(N.132) Legge sulla divisione ed amministrazione delle province del regno.



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(N.132) Legge sulla divisione ed amministrazione delle province del regno. Napoli 8 Agosto GIUSEPPE NAPOLEONE per la grazia di Dio Re di Napoli e di Sicilia, Principe Francese, Grand Elettore dell Impero. Udito il nostro Consiglio di Stato; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: TITOLO I Divisione del territorio 1. Il territorio del regno di Napoli è diviso in tredici provincie, come segue. Napoli, i tre Abruzzi, Terra di Lavoro, Principato citeriore, Principato ulteriore, Capitanata e contado di Molise, terra di Bari, terra di Otranto, Basilicata, Calabria citeriore, e Calabria ulteriore. Le loro capitali, per l amministrazione, sono: Napoli, Teramo, Aquila, Chieti, S. Maria, Salerno, Avellino, Foggia, Bari, Lecce, Potenza, Cosenza, e Monteleone. 2. Ogni provincia è, per l amministrazione, divisa in distretti, i cui capi-luoghi sono indicati nella seguente tavola. Province Loro Capitali Capoluoghi dei distretti Napoli... Napoli Napoli Pozzuoli Castellammare Prima d Abruzzo ulteriore.. geranio Terano Civita di Penne Seconda d Abruzzo ulteriore Aquila.. Aquila Civita Ducale Sulmona Abruzzo citeriore. Chieti... Chieti Lanciano Terra di Lavoro S. Maria... S. Maria Gaeta Sora Principato Citeriore. Salerno Salerno Bonati Sala Principato ulteriore. Avellino... Montefusco Ariano Capitaneria e Contado di Molise.. Foggia. Foggia Manfredonia Campobasso Isernia

Terra di Bari. Bari.. Bari Barletta Altamura Terra di Otranto.. Lecce.. Lecce Taranto Melagne Basilicata. Potenza.. Potenza Matera Lagonegro Calabria citeriore Cosenza. Cosenza Rossano Castrovillari Amantea Calabria ulteriore Monteleone Monteleone Catanzaro Reggio Gerace 3. Ogni distretto è diviso in università ; il circondario di ciascuno di essi, ed il numero, delle università,che ne dovranno dipendere, saranno secondo le convenienze locali,determinati da Noi sul rapporto del nostro Ministro dell Interno, e dietro l avviso del consiglio di Stato. TITOLO II Amministrazione provinciale 1. In ogni provincia vi è un magistrato incaricato dell amministrazione civile, e finanzierà, e dell alta polizia,che ha il nome d Intendente, e vi sono inoltre un Consiglio d intendenza, ed un Consiglio provinciale. Amministrazione 2. L Amministrazione civile si compone di tutte le attribuzioni del Ministero dell interno secondo il nostro decreto de 3 marzo del presente anno. In queste diverse materie gl intendenti corrisponderanno col nostro Ministro dello Interno. L Amministrazione finanziera si compone di tutto ciò, che concerne la percezione delle pubbliche imposizioni, e la vigilanza su gli agenti di siffatta percezione; in questa parte delle loro funzioni gl intendenti dipenderanno dal nostro Ministro delle Finanze, e corrisponderanno col medesimo. L alta polizia si compone di tutto quel, che riguarda la pubblica gli intendenti La eserciteranno sotto gli ordini immediati del nostro Ministro della polizia generale da cui dipenderanno esclusivamente per questo ramo. Oltre a queste speciali attribuzioni,gl intendenti corrisponderanno con gli altri nostri Ministri, e dipenderanno rispettivamente da essi in tutto ciò che commetteranno loro nel nostro real nome. 3.L intendente della provincia di Napoli è solamente incaricato dell amministrazione civile,e finanziera,restandone la polizia presso il commessario generale e gli altri commessari di quartieri del litorale,e delle isole a quali è stata da noi affidata.

4. Nel pubblicare le nostre leggi, e rescritti, ed i regolamenti de nostri Ministri, daranno gl intendenti quegli ordini, che crederanno più confacenti ad assicurarne, ed acclerarne l esecuzione. Quando si tratterà di richiamare in osservanza una legge caduta in obblio, ne richiederanno anticipatamente l approvazione dal Ministro rispettivo. Essi daranno agli atti, che pubblicheranno, il nome d istruzioni o di ordinanze di polizia, secondo i casi. 5. Gl intendenti riceveranno le domande, e le doglianze delle università, e de particolari nelle materie di lor competenza, e presi necessari informi, e pareri vi adatteranno le provvidenze, che risulteranno da leggi, o rescritti, o da regolamenti ministeriali esistenti in vigore: ove sorga dubbio, e qualora il caso non sia preveduto ne riferiranno col loro avviso al Ministro rispettivo. 6. La gendarmeria, e le guardie provinciali sono alla disposizione degl intendenti per l esercizio delle di costoro funzioni; restando però l una, e le altre per lo servizio militare sotto la dipendenza de rispettivi loro superiori. 7. Gli intendenti possono richiedere la forza militare, quante volte il buon ordine pubblico lo esiga, senza che possa esser loro negata. 8. Gli intendenti faranno nel corso d ogni biennio una visita delle provincie rispettive, ne riconosceranno la situazione fisica e morale, e proporranno a Noi il modo di migliorarla: troncheranno sopra il luogo le controversie, che abbisognano della loro oculare ispezione, ed osservando da vicino i bisogni de Comuni, sottoporranno a Noi i mezzi di farli cassare. 9. Ogn intendente ha un segretario generale nominato da Noi, ed incaricato della custodia, e spedizione delle carte: egli accompagna con la sua firma quella dell intendente negli atti pubblici. 10. In caso di malattia, morte, o altro impreveduto accidente, le funzioni dell intendente saranno interinamente esercitate dal segretario generale, fino a che non venga da Noi altrimenti deciso: in tutti gli altri casi l intendente ne riferirà a Noi per attendere la designazione del funzionario, che dovrà temporaneamente rimpiazzarlo. Consigli d intendenza 11. I Consigli d intendenza in ogni provincia pronunziano sommariamente, I in tutti gli affari derivanti dalla tassa, ripartizione ed esazione delle contribuzioni dello stato,e de Comuni; 2 in tutti gli affari derivant i dagli appalti fatti, sia tra il fisco ed i particolari, sia tra costoro e le università, per tutti i pubblici lavori, o derivanti dalla esecuzione dei medesimi. Ove si tratti di controversia, che riguardano proprietà di beni stabili, le parti dovranno adire i tribunali competenti. Le università non possono però intentare alcuna lite, senza esservi prima autorizzate dal rispettivo Consiglio d intendenza. 12. Ognuno degli anzidetti Consigli è composto di tre membri nominati da Noi, ed è preseduto dal più anziano fra essi; l intendente però può assistervi quante volte lo giudichi opportuno,ed intervenendovi, n è il presidente; in caso di parità,il voto dato da lui decide la controversia. III Consigli generali di provincia. 13. I Consigli provinciali si riuniscono una volta l anno nell epoca che sarà da Noi intimata; la loro sessione non può durar più di venti giorni. 14. I membri di ogni Consiglio non possono eccedere il numero di venti, né esser meno di quindeci; il modi, in cui saranno eletti, e le condizioni di proprietà, che si richiederanno in essi,verranno da Noi determinate con nostro particolar decreto; il presidente n è nominato da Noi tra i proprietari della provincia; il segretario n è scelto dal presidente fra i membri del Consiglio.

15. Ogni Consiglio fa nella sua provincia la ripartizione de dazj diretti fra i distretti; pronunzia su le loro doglianze, relative alla quota degli anzidetti dazj, a cui sono stati tassati; riceve ed esamina i conti dell intendente, riguardo alle spese fatte a carico della provincia su i fondi a ciò destinati dallo stesso Consiglio provinciale; il rapporto di questi oggetti sarà dal Consiglio rimesso per mezzo dell intendente al Ministro delle Finanze; ma il Consiglio rimetterà al Ministro dell interno il suo parere sullo stato della provincia, e proporrà i mezzi che crederà conducenti a renderlo migliore. TITOLO III Distretti 1. In ogni distretto vi è un sotto intendente,ed un Consiglio di distretto. I Sotto Intendenti 2. Il sotto intendente dipende dall intendente, ed è incaricato di eseguire,e far eseguire gli ordini, che riceverà dal medesimo, e di dare il suo parere sulle doglianze, e petizioni de particolari, o delle università del suo circondario, sia collettivamente, sia individualmente. 3. Nel primo distretto di ogni provincia, in cui né situata la capitale, non vi è sotto intendente, e l intendente medesimo ne fa le funzioni. 4. Li sotto intendenti de distretti di Napoli non sono incaricati della polizia de medesimi, egualmente che non lo è l intendente. II Consigli di distretti 5. I Consigli de distretti si riuniscono una volta l anno nell epoca, che sarà da Noi -intimata; la loro sessione non può durar più di 15 giorni. 6. I membri di siffatti Consigli non possono eccedere il numero di dieci; il modo della loro elezione sarà da Noi determinato, siccome è detto per gli Consigli provinciali art.17. Il Presidente n,è nominato da Noi tra i proprietari del distretto, ed il segretario n è eletto presidente fra i membri del Coniglio. 7. Ogni Consiglio di distretto si riunisce dopo la sessione del Consiglio generale, e ripartisce la rata delle contribuzioni stabilite pel suo circondario fra le università che lo compongono, dopo di che ne invia il rapporto all intendente. TITOLO IV Università 1. Le università del regno, per tutto ciò che concerne la loro comune amministrazione, non dipendono che dagli intendenti provinciali sotto gli ordini del nostro Ministro dell interno. 2. Le università trattano de loro comunali interessi per mezzo de decurioni eletti in pubblico parlamento da capi di famiglia, compresi nel ruolo delle contribuzioni. 3. I decurioni nominano gli amministratori delle università nel modo, e nell epoca come finora si è fatto; essi ne ricevono e ne discutono i conti alla fine di ogni anno. Essi sull avviso, che ricevono dal sotto intendente, della quota delle contribuzioni dirette tassata alla propria università, ne fanno la ripartizione tra i

cittadini, secondo la norma che sarà da Noi stabilita nella legge sulle finanze del regno. 4. Gli amministratori delle università porteranno d oggi innanzi tutti egualmente il nome di sindaci ed eletti, né fuori di essi vi possono essere altri agenti comunali. 5. Il Sindaco è solo incaricato dell amministrazione del Comune propriamente detta, ed ha tutte le funzioni ed attribuzioni annesse finora agli amministratori delle università. 6. Uno degli eletti è esclusivamente incaricato della polizia municipale e rurale;l altro eletto assiste il sindaco, e supplisce nelle occasioni le veci del medesimo e del suo collega incaricato della polizia. 7. I sindaci ed eletti possono esser provvisionalmente sospesi dall intendente della provincia, ma la loro destinazione avrà luogo, qualora venga ordinata da noi; in questo caso l intendente farà procedere alla nomina del successore del destituito nella forma prescritta nell art.3 di questo titolo; quante volte poi l intendente stimi che il sindaco, o eletto, o altro funzionario amministrativo meriti di essere sottoposto ad un formale giudizio per delitti in impiego, ne farà rapporto al nostro Ministro dell interno,il quale sarà da Noi rimesso all esame e decisione del Consiglio di Stato. 8. Le domande delle università di vendere, o comprare beni stabili, o di dargli in enfiteusi, saranno egualmente indirizzate a Noi dagl intendenti col loro parere per mezzo del nostro Ministro dell interno, per esser rimandate da noi all esame, e decisione del Consiglio di Stato. 9. Gli affitti dè fondi, e delle gabelle comunicali si faranno, previa l autorizzazione dell intendente, per mezzo di licitazioni all asta pubblica, ed al maggior offerente, purché dia le necessarie cautele. 10. Egualmente all asta pubblica, ma al ribasso, si faranno i partiti di tutti i lavori da eseguirsi nell abitato delle terre, e città, e nelle vie vicinali. 11. Il decurionato di ogni università formerà lo stato discusso delle rendite, e de pesi, ed esiti della medesima, e lo trasmetterà al sotto- intendente, il quale esaminatolo, lo invia col suo parere all intendente, da cui sarà definitivamente fissato rispetto a Comuni, che hanno una popolazione inferiore a seimila abitanti; nelle città, che ne contengono un numero maggiore, sarà definitivamente stabilito dal nostro Ministro dell Interno dietro gli avvisi dell intendente, è del sotto intendente: una volta determinati i pesi, e gli esiti delle università, non vi si potrà Nulla cambiare, senza precedente nostra autorizzazione. 12. L amministrazione municipale della città di Napoli, e suoi sobborghi è confidata ad un corpo, che porterà il nome di Corpo della città, ed avrà oltre alle funzioni municipali,tutte le attribuzioni stesse, che attualmente ha il Senato; questo corpo sarà composto di sei membri, e di un presidente, che avrà il nome di presidente della città; tutti gli anzidetti membri saranno da Noi nominati sulla proposta del nostro Ministro della polizia generale.

TITOLO V Fissazione de soldi Gl intendenti provinciali avranno di soldo all anno ducati.1800 I segretari generali. 600 I sotto intendenti.. 600 I consiglieri d intendenza. 180 Agl intendenti per impiegati subalterni, serventi, e spese di segreteria, sarà accordata una indennità annuale di ducati. 1500 A sotto intendenti quella di ducati 360. Vogliamo, e comandiamo, che questa nostra legge si pubblichi con le rituali solennità, non solo ne luoghi soliti di questa capitale, ma anche nei suoi borghi, e casali, e nelle provincie del regno, da Noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, e riconosciuta dal nostro Ministro dell interno, vista dal nostro Vice protonotario, e la di lui vista autenticata dal segretario della nostra real camera di Santa Chiara. Firmato GIUSEPPE. Vidit Caravita Praeses S.R.C. & Vice Protonotarius. Andrea Francesco Miot. Pubblicata a 9 agosto 1806. Fonte: Archivio di Stato di Potenza