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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La valutazione della CONTINUITA AZIENDALE nell ambito della revisione legale dei conti Fioranna Negri Partner PKF Italia S.p.A. Milano, 8 maggio 2013

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO INDICE 1. Normativa e principi contabili di riferimento. 2. La valutazione della continuità aziendale nel processo di revisione il Principio di Revisione n. 570: 3. la responsabilità dell organo amministrativo e la responsabilità del revisore; 4. le procedure di valutazione del rischio di continuità aziendale: la valutazione del rischio di continuità, le valutazioni della direzione e le procedure di revisione aggiuntive. 5. L informativa da inserire nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa. Alcuni approfondimenti: il Documento Banca d Italia/Consob/Isvap n. 2 e la raccomandazione Consob DEM/90125592 del 6 febbraio 2009. 6. Le tipologie di giudizio del revisore in relazione alla continuità aziendale. 7. Il coinvolgimento del revisore nelle procedure previste dalla legge Fallimentare

PREMESSA Il presupposto della continuità aziendale è un principio fondamentale nella redazione del bilancio. In base a tale presupposto, l impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro, intendendo in questo senso, che non vi sia né l intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, nè di cessare l attività o di assoggettare l Azienda a procedure concorsuali come previsto dalla legge o dai regolamenti. Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base al presupposto che l impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell attività aziendale. L argomento risulta di stretta attualità considerando l attuale congiuntura economica e le incertezze che ne discendono. Banca d Italia, Consob e Isvap, già nel 2009, hanno richiamato all attenzione di tutti i partecipanti al processo di elaborazione delle relazioni finanziarie ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento considerati nella loro interezza. NORMATIVA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO Codice Civile articolo 2423bis OIC 1, 11 e 5 IAS 1 PR 570 Documento Banca d Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 e Comunicazione Consob n. 9012559 3

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Normativa e Principi contabili di riferimento

Normativa e Principi contabili di riferimento L art. 2423 bis del Codice Civile stabilisce che: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo e del passivo considerato. La valutazione del postulato della continuità aziendale è sempre stato un aspetto delicato, ma lo è ancora di più in tempi di crisi, per tutte le tipologie di imprese. Si tratta di uno dei principi fondamentali che regge la redazione del bilancio, esso prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, in un futuro prevedibile. Pertanto l appropriatezza dell utilizzo di tale postulato, influisce sulla valutazione e sulla classificazione di tutte le poste del bilancio. 5

Normativa e Principi contabili di riferimento continua L art. 2423 bis del Codice Civile stabilisce che: Nel caso in cui, infatti, le prospettive future non consentissero di utilizzare il presupposto della continuità aziendale, risulterebbe evidente che le valutazioni fino a quel momento utilizzate, per esprimere i valori di bilancio, potrebbero non essere più adeguate a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell esercizio. Per esempio: - i macchinari di un azienda produttiva in ipotesi di continuità aziendale sono valutati considerando la vita utile e la recuperabilità mediante l uso, mentre in ipotesi di liquidazione, sono valutati considerando il valore di realizzo; - le rimanenze di magazzino il cui valore, in una situazione di continuità aziendale è determinato come «il minore fra costo e prezzo di mercato» dei beni in giacenza, mentre in una fase di liquidazione o di discontinuità, il criterio di valutazione sarebbe solo il «valore di realizzo». 6

Normativa e Principi contabili di riferimento continua L art. 2423 bis del Codice Civile stabilisce che: A volte tale principio fondamentale è considerato un «presupposto indiscusso» e non si pone l attenzione circa la sua appropriatezza. D altra parte la sua valutazione non sempre è agevole e comporta un analisi approfondita di tanti aspetti, quantitativi e qualitativi, la cui analisi e valutazione diverge da caso a caso. Ma, in tempi di crisi economica, il presupposto della continuità aziendale deve essere sempre valutato attentamente per ogni tipologia di impresa. 7

continua Normativa e Principi contabili di riferimento PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI Nell ambito dei principi contabili italiani di riferimento, il concetto della continuità aziendale è ripreso nello Principio contabile nazionale OIC 1 (ottobre 2004) - aggiornato con l Appendice adottata nel maggio 2005 intitolato: «I principali effetti della riforma di diritto societario sulla redazione del bilancio d esercizio». I OIC 1, al capitolo 1, Introduzione della nozione di funzione economica delle attività e passività, si sofferma ad argomentare il concetto di «funzionalità economica», introdotto, per la prima volta nel nostro quadro normativo, dalla riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio (D.Lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6 e sue successive modificazioni). 8

continua Normativa e Principi contabili di riferimento..continua PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI L OIC 1, mette in evidenza come il concetto di funzionalità economica sia, quindi, un postulato della stessa rilevanza gerarchica del postulato della «prudenza» e della «continuità aziendale», rimandando, poi, per gli approfondimenti al OIC n.11 «Bilancio d esercizio - Finalità e postulati», che richiama la finalità primaria del bilancio che è quella di essere redatto con chiarezza e di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. L interpretazione tecnica del concetto funzionalità economica, contenuta nell OIC 1, è quella che: Il Legislatore ha inteso con tale espressione riferirsi al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, concetto già richiamato dall OIC 11, con tutte le considerazione da questo discendenti, in merito alla valutazione e alla contabilizzazione degli elementi dell attivo e del passivo patrimoniale. L OIC 5, infine, al capitolo 7, interpreta il concetto di going concern, attribuendolo ad una azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio 9

continua Normativa e Principi contabili di Riferimento IAS 1 Nell ambito dei principi contabili di riferimento, a livello internazionale, il concetto della continuità aziendale è illustrato nello IAS 1, «Presentazione del bilancio»: -al paragrafo 13 che dispone: «i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato d esercizio e i flussi finanziari di una impresa»; - ai paragrafi 23 e 24, all interno dei quali è statuito che: nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell entità di continuare a operare come un entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l entità o interromperne l attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l insorgere di seri dubbi sulla capacità dell entità di continuare a operare come un entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l entità non è considerata in funzionamento. 10

continua Normativa e Principi di Riferimento.continua IAS 1 Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Quando l entità ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale 11

Segue Normativa e Principi contabili di Riferimento Gli aspetti di maggior interesse espressi dallo IAS 1 riguardano i punti seguenti: - la direzione deve evidenziare in bilancio eventuali significative incertezze che possano comportare l insorgere di seri dubbi sulla capacità dell entità di continuare a operare come un entità in funzionamento; - nella valutazione del presupposto della continuità aziendale, la Direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio (periodo richiamato anche nel Principio di Revisione n. 570) 12

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Principi di Revisione di riferimento Il principio di revisione n. 570 «La continuità aziendale»

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il Principio di revisione n. 570 1. La responsabilità della direzione, con l indicazione di alcuni esempi di eventi o circostanze che possono comportare rischi per la continuazione dell attività dell impresa. 2. La responsabilità del revisore. 2. Pianificazione della revisione e svolgimento delle procedure di valutazione del rischio. 3. L apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione. 4. Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione. 5. Procedure di revisione conseguenti nel caso in cui siano identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale. 6. Conclusioni della revisione e stesura della relazione del revisore.

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Responsabilità degli Amministratori Sulla base di quanto fino ad ora esposto, gli Amministratori, qualora riscontrino incertezze che possano comportare dubbi sulla capacità di operare in ipotesi di funzionamento, sono chiamati ad effettuare una valutazione circa l appropriatezza del presupposto della continuità aziendale e devono fornire le opportune informazioni nelle note al bilancio. Le incertezze devono essere significative ed i dubbi sulla capacità di continuare ad operare devono essere seri. La valutazione operata dagli Amministratori con riferimento al going concern dell azienda è essenziale ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in quanto responsabili nei confronti degli azionisti e dei terzi; Un errata valutazione degli Amministratori circa la possibilità di sopravvivenza dell impresa comporta, per gli Azionisti ed i terzi, un ritardo pregiudizievole nelle azioni di difesa dei propri interessi In effetti la valutazione del presupposto della continuità aziendale è un processo che più spesso implica una attenta valutazione delle informazioni che scaturiscono da diverse fonti qualitative e quantitative e che richiedono una adeguata argomentazione nell ambito della relazione sulla gestione e della nota integrativa. In definitiva, perciò, l informativa nelle note al bilancio assume una importanza fondamentale ed costituisce un elemento di supporto per il revisore al fine di valutare la coerenza dell informativa stessa e le conclusioni raggiunte dagli Amministratori circa l appropriatezza del presupposto della continuità aziendale. 16

continua Responsabilità degli Amministratori Quadro normativo sull informazione finanziaria Talvolta il quadro normativo sull informazione finanziaria prevede esplicitamente che la Direzione effettui una valutazione specifica in merito alla continuità aziendale dell impresa. Altre volte nel quadro normativo sull informazione finanziaria può non essere esplicitamente previsto che la Direzione esprima una valutazione specifica in merito alla continuità aziendale. Tuttavia, essendo il presupposto della continuità aziendale un principio fondamentale per la redazione del bilancio, la Direzione ha comunque la responsabilità di tale valutazione anche se il quadro normativo sull informazione finanziaria applicabile non lo prevede in modo esplicito. La valutazione della Direzione sul presupposto della continuità aziendale comporta l espressione di un giudizio, in un dato momento, sull esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerti. In merito a ciò è opportuno segnalare che: in generale, il grado di incertezza associato all esito di un evento o di una circostanza aumenta significativamente quanto più il giudizio formulato dalla Direzione sull esito di tale evento o circostanza si riferisce ad un futuro lontano; qualsiasi giudizio sul futuro si basa su informazioni disponibili nel momento in cui il giudizio viene espresso. Eventi successivi possono contraddire un giudizio che, nel momento in cui era stato espresso, era ragionevole; la dimensione e la complessità dell impresa, la natura e le circostanze delle sue attività ed il suo grado di dipendenza nei confronti di fattori esterni, sono tutti elementi che influenzano il giudizio sull esito di eventi o circostanze future. 17

Responsabilità del Revisore La responsabilità del Revisore consiste nel: valutare l appropriato utilizzo da parte della Direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio e, considerare se vi siano delle incertezze significative sulla continuità aziendale dell impresa tali da doverne dare informativa in bilancio 18

continua Responsabilità del Revisore E opportuno comunque sottolineare che: La sopravvivenza o il fallimento di un impresa, in difficoltà o meno, non può essere sempre e comunque prevista e molte crisi aziendali sono collegate ad eventi non prevedibili La responsabilità del revisore è limitata ai compiti che gli sono propri ed è pertanto riconducibile alle evidenze ottenute per effetto delle procedure di revisione svolte Il revisore deve raccogliere sufficienti ed appropriate evidenze circa la capacità dell impresa di continuare ad operare nel prevedibile futuro (entro i 12 mesi successivi) 19

continua Responsabilità del Revisore Il revisore non è in grado di predire eventi o circostanze future che potrebbero comportare il venir meno della continuità aziendale dell impresa; conseguentemente la mancanza di riferimenti ad incertezze sulla continuità aziendale nella relazione di revisione non può essere intesa come una garanzia sulla capacità dell impresa di continuare ad operare come una entità in funzionamento La presenza di incertezze o, più in generale, di previsioni di eventi e circostanze future, o la mancanza delle stesse, non deve interferire sull approccio del Revisore che consiste sempre nel vagliare le valutazioni e le elaborazioni effettuate dalla Direzione. L aspetto più controverso riguarda il grado di giudizio che il Revisore è chiamato a fornire circa la ragionevolezza di un Piano industriale. In linea di massima, più il Piano risulta importante ai fini della valutazione del presupposto della continuità aziendale e più il Revisore è chiamato ad entrare nel merito del Piano stesso, nella valutazione delle assunzioni, della ragionevolezza delle previsioni, della presenza di elementi probativi di supporto. La responsabilità del Revisore è comunque limitata ad esprimere un apprezzamento sulla valutazione della Direzione circa la continuità aziendale e quindi, più in generale, del bilancio nel suo complesso. 20

OBIETTIVI DEL REVISORE Analizzare la capacità della società di continuità aziendale Esaminare l informativa di bilancio ed identificare il tipo di relazione da emettere OBIETTIVI del REVISORE in presenza di problematiche connesse al GOING CONCERN Individuare i fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale Svolgere procedure di revisione specifiche ed aggiuntive nel caso in cui esistano dubbi sulla continuità aziendale 21

Fattori indicativi di problemi di continuità aziendale Gli eventi o le circostanze che possono comportare rischi per l impresa connessi all attività svolta, che presi singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere significativi dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale. Essi rappresentano la sintesi delle principali cause di dissesto delle imprese e si dividono in: Indicatori finanziari (cash flow storici negativi, difficoltà al rimborso di finanziamenti prossimi alla scadenza, covenants non rispettati, elevati scaduti dei fornitori, etc.) Indicatori gestionali (perdita di fornitori strategici e/o di manager, etc) Altri indicatori (contenziosi rilevanti, modifiche legislative, etc.) Raramente un dissesto aziendale emerge improvvisamente, di solito le difficoltà e i problemi sorgono con il passare del tempo, e nel momento i cui si manifestano, spesso, vengono affrontati male o non vengono affrontati affatto, perché magari se ne sottovaluta l impatto negativo sull Azienda, oppure non si riesce ad individuare, in quel momento la migliore strategia per fronteggiarli. La combinazione di quanto detto sopra fa sì che la situazione da problematica degeneri in una crisi globale dell impresa, a quel punto risolvibile solo attraverso operazioni di significative ristrutturazioni, laddove possibili, o di liquidazione dell attività. 22

segue - Fattori indicativi di problemi di continuità aziendale 23

segue - Fattori indicativi di problemi di continuità aziendale 1. INDICATORI DI TIPO REDDITUALE consistenti perdite dell esercizio, specie se gestionali, che comportano anche: - perdita di valori di attività che generano cash flow; - diminuzione significativa del gross profit; - diminuzione del patrimonio netto; - applicazione degli artt. 2446 e 2447 e 2482 e succ. del c.c. 2. INDICATORI DI TIPO FINANZIARIO andamento negativo degli indici economico-finanziari: variazione negativa del capitale circolante netto (assorbimento del flusso di cassa); flusso di cassa storico o prospettico (cash flow) negativo; incapacità di saldare i debiti alle scadenze (esempio mancato versamento dei contributi previdenziali e/o delle ritenute IRPEF); elevato valore dell indice di indebitamento (capitale di terzi / capitale proprio) uno squilibrio della ripartizione dei finanziamenti tra breve e medio lungo termine rispetto alla struttura dell attivo patrimoniale (elevata dipendenza da finanziamenti a breve termine). 3. ALTRI INDICATORI incremento anomalo delle rimanenze, rivalutazione di attività, etc. 24

segue - Fattori indicativi di problemi di continuità aziendale inadempienze contrattuali anche in relazione a finanziamenti o altri accordi similari (mancato rispetto dei covenants); restrizione delle usuali linee di credito (fornitori o banche) e difficoltà, in genere, di ottenere affidamenti presso il sistema bancario; esistenza di significativi gravami sui beni dell impresa; dimissioni di consiglieri e/o di sindaci; dimissioni di personale dirigenziale chiave senza riuscire a sostituirli; perdite significative di quote di mercato dovute, per esempio alla perdita di clienti importanti, di punti vendita significativi; chiusura di rapporti di franchising, o scadenza di concessioni; problemi ad ottenere forniture da parte di fornitori strategici; 25

segue - Fattori indicativi di problemi di continuità aziendale difficoltà incontrate da aziende similari nel medesimo settore; nuove leggi con impatti potenzialmente negativi sull attività svolta dall Azienda; mancanza di concessioni basilari per l attività o autorizzazioni necessarie all esercizio dell attività svolta dall azienda e mancato od incerto rinnovo delle stesse; proposta o minaccia di espropriazione di attività patrimoniali della società a seguito di inadempienze contrattuali o cause promosse da terzi. non conformità a requisiti stabiliti da un quadro di normative che disciplinano l operatività dell azienda (ad esempio quelli imposti dagli organismi di vigilanza per banche, assicurazioni); 26

segue - Fattori indicativi di problemi di continuità aziendale Termine della durata statutaria senza previsioni di prolungamento; Significative passività potenziali derivanti da cause in corso (legali, fiscali, etc.); Eventi catastrofici non coperti da adeguata assicurazione; Normativa legata alla tutela ambientale ed eventuali danni provocati all ambiente dall attività dell impresa; Modifiche nella legislazione o politiche governative che possono influenzare significativamente la produzione di un determinato bene (per esempio nel settore farmaceutico) 27

segue - Fattori indicativi di problemi di continuità aziendale Anche gli Organismi internazionali sono intervenuti per sensibilizzare il revisore sulla situazione particolarmente critica in cui le imprese si trovano ad operare. Lo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) nel gennaio 2009 ha diffuso un documento dal titolo «Audit consideration in respect of going concerne in the current economic environment» in cui porta all attenzione una serie di casistiche che più frequentemente si presentano in una situazione di crisi. Uno degli effetti più rilevanti in una situazione di crisi è la difficoltà che incontrano le imprese ad ottenere credito presso il sistema finanziario, con una ricaduta immediata sulla capacità dell impresa di continuare la propria attività, e molto spesso, in caso di rinnovo dei fidi concessi le garanzie richieste risultano essere particolarmente significative, con il rischio di diventare insostenibili 28

Fattori che limitano il rischio di continuità aziendale la possibilità di incrementare il capitale sociale; la capacità di ottenere finanziamenti tramite operazioni di leasing, factoring od ulteriori finanziamenti; la possibilità di cedere attività non strategiche o di rinviare l acquisto di nuove attività; la possibilità di ristrutturare l indebitamento o di dilazionare il rimborso dei finanziamenti. FATTORI CHE LIMITANO IL RISCHIO DI CONTINUITA AZIENDALE struttura di costi fissi non preponderante rispetto ai costi variabili tali da consentire di aumentare la marginalità dei prodotti; capacità di innovazione dei propri prodotti a favore della marginalità degli stessi (tecnica, commerciali o di marketing); possibilità di entrare in mercati alternativi, di reperire nuovi clienti strategici, fare aggregazioni o sottoscrivere contratti di forniture vantaggiosi. 29

Valutazione della continuità aziendale da parte del revisore Le procedure di valutazione del rischio di continuità aziendale Le valutazioni della Direzione Le procedure di revisione aggiuntive 30

Pianificazione della revisione e svolgimento delle procedure di valutazione del rischio QUANDO E COME SONO SVOLTE LE PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTINUITA AZIENDALE? Comprensione dell impresa e del contesto in cui opera (FASE PRELIMINARE) Procedure per la valutazione del rischio di continuità aziendale (FASE PRELIMINARE) Svolgimento delle procedure di revisione sui rischi specifici (*) (FASE PRELIMINARE E FINALE) Il revisore deve valutare a sua volta la valutazione effettuata dalla direzione sulla continuità aziendale dell impresa 31

L apprezzamento del Revisore della valutazione effettuata dalla Direzione Nel considerare la valutazione della Direzione, il Revisore considera i seguenti fattori: il processo seguito dalla Direzione nell effettuarla; le assunzioni su cui si basa la valutazione; i piani d azione futuri della Direzione; periodo di riferimento. Il Revisore deve considerare inoltre se tale valutazione tiene conto di tutte le informazioni pertinenti di cui è venuto a conoscenza a seguito delle procedure di revisione svolte. 32

continua - L apprezzamento del Revisore della valutazione effettuata dalla Direzione Il Revisore deve considerare il medesimo periodo preso a riferimento dalla Direzione per effettuare la propria valutazione. In genere ci si riferisce ad un periodo di almeno 12 mesi, anche se il documento emesso nel febbraio del 2009 dagli Organismi di controllo di primo livello (Consob, Isvap e Banca d Italia), introduce il concetto di «futuro prevedibile» precisando come tale futuro prevedibile «non sia limitato ai dodici mesi..». Questo significherebbe che gli Amministratori devono valutare la continuità aziendale in un ottica maggiore, tendenzialmente in linea con i piani strategici interni, la cui valenza varia, generalmente, dai tre ai cinque anni. Se la valutazione della Direzione sulla continuità operativa dell impresa copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di bilancio, il Revisore deve chiedere alla Direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di bilancio. 33

continua - L apprezzamento del Revisore della valutazione effettuata dalla Direzione Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della Direzione Il Revisore DEVE richiedere informazioni alla Direzione circa gli eventi o le circostanze a conoscenza della Direzione stessa, e dei rischi ad essi connessi sull attività svolta dall impresa, afferenti al periodo successivo a quello considerato nella valutazione, che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell impresa, con una ricaduta sulla ragionevolezza delle stime valutative fatte dagli Amministratori. Il Revisore non ha la responsabilità di definire altre procedure di revisione oltre all indagine presso la Direzione per verificare l esistenza di elementi indicativi di eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell impresa, nel periodo successivo a quello considerato dalla Direzione per la propria valutazione, che, come prima ricordato, non può essere inferiore ai dodici mesi dalla data di bilancio. 34

Compiti del Revisore nel caso in cui siano identificati eventi o circostanze significative tali da far sorgere seri dubbi sulla continuità aziendale Il Principio di revisione n. 570 prevede lo svolgimento di procedure specifiche per ottenere sufficienti ed appropriate evidenze circa la capacità dell impresa di continuare la propria esistenza operativa nel futuro. Il Revisore deve: a) esaminare e valutare i piani di azioni futuri della Direzione; b) ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani della Direzione; c) raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati per confermare o meno l esistenza di una incertezza significativa; d) stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la Direzione ha effettuato la propria valutazione. 35

Le procedure di revisione rilevanti quando ci sono dubbi significativi sulla continuità aziendale analisi di bilancio comparative e per scostamenti (conto economico, voci critiche, C.C.N. e cash flow); analisi e discussione con la Direzione dei cash flow previsti, della redditività e di altri dati previsionali pertinenti; esame e discussione con la Direzione degli ultimi bilanci intermedi disponibili; verifica della capacità dell impresa di evadere gli ordini dei clienti; analisi dei tempi medi di pagamento dei fornitori confrontabili con i tempi medi di incasso dei clienti ed esame della corrispondenza, al fine di rilevare se esistono numerose lamentele riguardanti ritardi nel pagamento; analisi della posizione finanziaria netta e dei termini dei prestiti obbligazionari, dei contratti di leasing e dei contratti di finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze (covenants); lettura dei verbali delle assemblee degli Azionisti, dei Consigli di Amministrazione, dei comitati esecutivi e degli organi responsabili delle attività di governance ed eventualmente di altri organi rilevanti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie 36

continua - Le procedure di revisione rilevanti quando ci sono dubbi significativi sulla continuità aziendale richiesta ai consulenti legali dell impresa di informazioni sull esistenza di cause ed altre pretese di terzi e sulla ragionevolezza della valutazione della Direzione circa il loro esito e la stima dei relativi effetti economico-finanziari; ottenimento della conferma circa l esistenza e la possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario esterno (parti correlate o Azionista) e valutare la capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti e la loro credibilità; analisi degli eventi verificatisi successivamente alla data di chiusura del bilancio per identificare quelli che mitigano o influenzano la capacità dell impresa di mantenersi in funzionamento; valutazione dei piani dell impresa e verifica dei loro presupposti. 37

VALUTAZIONE PIANI FUTURI DELL IMPRESA Quando l analisi dei flussi di cassa rappresenta un fattore significativo nel considerare gli esiti futuri di eventi o circostanze, il Revisore deve valutare: l attendibilità del sistema informativo dell impresa che genera tali informazioni se le assunzioni sottostanti alle previsioni sono adeguatamente supportate e deve, inoltre, valutare: del periodo precedente con i risultati storici; per il periodo corrente con i risultati ottenuti fino al momento verifica della Il Revisore deve raccogliere tutte le evidenze documentali ritenute necessarie al fine di valutare la ragionevolezza dei presupposti utilizzati come base di riferimento per la redazione del Piano Industriale. 38

VERIFICHE SULLA RAGIONEVOLEZZA DEL PIANO Non volendo entrare nel merito circa le tecniche di redazione di budget o piani previsionali, alcune considerazioni di massima per la valutazione della ragionevolezza del Piano potrebbero riguardare, per esempio, i seguenti elementi: gli eventuali ordini in portafoglio, l andamento parziale dei primi mesi dell esercizio, l andamento storico o stagionale delle vendite, la spaccatura per area geografica o tipologia di cliente, le eventuali indicazioni previsionali di settore, l impatto delle strategie di vendita o commerciali, la presenza di leggi generali o specifiche che possano avere un impatto. 39

continua - VERIFICHE SULLA RAGIONEVOLEZZA DEL PIANO distinguere costi fissi e variabili e valutarne l andamento in relazione ai ricavi; verificare che le riduzioni di costi si basino su elementi ragionevoli; costi d acquisto e servizi: prezzi più bassi o fornitori alternativi, nuovi processi, riorganizzazione produttiva; costi del personale: piani di riduzione fattibili sulla base di accordi definiti o in corso di definizione; 40

- verificare il trattamento dei correttivi previsti dal piano: smobilizzo di assets, transazioni, rinunce, capitalizzazioni costi pluriennali, etc.; - valutare eventuali cambiamenti nelle stime: piani ammortamento per processi produttivi modificati, valorizzazione magazzino in relazione a determinate politiche commerciali; - valutare l impatto del mancato rispetto di covenants finanziari dei contratti di finanziamento: maggiore onerosità dei finanziamenti o applicazione di una condizione risolutiva e quindi inclusione dell intero debito da finanziamento come debito a breve termine (IAS/IFRS); - nel caso di cessioni di assets è opportuno valutare, oltre al valore di realizzo, anche l effettiva disponibilità e l effettiva realizzabilità della vendita. In effetti la valutazione del valore di realizzo di un immobile o di una partecipazione, in presenza di incertezza nel mercato di riferimento e di vincoli di realizzo, non si può fermare all ottenimento di una semplice perizia di stima ma si dovrebbe basare su elementi maggiormente concreti come, per esempio, presenza di offerte d acquisto attendibili da parte di terzi, esistenza di un mercato (anche di nicchia) di riferimento, appetibilità dell asset per il suo valore intrinseco o la sua strategicità, generazione di flussi di cassa da parte dell asset, presenza di transazioni già avvenute fortemente assimilabili. 41

Spesso risulta difficile valutare l esistenza del presupposto della continuità aziendale in presenza di molteplici eventi, spesso concatenati ed incerti, soprattutto nell attuale contesto di incertezza generalizzata. In linea di massima è perciò opportuno che la Direzione assuma un atteggiamento attivo volto a fugare le incertezze esistenti e che tale atteggiamento si concretizzi in iniziative effettive intraprese o da intraprendere. La volontà e la capacità della Direzione costituisce l elemento di base fondamentale per il Revisore per valutare la continuità dell impresa 42

Svolgere altre procedure che possono esser rilevanti in considerazione degli eventi e delle condizioni che provocano significative incertezze sulla continuità aziendale. Ad esempio: ottenere attestazioni scritte dal management riguardanti i suoi piani per azioni future; le ottenere da una controparte correlata (azionista) l impegno a supportare finanziariamente la società; 43

Infine, nelle situazioni in cui si pone la questione circa la valutazione del presupposto della continuità aziendale, è spesso opportuno aumentare il livello di attenzione rispetto al rischio di frode in bilancio (principio di revisione n. 240). Solitamente, in questi casi, le aree maggiormente a rischio riguardano: a. Iscrizione di ricavi gonfiati o non iscrizione di rettifiche di ricavi di competenza (note accredito, sconti, ecc ) b. Presenza di costi nascosti ma di competenza c. Capitalizzazioni non corrette d. Mancate svalutazioni o accantonamenti e. Cambiamenti di stime o di principi adottati f. Iscrizione di incassi anticipati (esempio: Ri.Ba.) g. Contenziosi o richieste di terzi non valutati adeguatamente h. Presenza contratti derivati non di copertura o rinnovo degli stessi i. Informativa carente o generica (rischi, covenants, garanzie) j. Autenticità documentazione prodotta 44

Dopo aver svolto le procedure ritenute necessarie, aver esaminato i piani predisposti dalla Direzione ed aver ottenuto le informazioni rilevanti, il Revisore deve valutare se le incertezze relative al presupposto della continuità aziendale sono state fugate in maniera soddisfacente o meno. In tutti i casi, ovviamente, deve esistere una incertezza significativa legata ad eventi che, considerati singolarmente o nel loro insieme, possano far sorgere dei dubbi significativi riguardo alla continuità aziendale. Il punto di partenza è perciò la valutazione dell esistenza di un incertezza che è considerata significativa, quando la portata del suo effetto potenziale è tale che, a giudizio del Revisore, si renda necessaria un informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinché la presentazione del bilancio non sia fuorviante e rispetti la sua finalità ultima di essere redatto con chiarezza e di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 45

RINGRAZIO PER L ATTENZIONE FIORANNA NEGRI PARTNER PKF ITALIA S.p.A 46