08/05/2013. Daniele Bernardi S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO. ODEC Milano, 8 9 maggio 2013

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S.A.F. SCUOLA La vigilanza del Collegio Sindacale in situazione di crisi Daniele Bernardi ODEC Milano, 8 9 maggio 2013 LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO INQUADRAMENTO GENERALE, VALENZA DELLE NORME 2 2 1

3 INTRODUZIONE ALLE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETÀ NON QUOTATE 3 INTRODUZIONE LE TAPPE DELLE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETÀ NON QUOTATE 28 luglio 2010 Approvazione preliminare del CNDCEC Fino al 31 ottobre 2010 PUBBLICA CONSULTAZIONE 15 dicembre 2010 Approvazione definitiva 1 gennaio 2011: ENTRATA IN VIGORE 2012: INTEGRAZIONE CON LE NORME DA 11 (omissioni amministratori, operazioni sociali straordinarie operazioni rilevanti, crisi di impresa, Aggiornamento del documento, nuovo testo in vigore dal 1 gennaio 2012 4 2

INQUADRAMENTO INTERNAZIONALE International Federation of Accountants IFAC (Code of Ethics for professional accountants) Fédération Des Experts Comptables Européens FEE (Statutory Audit Independence and Objectivity Common Core of Principles For the Guidance of the European Profession July 1998) Commissione Europea (Raccomandazione del 16 maggio 2006, L indipendenza dei revisori legali dei conti nell UE: un insieme di principi fondamentali) 5 FUNZIONE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE sono una declinazione degli artt. 7, 8 e 9 della deontologia professionale (anche dal punto di vista delle conseguenze delle violazioni) sono anche una raccolta di best practices nello svolgimento della funzione di controllo aggiornano e razionalizzano i Principi e le raccomandazioni precedentemente elaborati dalla categoria tenendo conto delle novità e modifiche introdotte dalla legislazione più recente 6 3

FUNZIONE LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE sono un corpo di regole generali che, alla luce dell esperienza professionale del sindaco, devono essere declinate in procedure di vigilanza specifiche, il cui contenuto varia al variare delle dimensioni e delle altre caratteristiche specifiche dell impresa soggetta a controllo 7 AMBITO LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE si applicano ai componenti del Collegio Sindacale di società di capitali salvo che siano applicabili norme di legge o regolamentari che disciplinano specifici settori di attività o mercati regolamentati (ad es. s.p.a. quotate) non disciplinano le attività né i requisiti connessi allo svolgimento della funzione di revisione legale dei conti 8 4

NUOVA FORMA Le 11 sezioni si articolano in 50 norme che articolano in: PRINCIPI RIFERIMENTI NORMATIVI CRITERI APPLICATIVI COMMENTI 9 NUOVI CONTENUTI Centralità ed efficienza - al fine di assicurare il buon governo della società - della funzione di controllo (concomitante e continuativo) svolto da professionisti indipendenti Valorizzazione del requisito dell obiettività e dell indipendenza del sindaco 10 5

NUOVI CONTENUTI Individuazione degli elementi essenziali del dovere di vigilanza mediante l adozione di un metodo basato sull analisi del rischio Interpretazione evolutiva di alcune norme alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 39/2010 (es. art. 2477 c.c.) 11 IL NESSO TRA DOVERI LE NORME DI COMPORTAMENTO LE RESPONSABILITÀ: Il sistema dei controlli Il collegio partecipa ai lavori Collegio sindacale Un sindaco può essere membro e, dal 2012, ricoprire, anche come CS il ruolo di ODV Comitato per il controllo e rischi Riferisce Si scambiano informazioni Organismo di vigilanza Riferisce VIGILA Revisore contabile/ società di revisione Amministratore incaricato di sovraintendere Sistema organizzativo amministrativo e contabile Sistema di controllo interno Internal audit 6

IL NESSO TRA DOVERI LE LE NORME DI COMPORTAMENTO LE RESPONSABILITÀ: DOVERI Il collegio sindacale deve vigilare: sull osservanza della legge e dello statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; ed in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento (art. 2403 c.c.). Nelle società chiuse e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può attribuire al collegio sindacale anche la funzione di controllo contabile, altrimenti affidata ad un revisore esterno o ad una società di revisione (art. 2409-bis c.c.). Il collegio sindacale deve comunque presentare ai soci una relazione di accompagnamento al bilancio nella quale, tra l altro, deve fare le sue osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riguardo all eventuale esercizio di deroghe ai principi di redazione o dei criteri di valutazione (art. 2429 c.c.). 13 12 IL NESSO TRA DOVERI LE LE NORME DI COMPORTAMENTO LE RESPONSABILITÀ: DOVERI Nelle emittenti, il collegio sindacale, oltre a vigilare sull osservanza di legge e atto costitutivo e sui principi di corretta amministrazione, vigila: sull adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull affidabilità di quest ultimo nel rappresentare i fatti di gestione; sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati (v. Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana) o da associazioni di categoria a cui la società, mediante informativa al pubblico, ha dichiarato di attenersi (introdotto dalla l. 262/2005); sull adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate in relazione agli obblighi di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate ex art. 114 t.u.f. (art. 149 t.u.f.). 14 12 7

IL NESSO TRA DOVERI TRA DOVERI LE NORME DI COMPORTAMENTO LE RESPONSABILITÀ: POTERI Potere individuale di ispezione e controllo Potere di chiedere agli amministratori notizie sull andamento della gestione o di affari determinati, anche con riferimento a società controllate Potere di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate sui sistemi di gestione e controllo e sull andamento dell attività sociale Potere di convocare l assemblea ove ravvisi fatti di rilevante gravità nella gestione e vi sia urgenza di provvedere (art. 2406 c.c.) Potere di denuncia al tribunale nel caso di gravi irregolarità nella gestione commesse dagli amministratori (art. 2409 c.c.) Potere di esercitare l azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, con deliberazione assunta con il voto favorevole di 2/3 dei membri (art. 2393 c.c., comma 3, introdotto dalla l. 262/2005) 15 12 IL NESSO TRA DOVERI TRA DOVERI LE NORME DI COMPORTAMENTO LE RESPONSABILITÀ Il nesso tra la responsabilità e l esercio dei poteri/doveri La definizione dei confini della responsabilità dei sindaci, in particolare la responsabilità concorrente da omesso controllo, dipende strettamente dalla definizione dei loro doveri e dei loro poteri. Il mancato esercizio del potere laddove la diligenza lo avrebbe richiesto è particolarmente importante ai fini dell accertamento della responsabilità. L esistenza di ambiti in cui l individuazione dell oggetto e dell estensione dell obbligo di vigilanza dei sindaci è particolarmente difficile (ad es. la materia contabile dove i sindaci non sono incaricati della revisione legale) alza il livello di rischio e consiglia speciale cautela. 16 12 8

IL NESSO TRA DOVERI LE DOVERI LE NORME DI COMPORTAMENTO LE RESPONSABILITÀ Responsabilità dell organo di vigilanza: Principio generale: Nell azione di responsabilità la prova è a carico dell attore che deve dimostrare il nesso di causalità tra danno subito e comportamento negligente nell attività di vigilanza(corte Appello Mi 2209 del 21/6/2012, Cassazione 3229 22/1/2013), Cosa fare nello specifico per non incorrere in responsabilità? (trib. Mi 11586 01.10.2011) deve comportarsi come un avveduto controllore ed applicare, là dove manchino disposizioni di legge, le norme di comportamento proprie della professione svolta, in relazione alle funzioni concretamente esercitate, così come elaborate, ad esempio, dagli ordini professionali 17 12 LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE In quale ambito e con quale riferimento ci si deve muovere? Art. 2403 del Codice Civile vigilanza sull osservanza della legge vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione E ancora. 18 13 9

Continuità aziendale: riferimenti Art. 2423-bis, co 1, n.1) C.C. valutazione secondo prudenza nella prospettiva della continuazione dell attività Che presuppone La permanenza futura dell impresa come organismo attivo e funzionante, La continuazione dell attività aziendale ordinaria escludendo eventi straordinari che ne modificano radicalmente l assetto esistente, Esame prospettico dei programmi dell impresa circa le le attività ordinarie e statutarie svolte Art.2428co.1e2C.C. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. 19 14 CONTINUITÀ AZIENDALE: RIFERIMENTI Principio di revisione 570 Continuità aziendale di almeno 12 mesi dalla data di approvazione del bilancio redatto secondo i normali principi contabili delle aziende in funzionamento. Quindi responsabilità in prima approssimazione estesa ai 12 mesi successivi l approvazione. E la responsabilità dell organo di vigilanza? V. slide 17 20 15 10

CONTINUITÀ AZIENDALE ED INCERTEZZE: GLI STRUMENTI CONCETTUALI DI BASE. Attività l impresa in grado di realizzarle Passività: l impresa in grado di farvi fronte Incertezza significativa Comporta una informativa chiara sulla sua natura e sulle sue implicazioni responsabilità della direzione La direzione valuta la sussistenza del presupposto Rischi da indicatori Finanziari Gestionali Altri Decide piani azioni conseguenti Decide se il presupposto sussiste pur in presenza di incertezze significative Bilancio di continuità Adeguata informativa Decide se il presupposto venuto meno Bilancio basato su altri presupposti Adeguata informativa 21 16 INDICATORI PER LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE Finanziari Gestionali Altri Ricorrenti perdite esercizio, insufficiente CCN, Flussi di cassa attività operativa negativi Squilibrio copertura investimenti con indebitamento breve Difficoltà di pagamento dei debiti, superamento dei covenants Sconfinamento dei fidi, ristrutturazione del debito Necessità di nuove fonti di finanziamento in corrispondenza di scadenza finanziarie Perdita di manager strategici Difficoltà nella produzione Dipendenza da CL, FR insuccesso di nuovi prodotti Mancanza di marginalità operativa Livello eccessivo delle rimanenze Perdita di brevetti e/o licenze e/o concessioni 22 Bassa propensione alla capitalizzazione Pendenza di importanti procedimenti legali Cambiamenti nella legislazione Sviluppi della tecnologia di processo prodotto non adeguatamente fronteggiati Azioni dei creditori 17 11

CONTINUITÀ AZIENDALE: RIFERIMENTI Norme di comportamento del collegio sindacale: la n 11 Si focalizza nei seguenti aspetti: Vigilanza nella prevenzione ed emersione della crisi d impresa attraverso il monitoraggio della permanenza del going concern, sollecito dell organo amministrativo utilizzo degli strumenti di prevenzione della crisi ovvero emersione della stessa, Vigilanza nel corso della composizione della crisi: monitoraggio del corretto utilizzo degli istituti per il superamento della crisi. 23 18 LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE Ciò porta ad individuare due piani d intervento del Collegio Sindacale a) attività di vigilanza volta a monitorare la continuità aziendale nell ottica appunto della prevenzione e tempestiva emersione E quindi? - valutazioni preventive in relazione al rispetto dei principi di corretta amministrazione (valutazioni di razionalità economica, di rischio aziendale, di pianificazione economico finanziaria, di formalizzazione del processo decisionale, ) - obbligo di scambio di dati ed informazioni con il soggetto deputato alla revisione legale dei conti: il collegio può acquisire elementi utili dal revisore legale che può rappresentare un interlocutore importante per l individuazione degli indicatori di crisi b) il monitoraggio dell attuazione da parte degli amministratori di misure idonee a garantirela continuità 24 19 12

LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE Norma 11.1 Prevenzione ed emersione della crisi Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rileva la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità d impresa, sollecita gli amministratori a porvi rimedio. Riferimenti normativi Legge Fallimentare Artt. 67 comma lettera d), 152, 160 182-bis Codice Civile Artt. 2403, 2403-bis comma 2, 2409-septies 25 20 LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE Attività del Collegio Sindacale nel caso in cui l azienda adotti un piano di risanamento ex art. 67 LF (Norma 11.3) decida di accedere ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. (Norma 11.4) Attività del sindaco nel caso di concordato preventivo (Norma 11.5) di procedura fallimentare (Norma 11.6) 26 21 13

LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE Norma 11.3 e 11.4 Vigilanza in caso di adozione di un piano di risanamento ex art. 67 o di ristrutturazione ex art. 182-bis Nel caso in cui la società predisponga un piano di risanamento ex art. 67 (o ristrutturazione ex art. 182bis) il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestare il piano sia in possesso dei requisiti di professionalità ex art. 28 LF e sia iscritto al registro dei revisori. Quando la società adotta il piano di risanamento (o l accordo di ristrutturazione) il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione del piano (accordo) da parte degli amministratori 27 22 LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale in relazione al piano di risanamento ex art. 67 LF deve: prendere piena conoscenza del piano di risanamento (sia in fase prodromica sia nella fase esecutiva del piano) raccomandare il rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi emanate nel 2010 dal CNDCeC vigilare periodicamente affinché gli amministratori eseguano le indicazioni del piano richiedere adeguate informazioni durante l intero periodo di risanamento previsto dal piano E auspicabile che eventuali rilevanti scostamenti occorsi durante l esecuzione del piano siano tempestivamente comunicati al collegio sindacale dato che il piano attestato non richiede consenso alcuno 28 23 14

LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale in relazione al piano di ristrutturazione ex art. 182 bis LF deve: prendere piena conoscenza dell accordo di ristrutturazione accertarsi che l accordo sia depositato presso il tribunale e presso il registro imprese a seguito dell omologazione, il collegio sindacale vigila sulla puntuale esecuzione dell accordo e delle soluzioni indicate nell accordo qualora rilevi significativi scostamenti rispetto alle previsioni dell accordo può richiedere chiarimenti all organo amministrativo e, qualora essi non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare l assemblea 29 24 LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale nel corso del concordato preventivo ex art. 160 L.F. deve: accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano concordatario pur non essendo tenuto ad esprimersi sul merito del piano concordatario prende conoscenza delle proposta e vigila sul corretto adempimento; nel corso del concordato il collegio sindacale rimane nella pienezza delle sue funzioni che continuerà a svolgere regolarmente (coesistenza di organi sociali di controllo e di nomina giudiziaria) sebbene il collegio sindacale non sia tenuto a vigilare sull esecuzione del piano e sul suo adempimento particolare attenzione si dovrà prestare per quanto previsto all art. 173 e 185 L.F. 30 25 15

Grazie per l attenzione Daniele Bernardi, dottore commercialista, revisore legale Studio Bernardi & associati, Milano Presidente di, International Audit Services S.r.l., società di revisione, Milano Presidente commissione controllo societario ODCEC di Milano Docente incaricato a contratto in sistemi amministrativi e controllo, il controllo del collegio sindacale e delle società di revisione. presso l Università degli studi di Milano Bicocca, Scuola di Economia e Statistica per l impresa, Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per l Economia 31 26 16