Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio



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Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente non competente. Iscrizione a ruolo incompetenza territoriale dell Ufficio - illegittimità dell atto - sussiste. E illegittima l iscrizione a ruolo effettuata da un Ufficio territorialmente incompetente. Con la recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, n. 149, depositata il 21 maggio 2009, i Giudici meneghini hanno annullato un iscrizione a ruolo tributaria effettuata da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente incompetente rispetto al domicilio fiscale del contribuente. La citata sentenza di merito pur se con estrema sintesi sembra aver colto nel segno, risultando in sintonia con quanto disposto sia dalla legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo, sia e con più specifico riferimento agli Uffici finanziari - dalle norme del d.p.r. n. 600/1973. Ed invero, con particolare riguardo al Capo IV bis della nota legge n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi -

disciplinante l efficacia, l esecuzione e l invalidità dei provvedimenti amministrativi e, quindi, anche degli atti tributari, l art. 21 septies, comma 2, dispone che E nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. E dunque, al di là delle ipotesi di mancanza degli elementi essenziali dell atto amministrativo, quest ultimo risulta nullo quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione, e cioè quando è emesso in situazione di carenza di potere. La dottrina amministrativistica ha da tempo evidenziato come il vizio di carenza di potere possa apparire sotto due differenti aspetti, e cioè come carenza di potere in astratto e come carenza di potere in concreto. La carenza di potere in astratto si verifica nel caso in cui l atto risulti emanato da un organo funzionalmente privo della relativa competenza, sia perché detta competenza non esiste in assoluto, sia in quanto essa non spetti all amministrazione che l ha esercitata. Differentemente, la carenza di potere in concreto si prospetta nei casi in cui il potere effettivamente sussiste in capo all autorità 2

che lo ha esercitato, benché nel caso di specie difettino i presupposti richiesti per tale esercizio. Orbene, dottrina e giurisprudenza (cfr., in particolare, Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 6023 del 27.10.2005) sono concordi nel ritenere che il citato art. 21 septies, legge n. 241/1990, disponga la nullità radicale dell atto amministrativo solo nel caso di carenza di potere in astratto, e cioè proprio nell ipotesi che si è verificata nel caso deciso dai Giudici milanesi, posto che l impugnata iscrizione a ruolo era stata effettuata da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate di Milano palesemente incompetente, anche se solo sotto il profilo della territorialità. D altro canto chiara appare anche la dettagliata normativa contenuta nel d.p.r. n. 600/1973, diretta a disciplinare la competenza degli Uffici finanziari. In particolare, l art. 31, dopo aver disposto al primo comma che Gli Uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d' imposta, ne rilevano l' eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute provvedono all' irrogazione delle pene pecuniarie, afferma nel secondo comma che La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Con riferimento, poi, al concetto di domicilio fiscale, il successivo art. 58 del d.p.r. n. 600/1973, chiarisce al secondo comma che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato 3

hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte, mentre quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. Per quanto invece concerne i soggetti diversi dalle persone fisiche, questi hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività. Nella fattispecie esaminata dai Giudici milanesi, il contribuente affermava e dimostrava tramite l allegazione delle dichiarazioni Mod. Unico come il proprio domicilio fiscale fosse ubicato nella circoscrizione territoriale dell Ufficio di Milano 6 dell Agenzia delle Entrate, mentre l iscrizione a ruolo era stata eseguita dall Ufficio di Milano 3, territorialmente incompetente. Pertanto, l iscrizione a ruolo è stata dichiarata illegittima in ragione della evidente situazione di carenza di potere dell Ufficio procedente, in quanto privo di competenza territoriale rispetto a quel determinato contribuente. Si precisa, inoltre, che siffatto vizio sarebbe rilevabile anche d ufficio in ogni stato e grado del processo. A tal riguardo appare inequivoco il pensiero espresso dalla Corte di Cassazione sul tema della incompetenza territoriale degli Uffici finanziari. Ed infatti, con la sent. n. 2998 del 27.3.1987, si è 4

affermato quanto segue: E giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 1983, n. 2301; 1980, n. 4277; 1977, n. 4462) che il difetto di competenza territoriale dell Ufficio tributario che ha proceduto all accertamento tributario comporta l assoluta carenza di potere dell organo amministrativo e, quindi, un vizio sostanziale e radicale dell atto di accertamento dal quale discende la nullità assoluta di tali atti rilevabile anche d ufficio in ogni stato e grado del procedimento tributario avente per oggetto tali atti e, quindi, anche innanzi al giudice delle Commissioni tributarie ovvero innanzi alla giurisdizione ordinaria adita dopo la pronuncia di tali organi (Cass. 1980, n. 4277 ed altre). 1 A conclusione del presente commento si rileva come sul punto vi sia l avallo anche di autorevole dottrina, secondo cui L emanazione dell avviso di accertamento da parte di un ufficio territorialmente incompetente comporta l assoluta nullità e, per una parte della giurisprudenza, persino l inesistenza dell atto, tanto che essa può essere rilevata anche d ufficio in qualunque momento. 2 Avv. Giuseppe Marino Avvocato Tributarista in Roma Studio Legale Tributario Marino Roma - Via Ruffini 2/a - 00195 Tel. 06/3217567-06/3217581 www.studiomarino.net email: g.marino@studiomarino.net 1 In terminis, cfr. Cass., sent. 2646/1984, nonché Cass., sent. n. 3191/1984. 2 A. Fantozzi, Manuale di Diritto Tributario, UTET, pag. 479. 5

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