REPUBBLICA ITALIANA: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEZIONE 1ª

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REPUBBLICA ITALIANA: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEZIONE 1ª Sentenza 10200/2004 composto dai Signori: 1) Dott. Corrado Calabrò, Presidente; 2) Dott. Nicola Gaviano, Consigliere; 3) Avv. Carlo Modica De Mohac, Consigliere - estensore. ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso n. reg. gen. 11717-2003, proposto dai Signori: Lorenzo LOSI, Maria IACOVINO, Filippo LIBRA, Paolina FALCO, Anna Maria LIBERATI SCALA, Margherita VECCHIO, Francesca LATELLA, Antonella DONATI, Maria Luisa FACHERIS, Filippo INCORVAIA, Maria FANTAUZZO, Giovanni LUPPOLO, Rocco DEL GIUDICE, Romano NEGRIOLLI, Martina KIEBACHER, Piero GIROTTI, Emma CHIERA, Lucrezio CIANFAGNA, Maurizio GIANNINA, Giorgio BI0TI, Maria VERSACI, Sisinio NARDUZZO, Maria DI NOTO, Giovanna PARISI, Maria Grazia MELIS, Luciano CIANCIOSI, Concetta DI MARIA, Tommaso SALERNO, Carla MARIANI, Alberto CHECCUCCI, Mariangela LAVETTI, Inge KERSCHBAUMER, Teresa. GALLAZZINI RAUS, Oronzo BALESTRA, Massimo CHIUSOLI, Luciano ZOLLINO, Luciano TRINCIA, Pierluigi TESORONE, rappresentati e difesi, tutti, dagli Avv.ti Giorgio Colnago ed Ernani d'agostino, presso lo studio dei quali, in Roma, Via Ugo de Carolis n.64, sono elettivamente domiciliati; contro il Ministero degli Affari Esteri in persona del Ministro 'p. t., rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato; per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. l-ter, n.752 del 12.12.2002, pubblicata il 6.2.2003, notificata il 26.2.2003. Visti gli atti depositati dal ricorrente; visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria dell'amministrazione resistente; visti gli atti tutti della causa; designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica de Mohac; udito, alla pubblica udienza dei 21.4.2004, l'avv. Giorgio Colnago per il ricorrente; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Con ricorso depositato il 25.11.2003, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato l'obbligo dell'amministrazione intimata di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 752/2003 del 12.12.2002 del TAR Lazio (Sez. l-ter), pubblicata il 6.2.2003. Con essa il predetto Giudice ha annullato il provvedimento di cui alla nota prot. n.1151/234 del gennaio 1996 e, per quanto di ragione, il D. I. del 20.4.1995, atti con i quali il Ministero degli Affari Esteri ha determinato i coefficienti per la determinazione della componente variabile della c. d. "indennità di sede" (o "assegno di sede") per il personale scolastico che opera all'estero. 1

La predetta sentenza è stata regolarmente notificata all'amministrazione in data 26.2.2003 ed è passata in giudicato (per mancata proposizione dell'appello). Con atto di diffida notificato il 24.9.2003 i ricorrenti hanno invitato l'amministrazione a dare esecuzione al giudicato; e con nota del 28.1.2004 quest'ultima ha comunicato di essere in procinto di farlo (avendo avviato le relative procedure). Ma poiché non sono pervenute ulteriori comunicazioni al riguardo, i ricorrenti si sono visti costretti proporre il ricorso introduttivo del presente giudizio, con cui chiede che venga data corretta e puntuale esecuzione al giudicato nascente dalla citata sentenza. Ritualmente costituitasi, l'amministrazione ha prodotto un nuovo decreto (del 20.4.1995) con cui afferma di aver dato corretta esecuzione al giudicato, avendo reiterato il precedente decreto e, munitolo di più esaustiva motivazione in ordine alle ragioni che giustificano il diverso trattamento riservato al personale scolastico rispetto a quello diplomatico - consolare. Ma con memoria depositata il 7.4.2004 i ricorrenti hanno eccepito che il nuovo decreto è persistentemente elusivo del giudicato (spiegandone le ragioni); ed ha pertanto chiesto l'accoglimento del ricorso. All'udienza dei 21.4.2004, udito il difensore di parte ricorrente, il quale ha insistito nelle proprie richieste ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione. 1. Il ricorso è fondato. DIRITTO 1. 1 Dalla documentazione versata in atti risulta: che la sentenza n. 752/2003 del 12.12.2002 del TAR Lazio (Sez. l-ter), pubblicata il 6.2.2003, della quale il ricorrente chiede l'esecuzione, è passata in giudicato ed è stata regolarmente notificata all'amministrazione; che il ricorrente ha invitato quest'ultima ad ottemperare, mediante atto di messa in mora regolarmente notificato per ogni effetto di legge; ma che, ciò nondimeno, l'amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza. 1.2 La tesi dell'amministrazione, secondo cui il nuovo decreto dei 20.4.1995 sarebbe compiutamente e satisfattivamente esecutivo del giudicato, non può essere condivisa. Con la sentenza n.752/2003 il TAR dei Lazio ha annullato - per difetto di motivazione - il provvedimento di cui alla nota prot. n.115/234 dei gennaio 1996 e, per quanto di ragione, il D. I. del 20.4.1995, con i quali il Ministero degli Affari Esteri aveva determinato i coefficienti per la determinazione della componente variabile della c. d. "indennità di sede" (o "assegno di sede") per il personale scolastico che opera all'estero. Con il ricorso sfociato nella pronunzia in esame i ricorrenti avevano dedotto: che sia I'indennità di servizio all'estero" corrisposta al personale diplomatico-consolare, sia il c. d. "assegno di sede" corrisposto al personale scolastico all'estero - aventi identica natura indennitaria in quanto accordati, rispettivamente, a ciascuna delle due categorie di dipendenti medesimo scopo di "sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero" (com'é peraltro testualmente precisato dall'art.171 del DPR 5.1.1967 n.18 novellato dal D. Lgs. 27.2.1998, n. 62, per quanto attiene alla prima; e dall'art.658 del D. Lgs. 16.4.1994 n.297, per quanto attiene al secondo) - vengono in parte determinati in considerazione "del costo della vita e delle sue variazioni" risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'o.n.u. (statistiche aventi funzione analoga a quelle, nazionali, dell'istat); 2

che, però, dai provvedimenti impugnati non è dato evincere quale "parte" di maggiorazione fosse da imputare proprio alla voce relativa al predetto "costo della vita"; e che, pertanto, non era agevole comprendere la ragione per la quale i coefficienti di maggiorazione accordati (id est: le indennità liquidate) al personale amministrativo dipendente dal Ministero degli Affari Esteri (d'ora in poi "M.A.E.") sono di gran lunga maggiori di quelli accordati al personale scolastico (posto che il costo della vita all'estero è eguale per entrambe le categorie; e che se il costo della vita aumenta, l'aggravio colpisce entrambe le categorie di dipendenti allo stesso modo). Il Giudice di primo grado ha condiviso la doglianza; e con la sentenza della quale i ricorrenti chiedono l'esecuzione ha annullato i provvedimenti impugnati avendo ritenuto: che "... non può farsi a meno di sottolineare come - in forza delle già citate norme di legge (NdR) - i coefficienti di maggiorazione restino correlati a parametri sostanzialmente analoghi: in misura largamente prevalente, infatti, tali maggiorazioni, sia con riferimento all'assegno di sede che con riferimento all'indennità di servizio all'estero, sono correlate dal legislatore all'andamento del costo della vita e dei cambi "; e che pertanto "... i decreti di determinazione dei coefficienti dovrebbero adeguatamente esplicitare in che misura i coefficienti siano quantificati in ragione del costo della vita, e in funzione sostanzialmente rivalutativa, ed in che misura invece rispondano alla diversa esigenza di compensazione degli oneri connessi alla rappresentanza"; oneri, questi, peraltro gravanti - secondo quanto afferma l'art. 171 bis del D.P.R. R. 5.1. l.1967 n. 18 - esclusivamente sul personale di carriera diplomatica e sul personale dipendente del Ministero degli Affari Esteri diplomatico-consolare appartenente alla "dirigenza amministrativa ". E ciò, evidentemente, al fine di consentire di verificare se eventuali differenze di trattamento - in sede di determinazione e corresponsione delle indennità concesse per aiutare i dipendenti a "sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero "- siano obiettivamente giustificabili. Senonché, non ostante il chiaro tenore della pronuncia, l'amministrazione: dapprima è rimasta inerte (anche dopo la notifica della sentenza e l'invito ad avviarne l'esecuzione), e dunque inottemperante al giudicato; ed in un secondo momento - in pendenza del giudizio di ottemperanza introdotto dal ricorso in esame, ed in asserita esecuzione del giudicato - ha reiterato il precedente decreto avendolo munito di una motivazione che però continua a non esplicitare gli elementi indicati dal Giudice nella sentenza n.75212003; e che pertanto non consente di verificare la legittimità delle determinazioni - relative ai trattamenti differenziati - adottate in materia retributiva. In altri termini, come lamentato dai ricorrenti nella memoria conclusiva, né il preambolo motivazionale del nuovo decreto, né la tabella ad esso allegata, agevolano la comprensione delle ragioni per le quali al personale amministrativo diplomatico-consolare in servizio all'estero viene accordata una "indennità di servizio all'estero" che, nel suo complesso, risulta di gran lunga superiore all' "assegno di sede" riservato al personale scolastico in servizio, anch'esso, all'estero. Ed invero, pur se l'art. 171 bis dei D.P.R. 5.1.1967 n.18 (come novellato dal D. Lgs. 27.2.1998 n.62), chiarisce che i maggiori oneri connessi con lo svolgimento di "attività di rappresentanza " (da intendere, secondo quanto espressamente e dettagliatamente specificato dalla predetta norma, come mezzo per stabilire ed intrattenere relazioni personali con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, per sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico - commerciale e culturale, per accedere a determinate fonti di informazione e per assicurare una efficace tutela delle collettività italiane all'estero") gravano esclusivamente sul personale appartenente alla carriera diplomatica e sul personale dipendente appartenente alla dirigenza amministrativa (uniche categorie cui compete, appunto, di svolgere la predetta "attività di rappresentanza"), il decreto in esame non indica quale parte delle rnaggiorazioni accordate al personale dipendente dal Ministero degli Affari esteri sia effettivamente da imputare al rimborso di tali oneri. 3

Il che non consente di verificare: se anche al personale non appartenente alla carriera diplomatica né appartenente alla dirigenza amministrativa dei M.A.E. sia stata attribuita una parte della indennità di cui all'impugnato decreto in ragione di supposti oneri derivanti da "attività di rappresentanza"; il che sarebbe illegittimo, posto che - come già visto - tale personale non svolge 'attività di rappresentanza" e non può essere gravato, pertanto, da corredativi oneri; e se la parte di indennità correlata al maggior costo della vita accordata al personale appartenente alla carriera diplomatica e/o alla dirigenza amministrativa del M.A.E., sia maggiore di quella accordata al personale scolastico; il che -sarebbe parimenti illegittimo posto che il costo della vita grava su ciascuna delle due categorie (personale amministrativo all'estero dipendente dal MAE e personale scolastico all'estero) in eguale misura. Né, d'altra parte, dalla motivazione del decreto in questione si evince se vi sia qualche (o quale sarebbe la) ragione per la quale il costo della vita graverebbe maggiormente sul personale in servizio all'estero dipendente dal M.A.E. In conclusione, in esecuzione della sentenza n. 752/2003 dei TAR Lazio - e perché tale sentenza possa essere considerata compiutamente eseguita in conformità alla sua ratio - il Ministero degli Affari Esteri aveva - ed ha - l'obbligo di integrare la motivazione, chiarendo: quale sia l'entità dei c.d. "coefficiente di maggiorazione" relativo (o, il che è lo stesso, la misura della parte di "indennità di servizio all'estero" relativa) agli oneri per attività di rappresentanza incombenti sul personale della carriera diplomatica e/o sul personale della dirigenza amministrativa dipendente dal detto Ministero; quale sia, invece, la misura della parte di "indennità di servizio" all'estero correlata) agli oneri derivanti dal "maggior costo della vita e delle sue variazioni" incombenti sul personale della carriera amministrativa dipendente dal M.A.E.; e quale l'entità del predetto coefficiente applicata al personale scolastico in servizio all'estero (o, il che è lo stesso, quale sia la misura della parte di "assegno di sede" correlata al costo della vita ed alle sue variazioni corrisposta al personale scolastico); e, nel caso in cui risulti che al personale amministrativo dipendente dal M.A.E. vengono accordate, per il servizio svolto all'estero, indennità relative al costo della vita in misura maggiore rispetto a quelle accordate, per la stessa causale, al personale scolastico che svolge parimenti servizio all'estero, le ragioni dell'attribuzione di un trattamento economico sì differenziato. 2. Non resta pertanto al Collegio che dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di dare corretta e puntuale esecuzione alla sentenza n. 752/2003 del 12.12.2002 del TAR, Lazio (Sez. 1-ter), provvedendo a dotare il decreto del 20.4.1995 delle motivazioni allo stato ancora rnancanti; o, eventualmente, di rettificarlo in conformità alla ratio della predetta sentenza (ed al principio in essa enunciato), e cioè in modo da rendere la misura della parte di indennità correlata al "costo della vita ", eguale per le varie categorie di dipendenti destinatari dello stesso. Il Collegio assegna all'uopo il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente sentenza per provvedere in conformità. Per il caso di persistente inottemperanza o inerzia si appalesa opportuno nominare fin d'ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per il Personale dei Ministero degli Affari Esteri conferendogli mandato, con facoltà di delega, di adottare - entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza di quello assegnato all'amministrazione - ogni provvedimento necessario o utile per dare (o per contribuire a far dare) compiuta esecuzione alla sentenza. 4

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti. P. Q. M. il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I, accoglie il ricorso in epigrafe; e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione, entro sessanta giorni ed in conformità ai principii enunciati in motivazione, alla sentenza indicata in epigrafe. Nomina Commissario ad acta, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore Generale per il Personale del Ministero degli Affari Esteri ai fini e per gli effetti indicati in motivazione. Compensa le spese fra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21.4.2004. IL PRESIDENTE L'ESTENSORE Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 5 ottobre 2004. 5