Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 338 11.11.2016 Fotovoltaico e tassazione della società agricola su base catastale I chiarimenti della Ris. 98/E del 27 ottobre 2016 Categoria: Iva Sottocategoria: Adempimenti A cura di Matilde Fiammelli Una società agricola, che nell ambito della propria attività produce energia fotovoltaica, può esercitare l opzione per la tassazione dei redditi su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali tale attività è ritenuta connessa ai fini fiscali, a condizione che fin dall inizio del periodo d imposta la stessa svolga esclusivamente attività agricola e abbia nella propria ragione o denominazione sociale indicato società agricola. Ciò in sunto è quanto dispone la Ris. 98/E del 27 ottobre 2016, pubblicata sul sito dell Agenzia delle Entrate. PREMESSA Con Risoluzione n. 98/E del 27.10.2016, l Agenzia delle Entrate chiarisce che la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli debba essere considerata quale attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell'azienda, cioè il fondo agricolo, senza il quale diversamente l attività non sarebbe realizzabile. 1
CONTENUTO AMBITO SOGGETTIVO, SECONDO LA CIRC. 32/E/2009 Il comma 423 della Legge Finanziaria pe l anno 2006 ha ampliato la categoria delle attività agricole connesse di cui al terzo comma dell articolo 2135 del codice civile, riconducendo tra le stesse anche le produzioni di: energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche; carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo; prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. Al riguardo si precisa che, di norma: per fonti rinnovabili agroforestali : s intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura (es. biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o pellet derivante dalla segatura di legno) (cfr. Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 1, lettera a); per fonti fotovoltaiche : s intendono i moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l energia solare in energia elettrica; per carburanti derivanti da produzioni vegetali : s intendono prodotti quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come carburante); il biodiesel (etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, destinato ad essere usato come carburante); il biogas carburante ed altri carburanti simili (cfr. Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 128 Allegato I, articolo 2, comma 2); per prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli : s intendono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, ecc. che si ottengono per esempio da amido e miscele di amido, ecc. (prodotti della c.d. chimica verde). 2
L Agenzia, nel rendere il proprio parere ricorda, in primo luogo, che le società di persone, quelle a responsabilità limitata e le società cooperative possono qualificarsi come imprese agricole, ai sensi dell articolo 2 del D.Lgs. 99/2004, se l oggetto sociale prevede l esercizio esclusivo delle attività di cui all articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) e se la ragione o denominazione sociale contiene l indicazione società agricola. Precisando, altresì, che il requisito formale oggettivo, deve tuttavia trovare un riscontro nell attività in concreto svolta dalle società agricole, così come precisato nella Circolare 50/2010. Ricorda, inoltre, che tra le attività agricole connesse è inclusa anche la produzione e cessione di energia fotovoltaica (articolo 1, comma 423, Legge 266/2005, appunto Legge Finanziaria per l anno 2006). Infatti come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa in quanto svolta utilizzando una risorsa dell azienda agricola: il fondo. Per l esercizio dell opzione, la risoluzione chiarisce, dunque, che una società agricola può esercitare l opzione per la tassazione dei redditi su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali le attività agricole sono tali ai fini fiscali e alle modalità di determinazione del reddito da utilizzare, a condizione che la stessa possegga fin dall inizio del periodo d imposta i requisiti soggettivo e oggettivo. Vale a dire l indicazione di società agricola nella propria ragione o denominazione sociale e lo svolgimento esclusivo delle attività agricole (articolo 2135 del codice civile). Nel caso in questione, oggetto della Ris. 98/E, quindi, l Agenzia conclude affermando che la società istante può optare per la tassazione del reddito su base catastale, in quanto, fin dall inizio dell esercizio ha come oggetto sociale lo svolgimento esclusivo di attività agricole (tra cui rientra, come attività agricola connessa la produzione di energia fotovoltaica) e ha nella propria ragione sociale l indicazione di società agricola. 3
Di conseguenza, dopo l esercizio dell opzione, potrà assoggettare a tassazione catastale, il reddito derivante dall attività agricola nell ambito del quale rientra anche quello relativo alla produzione di energia fotovoltaica nel limite di 260mila kwh annui e determinare il reddito forfettariamente, applicando il coefficiente del 25 per cento, per la produzione di energia fotovoltaica eccedente il predetto limite. Il tutto nel presupposto che il volume d affari proveniente dallo svolgimento dell attività agricola principale risulti superiore a quello derivante dalla produzione di energia fotovoltaica eccedente i suddetti limiti. Resta fermo che la determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia eccedente il limite di 260.000 kwh annui, deve essere determinato analiticamente nel caso in cui non risultano soddisfatti i requisiti individuati nella Circolare n. 32/E del 2009. L OGGETTO DELL ISTANZA DI INTERPELLO (natura dell interpellante) Infatti, come si evince dal testo della risoluzione: La società istante, con esercizio sociale e periodo di imposta coincidente con l'anno solare, è una società agricola ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 che nell'ambito della propria attività agricola gestisce, da diversi anni, un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 996 Kw, realizzato su terreni locati, producendo e cedendo integralmente l'energia elettrica al Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito, GSE). Fino all'anno 2015, tale attività non costituiva un'attività connessa a quella agricola, in quanto, non sussistevano le condizioni, individuate dal Ministero per le politiche agrarie e forestali, riportate dall'agenzia nella Circolare 6 luglio 2009, n. 32/E. Dall'anno 2016, la società dichiara che sussisterà uno dei parametri individuati dalla citata circolare, in quanto, il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) risulterà - sicuramente - superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kw, calcolato, quest'ultimo, senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica. omissis chiede di sapere se l attività fotovoltaica possa considerarsi come attività connessa a quella agricola già a partire dall anno 2016 e per l intero anno (dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016) e, di conseguenza, se la società possa per tale periodo d imposta (sussistendo gli ulteriori presupposti): - esercitare l opzione per la determinazione del reddito e delle imposte su base catastale, assoggettando, in particolare, a tale regime fiscale, la produzione di energia nel limite di 260.000 kwh anno ; - assoggettare ad imposizione la parte di produzione eccedente il predetto limite, sulla base delle diposizioni previste sempre dall art. 1, comma 423 del 23 dicembre 2005, n. 266. 4
LA RISPOSTA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE A seguito di tale richiesta, l Agenzia delle Entrate si esprime come segue. La società che svolge l attività di cui alle righe precedenti, è considerata agricola, appunto, può esercitare l'opzione di cui all' art. 1, c. 1093, L. 296/2006, la quale prevede la tassazione dei redditi derivanti dall'attività agricola su base catastale, ciò indipendentemente dai limiti entro i quali tali attività sono ritenute agricole ai fini fiscali e dalle modalità di determinazione del reddito da utilizzare. i requisiti soggettivo e oggettivo riconducibili a: Unica condizione imposta è che la società medesima possegga fin dall'inizio del periodo d'imposta l'indicazione di "società agricola" nella propria ragione o denominazione sociale; lo svolgimento esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del C.c. Il documento precisa altresì che: i redditi derivanti dalla produzione di energia fotovoltaica da parte di una società che esercita l'opzione per la tassazione catastale, rientrano nel reddito agrario per l'energia prodotta nel limite di 260.000 kwh annui e per l'eccedenza sono tassati forfettariamente applicando un coefficiente del 25 per cento qualora tale attività risulti agricola connessa in base ai criteri stabiliti nella Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009. In caso contrario il reddito relativo all'energia prodotta in misura superiore al predetto limite sarà determinato seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa, anche se la società ha esercitato l'opzione ai sensi del citato art. 1, c. 1093. 5
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI Ris. 98/E del 27 ottobre 2016; dell'art. 2135 del codice civile: comma 423 della Legge Finanziaria pe l anno 2006; circolare 50/2010; sentenza n. 66/2015; articolo 2 del D.Lgs. 99/2004; Circolare 32/E. - Riproduzione riservata - 6