Accordo italo-australiano in materia di sicurezza sociale del 23 aprile 1986. Disposizioni operative



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AUSTRALIA CIRCOLARE N. 163 CI del 21 luglio 1988 Accordo italo-australiano in materia di sicurezza sociale del 23 aprile 1986. Disposizioni operative Alleg. 8 (Omessi) Premessa Con effetto dal 1 settembre 1988 entra in vigore l Accordo italo-australiano in materia di sicurezza sociale firmato a Roma il 23 aprile 1986 e ratificato con L. 7 giugno 1988 n. 225 (v. allegato 1). Alla stessa data entra in vigore l Intesa amministrativa per l applicazione dell Accordo citato, firmata a Melbourne il 6 giugno 1986 (V. allegato 2). Tenuto conto che dalla predetta data le norme convenzionali di cui trattasi sono pienamente operative, si forniscono di seguito le necessarie istruzioni applicative. Al riguardo si premette innanzitutto che, attesa la necessità di adottare, per l attuazione del predetto regime convenzionale, procedure improntate alla massima snellezza e omogeneità di comportamenti, si è ritenuto necessario accentrare presso un unica Sede regionale, individuata nella Sede regionale Marche, la trattazione in regime internazionale di tutte le domande presentate ai sensi dell Accordo di cui trattasi. Ciò premesso si precisa che per comodità di trattazione l Accordo italo-australiano verrà citato nei punti che seguono semplicemente come Accordo e l Intesa amministrativa come Intesa. Si richiama infine l attenzione sulla circostanza che tanto l Accordo quanto l lntesa riportano ai rispettivi art. 1 una serie di definizioni dei termini utilizzati per la elaborazione delle norme convenzionali. A tali definizioni, pertanto, andrà fatto riferimento per una migliore interpretazione delle norme stesse. Parte I Disposizioni generali 1. Campo d applicazione per quanto concerne le legislazioni (Acc., art. 2). L Accordo, per quanto riguarda l Italia, si applica alle prestazioni pensionistiche a carico dell Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti, delle relative Gestioni speciali per i lavoratori autonomi ed ai regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, sostitutivi della predetta Assicurazione generale. L Accordo si applica altresì alle prestazioni a carico dell Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione nonché alle prestazioni per i familiari a carico del pensionato. Per quanto riguarda l Australia, l Accordo si applica alle prestazioni per l invalidità, la vecchiaia, le vedove, le mogli, il coniuge inabile, gli orfani di entrambi i genitori, le pensioni aggiuntive ed i supplementi per minori a carico. Le nozioni fondamentali concernenti le succitate prestazioni australiane sono riportate in allegato alla presente circolare (V. allegato 3) 2. Campo di applicazione per quanto concerne le persone (Acc., artt. 3 e 4) L Accordo si applica, prescindendo dal requisito di cittadinanza, a tutti coloro che possano far valere periodi di residenza in Australia dal 16mo al 65mo anno di età e periodi di contribuzione in Italia. Rientrano parimenti nel campo d applicazione personale dell Accordo i familiari ed i superstiti dei soggetti succitati. 3. Parità di trattamento (Acc., art. 4) L Accordo, analogamente agli altri strumenti internazionali di sicurezza sociale, prevede che, ai fini dell applicazione delle norme cui l Accordo stesso si riferisce, sia riconosciuta ai soggetti interessati la parità di trattamento, limitandola, peraltro, ai soli cittadini dei due Paesi contraenti. Page 1 of 8

Parte II Disposizioni in materia di prestazioni 4. Cumulabilità dei periodi di assicurazione e/o di residenza ai fini dell acquisizione del diritto a pensione (Acc., artt. 5 e 7) Qualora i requisiti amministrativi per il diritto a prestazione non siano autonomamente raggiunti sulla base dei soli periodi compiuti ai sensi della legislazione di un Paese contraente, è prevista la possibilità che, al suddetto fine, si proceda alla totalizzazione dei periodi compiuti ai sensi della legislazione dell altro Paese contraente. In particolare, il ricorso alla suddetta totalizzazione dovrà avvenire con l osservanza dei seguenti criteri: per l accertamento del diritto alle prestazioni a carico dell Australia vengono presi in considerazione, oltre ai periodi di residenza compiuti in Australia tra il 16mo e il 65mo anno di età, i periodi di assicurazione maturati nell assicurazione italiana; tuttavia da parte australiana non viene effettuata la totalizzazione nei casi in cui l interessato non possa far valere almeno un anno di residenza in Australia di cui almeno 6 mesi a carattere continuativo; per l accertamento del diritto alle prestazioni a carico dell Italia vengono presi in considerazione i periodi di residenza in Australia ritenuti utili, in base alla legislazione australiana di sicurezza sociale, per il conseguimento del diritto ad una prestazione australiana; tuttavia da parte italiana non viene effettuata la totalizzazione nei casi in cui l interessato non possa far valere almeno un anno di contribuzione in Italia; per l acquisizione del diritto alla pensione di anzianità a carico dell Italia tale periodo minimo è elevato a 15 anni. Ai fini della suddetta totalizzazione i periodi di residenza in Australia e i periodi di contribuzione in Italia che si sovrappongono vengono presi in considerazione una sola volta da ciascuna Parte contraente conformemente a quanto avviene per la generalità delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale. Anche per quanto riguarda i criteri di conversione in periodi contributivi italiani dei periodi di residenza in Australia, si procederà secondo i criteri comuni ragguagliando sette giorni di residenza in Australia ad una settimana di contribuzione italiana. 5. Calcolo della pensione a carico dell assicurazione italiana (Acc., art. 9) Nei casi in cui il diritto a prestazione a carico dell assicurazione italiana sia raggiunto sulla base della totalizzazione dei periodi di residenza compiuti in Australia, l Accordo dispone che si proceda, da parte italiana, al calcolo della pensione secondo il sistema del pro rata temporis. Conseguentemente, in conformità ai principi comunemente adottati al riguardo, si procede, innanzitutto, alla determinazione della retribuzione media pensionabile ovvero del contributo medio sulla base dei salari percepiti e dei contributi versati o accreditati in relazione a periodi di lavoro o assimilati compiuti in Italia. Si attribuisce detta retribuzione o contribuzione media al coacervo dei periodi di residenza in Australia e di assicurazione in Italia ottenendo quindi la pensione virtuale. Detta pensione virtuale, eventualmente integrata ai trattamenti minimi italiani, viene ridotta in pro rata sulla base del rapporto tra periodi assicurativi italiani e totale dei periodi utili nei due Paesi, fermo restando, per quanto riguarda quest ultimo elemento, il limite rappresentato dal periodo massimo computabile in base alla legislazione italiana. Va, inoltre, opportunamente rilevato che è resa possibile la coesistenza di prestazioni in pro rata a carico di un Paese con prestazioni in regime autonomo a carico dell altro Paese. Sulle prestazioni liquidate in pro rata ai sensi dell Accordo va attribuita l integrazione al trattamento minimo a carico dell assicurazione italiana tenendo conto, in base a quanto disposto dall art. 8, commi 2 e 3, L. 153/69 ( 1 ), della eventuale titolarità della prestazione estera. Ovviamente, per i residenti in Italia, l attribuzione della suddetta integrazione è anche subordinata all applicazione delle disposizioni in materia reddituale di cui all art. 6, L. 638/83 ( 2 ). Page 2 of 8

6) Calcolo della pensione a carico dell assicurazione australiana (Acc., art. 8) Le pensioni concesse dall Australia ai sensi dell Accordo vengono calcolate diversamente a seconda che si tratti di attribuirle a persona residente o non residente in Australia all atto della domanda. Nel primo caso (residenti in Australia): a) se risultano perfezionati i requisiti in base ai soli periodi di residenza in Australia, la pensione viene liquidata in regime nazionale australiano (V. allegato 3), fatto salvo quanto più innanzi detto circa le disposizioni convenzionali che prevedono l irrilevanza a tal fine dell integrazione al trattamento minimo italiano; aa) qualora, invece, per il conseguimento del diritto a pensione sia stato necessario utilizzare la contribuzione italiana, dall ammontare della pensione australiana calcolata in regime nazionale si sottrae l intero ammontare della pensione italiana eventualmente spettante (ivi compresa l integrazione al trattamento minimo); l Accordo prevede, comunque, l attribuzione del trattamento più favorevole tra quello calcolato in base a tale criterio e quello di cui al successivo punto bb); nel secondo caso (non residenti in Australia): b) a coloro che erano residenti in Australia alla data dell 8 maggio 1985 e maturino il diritto alla pensione in base all Accordo entro il 31 dicembre 1995, la prestazione viene attribuita secondo il sistema di calcolo stabilito dall Accordo per i residenti in Australia indicato al precedente punto aa) ove più favorevole di quello previsto per i non residenti in Australia di cui al successivo punto bb); bb) a coloro che invece si trovino in situazioni diverse da quelle di cui al precedente punto b) viene attribuita una pensione in pro rata pari a tanti venticinquesimi della prestazione spettante in Australia per quanti sono gli anni di residenza trascorsi in Australia (ne deriva che soltanto coloro che hanno risieduto 25 anni in Australia potranno beneficiare della pensione intera). Verranno concesse in ogni caso per intero: le pensioni agli orfani di entrambi i genitori; le pensioni di invalidità dovuta ad incapacità al lavoro o cecità verificatesi in Australia o durante un assenza temporanea dall Australia; le pensioni alle vedove i cui mariti siano deceduti in Australia o durante un assenza temporanea dall Australia. Va, infine, rilevato che, ai sensi di quanto dispone l art. 17 dell Accordo, nell effettuare l indagine sul reddito del richiedente necessaria per la concessione di prestazioni pensionistiche in regime nazionale o di convenzione a carico del sistema di sicurezza sociale australiano, qualora il richiedente sia anche titolare di prestazione pensionistica a carico dell assicurazione italiana, non deve essere presa in considerazione da parte australiana, ai fini della suddetta indagine reddituale, la quota di prestazione italiana erogata a titolo di integrazione al trattamento minimo. In relazione a tale particolarità anche il formulario di collegamento elaborato per la definizione delle domande in collaborazione con la competente Istituzione australiana (IT/AUS/2, v. successivo punto 8.4) riporta separatamente l ammontare globale della prestazione rispetto all eventuale integrazione al trattamento minimo spettante a carico dell assicurazione italiana. Va, inoltre, tenuto presente che questo importante beneficio è applicabile anche a coloro che, all atto della entrata in vigore dell Accordo, siano già titolari di prestazione a carico dell Italia. Al fine di rendere immediatamente operativa tale estensione, a partire dal corrente anno verrà inviata, a cura di questa Sede centrale, Servizio RCI, al domicilio degli interessati residenti in Australia, una nota nella quale viene riportato l ammontare globale della pensione in pagamento nonché la quota di tale ammontare corrispondente alla effettiva contribuzione versata a favore dell assicurazione italiana; la presentazione di tale nota da parte degli interessati alla competente Istituzione australiana consentirà alla stessa di disporre degli elementi utili per la corretta applicazione del citato articolo 17. I residenti in Italia potranno, ove necessario, richiedere direttamente la predetta attestazione alla competente SAP la quale la rilascerà con la necessaria urgenza utilizzando il fac-simile allegato (V. allegato 4). 7. Prestazioni per familiari a carico del pensionato (Acc., art. 13) Page 3 of 8

Secondo le specifiche disposizioni dell Accordo le prestazioni familiari previste a carico dell Assicurazione italiana sono dovute ai titolari di pensione anche nel caso che risiedano in Australia; tuttavia tale beneficio è limitato ai pensionati cittadini di uno dei due Paesi contraenti. L erogazione delle suddette prestazioni è, per espressa previsione dell Accordo, compatibile con la concessione allo stesso titolare delle seguenti prestazioni a carico dell Assicurazione australiana: le pensioni alle mogli; le pensioni per l assistenza personale al coniuge inabile; le pensioni aggiuntive e i supplementi per i minori a carico. Da quanto sopra deriva che ai titolari di pensione in regime di convenzione italo-australiana le prestazioni familiari vanno in ogni caso concesse per intero. 8. Prestazioni di disoccupazione a carico dell Assicurazione obbligatoria italiana (Acc., art. 11; Int., art. 12) Nel campo d applicazione oggettivo dell Accordo rientra, come precisato al precedente punto 1, anche l assicurazione contro la disoccupazione italiana. In linea con tale estensione le disposizioni dell Accordo prevedono che, ai fini dell acquisizione del diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico di detta assicurazione, i periodi di contribuzione fatti valere in Italia possano totalizzarsi con i periodi di lavoro compiuti in Australia, fatta esclusione dei periodi colà effettuati in qualità di lavoratore autonomo e sempreché i periodi di contribuzione italiana non siano complessivamente inferiori a 52 settimane. Vi è inoltre da osservare che il ricorso alla totalizzazione è, in materia di disoccupazione, limitato ai cittadini dei due Paesi contraenti. L Accordo non condiziona il ricorso alla totalizzazione alla circostanza che l interessato sia stato assoggettato da ultimo alla legislazione italiana e che la cessazione del lavoro si sia verificata in Italia. Per la pratica attuazione delle predette disposizioni è stato concordato con la competente Istituzione australiana il formulario IT/AUS/4 (V. allegato 5). Pertanto in tutti i casi in cui il richiedente l indennità di disoccupazione non raggiunga il diritto sulla base dei soli periodi assicurativi italiani e dichiari di aver svolto lavoro dipendente in Australia, deve essere cura della SAP competente, tenendo conto delle informazioni fornite dal richiedente stesso, compilare in triplice copia la Parte A del citato formulario ed inoltrare due copie del formulario medesimo alla Istituzione competente australiana indicata al successivo Punto 8.5. Quest ultima istituzione provvede alla compilazione della Parte B del formulario e restituisce copia del formulario così completato alla SAP competente. Sulla base delle informazioni così ottenute la SAP accerta l esistenza o meno del diritto a prestazione adottando i relativi provvedimenti. In ordine alle operazioni di totalizzazione è opportuno ribadire che possono essere presi in considerazione esclusivamente i periodi di lavoro dipendente in Australia e non anche i periodi di sola residenza. Parte III Disposizioni operative per la trattazione delle domande di pensione 9. Formulari d applicazione Per l attuazione dell Accordo sono stati concordati con 1 Istituzione competente australiana alcuni formulari elaborati in versione bilingue. Trattasi in particolare dei formulari di domanda AUS 28.8710 AUS 29.8710 e AUS/Italy 1, del prospetto IT/AUS/3, dei formulari di collegamento IT/AUS/2 e AUS 30.8710. Page 4 of 8

Nei punti che seguono vengono fornite, per ciascuno dei predetti formulari, alcune brevi indicazioni in ordine al loro contenuto e alla relativa compilazione e utilizzazione. 9.1 Formulario AUS 28.8710 AUS 29.8710 (v. allegato 6) E il formulario di domanda, articolato in due parti fisicamente separate, utilizzato dagli interessati residenti in Italia che intendano richiedere prestazioni pensionistiche a carico dell Australia in virtù dell Accordo. Non è sostitutivo del modulo di domanda nazionale che, pertanto, andrà egualmente compilato e presentato da coloro che intendano richiedere anche le prestazioni a carico dell assicurazione italiana. Circa l utilizzazione del formulario di cui trattasi si richiama vivamente l attenzione delle SAP sulle seguenti particolarità: alla SAP competente l interessato deve presentare, debitamente compilata, esclusivamente la prima parte del formulario di domanda contraddistinta, appunto, dall intestazione Parte 1a e dalla sigla AUS 28.8710; l altra sezione del formulario, intestata come Parte 2a e contraddistinta dalla sigla AUS 29.8710, non deve essere presentata alla SAP, bensì inviata direttamente alla Istituzione competente australiana a cura esclusiva dell interessato che utilizzerà a tal fine la busta preindirizzata fornita unitamente alle due sezioni del formulario di cui trattasi. Circa la compilazione della «Parte 1 a» del formulario è opportuno sottolineare le seguenti particolarità: la SAP attesta sulla prima facciata, nell apposito riquadro, la data di ricezione della domanda; nella sezione A, punto 1, del formulario vanno contrassegnate tanto le prestazioni che si richiedono a carico dell Australia quanto quelle che si richiedono ovvero sono già in godimento a carico dell Italia; tenuto conto dell importanza basilare che assumono nel contesto assicurativo australiano i requisiti di residenza, vanno compilati con la massima cura i punti da 10 a 14 della sezione A che riguardano l arrivo e la permanenza in Australia come anche la temporanea assenza, la partenza e i principali avvenimenti di carattere personale verificatisi nel corso della permanenza in Australia; al formulario vanno allegate copie autenticate di eventuali documenti in possesso dell interessato comprovanti la residenza australiana (sez. A, punto 15), ovvero, in mancanza, indicati, negli appositi campi, gli estremi delle persone che possono testimoniare tale permanenza; nella sezione A, punto 12, e nella sezione B, vanno riportate, rispettivamente, le notizie circa i periodi assicurativi compiuti in Italia e in Paesi terzi; in ordine ai periodi compiuti in questi ultimi Paesi è opportuno rilevare che la loro indicazione sul formulario di domanda è necessaria ai fini esclusivi dell applicazione della legislazione australiana non prevedendo l Accordo alcuna forma di totalizzazione multipla; le notizie anagrafiche del coniuge vanno riportate nella sezione D che va compilata anche in caso di richiesta di pensione vedovile; il formulario di domanda va firmato dal richiedente e dal suo coniuge alla sezione E; la firma del richiedente va autenticata secondo le consuete formalità; al formulario in questione vanno in ogni caso allegati un certificato di stato di famiglia e un certificato di residenza rilasciati entro il mese che precede quello di presentazione nonché la copia fotostatica di un documento di identità (passaporto, carta d identità, patente di guida); in calce all ultimo foglio del formulario la SAP cui lo stesso è presentato deve attestare, previe le opportune verifiche, la rispondenza dei dati anagrafici ivi contenuti con quelli risultanti dai documenti presentati dal richiedente; ai sensi di quanto disposto dall Intesa, art. 7, par. 1, lettera a), ii), detta attestazione esenta l Istituto dall inviare alla competente Istituzione australiana i suddetti documenti originali. 9.2 Formulario AUS/ltaly 1 (v. allegato 7) È il formulario bilingue di domanda che deve essere utilizzato dagli interessati residenti in Australia per richiedere Page 5 of 8

prestazioni in regime di convenzione a carico dell assicurazione italiana. Non sono necessarie precisazioni dettagliate in ordine al contenuto di detto formulario in quanto lo stesso, con le dovute modifiche e semplificazioni, ricalca quello dei moduli di domanda nazionali. Si ritiene, tuttavia, opportuno richiamare l attenzione sulle seguenti particolarità: l elaborazione del modulo, essendo avvenuta a seguito di intese con l Istituzione competente australiana conclusesi in epoca anteriore alla recente introduzione in Italia dell assegno per il nucleo familiare, non ha potuto recepire le necessarie modifiche redazionali; tuttavia va da sé che, in attesa della nuova versione del modulo, la compilazione delle attuali Sezioni III/3 e V del formulario vale in ogni caso come domanda diretta ad ottenere il predetto assegno; da parte di questa Sede Centrale si sta provvedendo alle iniziative necessarie per mettere a disposizione degli interessati residenti in Australia la modulistica appositamente prevista; a seguito di accordi con l Istituzione australiana che hanno carattere innovativo rispetto ad analoghi contesti di regolamentazione internazionale, il mandato di assistenza e rappresentanza ai Patronati fa parte integrante del formulario di cui trattasi venendone in pratica a costituire la sezione IX; analogamente a quanto già visto per il formulario di domanda relativo ai residenti in Italia, anche il formulario AUS/Italy 1 comporta, da parte della competente istituzione australiana, l attestazione di rispondenza dei dati anagrafici; si rinvia, pertanto, a quanto già detto al precedente punto; il formulario è completato con l elencazione della documentazione da allegare; atteso quanto già precisato al riguardo, non dovrà tenersi conto di quelle documentazioni non più compatibili con l attuale contesto normativo; si sta comunque provvedendo alla fornitura di un elenco aggiornato. 9.3 Prospetto IT/AUS 3 (v. allegato 8) È il prospetto bilingue dei periodi assicurativi italiani da inviare alla competente Istituzione australiana in allegato al formulario di collegamento. Trattandosi di una versione semplificata del formulario E 205-I, già in uso presso le SAP, non si ritengono necessarie particolari delucidazioni in ordine alla loro compilazione in duplice copia da parte delle medesime. 9.4 Formulari di collegamento IT/AUS 2 e AUS 30.8710 Il formulario IT/AUS 2 è il formulario bilingue utilizzato per effettuare il collegamento con la competente Istituzione australiana nonché per la trasmissione e la richiesta delle informazioni e documentazioni necessarie alla definizione della dornanda. L uso del formulario riguarda tanto i residenti in Italia che i residenti all estero. Ne è stata elaborata una versione automatizzata che presenta le seguenti caratteristiche: la richiesta avviene a mezzo Tipo Stampa 3 immettendo nello specifico campo del pannello di richiesta il codice ITAUS 2 e senza compilare il campo CI14; l avvenuta prenotazione del formulario va a compilare automaticamente il campo DATA FORM del pannello CI 81 nei casi di prima utilizzazione; le ulteriori utilizzazioni del formulario per il medesimo caso vanno a compilare il campo CORR ULT con il codice ITAUS2; uno specifico controllo impedisce l uso dei modd. CI 11 nei rapporti con la competente Istituzione australiana; la stampa del formulario è prevista in due copie e riguarda soltanto le parti effettivamente utilizzate per il collegamento e la richiesta e/o trasmissione notizie. Va infine precisato che le sezioni 1-4 e 6 del formulario vengono stampate anche nelle fasi di accoglimento e reiezione ai fini del previsto inoltro alla competente Istituzione australiana. * * * Da parte australiana le fasi di collegamento e di richiesta e/o trasmissione notizie avvengono a mezzo invio del formulario bilingue AUS 30.8710. Le caratteristiche e l utilizzazione di detto formulario sono sostanzialmente analoghe a quelle di cui al formulario IT/AUS/2 sopra esaminato. Page 6 of 8

9.5 Istituzioni competenti Le istituzioni competenti ad applicare l Accordo sono per l Italia, oltre all INPS, l ENPALS, l INPDAI e l INPGI relativamente ai rispettivi regimi sostitutivi dell Assicurazione generale obbligatoria per l invalidità la vecchiaia e i superstiti. Per l Australia l Istituzione competente è il DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY. L indirizzo della suddetta Istituzione è il seguente: International Operations Branch Department of Social Security GPO Box 273C Hobart, Tas 7001 AUSTRALIA Il codice Stato, attribuito all Australia è il 33 e il Codice d Istituzione, attribuito alla succitata Istituzione è lo 001. Gli archivi Indirizzi istituzioni estere della procedura Cl 81 vanno pertanto aggiornati con tali informazioni acquisendo altresì come sigla Istituzione la seguente: D.O.S.S. AUSTRALIA. 9.6 Procedura istruttoria (Acc., art. 15 e 16; Int., art. 6 e 7) Le disposizioni che, nell ambito dell Accordo e dell Intesa, disciplinano l iter procedurale necessario alla definizione delle domande in regime di convenzione italo-australiana, non differiscono nella sostanza da quelle previste per la generalità dei vigenti regimi convenzionali internazionali. Pertanto, per la trattazione delle domande di cui trattasi, gli uffici dovranno attenersi, in linea generale e in quanto compatibili con le precisazioni che seguono, alle disposizioni emanate con Circolare n. 1086 C.l., n. 4086 O., n. 919 E.A.D. del 20 aprile 1984 (3) e successive variazioni e integrazioni. Ciò premesso si richiama l attenzione delle Sedi sulle seguenti particolarità: ai sensi dell Accordo le domande intese ad ottenere prestazioni in virtù dell Accordo medesimo possono essere presentate tanto in Italia che in Australia e possono altresì essere presentate in qualsiasi Stato terzo che abbia stipulato con l Australia un accordo in materia di sicurezza sociale; i residenti in Italia, come già precisato al punto 9.1, debbono presentare alla competente SAP solamente la Parte la del formulario di domanda dovendo rimanere a esclusiva cura degli stessi l inoltro diretto alla competente Istituzione australiana della Parte 2a. ; a seguito della determinazione, anticipata in premessa, di attribuire alla S.R. Marche la competenza esclusiva alla trattazione delle domande in regime di convenzione italo-australiana, è appena il caso di precisare che tanto i fascicoli SC 213 che quelli definitivi completi di prospetti IT/AUS/3 e di eventuali documentazioni amministrative e sanitarie vanno inoltrati dalle SAP esclusivamente alla succitata Sede regionale; tenuto conto di tale nuova competenza esclusiva e della necessità di renderla compatibile con le operanti procedure in data switching, si è proceduto alla integrazione dei valori da immettere al campo 38 del pannello di acquisizione e variazione della procedura EAD 75 a suo tempo indicati con MSG n. 24671 del 16 novembre l985; a seguito di ciò le SAP, in tutti i casi di acquisizione di domande presentate m regime di convenzione italo-australiana, sono tenute a compilare il suddetto campo 38 con il nuovo codice 11 che identifica appunto la S.R. Marche; secondo gli accordi intervenuti con la competente Istituzione australiana, gli accertamenti sanitari connessi a domande di prestazione in regime di convenzione dovranno essere effettuati utilizzando l attuale formulario E 213; si ritiene, infine, opportuno segnalare che, per la liquidazione delle pensioni in regime di convenzione italo-australiana, da effettuarsi presso la citata Sede regionale, si è provveduto anche ad elaborare specifiche procedure automatizzate di calcolo nonché ad estendere quelle in uso per il calcolo della perequazione automatica; le stampe connesse all attivazione di tali procedure stampe che, secondo il vigente iter procedurale, vengono inoltrate anche alle SAP competenti sono del tutto analoghe a quelle in uso per la generalità delle procedure di calcolo. Page 7 of 8

9.7 Accertamenti sanitari (Int., art. 8) Secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni convenzionali, l Istituzione competente di un Paese contraente può chiedere all lstituzione competente dell altro Paese contraente di effettuare, per proprio conto e dietro rimborso, accertamenti sanitari di persone che stanno beneficiando di prestazioni pensionistiche. Il rimborso deve avvenire con cadenza semestrale sulla base delle spese effettivamente sostenute. In relazione a ciò le SAP, in tutti i casi in cui gli accertamenti sanitari vengano effettuati nei confronti di persone residenti in Italia nell esclusivo interesse della competente Istituzione australiana, debbono tenere debita nota delle spese sostenute e trasmettere la relativa distinta a mezzo modello IVS 2 a questa Sede centrale, Servizio R.C.I., Rep. IX, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 1032 Prs. n. 269 Rg. del 13 dicembre l973 ( 4 ). Va da sé che nessun rimborso andrà richiesto in tutti i casi in cui gli accertamenti sanitari siano effettuati nell interesse di entrambi i Paesi contraenti ovvero a seguito di domande presentate ai sensi dell Accordo. Il Direttore Generale Fassari (1) V. «Atti ufficiali» 1969, pag. 446 (2) V. «Atti ufficiali» 1983, pag. 2961 (3) V. «Atti ufficiali» 1984, pag. 1502 (4) V. «Atti ufficiali» 1973, pag. 2978 Indietro Page 8 of 8