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RIFERIMENTI NORMATIVI - D.P.R. 13 MARZO 2013 N 59 - D.G.R.V. n 1775 del 03 ottobre 2013 - CIRCOLARE MINISTERO DELL'AMBIENTE 7 novembre 2013 - COMUNICAZIONE PROVINCIA DI VERONA DEL INDIRIZZI OPERATIVI: - CAMPI DI APPLICAZIONE/COMPETENZE - SCHEMI PROCEDURALI - DATI SINTETICI 1

CAMPI DI APPLICAZIONE: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. D.M. 18 aprile 2005 articolo 2: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere. 2

CAMPI DI APPLICAZIONE: Art. 3. Autorizzazione unica ambientale Titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (utilizzazione agronomica effluenti allevamenti); c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (emissioni in atmosfera); e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (nulla osta acustico); f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (procedure semplificate). Precedente competenza: COMUNE/GESTORE S.I./PROVINCIA PROVINCIA/COMUNE (oleararia) PROVINCIA PROVINCIA COMUNE PROVINCIA PROVINCIA 3

CAMPI DI APPLICAZIONE: AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI capo II titolo IV sezione II Parte terza D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152; TIPOLOGIA DI REFLUI: - ACQUE REFLUE DOMESTICHE acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (articolo 74 c.1 lettera g) - ACQUE REFLUE INDUSTRIALI qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (articolo 74 c.1 lettera h) - ACQUE REFLUE URBANE acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato TIPOLOGIE DI SCARICHI: - IN RETE FOGNARIA - IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE - SU SUOLO 4

SCHEMI PROCEDURALI:: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI SOLA COMPETENZA PROVINCIALE (articolo 4 DPR 59/2013) PROPONENTE S.U.A.P. PROVINCIA SOGGETTI COMPETENTI PresentazioneAUA telematica Verifica completezza Formale (30 gg) Trasmissione telematica Verifica completezza Documentale (30 gg) Richiesta integrazioni Istruttoria C.S.I. C.d.S. ARPAV GESTORE S.I.I.... fine Trasmissione decisione AUA Decisione su Adozione AUA (90 gg) 5

SCHEMI PROCEDURALI:: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE CON ALTRI TITOLI ABILITATIVI (articolo 4 DPR 59/2013) PROPONENTE S.U.A.P. PROVINCIA SOGGETTI COMPETENTI PresentazioneAUA telematica Verifica completezza Formale (30 gg) Trasmissione telematica Indizione C.d.S. Art. 7 D.P.R. 160/2010 Verifica completezza Documentale (30 gg) Richiesta integrazioni Istruttoria C.S.I. C.d.S. ARPAV GESTORE S.I.I.... Conferenza dei Servizi Decisione su Adozione AUA fine Decisione su provvedimento Con AUA (120 gg) 6

SCHEMI PROCEDURALI:: ARTICOLO 7 D.P.R. 7.09.2010 n 160 PROCEDIMENTO UNICO 1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini piu' brevi previsti dalla disciplina regionale, puo' richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. 2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini piu' brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3. 3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP puo' indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'agenzia. La conferenza di servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge. 4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalita' telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP. ATTENZIONE: La C.d.S. di cui all'art. 7 DPR160/2010 è facoltativa se il termine è inferiore o uguale a 90 gg, 7 mentre è obbligatoria se maggiore di 90 gg

SCHEMI PROCEDURALI:: RINNOVO (articolo 5 DPR 59/2013): Comma1 Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. Comma 2 E' consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate. Comma 3 L'autorità competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall'articolo 4. Comma 4 Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione. Comma 5 L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando: a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; 8 b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

SCHEMI PROCEDURALI:: MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (articolo 6 DPR 59/2013): ATTENZIONE: PROPONENTE Presentazione Modifica non Sostanziale? Telematica? PROVINCIA/S.U.A.P. PROVINCIA In caso di sola AUA SUAP In caso di AUA +..., silenzio/assenso: nel caso in cui l'autorità competente non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale. durata AUA L'aggiornamento dell'aua per modifica non sostanziale non incide sulla durata dell'autorizzazione Presentazione Modifica sostanziale Art. 4 DPR 59/2013 fine SI Verifica Sostanzialità 30gg NO Aggiornamento AUA se necessario (60 gg) autotutela: Il DPR 59/2013 fissa in 30 giorni i termini per esprimersi sulla sostanzialità della modifica, reputo comunque difficile contestare un ordine che pervenisse successivamente, ma entro I 60 giorni del silenzio assnso. Trascorsi I 60 giorni rimane in capo all'autorità competente il diritto di eventualemnte annullare in autotutela anche un provvedimento tacito come quello sortito dal silenzio assenso, ove ne ricorrano I presupposti (ragioni di interesse pubblico, es.:tutela ambientale) 9

SCHEMI PROCEDURALI:: DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE : Attuali durate delle autorizzazioni/comunicazioni confluite nell'aua: a) autorizzazione agli scarichi 4 anni b) comunicazione utilizzazione agronomica effluenti allevamenti 5 anni c) autorizzazione emissioni in atmosfera art. 269 D.lgs. 152/06 15 anni d) autorizzazione generale emissioni in atmosfera art. 272 D.lgs. 152/06 10 anni e) comunicazione o nulla osta acustico art 8 comma 6 L. 447/95 -- f) autorizzazione utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura 5 anni g) comunicazioni procedure semplificate in materia di rifiuti 5 anni Articolo 3 comma 6 DPR 59/2013 L'autorizzazione unica ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio Il decreto ha pertanto considerato il termine più ampio dei titoli abilitativi assorbiti, prorogrando tutti gli altri eventualmente da comprendere dell'aua, alla medesima durata. Ma le istruttorie autorizzative, laddove precedentemente previste, si concludevano con prescrizioni e controlli necessariamente rapportati alla durata specifica di ogni singolo atto. 10

SCHEMI PROCEDURALI:: DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE IN CASO DI SCADENZA DI UNO DEI TITOLI: L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando: a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono All'istanza di AUA per più di un titolo abilitativo in occasione della scadenza di uno di essi si provvederà, a seguito di istruttoria positiva sul tale titolo, al rilascio di un provvedimento con durata quindicinale contenente, nelle prescrizioni, l'eventuale obbligo alla revisione in occasione della scadenza naturale degli altri titoli in essa compresi Ne consegue Che i richiedenti dovranno presentare una domanda AUA in cui si dichiarano tutti I titoli abilitativi in possesso, corredata della documentazione tecnica prescritta da norma per il titolo in scadenza e l'attestazione, per gli altri titoli del permanere delle condizioni e dei presupposti originari. 11

SCHEMI PROCEDURALI:: REGIME SANZIONATORIO: Il DPR 59/2013 non prevede alcuna norma relativa al regime sanzionatorio, ne tantomeno procedure amministrative per la loro attuazione. Questo non significa che non vi siano. Permangono infatti i regimi sanzionatori previste dal codice dell'ambiente: SCARICHI (parte II sezione II D.Lgs 152/06 e s.m.i.) - lettera a), b) ed f) DPR 59/2013 - Articolo 133 sanzioni amministrative - Articolo 137 sanzioni penali GESTIONE RIFIUTI (parte IV sezione VI D.Lgs 152/06 e s.m.i.) - lettera g) DPR 59/2013 - Articolo 256 attività di gestione rifiuti non autorizzata EMISSIONI IN ATMOSFERA (parte V Titolo I D.Lgs 152/06 e s.m.i.) - lettere c) e d) DPR 59/2013 - Articolo 279 sanzioni 12

SCHEMI PROCEDURALI:: REGIME SANZIONATORIO: Restano ferme le misure sanzionatorie previste da norma che incidono direttamente sull'attività autorizzata e che il codice dell'ambiente sintetizza in : Ove previsto: a) diifffida b) diffida con sospensione c) revoca O in altri casi:: Divieto di prosecuzione dell'attività 13

D.G.R.V. 1775 del 03 ottobre 2013: NOVITA' della disciplina Regionale: L'Autorizzazione Unica Ambientale 1) DIFFERENZIAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE 2) ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE: - Impianti gestione dei rifiuti in ordinaria (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i.) - Impianti produzione energia da F.E.R. (art. 12 D.Lgs 387/03) - interventi di bonifica (art. 242 D.Lgs 152/06 e s.m.i.) - impianti per attività di pubblico servizio in gestione diretta o concessione (depuratori, crematori, scarichi di ecocentri,...) 14

D.G.R.V. 1775 del 03 ottobre 2013: DIFFERENZIAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE La Regione del Veneto [ ] considera, in particolare, quali Autorità competenti, ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'a.u.a.: 1 - la Regione, nei casi in cui almeno una delle autorizzazioni previste dall'articolo 3 del regolamento sia di propria competenza; 2 - i Comuni e i gestori della fognatura pubblica, nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate alle domestiche di cui all'articolo 34 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), rispettivamente in corpo idrico superficiale ed in pubblica fognatura; 3 - i Comuni, nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato, esclusivamente o in combinazione di uno dei casi di cui al punto 2-, alla comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 4 - le Province, in tutti gli altri casi. L'Autorizzazione Unica Ambientale 15

D.G.R.V. 1775 del 03 ottobre 2013 - DIFFERENZIAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE 16

D.G.R.V. 1775 del 03 ottobre 2013 - DIFFERENZIAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE 17

D.G.R.V. 1775 del 03 ottobre 2013 - DIFFERENZIAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE 18

D.G.R.V. 1775 del 03 ottobre 2013 - DIFFERENZIAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE 19

DATI STATISTICI Emissioni atmosfera Scarichi suolo corpo idrici superficiale Scarichi fognatura Rifiuti in semplificata Impatto acustico Comunicazione acque reflue AUA x 74 x 80 x x 34 x x x 3 x x 3 x x x 2 x x x 1 x x x x 3 x x x 1 x x x x 2 x x\ 5 x x x 1 x x 2 x x 1 x 61 x x 1 129 73 126 15 7 1 274 20

CRITICITA': Scarichi acque reflue: Nelle domande AUA viene spesso omessa l'esistenza degli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche anche quando è evidente l'esistenza degli stessi. Spesso le ditte risultano allacciate alla fognatura ma non sono in possesso di autorizzazione regolarmente rilasciata dall'ente gestore della fognatura. Situazione che può causare ritardi nel rilascio dell'aua perchè l'ente gestore della fognatura avvia l'iter per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico prima di trasmetterci un parere per il rilascio dell'aua. Impatto acustico: Nelle domande di AUA viene spesso omesso la valutazione di impatto acustico. Pochissimi Comuni chiedono che la domanda venga integrata (esempio virtuoso il Comune di Legnago). Individuazione soggetti competenti: I SUAP inviano telematicamente le istanze pervenute ai soggetti competenti dichiarati dal proponente. Spesso l'errata/incompleta individuazione dei soggetti competenti può comportare ritardi per la necessità di coinvolgere successivamente tali soggetti ed attendere i pareri di competenza. L'ideale sarebbe che quando la ditta dichiara le autorizzazioni di cui è in possesso si selezionino in automatico anche i soggetti competenti ai rilasci dei pareri necessari 21