Quella che segue è una sintesi della legge n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni limitata alla parte relativa alla città metropolitana di Roma Capitale. Nella parte sinistra si trova la sintesi dell'articolato, in basso il riferimento puntuale mentre le riquadro rosso viene fatto un breve approfondimento o un commento. Lo scopo della presentazione è dare un quadro della legge come base di discussione delle assemblee e delle riunioni dei circoli che si succederanno nelle prossime settimane. Federazione provinciale Roma, 29 aprile 2014
Territorio Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima La prima versione del ddl prevedeva che la città metropolitana di Roma, in fase iniziale coincidesse con il Comune di Roma per essere poi estesa a qui comuni che ne facevano richiesta. Grazie agli emendamenti del Pd si è giunti alla naturale conclusione della coincidenza con il territorio della provincia come, peraltro, già previsto per le altre città metropolitane. Il territorio può essere modificato ai sensi dell'art. 133 della Costituzione. Art. 1 comma 6
Finalità istituzionali generali Cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano Promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana Cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee Art. 1 comma 2
Funzioni: piano strategico Adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l ente e per l esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza Art. 1 comma 44 capoverso a)
Funzioni: pianificazione territoriale generale Pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all attività e all esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano Art. 1 comma 44 capoverso b)
Funzioni: gestione servizi pubblici interesse generale Strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive Art. 1 comma 44 capoverso c)
Funzioni: mobilità e viabilità Mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell ambito metropolitano Art. 1 comma 44 capoverso d)
Funzioni: sviluppo economico e sociale Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a) Art. 1 comma 44 capoverso e)
Funzioni: sistemi di informatizzazione Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano Art. 1 comma 44 capoverso f)
Riferimenti alla Costituzione Art. 117: I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite Art 118: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza Art. 1 comma 45
Organi di governo Sindaco metropolitano (sindaco di Roma) Consiglio metropolitano (24 membri) Conferenza metropolitana (121 membri, tutti i sindaci) Solo in fase costituente Conferenza statutaria (24 membri) Art. 1 comma 7
Il sindaco metropolitano Rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza dei sindaci Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti Esercita le altre funzioni previste nello statuto Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco di Roma. L'elezione a suffragio universale appare improbabile per quanto previsto dall'art. 1 comma 22 che prevede l'articolazione del comune capoluogo in più comuni oppure la creazione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa. Quest'ultimo passaggio tutto da decifrare. Il sindaco metropolitano nomina il vice sindaco e può affidare deleghe ai consiglieri metropolitani. Art. 1 comma 8
Il consiglio metropolitano Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo Propone alla conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche Approva regolamenti, piani e programmi Adotta ogni altro atto proposto dal sindaco metropolitano Il consiglio metropolitano si compone di 24 membri, dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo dell'assemblea capitolina, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni. Non è prevista una giunta e l'incarico è gratuito, nessuna competenza si somma a quella già percepita nella funzione elettiva. Approva in via definitiva i bilanci dell'ente Art. 1 comma 8
La conferenza metropolitana Adotta o respinge lo statuto (inizialmente proposto dalla conferenza statutaria) e successivamente approva o respinge le modifiche allo statuto su proposta del consiglio metropolitano Si esprime a maggioranza della popolazione ma l'assemblea è valida se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto (almeno 62 comuni) La funzione della conferenza è limitata allo statuto e avrà una funzione determinante nella prima fase costituente. Il sistema di approvazione che prevede la presenza dei 2/3 dei comuni garantisce un potere di veto alle eventuali decisioni che Roma Capitale potrebbe assumere poiché detiene più della metà della popolazione complessiva della città metropolitana. Esprime un parere sullo schema di bilancio che però non approva poiché è materia del consiglio metropolitano. Art. 1 comma 9
Statuto - definizione Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze Lo statuto è la leva con la quale rendere la legge funzionale al territorio, consente di riequilibrare le funzioni e di prevedere strumenti di garanzia. I tempi ristretti per la redazione richiedono uno sforzo eccezionale di coordinamento e condivisione che deve vedere il partito protagonista nei prossimi mesi. Lo statuto viene proposto dalla conferenza statutaria, organismo eletto con le modalità del consiglio metropolitano, che dovrà essere eletta entro il 30 giugno 2014. Art. 1 comma 10
Statuto - competenza Regola le modalità e gli strumenti di coordinamento del governo del territorio Disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana Lo statuto dovrà regolamentare bene quelle che ancora appaiono come delle intenzioni. Il punto maggiormente nebuloso è quelle delle zone omogenee, potenziale opportunità per un'ottimizzazione dei servizi territoriali ma anche potenziale rischio di creare una nuova sovrastruttura territoriale. Può prevedere la costituzione di zone omogenee Regola gli accordi con i comuni con compresi nella città metropolitana Art. 1 comma 11 punti a, b, c, d
Elezioni organi Possono essere eletti al consiglio metropolitano (e conferenza statutaria sol in fase costituente) i sindaci e i consiglieri comunali Si vota con un meccanismo ponderale per fasce di popolazione di seguito illustrato Il sistema elettorale non prevede tutele per i piccoli comuni come nel Cal. Lo svolgimento delle elezioni avviene in un solo giorno e presso il seggio indicato dal sindaco metropolitano. La prima elezione della conferenza statutaria è probabile che si svolga domenica 22 giungo 2014. La votazione avviene in un solo giorno a Roma Art. 1 comma 29-39
Calcolo indici ponderali I comuni vengono ripartiti per fasce di popolazione Si calcola l'incidenza della fascia sulla popolazione totale Poiché Roma supera il 45% della popolazione viene riequilibrato il dato in proporzione Si applica l'indice di correzione Si calcola il peso ponderale di ogni fascia Il calcolo complesso serve a determinare un indice che equivale al peso ponderale del voto dello specifico consigliere/sindaco. Fino a 3 mila = 0,062 Da 3 a 5 mila = 0,191 Da 5 a 10 mila = 0,268 Da 10 a 30 mila = 0,373 Da 30 a 100 mila = 0,756 Roma Capitale = 0,827 Art. 1 comma 29-39
Proiezione indici ponderali Art. 1 comma 29-39
Cronoprogramma Elezione conferenza statutaria 30/6 Redazione bozza statuto Statuto approvato 31/12 30/9 Elezione consiglio metropolitano Approvazione statuto Art. 1 comma 14, 15, 16