diretta Se il contribuente sceglie di presentare direttamente la propria comunicazione dati IVA per il 2004, deve avvalersi: del servizio telematico Entratel, nel caso in cui egli sia tenuto a presentare per il medesimo anno (2004) la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione a più di 20 soggetti; del servizio telematico Internet, nel caso in cui egli non sia temuto a presentare per il medesimo anno (2004) la dichiarazione dei sostituti di imposta, nonché nel caso in cui sia tenuto a presentarla, ma in relazione a non più di 20 soggetti. Presentazione tramite intermediario Se il contribuente opta per la trasmissione telematica per il tramite degli intermediari abilitati di cui all art. 3 co. 3 del DPR 322/98, questi ultimi sono tenuti a: rilasciare al dichiarante, contestualmente al ricevimento della comunicazione o dell assunzione dell incarico per la sua predisposizione, l impegno (datato e sottoscritto dall intermediario) a presentare in via telematica all Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l originale del modello di comunicazione i cui dati sono trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che ne attesta l avvenuto ricevimento; conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporto informatico, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la comunicazione dati, al fine dell eventuale esibizione all amministrazione finanziaria in sede di controllo. Ai fini dell invio telematico, gli intermediari abilitati si avvalgono del servizio Entratel. Conservazione su supporto informatico della copia delle comunicazioni trasmesse L intermediario, se opta per la conservazione su supporto informatico della copia delle comunicazioni trasmesse, è tenuto ad osservare le modalità previste dall art. 3 del DM 23.1.2004, nonché le procedure contemplate nella delibera CNIPA 19.2.2004 n. 11. In particolare: le copie delle comunicazioni devono essere memorizzate su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, a condizione che sia assicurato l ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d imposta; devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data, ovvero associazioni logiche di questi ultimi; deve essere apposta la sottoscrizione elettronica e la marca temporale. I predetti obblighi ricadono anche sul contribuente che decida di conservare i propri documenti fiscalmente rilevanti su supporto informatico. Presentazione tramite società del gruppo Nell ambito dei gruppi di imprese, la trasmissione telematica delle comunicazioni dati IVA relativa a soggetti appartenenti ad un medesimo gruppo può essere effettuata per intero da uno o più soggetti ad esso appartenenti, purchè abilitati all utilizzo del servizio telematico Entratel. In questo caso, le società che curano l invio anche a favore degli altri soggetti appartenenti al gruppo agiscono alla stregua di intermediari abilitati e valgono pertanto le disposizioni precedentemente illustrate. Attestazione di ricevimento La comunicazione dell Agenzia delle Entrate attestante l avvenuta presentazione della comunicazione dati IVA costituisce per il contribuente la prova dell avvenuta presentazione della comunicazione. Tale attestazione viene inviata telematicamente, all utente che ha effettuato l invio della comunicazione, entro cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione dati da parte dell Agenzia delle Entrate.

SOREFISA 5 5 PROFILI SANZIONATORI L omessa, incompleta o inesatta presentazione della comunicazione dati IVA dà luogo all applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall art. 11 del DLgs. 471/97, da un minimo di 258,00 euro a un massimo di 2.065,00 euro. Va peraltro precisato che, secondo le istruzioni ministeriali, la natura non dichiarativa della comunicazione rende inapplicabili le disposizioni in materia di ravvedimento operoso previste dall art. 13 del DLgs. 472/97.