Modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto dell ENPACL Assemblea dei Delegati 25/27 settembre 2012 Scheda di lettura Premessa Il Consiglio di Amministrazione ha avviato già nel settembre 2011 l analisi del sistema pensionistico al fine di riformarne le principali caratteristiche. Un apposita Commissione, composta da rappresentanti dell Assemblea ed esponenti del Consiglio nazionale dell Ordine nonché dei sindacati dei Consulenti del Lavoro, ha elaborato alcune ipotesi di revisione degli attuali meccanismi di funzionamento del sistema pensionistico dell Ente, successivamente sottoposti alla discussione della Categoria in riunioni convocate in ambito provinciale. Tali ipotesi di riforma sono in linea con quanto disposto dall art.24, comma 24, del decreto legge 201/2011. L approvazione dei nuovi Statuto e Regolamento, contenenti le modifiche necessarie a garantire il periodo di sostenibilità richiesto dalla norma, si terrà in occasione della riunione dell Assemblea dei Delegati, in programma per il 27 settembre 2012. E volontà del Consiglio di Amministrazione garantire la massima trasparenza e il più alto grado di consapevolezza tra i Delegati delle modifiche al sistema previdenziale di Categoria. Per tali motivi, vengono sottoposti in consultazione riservata i testi dei nuovi Statuto e Regolamento. Sarà possibile fornire eventuali osservazioni tramite l indirizzo di posta elettronica riforma2012@enpacl.it, nel periodo dal 13 agosto al 1 settembre 2012. A tale riguardo, si suggerisce di comporre messaggi strutturati nel seguente modo: Regolamento (ovvero Statuto) Articolo n. XX Comma n. X Lettera X) Commento:
Il timing della riforma Dal settembre 2011 al 16 maggio 2012 Varie riunioni della Commissione riforma 24 febbraio e 29 marzo 2012 Incontri congiunti CNO, ENPACL e ANCL Dal 13 aprile al 19 luglio 2012 Riunioni ENPACL in n.27 province 18 giugno 2012 Comunicazione da parte del Ministero del Lavoro delle variabili macroeconomiche da utilizzare per il bilancio tecnico 28 giugno 2012 Apposita riunione dell Assemblea dei Delegati 26 luglio 2012 Incontro del Presidente dell ENPACL con il Ministro del Lavoro prof. Elsa Fornero 9 agosto Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei testi di Statuto e Regolamento da sottoporre ai Delegati Dal 13 agosto al 1 settembre 2012 Consultazione riservata on line dei testi ai Delegati 10 settembre 2012 Predisposizione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione dei testi da sottoporre ad approvazione in Assemblea dei Delegati 27 settembre 2012 Assemblea dei Delegati 30 settembre 2012 Termine ultimo di presentazione delle riforme previdenziali previsto dall art.24, comma 24, del decreto legge 201/2011.
Il Regolamento La struttura del Regolamento viene modificata con l introduzione di nuovi TITOLI, al fine di rendere maggiormente coerente l articolazione del testo. La nuova composizione è la seguente: Denominazione Articoli Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI Delle prestazioni 1 37 Dei contributi 37 46 Dell elezione degli organi collegiali 47-81 Del regime sanzionatorio 82 84 Della rateazione dei debiti contributivi 85 Norme finali 86-87 Articolo 1 Prestazioni E stato eliminato il riferimento a mutui e prestiti, non rientranti nella categoria prestazioni di cui alla rubrica dell articolo. Articolo 5 Pensione di vecchiaia Vengono descritti i requisiti minimi di accesso alla pensione di vecchiaia. L età anagrafica è posta a 66 anni, crescente sino a 70 anni ogni 3 anni solari. Il requisito di iscrizione e di contribuzione è fissato in almeno 5 anni. Tuttavia per poter accedere al trattamento di vecchiaia occorre aver maturato una pensione di importo pari o superiore a 5 volte il contributo soggettivo minimo (euro 10.200). Si introduce il metodo di calcolo contributivo per ogni trattamento pensionistico erogato dall Enpacl e si disciplina il pro rata temporis: tutte le anzianità contributive maturate fino all entrata in vigore della riforma danno diritto all applicazione del precedente calcolo della pensione, in trentesimi. Ciò è di miglior favore rispetto all attuale previsione normativa. Infatti, oggi, un iscritto che abbia maturato il requisito di età ma non anche
quello contributivo (30 versamenti), può solo ottenere una rendita calcolata col metodo contributivo ed è tenuto a cancellarsi dall Albo. La pensione base, calcolata pro rata, è maggiorata di una quota derivante dai contributi integrativi versati. Il calcolo di tale quota sarà contributivo solo per i contributi integrativi versati dopo l entrata in vigore della riforma. L integrativo riguardante annualità precedenti contribuirà al calcolo con le attuali regole (10% fino al 2001 e poi 8%). Articolo 6 Pensione di vecchiaia anticipata Viene introdotta la pensione di vecchiaia anticipata, che prende il posto dell attuale anzianità. Per accedere a tale trattamento è necessario aver maturato almeno 60 anni di età e 36 annualità contributive, crescenti sino a 40 di un anno ogni due solari. Chi perverrà alla pensione di vecchiaia anticipata con meno di 40 contributi, sarà tenuto alla cancellazione dall Albo. Il calcolo di tale pensione è lo stesso della vecchiaia. Articolo 7 Supplemento pensionistico Vengono mantenuti i supplementi di pensione, erogati al termine di ogni triennio successivo al pensionamento. Occorre sottolineare che, in conseguenza delle modifiche regolamentari recentemente approvate dai ministeri, i pensionati iscritti che decidono di versare la metà del contributo soggettivo dovuto, potranno comunque ottenere il supplemento, calcolato sui contributi effettivamente versati. Articolo 20 Pensioni di reversibilità e indirette In analogia alla riforma dell istituto della pensione di reversibilità che ha recentemente interessato l assicurazione generale obbligatoria, viene introdotta una penalizzazione per quelle pensioni riconosciute a superstiti che avessero un notevole divario di età con il de cuius.
Articolo 21 Norme comuni ai trattamenti pensionistici E sancito con ancora maggiore chiarezza che la regolarità contributiva è requisito inderogabile per ottenere qualsiasi trattamento pensionistico o assistenziale erogato dall Enpacl. Nei casi di rateazione, la regolarità si acquisisce con il pagamento dell ultima rata. Ex articolo 27 (cassato) Integrazione al minimo del trattamento pensionistico L Ente non procederà più all integrazione al minimo delle pensioni erogate a partire dall entrata in vigore della riforma, in quanto tale istituto è incompatibile con il metodo di calcolo contributivo delle pensioni. Articolo 27 Condizioni per l erogazione (delle provvidenze straordinarie) Vengono confermate le tipologie delle situazioni di gravità che danno diritto al riconoscimento di una provvidenza straordinaria. Nel solo caso in cui tale situazione derivi da calamità naturale, è riconosciuta al Consiglio di Amministrazione dell Enpacl la facoltà di derogare alle condizioni previste (regolarità contributiva). Articolo 30 Misura delle provvidenze straordinarie E stabilita la misura massima concedibile per provvidenze straordinarie, fissata in 10 volte l importo del contributo soggettivo minimo (euro 20.400) Articolo 37 Contributo soggettivo Rappresenta una delle principali novità della riforma: il contributo soggettivo non è più stabilito in misura fissa, crescente in relazione all anzianità di iscrizione all Ente, bensì è stabilito nella misura del 12% del reddito professionale, nel limite : massimo di 95.000 euro (pari a un contributo di euro 11.400) minimo di 17.000 (pari a un contributo di euro 2.040) I giovani neoiscritti godranno della riduzione di tale contributo per i primi 5 anni ed avranno facoltà di optare per il versamento intero.
I pensionati iscritti dovranno il contributo intero e potranno chiederne la riduzione al 50%. Come detto, tali versamenti saranno utili per il calcolo del supplemento pensionistico. Articolo 38 Contributo integrativo Altra importante novità della riforma: la percentuale da applicare sui compensi rientranti nel volume d affari IVA passa dal 2 al 4%. Il contributo sarà dovuto da tutti (anche da chi dichiara un volume d affari pari a zero), nella misura minima di 300,00 euro. In previsione dell ormai prossima disciplina legislativa che regolerà le società tra professionisti (STP), è stato previsto l obbligo della contribuzione previdenziale da parte del Consulente del Lavoro socio. Articolo 44 Riscatti Le tipologie dei periodi da riscattare restano invariate rispetto all attuale Regolamento. Vengono differenziate le modalità di calcolo dell onere, a seconda che il periodo da riscattare si riferisca ad annualità precedenti la riforma (riserva matematica) ovvero successive (contributo soggettivo minimo). Articolo 46 Contribuzione facoltativa aggiuntiva Si conferma tale forma di contribuzione e viene stabilita in 500 euro la misura di ciascun modulo. Ex articolo 57 (cassato) Rendita contributiva L istituto della rendita è assorbito dal nuovo requisito di accesso al pensionamento di vecchiaia (5 anni). Articoli da 47 a 81 Governance dell Enpacl Il requisito di iscrizione per essere eletti Delegati, viene ridotto da 5 a 3 anni.
Il numero dei Delegati da eleggere è funzione del numero degli iscritti in ciascun Albo provinciale. Sino a 300 iscritti, un Delegato e un ulteriore Delegato per ogni 300 iscritti successivi o frazione di 200 (articolo 17 del nuovo Statuto). I Delegati sono rieleggibili. Il mandato dell Assemblea dei Delegati è confermato in 4 anni. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione passa da 9 a 7. Conseguentemente, le liste elettorali dovranno essere composte da non più di 7 candidati. Potranno essere espresse sino a 5 preferenze. Infatti, la lista più votata esprimerà 5 componenti il Consiglio di Amministrazione e 2 quella che ha riportato il secondo posto. Il mandato del Consiglio di Amministrazione è di quattro anni e termina il giorno dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio consuntivo relativo all ultimo esercizio. I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili ma non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Ex Titolo III (cassato) Mutui agli iscritti A decorrere dall entrata in vigore della riforma, l Ente metterà in condizione gli iscritti di poter accedere a mutui e prestiti presso Istituti di credito convenzionati alle migliori condizioni di mercato. Titolo V Rateazione dei debiti contributivi E confermato l istituto della rateazione. L importo minimo per poter accedere alla rateazione è stato diminuito a 2.000 euro. La durata è stata elevata da 36 a 60 mesi, purché ciascuna rata non sia inferiore a 200 euro. Articolo 87 Entrata in vigore Si è deciso di collegare l entrata in vigore della riforma all approvazione ministeriale dei nuovi Statuto e Regolamento: sarà pienamente operativa il 1 gennaio dell anno successivo alla conclusione dell iter di approvazione.