APPROFONDIMENTO 3/2016 LAVORO Ai gentili clienti Loro sedi A cura del dipartimento Risorse Umane Francesca Mengotti e Marialuisa De Cia f.mengotti@stvtax.it m.decia@stvtax.it La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale. MALATTIA CCNL COMMERCIO La malattia non professionale rappresenta un ipotesi legale di sospensione del rapporto di lavoro subordinato causata dall impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa. L insorgenza della malattia determina una serie di conseguenze sul rapporto di lavoro, tra cui l obbligo del Datore di lavoro di corrispondere ugualmente la retribuzione pur mancando la prestazione lavorativa. La legge e la contrattazione collettiva impongono al lavoratore ammalato (e al medico curante) precisi adempimenti nei confronti del Datore di lavoro e dell INPS, in modo che questi ultimi possano verificare la fondatezza dell assenza per malattia e giustificare i trattamenti normativi ed economici. 1
INSORGERE DELLA MALATTIA Il Lavoratore deve comunicare tempestivamente al Datore di lavoro la propria assenza per malattia e l indirizzo di reperibilità, per rendere possibili i successivi controlli medici. L obbligo della comunicazione è distinto, e in genere preventivo, rispetto all invio della certificazione medica. La comunicazione serve a giustificare l assenza dal lavoro; la certificazione è finalizzata a dimostrare l esistenza della causa giustificativa. La comunicazione deve avvenire entro un giorno dal insorgere dell evento ovvero secondo le modalità indicate dal Regolamento aziendale vigente all interno alla Società (laddove questo sia presente). Qualora, entro un giorno dall assenza dal lavoro, non ne venga data notizia al Datore di lavoro, il lavoratore viene considerato assente ingiustificato e quindi sospesa l erogazione della retribuzione. E onere del Lavoratore fare richiesta del certificato medico al proprio medico curante (ovvero all apposita struttura medica in cui ha luogo il ricovero). Il certificato medico, redatto secondo le vigenti normative dell INPS, deve contente indicazioni precise sul periodo di astensione, sulla tipologia di certificato (inizio della malattia, continuazione oppure ricovero) e del domicilio del lavoratore durante il periodo di malattia qualora questo non coincida con la residenza abituale. Tale informazione è di fondamentale importanza per l effettuazione di eventuali visite fiscali di controllo richieste dal Datore di lavoro ovvero all Ente stesso. DECORRENZA La malattia può decorrere: dal giorno in cui viene redatto il certificato medico, quando questo coincide con l insorgere della malattia (primo giorno di assenza dal lavoro); dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore, a condizione che questa coincide con il giorno stesso dell astensione per malattia o abbia avuto 2
luogo, al massimo, entro il giorno antecedente l emissione del certificato da parte del medico curante o della struttura sanitaria. In caso di visita medica e relativa certificazione effettuata al termine dell orario di lavoro, la prognosi è calcolata comprendendo anche il giorno in cui si è regolarmente svolta l attività lavorativa. CERTIFICAZIONE Il medico curante, attestata la condizione di malattia del Lavoratore, procede all emissione ed alla contestuale redazione on line della certificazione medica che si compone di: certificato di diagnosi: indica le date di inizio - fine del periodo di malattia e la causa che giustifica l assenza; attestato di malattia: contiene, unicamente, la prognosi (intesa come periodo di astensione dal lavorato). Il medico curante provvede all inoltro telematico del certificato c/o l INPS e a rilasciare al Lavoratore un numero di protocollo. Tale identificativo dovrà essere trasmesso dal Lavoratore al Datore di lavoro che potrà effettuare la consultazione del certificato attraverso il sito Inps. Con l entrata in vigore della telematizzazione dei servizi INPS, il lavoratore non dovrà più fornire (né trasmettere) alcuna documentazione cartacea al Datore di Lavoro, fatta salva l ipotesi in cui il medico curante (o la struttura sanitaria) siano impossibilitati alla trasmissione telematica (ad esempio, nel caso di blocco dei sistemi informatici); al verificarsi di tale episodio, il lavoratore dovrà inviare il certificato di diagnosi all Inps e l attestato di malattia al Datore di lavoro entro 2 (due) giorni dal rilascio degli stessi. 3
CONTROLLI MEDICI Il datore di lavoro e l INPS possono effettuare i controlli sullo stato di malattia del Lavoratore solo utilizzando apposite strutture sanitarie pubbliche. Per consentire tale verifica, sono state contrattualmente istituite specifiche fasce orarie di reperibilità del Lavoratore (presso la propria residenza oppure presso il domicilio debitamente indicato sulla certificazione medica). Le fasce orarie, che comprendono anche la domenica ed i giorni festivi, hanno la seguente collocazione temporale: mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00; pomeriggio: dalle ore 17.00 alle ore 19.00. I controlli sullo stato di malattia possono essere richiesti dal Datore di Lavoro in via esclusivamente telematica. Al termine della visita il medico redige presso il domicilio del lavoratore un apposito verbale informatico e ne fornisce copia al lavoratore. Il verbale viene, inoltre, trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici INPS e reso accessibile al Datore di lavoro. Qualora il lavoratore dovesse risultare assente alla visita di controllo domiciliare, il medico: rilascia un avviso recante l invito a presentarsi il giorno successivo alla visita di controllo ambulatoriale, salvo che l interessato non riprenda l attività lavorativa; comunica l assenza del lavoratore all INPS che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro. L assenza ingiustificata del lavoratore comporta la perdita del trattamento di malattia, con modalità differenti a seconda del momento in cui si verifica l assenza: prima visita: perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia; seconda visita (anche ambulatoriale): oltre la precedente sanzione, riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo; 4
terza visita: l erogazione dell indennità INPS viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia: il caso si configura come mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità. Tale regime sanzionatorio non viene applicato in caso di assenze giustificate, ossia in caso di: ricovero ospedaliero; periodi già accertati da precedenti visite di controllo; assenza dovuta a giustificato motivo (forza maggiore; visite specialistiche ). MALATTIA E PERIODO DI PROVA Durante il periodo di prova contrattualmente fissato, l assenza per malattia ne sospende il decorso ed il lavoratore è ammesso al completamento del periodo di prova stessa al rientro dall assenza per il periodo di malattia. TRATTAMENTO ECONOMICO Il trattamento economico della malattia del Lavoratore viene disciplinato all articolo 176 del CCNL Commercio e prevede che alle normali scadenze del periodo di paga venga erogato, attraverso il cedolino paga, quanto segue: a) Indennità carico INPS: una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera (intesa come RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA, c.d. RMG ) per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo fino a 180 giorni per anno solare (inteso dal 01.01 al 31.12) Le indennità di cui sopra sono poste interamente a carico dell'inps, ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e vengono anticipate dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n. 33. 5
Il Datore di lavoro anticipa nella busta paga l indennità di cui sopra e procede al conguaglio automatico in fase di versamento del modello F24 mensile. b) Integrazione carico azienda: si tratta di una integrazione dell indennità di cui al punto a) posta a carico del Datore di lavoro, in modo da garantire al Lavoratore il raggiungimento delle seguenti misure retributive: dal 1 al 3 giorno (Carenza): - 100% della retribuzione primi due eventi di malattia - 66% della retribuzione per il terzo evento nell anno - 50% della retribuzione per il quarto evento - l integrazione cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento nall anno. dal 4 al 20 giorno: 75% dal 24 giorno in poi: 100% Al fine di salvaguardare specifici eventi e/o patologie, non si applica il punto che precede agli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; eventi di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all'art. 181, terzo comma del CCNL Commercio, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale; gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza. RIENTRO ANTICIPATO DALLA MALATTIA Il lavoratore può essere riammesso al lavoro anticipatamente rispetto alla data di termine della prognosi indicata sul certificato medico, salvo la ricezione da parte del Datore di Lavoro di un certificato medico che rettifichi tale data, certificando pertanto l avvenuta guarigione del Lavoratore. 6
CONSERVAZIONE DEL POSTO Il Datore di lavoro deve conservare il posto di lavoro del dipendente in malattia, nei limiti di un arco temporale detto periodo di comporto. Per i lavoratori a tempo pieno, il periodo di comporto ha una durata pari a 180 giorni per un anno solare; per i lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale tale periodo è fissato in 180 giorni di calendario; per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare. Per anno solare ai fini del comporto, si intendono gli ultimi 365 giorni calcolati dal giorno corrente. Durante questo arco temporale il Datore di lavoro può licenziare il dipendente solo quando ricorrono una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo dovuto a sopravvenuta impossibilità della prestazione o a una cessazione totale dell attività di impresa. Cordiali Saluti Studio Villa & Villa e Associati 7