Anno 2013 N. RF210 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO STUDI DI SETTORE 2012 - I CHIARIMENTI DELL AGENZIA RIFERIMENTI CM N. 30 DEL 19/09/2013 INFO FISCO 186/2013 CIRCOLARE DEL 23/09/2013 Sintesi: a distanza di pochi giorni dal termine per l invio delle dichiarazioni dei redditi, l agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti per la compilazione dei modelli degli studi di settore. Tra gli interventi più significativi, è stato chiarito quanto segue: - imprenditori ex minimi non congrui: in considerazione delle difficoltà della ricostruzione dei valori contabili del biennio precedente, se non procedono a compilare il quadro T relativo ai correttivi congiunturali, potranno indicare tale comportamento tra le annotazioni di Gerico; in sede di eventuale verifica l Agenzia terrà in debita considerazione tale aspetto; - cessazione dell attività prevalente nel 2012: comporta la esclusione da studi di settore (che vanno presentati ai soli fini statistici), essendo evento assimilabile alla modifica dell attività in corso d anno; - INE Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi : la non coerenza sul 2012 è riconducibile alla deducibilità dell Irap riferita al costo del personale; in tal caso sarà opportuno neutralizzare tale importo ai fini del calcolo di Gerico; - credito d imposta per il caro gasolio: a causa dell errata indicazione delle istruzioni dello studio al rigo X04, i contribuenti potrebbero aver indicato il credito riferito anche ai primi 3 trimestri del 2012 (e non solo ai consumi riferiti al 2011); in tal caso i contribuenti, una volta depurato il rigo del credito d imposta sui consumi 2012, potranno procedere al versamento dell adeguamento anche dopo il 15/07/2013 senza applicazione di sanzioni. L Agenzia delle entrate, a pochi giorni dal termine per l invio di Unico 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla compilazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2012. IMPRENDITORI EX MINIMI NON CONGRUI - CORRETTIVI ANTICRISI Come noto, anche per il periodo di imposta 2012 sono stati approvati con DM 23/05/2013 gli specifici correttivi agli studi di settore, finalizzati a tenere conto della crisi economica: 1) correttivi relativi all INE durata delle scorte 2) correttivi specifici per la crisi 3) correttivi congiunturali di settore 4) correttivi congiunturali individuali Come per il passato, i contribuenti che dichiarano (anche in seguito ad adeguamento) ricavi/compensi di importo non inferiore a quello risultante da Gerico integrato dei correttivi anticrisi sono considerati in linea con lo studio di settore (v. Info Fisco 129/2013). L applicazione dei correttivi anticrisi: che non è in generale obbligatoria (anche in caso di non congruità dei ricavi/compensi) transita dalla compilazione del quadro T, e richiede l indicazione dei dati contabili riferiti a periodi d imposta precedenti (periodi 2011 e 2010 per gli studi di settore del periodo 2012). CONTRIBUENTI EX MINIMI In relazione ai soggetti imprenditori che sono fuoriusciti dal regime agevolato, i dati da fornire nell ambito dello studio vanno depurati degli effetti del principio di cassa adottate in costanza di tale regime (v. Info Fisco 167/2013).
Redazione Fiscale Info Fisco 210/2013 Pag. 2 / 5 Con riferimento al quadro T, ciò comporta la ricostruzione di valori di periodi di imposta in cui non era tenuta una contabilità, con evidente difficoltà e dispendio di tempo. Per tale motivo la CM 30/2013 chiarisce che tali contribuenti: ove non compilino il quadro T pur non potendo avere accesso ai correttivi anticrisi potranno segnalare tale comportamento tra le Note aggiuntive di Gerico 2013 in modo tale da permettere all Agenzia delle entrate di tenerne conto. In sostanza, l Ufficio, prima di procedere a qualsiasi iniziativa, sia tenuta a richiedere i dati che avrebbero potuto essere indicati a quadro T, tenendo in considerazione l esito di congruità così rideterminato. Si tenga, peraltro, presente, che la fuoriuscita dal regime agevolato viene segnalata nel quadro V e dunque l Agenzia può autonomamente riscontrare la situazione di cui sopra. ANNO DELLA FUORIUSCITA: l Agenzia fa riferimento alle imprese che sono fuoriuscite a decorrere dal periodo 2012; tuttavia tali contribuenti presentano lo studio i soli fini statistici, essendo esclusi da accertamento, e pertanto le indicazioni non appaiono particolarmente significative. Il concetto dovrebbe invece trovare applicazione per i contribuenti che hanno applicato per l ultima volta regime agevolato nel 2010 o in anni precedenti; in questo caso, infatti: - lo studio di settore è applicabile in via ordinaria (anche per l accertamento) - i contribuenti sono comunque tenuti a neutralizzare l effetto di cassa adottato in costanza di regime agevolato. PROFESSIONISTI: continuando ad applicare il criterio di cassa, per essi non si pongono le difficoltà evidenziate per i soggetti imprenditori e pertanto: lo studio di settore è applicabile ordinariamente (anche per l accertamento) sul periodo d imposta 2012 non si applicano le agevolazioni di cui sopra (se intendono avvalersi dei correttivi, sono tenuti a compilare il quadro T). NOTE AGGIUNTIVE Il contribuente è fuoriuscito dal regime agevolato dei minimi dal 2012 e non ha compilato il quadro T e i sensi di quanto chiarito dalla CM 30/2013 L Agenzia ribadisce che: CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ PREVALENTE la cessazione nel periodo 2012 dell attività prevalente in termini di ricavi costituisce causa di esclusione riconducibile alla modifica in corso d anno dell attività con conseguente indicazione della causa di esclusione 11 ed obbligo di compilazione degli studi di settore ai soli fini statistici. Note aggiuntive: l Agenzia richiede che la situazione sia evidenziata tra le Note aggiuntive.
Redazione Fiscale Info Fisco 210/2013 Pag. 3 / 5 Sul punto era già intervenuta a fornire chiarimenti la CM 8/2012; tuttavia l Agenzia amplia le fattispecie precedentemente analizzate. In particolare, in precedenza si riteneva che la causa di esclusione fosse limitata al caso in cui, nel medesimo periodo d'imposta: si iniziasse una nuova attività (cui si applica un diverso studio di settore) e si cessasse l'attività svolta in precedenza: indipendentemente dal fatto che la nuova attività avesse ricavi prevalenti o meno rispetto all'attività cessata si iniziasse una nuova attività (cui si applica un diverso studio di settore) la quale venisse a possedere ricavi prevalenti rispetto a quella preesistente. La CM 30/2012 chiarisce ora che: indipendentemente dall avvio nel 2012 di una nuova attività (dunque, anche solo in presenza di più attività tutte già esercitate nel 2011) la cessazione nel 2012 dell attività prevalente (con prosecuzione di quelle secondarie) configura comunque una causa di esclusione. Esempio La Alfa snc esercita da anni due attività: sia l attività di locazione immobiliare: ricavi 2012 pari a 50.000 sia una attività di consulenza immobiliare: ricavi 2012 di 40.000. A fine 2012 la società cessa l'attività di locazione immobiliare. Pur ottenendo ricavi prevalenti dalla "vecchia" attività di gestione immobiliare, e pur essendo la consulenza un attività già svolta in passato, la società: sarà esclusa da congruità dei ricavi (causa 11 a quadro RF di Unico SC 2013) compilerà lo studio della locazione immobiliare (ricavi prevalenti) ai soli fini statistici indicherà quanto avvenuto tra le Note aggiuntive dello studio. INE INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI In presenza di costi di gestione di entità troppo elevata rispetto ai ricavi dichiarati, scatta la non normalità dell INE Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi : Costi residuali di gestione x 100 / ricavi da congruità e da normalità economica Oneri diversi di gestione (F22 col. 1) + Altre componenti negative (al netto degli Utili agli ass. in part. di solo lavoro ) (F23 col. 1 F23 col. 2) Per ciascuna tipologia di attività, viene individuata una soglia massima tollerabile, oltre la quale viene applicato un coefficiente di redditività (che comporta maggiori ricavi da congruità). La CM 30/2013 evidenzia come nell ambito del rigo F23 Altri componenti negativi vada ricompresa l ammontare dell Irap versata considerata deducibile in quanto riferita al personale dipendente e assimilato, al netto delle relative deduzioni (art. 11 Dlgs 446/97). Considerato che le soglie di tolleranza sono state fissate con riferimento ad annualità per le quali non era deducibile tale quota di Irap versata ciò potrà comportare una segnalazione di non normalità dell INE.
Redazione Fiscale Info Fisco 210/2013 Pag. 4 / 5 In tale evenienza, l Agenzia chiarisce che il contribuente: potrà forzare il calcolo dell INE agendo direttamente sull indicatore nell ambito di Gerico 2013, depurandolo della quota di Irap pagata deducibile, ed adeguandosi al nuovo esito dell indicatore indicando tale comportamento tra le Note aggiuntive di Gerico. Società di comodo: l Agenzia considera gli effetti dell Irap deducibile solo ai fini dell INE che, come noto, non comporta particolari problemi per la disapplicazione automatica delle società di comodo. Tuttavia non affronta il fatto che un analogo indicatore figura in alcuni studi anche tra gli indicatori di coerenza (ciò può comportare la non coerenza dell indicatore, con il divieto di applicare la disapplicazione automatica dell obbligo di richiedere apposita interpello alla DRE). STUDIO VG68U - CREDITO D IMPOSTA PER IL CARO GASOLIO Nell ambito dello Studio VG68U Trasporto di merci su strada - servizi di trasloco, nel 2012: alcuni correttivi precedentemente ricompresi nell ambito dei correttivi anticrisi sono diventati 2 correttivi ordinari: - familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria (rigo X03) - credito d imposta per caro petrolio (rigo X04). In relazione all ammontare del credito da indicare nel rigo X04: istruzioni allo studio: richiedono che l importo corrisponda a quello indicato nel quadro RU del mod. Unico 2013 spettante nel periodo ; esso considera i consumi effettuati sia nel 2011 che nei primi 3 trimestri del 2012 circolare 23/2013: aveva chiarito che l importo da indicare è quello riferito ai soli consumi del periodo 2011 (col. 1 del rigo RU23). Tanto premesso, l Agenzia torna adesso ad avallare la correttezza della precedente CM 23/2013: nel rigo X04 vanno indicati i consumi di carburanti/lubrificanti al netto dell ammontare del credito d imposta per caro petrolio riferito ai soli consumi del 2011. Nel considerare l obbligo di tutela della buona fede, la CM 30/2013 chiarisce che: i contribuenti che hanno fatto riferimento alle istruzioni allo studio, considerando anche i consumi dei primi 3 trimestri del 2012 avranno potuto risultare congrui per effetto di tale indicazione, oppure potrebbero essere risultati comunque non congrui e aver proceduto all adeguamento sulla base di un risultato errato. In tal caso saranno considerati in regola a condizione che, successivamente al 15/07/2013: si adeguino alle risultanze di Gerico sulla scorta dell indicazione corretta del credito d imposta senza corrispondere alcuna maggiorazione/sanzione sulle eventuali maggiori somme dovute; il versamento degli importi doveva essere effettuato entro il 20/08/2013 (ove il contribuente si adegui solo dopo gli attuali chiarimenti, andrà effettuato per ravvedimento operoso a decorrere da quest ultima data) presentino il mod. Unico 2013 con i dati corretti entro i termini ordinari (eventualmente con la presentazione di una dichiarazione correttiva nei termini ).
Redazione Fiscale Info Fisco 210/2013 Pag. 5 / 5 ULTERIORI CHIARIMENTI La CM 30/2013 procede infine a rilasciare i seguenti ulteriori chiarimenti. APPRENDISTI Il quadro A richiede il Numero delle giornate retribuite relative agli apprendisti. Tale indicazione: viene ordinariamente richiesta nel rigo A03 ove tale rigo non sia presente, il dato va comunque evidenziato: oltre che in uno specifico rigo ricompreso tra le Altre informazioni del quadro A, che rappresenta un di cui dei dati indicati nei righi precedenti anche nei righi precedenti, tra i soggetti Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, personale con contratto di somministrazione di lavoro (in generale si tratta del rigo A02 o A05). STUDIO UG99U Lo Studio UG99U, in relazione al cluster 13, riporta una anomalia nell indicatore di coerenza Valore aggiunto lordo per addetto. Viene infatti segnalata la coincidenza tra i valori di soglia minimo e massimo di tali indicatore, senza evidenziare alcun intervallo di confidenza (dunque contribuente sempre non coerente). Gli uffici non dovranno tenere in considerazione tale errore del programma Gerico. SOGGETTI COLPITI DAL SISMA DELL EMILIA I soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 con sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni individuati dal DM 1/06/2012: che presentano una causa di esclusione dagli studi di settore (2, 5, 6 e 7) non sono tenuti a presentare il modello studi ed INE; inoltre, detti soggetti devono evidenziare tale situazione nel frontespizio di Unico indicando il codice 2 nel campo Eventi eccezionali. 1 In relazione alla causa di esclusione 7 (periodo di non normale svolgimento dell attività) l Agenzia fornisce alcune fattispecie esemplificativa (non tassative) in cui ricorre la situazione: - danni ai locali destinati all attività tali da renderli totalmente inagibili - danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificati da apposita perizia) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo - contribuenti che, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali dell attività a causa del divieto di accesso per la maggior parte del periodo d imposta successivo al sisma - contribuenti che hanno subito una riduzione significativa dell attività in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell area del sisma, che a sua volta, ha interrotto l attività per la maggior parte del periodo di imposta successivo al sisma.