TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE

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Normativa di riferimento: DGR 42-7397 del 7/4/2014 Linee Guida Nazionali del 22/1/2015 DGR 28-2527 del 30/11/2015 1

Novità DGR 28-2527 del 30 novembre 2015 Definizione Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all inclusione sociale, all autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e dai servizi sanitari competenti. TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE consistono in un intervento innovativo, di natura educativa con valenza socioassistenziale/sanitaria 2

Destinatari: Elenco DGR 42-7397 del 7 aprile 2014; Novità DGR 28-2527 del 30 novembre 2015: Lettera k). soggetti svantaggiati che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento ai fini dell'inclusione socio-lavorativa. TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE soggetti di cui all art. 2 della succitata Legge. n. 328/2000 e all art. 22 della L.R. 1/2004, non inseribili in percorsi previsti dalle D.G.R. 74-5911 del 3/6/2013 e D.G.R. 42-7397 del 7/4/2014, che si trovino nell'impossibilità di svolgere attività produttive economicamente rilevanti e per i quali non è possibile avviare un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo 3

Novità DGR 28-2527 del 30 novembre 2015 Definizione di PRESA IN CARICO: TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE Per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e sanitario in favore di un persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio. devono essere utenti in carico ai servizi pubblici sociali e/o sanitari istituzionalmente competenti. La valutazione delle condizioni di disabilità o di bisogno e disagio individuale e familiare spetta agli operatori di riferimento dei servizi socio-assistenziali/sanitari competenti 4

Durata: TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE a. 12 mesi per i soggetti di cui all art. 2, comma 1, lettere b)-c)-d)- e)-f)-g)-h)-i)- j) k), prorogabili per ulteriori 12 mesi; b. 24 mesi per i soggetti disabili di cui all art. 2, comma 1, lettera a), prorogabili per ulteriori 24 mesi. La durata del progetto dipende dalle caratteristiche del singolo caso e dalle esigenze di programmazione economica-finanziaria dell Ente Gestore. 5

Ripetibilità: Il tirocinio è ripetibile presso lo stesso soggetto ospitante anche con progetto formativo identico e in caso di interruzione, purché venga rispettata la durata massima prevista dalla disciplina. È possibile la riproposizione negli anni del medesimo progetto senza limiti temporali, in considerazione del fatto che molti dei percorsi di inclusione sociale rappresentano l unica forma di inserimento sociale dei beneficiari nell arco dell intera vita. 6

L indennità : un indennità minima di partecipazione oraria pari a 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio. In caso di impegno non superiore alle 10 ore settimanali, l indennità di partecipazione può non essere corrisposta. E previsto un rimborso delle spese sostenute per trasporto pubblico e vitto. ASSIMILATA A REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE: irpef, addizionali regionali e comunali, irap: è necessario predisporre buste paga, cedolini o CUD La quantificazione del sussidio è stabilita nell ambito del progetto individuale ed è indipendente dall impegno orario di frequenza delle attività proposte. L incentivo economico mantiene la sua natura di sussidio corrisposto da ente pubblico a titolo socio-assistenziale/sanitario. 7

Novità DGR 28-2527 del 30 novembre 2015 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE L indennità : sostegno di natura economica finalizzata all inclusione sociale, all autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata dal progetto personalizzato. L indennità è corrisposta, di norma, da parte dell ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante. Le pubbliche amministrazioni possono quindi definire ulteriori modalità di sostegno nei limiti delle risorse disponibili (es. sussidio). Nel caso in cui la Pubblica amministrazione preveda di erogare l'indennità a titolo di sostegno di natura economica assistenziale, si applica l'art. 34 comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che prevede che i sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti. articolo 34, comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601:. 8

Modalità di attivazione: Alla convenzione che regola i tirocini di cui deve essere allegato un progetto personalizzato per ciascun tirocinante che motivi la ragione dell'attivazione di tirocini di inclusione sociale in relazione alla esigenze del tirocinante. Sono soggetti all obbligo di Comunicazione Obbligatoria e compilazione del progetto formativo sul Portale tirocini. I soggetti attuatori sottoscrivono apposite convenzioni con i soggetti pubblici o privati. Alla convenzione deve essere allegato un progetto individuale di attivazione sociale. Esenti da obbligo di COB. 9

Tipologie di attività: possono essere previste anche attività lavorative anche finalizzate all'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi. esercizio di attività che non rivestono assolutamente carattere di prestazione lavorativa, ma la cui finalità di natura precipuamente assistenziale si fonde con una finalità socio-pedagogica volta all'inclusione sociale 10

Tutoraggio: il tutor individuato dall ente promotore deve essere qualificato e competente a valutare il percorso del tirocinio nell ambito del progetto di riabilitazione e/o inclusione sociale L ente promotore può avvalersi di un tutor individuato dal servizio pubblico che ha in carico il soggetto. operatore di riferimento, con capacità professionali adeguate, con funzione di motivatore, coordinatore del progetto e di valutatore del percorso attivato 11

. Grazie per l attenzione 12