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Transcript:

Cassa pensione Macellai (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2015 Prima parte del piano di previdenza: S5 o S5U Per la previdenza professionale descritta nelle Disposizioni Generali del regolamento di previdenza nell'ambito della LPP, a partire dal 1 gennaio 2015, entra in vigore il seguente piano di previdenza per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza (PP) S5 o S5U (piano LPP esteso). Le Disposizioni Generali (seconda parte del regolamento di previdenza) possono essere consultate o richieste presso il datore di lavoro oppure presso l organo d applicazione della Cassa pensione. Cassa di Compensazione AVS dei Macellai Cassa pensione Wyttenbachstrasse 24 / Casella postale 3000 Berna 25 Tel. 031 340 60 45 Fax 031 340 60 10 Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi. Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

- 2-1. Cerchia delle persone assicurate (cfr. punto 2.1 delle Disposizioni Generali) Le ditte e i lavoratori indipendenti membri dell'unione Svizzera dei Macellai gestiscono la loro previdenza professionale presso la Cassa pensione. Essi dichiarano, sulla base di una Convenzione di affiliazione, di notificare l'entrata presso la Cassa pensione di tutti i lavoratori alle loro dipendenze che percepiscono un salario annuo AVS pari o superiore a CHF 150 000.00 e che il 1 gennaio, dopo aver compiuto il 24 anno di età, sottostanno alla previdenza obbligatoria. 2. Basi di calcolo (cfr. punto 3 delle Disposizioni Generali) A Età di pensionamento L età di pensionamento corrisponde all età ordinaria di pensionamento ai sensi della LPP. B Salario assicurato Quale salario assicurato è in vigore il salario annuo soggetto all'avs (incl. la 13esima e la gratifica). Il salario minimo assicurabile ammonta a CHF 150 000.00. Se al punto 2. B. del piano di previdenza si parla del salario annuo soggetto all'avs e se la persona assicurata non viene assicurata per l'intero anno (ad es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno) allora il salario annuo soggetto all'avs corrisponde a quel salario annuo che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione. Se il salario soggetto all'avs scende sotto CHF 150 000.00, con la riduzione del salario avviene un passaggio automatico dal piano di previdenza S5/S5U al piano di previdenza S4/S4U. L'eccezione è rappresentata dal punto 3.5 delle Disposizioni Generali. C Accrediti di vecchiaia / Avere di vecchiaia L'importo degli accrediti di vecchiaia annui ammonta a: Età Accredito in % Uomini Donne del salario assicurato S5 / S5U 25-34 25-34 20 35-44 35-44 20 45-54 45-54 20 55-65 55-64 20 L'avere di vecchiaia è composto - dagli accrediti di vecchiaia, - dalle prestazioni di libero passaggio trasferite, - dagli eventuali versamenti unici, - dai contributi facoltativi per il riscatto di prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento nonché

- 3 - - dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni della commissione d'assicurazione. La remunerazione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali. Le prestazioni di uscita da suddividere in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata e le prestazioni nel quadro dalla promozione della proprietà abitativa vengono addebitate all'avere di vecchiaia. 3. Prestazioni di previdenza (cfr. punti 4-8 delle Disposizioni Generali) A Per la vecchiaia - Rendita di vecchiaia vitalizia La rendita di vecchiaia diventa esigibile alla data in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A. L'importo della rendita di vecchiaia è calcolato in base all'avere di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata all'età di pensionamento conformemente al punto 2. C e alla vigente aliquota di conversione stabilita dalla commissione d'assicurazione. La conversione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali. La persona assicurata può chiedere al posto della rendita di vecchiaia il versamento parziale o totale del suo avere di vecchiaia di cui al punto 8.9.4 delle Disposizioni Generali. A tale fine essa deve inoltrare una domanda scritta all'organo d applicazione al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A. Con il versamento del capitale si estingue in misura corrispondente il diritto alle rendite di vecchiaia, per figli di pensionato, per orfani e per i coniugi o conviventi superstiti. - Rendite per figli di pensionato La rendita per figli di pensionato diventa esigibile alla data in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A, a condizione che la persona assicurata abbia figli aventi diritto. La rendita ammonta per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia in corso. - Pensionamento flessibile Le persone assicurate possono richiedere il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia non prima del compimento del 58 anno d'età, a condizione che cessino definitivamente la loro attività lucrativa. Le persone assicurate che esercitano l'attività lucrativa anche dopo avere raggiunto l'età di pensionamento di cui al punto 2. A possono chiedere il differimento delle prestazioni di vecchiaia per un periodo massimo di cinque anni. Le richieste di anticipo o differimento delle prestazioni devono essere inoltrate all'organo d applicazione al più tardi sei mesi prima delle rispettive scadenze.

- 4 - B In caso di invalidità - Rendita d invalidità La rendita d'invalidità diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità dell'ai, tuttavia non prima dell'estinzione di un eventuale diritto alle prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e pari almeno all'80% del guadagno perso. Il periodo d attesa è di 12 mesi. L'importo della rendita d'invalidità annua corrisponde al 50% del salario assicurato, al massimo a CHF 150 000.00, in ogni caso almeno alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Nel PP S5 prevalgono in linea di massima le prestazioni dell assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF. Nel PP S5U la rendita d'invalidità diventa esigibile anche in caso d'invalidità causata da infortunio. - Rendita per figli d invalido La rendita per figli d invalido diventa esigibile insieme alla rendita d invalidità, a condizione tuttavia che la persona assicurata abbia figli aventi diritto. Se la persona assicurata è diventata invalida, l ammontare della rendita per figli d'invalido corrisponde al 5% del salario assicurato, al massimo a CHF 15 000.00, tuttavia almeno alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Nel PP S5 prevalgono in linea di massima le prestazioni dell assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF. Nel PP S5U la rendita per figli d'invalido diventa esigibile anche in caso d'invalidità causata da infortunio. - Esonero dal pagamento dei contributi L'esonero dal pagamento dei contributi subentra dopo un'incapacità lavorativa della durata di 3 mesi. In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia per ogni caso d'incapacità lavorativa. Se, invece, l incapacità lavorativa si verifica nuovamente entro un anno e per la medesima causa (ricaduta), i giorni dell incapacità lavorativa precedente vengono computati al nuovo termine d attesa. In simili casi le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione. C In caso di decesso - Rendita per il coniuge superstite La rendita per coniugi diventa esigibile alla data in cui decede una persona assicurata coniugata. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 6.1 delle Disposizioni Generali. Se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento, l'importo della rendita per coniugi corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia prevista. Nel PP S5 prevalgono in linea di massima le prestazioni dell assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF. Nel PP S5U la rendita per coniugi diventa esigibile anche in caso di decesso causato da infortunio. Se la persona assicurata decede dopo aver raggiunto l'età di pensionamento, l'importo della rendita per coniugi corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia in corso.

- 5 - - Rendita per conviventi La convivenza dà diritto alla rendita se al momento del decesso entrambi i conviventi non sono sposati né legati da vincoli di parentela e - il convivente superstite ha più di 45 anni e negli ultimi cinque anni hanno vissuto ininterrottamente in comunione domestica - o il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni. La convivenza che dà diritto alla rendita per il convivente superstite è prevista anche per persone dello stesso sesso. La convivenza di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi, quando la persona assicurata è in vita, e successivamente notificata all'organo d'applicazione. L ammontare della rendita per il convivente superstite equivale a quello della rendita per coniugi. In caso di decesso del partner in seguito a infortunio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento non sussiste nessun diritto alla rendita. - Rendita per orfani La rendita per orfani diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto. Se la persona assicurata decede, l ammontare della rendita per orfani corrisponde al 5% del salario assicurato, al massimo a CHF 15 000.00, tuttavia almeno alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Nel PP S5 prevalgono in linea di massima le prestazioni dell assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF. Nel PP S5U la rendita per orfani diventa esigibile anche in caso di decesso causato da infortunio. - Capitale di decesso Il capitale di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento. L'importo del capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine dell'anno in cui sopraggiunge il decesso, a condizione tuttavia che l'avere di vecchiaia non serva a finanziare una rendita per coniugi o conviventi superstiti o una corrispettiva liquidazione in capitale. Il diritto al capitale di decesso si basa su quanto stabilito al punto 6.4 delle Disposizioni Generali. 4. Libero passaggio (cfr. punto 9 delle Disposizioni Generali) La persona che esce prematuramente dalla cerchia degli assicurati ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo, calcolato secondo l art. 15 della legge sul libero passaggio (LFLP), corrisponde all avere di vecchiaia acquisito fino al giorno dell uscita ai sensi del punto 2. C. La persona uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d invalidità nell ambito della Cassa pensione per un periodo di un mese dalla data di uscita. Se prima di questa

- 6 - scadenza comincia un nuovo rapporto di lavoro o se viene erogata un'indennità di disoccupazione, la copertura viene assicurata dal nuovo istituto di previdenza. 5. Promozione della proprietà abitativa (cfr. punto 10 delle Disposizioni Generali) Per il finanziamento della proprietà abitativa destinata ad uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni di legge, di cedere in pegno o di prelevare anticipatamente i fondi della Cassa pensione. In questa occasione l organo d applicazione riscuote un contributo alle spese amministrative secondo il regolamento dei costi. In questo importo non sono comprese le tasse per l'iscrizione nel registro fondiario di una restrizione del diritto d'alienazione, le quali devono essere prese a carico dalla persona assicurata. 6. Finanziamento (cfr. punto 11 delle Disposizioni Generali) A Contributo annuo L'ammontare dei contributi (scala dei contributi) viene stabilito in considerazione dell'effettivo onere per la previdenza e comunicato alle ditte affiliate con le modalità ritenute più opportune. I contributi devono essere versati in proporzioni uguali dalla persona assicurata e dal datore di lavoro. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole alla persona assicurata. Se viene assicurato anche il rischio di infortunio nelle rendite d'invalidità e per i superstiti, le aliquote aumentano in misura corrispondente (cfr. scala dei contributi). B Riscatto di prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento La persona assicurata può versare facoltativamente contributi unici per acquistare tutte le prestazioni regolamentari. Su richiesta l organo d applicazione allestisce il relativo calcolo. C Prestazioni di libero passaggio / Versamenti unici La prestazione di libero passaggio dell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro deve essere versata alla cassa pensione. Il precedente istituto di previdenza è tenuto a trasferire la prestazione di libero passaggio. Le prestazioni di libero passaggio trasferite e gli eventuali versamenti unici vengono utilizzati per aumentare l avere di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni.