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COPIA Ordinanza del Sindaco n 4 del 15/01/2008 Ufficio del Segretario Il Responsabile di Area: CASTALLO MARIA Servizio: Staff 2 Oggetto: ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente atto viene pubblicato a norma di legge all Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 37 del Registro delle Pubblicazioni Castagneto Carducci, 15/01/2008 IL RESP.LE DEL SERVIZIO SEGRETERIA f.to Profeti Mila Pagina 1/4

COPIA Oggetto: ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI IL SINDACO VISTA la delibera consiliare n. 25 del 31 gennaio 1985, con cui è stata adotta la disciplina degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle attività esercenti la vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi di vendita e di consumo di alimenti e bevande, VISTA l'ordinanza n. 111 del 7 novembre 2006, così come modificata con Ordinanza n. 91 del 15 giugno 2000 "Legge R.T. 22 luglio 1998 n. 38: orari di vendita nei pubblici mercati", VISTA l'ordinanza n. 21 del 5 febbraio 2001 "Disciplina degli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali" VISTA l'ordinanza n. 3015 del 1 luglio 1997 "Orario al pubblico per le attività di barbiere, parrucchiere per uomo, donna e mestieri affini", così come integrata con Ordinanza n. 79 del 16 dicembre 1998 "Deroga temporanea obbligo chiusura settimanale nel periodo natalizio per gli esercizi di parrucchiere per signora, estetista, barbiere e parrucchiere per uomo. Integrazione Ordinanza n. 3015 del 1.7.1997" VISTA l'ordinanza n. 8 del 6 febbraio 2007 "Legge regionale n. 28 del 7.2.2005. Chiusura settimanale degli esercizi di somministrazione. Anno 2007" VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59" VISTA la legge R.T. 7 febbraio 2005 n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" VISTA la legge R.T. 5 giugno 2007 n. 34 "Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28", così come modificata con legge regionale n. 55/2007, VISTA la legge 4 agosto 2006 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" VISTA la legge 2 aprile 2007 n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 recante misura urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese" VISTA la legge 8 agosto 1985 "Legge quadro per l'artigianato", così come modificata con legge n. 133 del 20 maggio 1997 VISTA la legge 17 agosto 2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore" VISTA la legge R.T. 31 maggio 2004 n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing", così come modificata con legge R.T. 18 dicembre 2006 n. 62 "Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004 n. 28", così come modificata con legge R.T. n. 63 del 7 dicembre 2007, CONSIDERATO potere procedere ad un aggiornamento della disciplina complessiva degli orari di esercizio delle varie attività economiche, coordinando l'intera materia con turni di riposo, ferie e ogni altro aspetto riguardante l'apertura e la chiusura delle attività economiche VALUTATO pertanto poter procedere all'adozione di un testo organico ed omogeneo contenente la disciplina delle attività economiche soggette a regolamentazione comunale per quanto attiene gli orari ed i giorni di apertura, TENUTO presente l'esito della concertazione esperita in merito alle materie oggetto della presente Ordinanza, di cui al verbale in data 10 gennaio 2008; VISTI altresì gli atti ed i verbali degli incontri e degli accordi sottoscritti con i soggetti della concertazione, in relazione all'adozione del presente atto che si intendono richiamati quale parte integrante delle motivazioni dello stesso Pagina 2/4

COPIA RICHIAMATE le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati di cui all'articolo 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 O R D I N A Ai titolari delle attività economiche del Comune di Castagneto Carducci l'attuazione degli orari di esercizio di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza e che entrerà in vigore decorsi 30 gg dalla pubblicazione all'albo Pretorio; COMUNICARE copia del presente atto agli organi di vigilanza, alle organizzazioni imprenditoriali di competenza, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori interessati ed alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative. Pagina 3/4

COPIA Oggetto: ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI Proposta n. 4 di ordinanza Castagneto Carducci, 11/01/2008 IL SINDACO f.totinti FABIO ------------------------ ATTESTAZIONE DI CONFORMITA La presente copia, composta da n. 4 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi informatici, è conforme per esteso per estratto all originale conservato presso l Area 2 Servizio Segreteria Castagneto Carducci, IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA Profeti Mila Pagina 4/4

ALLEGATO A) Comune di Castagneto Carducci - Disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche del Comune di Castagneto Carducci - Articolo Unico Ambito di applicazione La presente ordinanza disciplina gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, dei negozi di vicinato e delle medie strutture, delle attività artigianali di servizio e dei pubblici mercati. Disciplina altresì i turni di ferie, i giorni di chiusura ed apertura obbligatoria nonché ogni altro aspetto attenente l apertura e la chiusura delle attività sopra indicate. Sono fatte salve le disposizioni nazionali o regionali che prevedono speciali poteri del Sindaco in materia di disciplina degli orari delle attività economiche. Titolo 1 Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande Articolo 1 Ambito di applicazione Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001. Articolo 2 Disposizioni generali Gli esercenti sono liberi di determinare l orario di apertura e chiusura al pubblico tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio, con le modalità di seguito indicate: a) nei giorni di venerdì e sabato, nonché nei giorni prefestivi: dalle ore 5.00 alle ore 2.00 b) negli altri giorni: dalle ore 5.00 alle ore 1.00 c) fino alle ore 4.00 del giorno successivo ai seguenti periodi: 1 5 6 gennaio, 14 febbraio, giovedì antecedente l ultimo giorno di Carnevale, ultimo giorno di Carnevale, 15 agosto, 31 ottobre, 24 25 26 31 dicembre L orario può essere diversificato tra periodo estivo e periodo invernale nonché tra un giorno e l altro della settimana. L individuazione dell orario di attività non può prescindere dal rispetto delle disposizioni di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica ed al Regolamento per la limitazione delle immissioni rumorose. Articolo 3 Deroghe generali e speciali I clienti che hanno ottenuto la consumazione e sono in possesso dell apposito scontrino rilasciato entro l orario di chiusura, possono completare la consumazione entro e non oltre la mezz ora successiva all orario di chiusura stesso. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell inquinamento acustico e ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari, anche per singoli esercizi e determinate attività, anche temporanee, in relazione all ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune, di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica ed al Regolamento per la limitazione delle emissioni rumorose. Articolo 4 Chiusura infrasettimanale La chiusura infrasettimanale dell esercizio è facoltativa. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni della settimana, scelti a loro discrezione e resi noti al pubblico con mezzi idonei.

Articolo 5 Informazioni al pubblico e al Comune Gli esercenti hanno l obbligo di rendere noto al pubblico l orario prescelto ed il giorno o giorni di eventuale chiusura infrasettimanale, con l apposizione di apposito cartello ben visibile dall esterno dell esercizio e con altri strumenti idonei al medesimo scopo. L orario prescelto, il giorno o i giorni di eventuale chiusura infrasettimanale, nonché ogni variazione di orario e/o di eventuale chiusura infrasettimanale, devono essere comunicati preventivamente al Comune, almeno dieci giorni prima della loro attuazione. La chiusura per ferie deve essere nota al pubblico da parte dell esercente il quale deve pubblicizzarla mediante apposito cartello visibile dall esterno dell esercizio, anche durante il periodo di chiusura dello stesso. Il periodo di chiusura per ferie deve essere preventivamente comunicato al Sindaco entro il mese precedente. Gli esercizi di somministrazione devono garantire il servizio agli utenti per ciascuna tipologia ed in ciascuna frazione. Articolo 6 Poteri del Sindaco e livelli minimi di assistenza all utenza Il Sindaco, ove riscontri carenze o disservizi ed al fine di assicurare idonei livelli di servizio alla cittadinanza, può emettere apposita Ordinanza, anche per organizzare i turni di chiusura infrasettimanale. Il Sindaco inoltre, sempre per assicurare idonei livelli di servizio alla cittadinanza, può concedere ai titolari di uno o più esercizi, in ragione della loro particolare collocazione geografica o in relazione a particolari periodi dell anno oppure in occasione di particolari manifestazioni ed eventi turistici e promozionali, deroga ai i limiti di cui all articolo 2, comma 1. Previa concertazione con i soggetti previsti dalla vigente normativa in materia, nei periodi di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni particolari, il Sindaco può stabilire programmi di apertura per turno, al fine di garantire idonei livelli di servizio. Articolo 7 Disposizioni particolari Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle attività di somministrazione svolte: a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d arte. L attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l esercizio dell attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago, la semplice musica di accompagnamento e compagnia b) agli esercizi situati all interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) così come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003 n. 214 e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico c) negli empori polifunzionali di cui all articolo 20 della Legge Regione Toscana 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio), così come modificata con Legge Regione Toscana n. 34/2007 d) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti e) al domicilio del consumatore f) senza fini di lucro, in favore di persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forse dell ordine, strutture d accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno Gli esercizi di cui alle lettere a) b) c) osservano l orario prescelto per l attività principale. Articolo 8 Attività assimilabili alla somministrazione

Alle attività di pasticceria, gelateria, yogurteria, créperia, gastronomia, pizza al taglio, rosticceria e simili, esercitate sia in forma artigianale che commerciale, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Titolo II Attività di intrattenimento e svago Articolo 9 Ambito di applicazione Il presente titolo disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di intrattenimento e svago, di cui al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Articolo 10 Disposizioni generali Gli esercenti sono liberi di determinare l orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate. L orario prescelto deve essere reso noto al pubblico e comunicato anche agli effetti dell attività di vigilanza e di controllo. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell inquinamento acustico ed ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi e determinate attività, anche temporanee, in relazione all ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune. Articolo 11 Deroghe generali e speciali Le discoteche, i night club, le sale da ballo e gli esercizi similari, non possono effettuare l apertura della propria attività prima delle ore 15,00 e devono effettuare la chiusura non oltre le ore 4.00. Il Sindaco, su richiesta motivata degli interessati, può autorizzare la posticipazione dell orario di chiusura: a) fino alle ore 6.00 nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1, 5, 6, gennaio, 14 febbraio, giovedì antecedente l ultimo giorno di Carnevale, ultimo giorno di Carnevale, 15 agosto e 31 ottobre Le attività di intrattenimento del pubblico a carattere culturale possono aprire anche in orario antimeridiano, non prima delle ore 8.00, previa presentazione di apposita comunicazione contenente il programma delle attività svolte. Al solo scopo di consentire l evacuazione del pubblico, è concessa mezza ora di comporto sull orario di chiusura prescelto o autorizzato. Articolo 12 Cinema, teatri, concerti L attività cinematografica, teatrale, concertistica, viene svolta osservando i seguenti orari di fascia massima consentita: a) nei locali al chiuso - dalle ore 9.00 alle ore 1.00 (tutti i giorni esclusi i venerdì, sabato e prefestivi) - dalle ore 9.00 alle ore 2,30 (venerdì, sabato e prefestivi) b) negli ambiti all aperto - dalle ore 9.00 alle ore 1.00 per cinema e teatri all aperto - dalle ore 9.00 alle ore 24.00 per le manifestazioni a carattere musicale Articolo 13 Sale giochi e giochi leciti L esercizio di attività di sala giochi nonché i giochi leciti nell ambito di attività commerciali e nell ambito delle altre attività ove è previsto dalla legge, sono consentiti non prima delle ore 9.00 e non oltre le ore 01,00, fermo restando il rispetto

dei limiti previsti dal Piano comunale di classificazione acustica e delle condizioni e delle modalità stabilite con il vigente Regolamento Comunale per la limitazione delle emissioni acustiche. Articolo 20 Manifestazioni all aperto Le manifestazioni varie all aperto osservano l orario di cui all articolo 12. In relazione alla particolarità della ubicazione della manifestazione, il Sindaco può autorizzare la deroga all orario previsto, compatibilmente alle emissioni sonore di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica ed al Regolamento comunale per l applicazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambiti abitativi e nell ambiente esterno, approvato con delibera consiliare n. 27 del 23 marzo 2005. Titolo III Attività di vendita in esercizi di vicinato e medie strutture Articolo 21 Ambito di applicazione Il presente titolo disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa. Si applica altresì alle attività di vendita al dettaglio annesse ai laboratori di panificazione. Articolo 22 Attività escluse Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività, qualora le stesse siano svolte in maniera esclusiva o prevalente: - rivendite di generi di monopolio - vendita effettuate dalle attività artigiane e cooperative che vendono ai consumatori i prodotti di loro produzione - vendita effettuata dagli agricoltori nei fondi di produzione - rivendite di quotidiani e periodici - esercizi di vendita interni a strutture ricettive - gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie artigiane - spacci interni - vendite effettuate con apparecchi automatici della distribuzione - vendita per corrispondenza, per televisione o con altri mezzi di comunicazione - esercizi specializzati nella vendita di bevande, mobili, libri, dischi, opere d arte, oggetti di antiquariato, stampe, articoli da ricordo ed artigianato locale Le disposizioni del presente titolo non si applicano altresì: - agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici ed alberghieri - agli esercizi di vendita situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie - agli esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche Articolo 23 Disposizioni generali Gli esercenti delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa determinano liberamente gli orari di apertura al pubblico, nell ambito della fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 22.00, fino ad massimo di tredici ore giornaliere. Nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini, il Sindaco può prevedere l esercizio delle attività di vendita fino alle ore 24.00. Nelle ipotesi citate, il Sindaco può altresì anticipare l apertura delle attività fino ad un massimo di due ore, determinando le aree ed i periodi di apertura, anche in relazione alle caratteristiche delle diverse aree comunali.

Nei casi di cui al comma precedente gli esercizi commerciali interessati dal provvedimento del Sindaco sono esonerati dal rispetto del limite di tredici ore giornaliere. Articolo 24 Chiusura infrasettimanale Le attività di vendita al dettaglio in sede fissa possono effettuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale, nella giornata di lunedì o di mercoledì. Gli operatori comunicano al Comune in quale giorno intendono effettuare la mezza giornata di chiusura dell attività ed hanno l obbligo di informare il pubblico con l apposizione di apposito cartello ben visibile dall esterno dell esercizio e con altri strumenti idonei al medesimo scopo. La chiusura infrasettimanale è facoltativa. Articolo 25 Obbligo di apertura Gli esercizi di commercio al dettaglio del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Gli esercenti comunicano al Comune il giorno di apertura individuato per la fattispecie di cui sopra, almeno quindici giorni prima della data di apertura ed hanno l obbligo di darne adeguata informazione al pubblico. Articolo 26 Obbligo di chiusura Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura in occasione delle festività: - 1 gennaio - Pasqua - 25 e 26 dicembre Articolo 27 Chiusura domenicale e festiva Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, salvo quanto previsto all articolo che segue, osservano la chiusura domenicale e festiva. Articolo 28 Deroghe all obbligo di chiusura Tenuto conto della concertazione con i soggetti previsti dalla normativa vigente in materia, di cui al all Ordinanza Sindacale n. 21 del 5.2.2001, sulla base del Decreto 29.9.2000 n. 5325 che riconosce tutto il territorio del Comune di Castagneto Carducci, per tutto l anno, ad economia prevalentemente turistica, al fine di garantire adeguati livelli di servizio alla collettività, in ragione dei consistenti afflussi turistici e dei principi di cui alla legge R.T. 22 luglio 1998 n. 38/1998, le attività commerciali, hanno la facoltà di derogare dall obbligo di chiusura domenicale e festiva, fermo restando l obbligo di chiusura di cui all articolo 26. Gli esercizi di vicinato facenti parte dei Centri Commerciali Naturali, oltre alla facoltà di derogare all obbligo di chiusura domenicale e festiva durante tutto l anno, possono disciplinare uniformemente l orario di apertura e chiusura delle attività.

Articolo 29 Chiusura per ferie Gli esercenti le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, almeno dieci giorni dalla data di inizio del periodo di chiusura, devono comunicare al Comune il periodo di ferie prescelto e devono altresì darne adeguata informazione al pubblico. Il Sindaco, al fine di evitare carenze di servizio in una o più zone del territorio comunale, può adottare i provvedimenti previsti per garantire il mantenimento almeno del livello minimo di servizio per la collettività. Titolo IV Attività di vendita nei pubblici mercati Articolo 30 Ambito di applicazione Il presente titolo disciplina gli orari di vendita nei pubblici mercati e nei posteggi fuori mercato istituiti nel Comune di Castagneto Carducci, di cui alla delibera consiliare n. 89 del 27 settembre 1999, così come integrata con le delibere consiliari n. 34 del 27 marzo 2001 e n. 13 del 23 febbraio 2006 e di seguito elencati: 1) Mercato settimanale di Castagneto Carducci 2) Mercato settimanale di Donoratico 3) Mercato di Marina di Castagneto Donoratico (tutti i giorni esclusi lunedì e giovedì) 4) Mercatino serale dell artigianato 5) Posteggi fuori mercato, a Castagneto Carducci in Piazza del Popolo ed a Donoratico nell area antistante il Cimitero Comunale Articolo 31 Disposizioni per il mercato settimanale di Castagneto Carducci e di Donoratico Nel mercato settimanale di Castagneto Carducci, l attività di vendita è consentita: a) dalle ore 8,30 alle ore 13,00 nel periodo invernale, dal 1 ottobre al 30 aprile b) dalle ore 8,00 alle ore 13,30 nel restante periodo, dal 1 maggio al 30 settembre Nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile la registrazione delle presenze ha inizio alle ore 8,15, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, nel restante periodo ha inizio alle ore 7,45. Gli operatori che intendono partecipare all assegnazione delle presenze e degli eventuali posteggi occasionalmente liberi o comunque non occupati, dovranno essere presenti nell area antistante il posteggio n. 1 entro l orario previsto per l inizio delle operazioni di registrazione delle presenze. Articolo 32 Disposizioni per il mercato di Marina di Castagneto Donoratico Nel mercato di Marina di Castagneto Donoratico, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, l attività di vendita è consentita dalle ore 8,00 alle ore 13,00 Nello stesso periodo la registrazione delle presenze ha inizio alle ore 7,45, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Gli operatori che intendono partecipare all assegnazione delle presenze e degli eventuali posteggi occasionalmente liberi o comunque non occupati, dovranno essere presenti nell area antistante il posteggio n. 1 entro l orario previsto per l inizio delle operazioni di registrazione delle presenze. Articolo 33 Disposizioni per il mercatino serale dell artigianato L attività di vendita nel mercatino serale dell artigianato, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, è consentita dalle ore 20,30 alle ore 24,00. Alle ore 20,15 ha inizio la registrazione delle presenze, con le modalità previste dalla

normativa vigente in materia. Gli operatori che intendono partecipare all assegnazione delle presenze e degli eventuali posteggi occasionalmente liberi o comunque non occupati, dovranno essere presenti nell area antistante il posteggio n. 1 entro l orario previsto per l inizio delle operazioni di registrazione delle presenze. Articolo 34 Disposizioni generali In tutti i mercati pubblici interessati dal presente titolo, la registrazione delle presenze per l eventuale assegnazioni di posteggi occasionalmente liberi, ha inizio 15 (quindici) minuti prima dell avvio dell attività di vendita ed avviene con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Gli operatori che intendono partecipare all assegnazione delle presenze e degli eventuali posteggi occasionalmente liberi, devono essere presenti nell area antistante il posteggio n. 1, al momento in cui iniziano le operazioni di verifica. Articolo 35 Disposizioni per il posteggio fuori mercato a Castagneto Carducci Nel posteggio fuori mercato localizzato in piazza del Popolo a Castagneto Carducci, l attività di vendita è consentita: a) dalle ore 8,30 alle ore 13,00 nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile b) dalle ore 8,00 alle ore 13,00 nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre Nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile la registrazione delle presenze avrà inizio alle ore 8,15, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, per l assegnazione del posteggio occasionalmente libero o comunque non occupato. Nel restante periodo la registrazione delle presenze ha inizio alle ore 7.45. Gli operatori che intendono partecipare all assegnazione delle presenze o del posteggio eventualmente libero, devono essere presenti nell area antistante il posteggio all orario di inizio della registrazione delle presenze Articolo 36 Disposizioni per il posteggio fuori mercato a Donoratico Nel posteggio fuori mercato a Donoratico l attività di vendita è consentita negli orari di apertura del Pubblico Cimitero. Titolo V Artigianato di servizio Articolo 37 Ambito di applicazione Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle attività professionali di Acconciatore, Estetista ed attività assimilate Articolo 38 Disposizioni generali Gli operatori che esercitano l attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate, sono liberi di determinare l orario di apertura e chiusura al pubblico tenendo conto delle esigenze dei lavoratori e dell utenza, fra un minimo di 5 ore ed un massimo di 15 ore, in modo continuato o con una interruzione non inferiore ad 1 ora e non superiore ad ore 5, con le modalità appresso indicate: a) nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile, dal lunedì al sabato compresi, nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 22,00 b) nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre, dal lunedì al sabato compresi, nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 24,00 L orario può essere continuato o spezzato.

Gli esercenti che svolgono congiuntamente l attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate, devono osservare un unico orario. Articolo 39 Comunicazioni Gli operatori di cui al presente titolo devono comunicare al Comune l orario di apertura e chiusura prescelto e devono altresì comunicare ogni variazione dello stesso ed hanno l obbligo di darne adeguata informazione al pubblico. Articolo 40 Deroghe obbligo chiusura Gli esercizi di Acconciatore, Estetista ed attività assimilate, osservano l obbligo della chiusura domenicale e festiva. I medesimi possono derogare all obbligo di chiusura domenicale e festiva durante il periodo estivo, dal 1 aprile al 30 settembre. Possono altresì derogare dal predetto obbligo di chiusura nei periodi di seguito elencati: - dalla domenica precedente la festività del Natale a quella che segue l Epifania - dalla domenica che precedere la festività di Pasqua a quella che segue il Lunedì dell Angelo Titolo VI Disposizioni comuni Articolo 41 Sanzioni La mancata osservanza di quanto disposto con la presente Ordinanza comporta l applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti. In tutti gli altri casi si applica la sanzione pecuniaria prevista dall articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 (da 25,00 a 500,00 euro) Articolo 42 Abrogazioni Deve ritenersi abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme stabilite con la presente ordinanza ed in particolare si intendono abrogate le precedenti ordinanze sindacali ed i precedenti regolamenti comunali in materia.