LA VIGILANZA ISPETTIVA DELL ISVAP

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LA VIGILANZA ISPETTIVA DELL ISVAP di Domenico Fumagalli LE FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI - CODICE DELLE ASSICURAZIONI artt. 188 ss. - LEGGE 12 AGOSTO 1982 N. 576 (Riforma ISVAP) - REGOLAMENTO N. 1/2006 1

I POTERI DELL ISVAP - Potere di intervento ( artt. 10-188.2 CdA) - Potere di indagine (art. 189 CdA) potere ispettivo - Obblighi di informativa (art. 190 CdA) - Qualifica Ispettori ISVAP (art. 5 L. 576/1982) Art. 188 CdA poteri di intervento 1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, può: a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti; b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge; c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente; 2

d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi. 2.L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari 3. L'ISVAP ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Art. 189 CdA poteri di indagine L'ISVAP può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione. 3

2. L'ISVAP può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti assicurativi e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione. Art. 190 CdA Obblighi di informativa 1. L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento. 2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4. 4

ART.. 306 I comma CdA IMPEDIMENTO ESERCIZIO FUNZIONI di VIGILANZA RIFIUTO ACCESSO LOCALI DINIEGO ORDINE ESIBIZIONE DOCUMENTAZIONE RECLUSIONE FINO A 2 ANNI E MULTA DA 10.000 A 100.000 ART. 306 II comma CdA INOTTEMPERANZA RICHIESTE ISVAP RITARDATO ESERCIZIO FUNZIONI ISVAP SANZIONE PECUNIARIA DA 10.000 A 100.000 5

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Lettere d incarico rilasciate per l espletamento dell attività di intermediazione assicurativa Articolazione struttura organizzativa con l indicazione : dei collaboratori interni ed esterni di cui l agenzia si avvale con relative competenze e codici identificativi Della tipologia di collegamento informatico esistente nella struttura operativa agenziale tra questa ed eventuali collaboratori esterni 6

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA delle modalità di rendicontazione, d incasso e di pagamento adottate dall agenzia o eventualmente da propri collaboratori Dei conti correnti postali/bancari intestati all agenzia specificando quelli utilizzati come conti dedicati alle operazioni di natura assicurativa Delle modalità di attuazione degli obblighi formativi e di aggiornamento DOCUMENTAZIONE RICHIESTA delle procedure adottate e delle istruzioni fornite al riguardo ai collaboratori interni ed esterni, ai fini della valutazione dell adeguatezza dei contratti offerti alle esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti con particolare riguardo alle modalità di acquisizione e conservazione delle informazioni necessarie a tali fini 7

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA volume produttivo di agenzia degli ultimi due esercizi Copia delle lettere d incarico di tutti i collaboratori esterni di cui si avvale l agenzia Documentazione attestante l attività di formazione/aggiornamento svolta fini all attualità attualità Copia delle ultime circolari delle compagnie rappresentate in merito a : modalità di incasso dei premi e di eventuale pagamento di prestazioni e sinistri Gestione separata delle somme ricevute per premi versati e di quelle eventualmente destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese mandanti 8

Copia delle ultime circolari delle compagnie rappresentate in merito a : misure adottate al fine di acquisire dal contraente le informazioni utili a valutare l adeguatezza del contratto offerto alle esigenze assicurative e previdenziali del medesimo Informativa precontrattuale e regole di comportamento Formazione e aggiornamento professionale DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Fogli cassa relativi i al periodo dal 1 gennaio al giorno della verifica Estratti conto bancari/postali riportanti evidenza dei premi incassati e dei pagamenti effettuati ed ogni altra documentazione contabile inerente alla registrazione degli incassi dal 1 gennaio alla data della verifica 9

IL SERVIZIO ISPETTORATO L ISPEZIONE (esibizione durata) IL VERBALE DEGLI ACCERTAMENTI (dichiarazione intermediario duplice copia sottoscrizione) LETTERA ISVAP di comunicazione irregolarità+chiarimenti giustificazioni (entro 30 gg.) ATTO DI CONTESTAZIONE (art.326 CdA/art.3 Reg. ISVAP 1/2006) contestazione fatti ENTRO 120 gg. dall accertamento violazioni riscontrate responsabile procedimento IL SERVIZIO ISPETTORATO (segue) MEMORIA DIFENSIVA (entro 60 gg.) AUDIZIONE c/o ISPETTORATO ISVAP (entro 60 gg.) termine 180 gg. entro ARCHIVIAZIONE (art. 5 Regol. ISVAP 1/2006) LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (art. 324 CdA) al RESPONSABILE PERSONA FISICA -SOCIETA-DIPENDENTI-COLL. SEGNALAZIONE x AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 10

IL SERVIZIO ISPETTORATO (segue) PAGAMENTO SANZIONE entro 30 gg. notifica (art. 6 Reg. ISVAP n. 1/2006). IL RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO (art. 326 CdA) PLURALITA DI VIOLAZIONI art. 327 CdA DIPESE dalla medesima disfunzione organizzativa ATTO DI CONTESTAZIONE ISVAP e termine 180 gg. X ELIMINAZIONE DISFUNZIONE ACCETTA NON ACCETTA PAGAMENTO UNICA SANZIONE PECUNIARIA PAGAMENTO MISURA RIDOTTA ( 50.000 500.000) (art. 326.2 CdA) 11