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SOCIETA PROGETTAZIONE COSTRUZIONE MONTAGGI IMPIANTI ELETTRICI MT/BT E TECNOLOGICI SISTEMI ENERGIA RINNOVABILI SEDE LEGALE - OFFICINA - UFFICI AMMINISTRATIVI 03100 FROSINONE - Via Armando Fabi, 327 Tel. 0775/260291-260347 - Fax 0775/260344 COD. FISC. / P. I.V.A. 01560660605 E-MAIL : sekam@sekam.it INTERNET : www.sekam.it Reg. n. 4479-A AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008 Informazioni generali LINEE GUIDA SUL CONTO ENERGIA PER IMPIANTI SOLARI -FOTOVOLTAICI - Il Conto Energia è l incentivo statale che consente di ricevere una remunerazione in denaro derivante dall energia elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico grid-connect (connesso alla rete elettrica nazionale) per un periodo di 20 anni. Il sistema di incentivazione è regolato dal nuovo decreto DM 6 agosto 2010 (cosiddetto terzo Conto Energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/08/2010 per dare continuità al meccanismo di incentivazione in Conto Energia per gli impianti fotovoltaici già avviato con i precedenti decreti del 28/07/2005, 06/02/2006 (Primo Conto Energia) e 19/02/2007 (Secondo Conto Energia). Possono usufruire degli incentivi definiti nel provvedimento tutti gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31/12/2010 a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, appartenenti alle seguenti quattro specifiche categorie: - gli impianti fotovoltaici ( su edifici o altri impianti impianti i cui moduli sono posizionati sugli edifici) ; - gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nella Guida alle applicazioni innovative finalizzate all integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata sul sito del GSE); - gli impianti fotovoltaici a concentrazione (impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori); - gli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica (impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche) I limiti di potenza incentivabili per le categorie suddette sono: - 3000 MW per gli impianti fotovoltaici; - 300 MW per gli impianti fotovoltaici integrati architettonicamente con caratteristiche innovative; - 200 MW per gli impianti fotovoltaici a concentrazione. Definizioni Il nuovo Decreto prevede la distinzione tariffaria tra due sole tipologie di intervento: 1) gli impianti fotovoltaici sugli edifici, installati seguendo particolari modalità di posizionamento indicati nell Allegato 2 del Decreto; SEKAM SER S.r.l. Via Armando Fabi, 327-03100 Frosinone E-mail: sekam@sekam.it Pagina 1 di 8

2) gli altri impianti fotovoltaici, ovvero tutti gli impianti non ricadenti nella precedente tipologia ivi inclusi gli impianti a terra. Tariffe degli incentivi per tutti gli impianti fotovoltaici Gli impianti fotovoltaici che entrano i in esercizio a partire dal 1 gennaio 2011, i cui soggetti responsabili sono persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici o condomini di unità immobiliari ovvero di edifici, hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella: Impianti con entrata in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011 Impianti su Altri impianti edifici fotovoltaici Impianti con entrata in esercizio data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011 Impianti su Altri impianti edifici fotovoltaici Impianti con entrata in esercizio data successiva al 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011 Impianti su Altri impianti edifici fotovoltaici Intervallo di potenza [kw] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] [ /kwh] 1 P 3 0,402 0,362 0,391 0,347 0,380 0,333 3<P 20 0,377 0,339 0,360 0,322 0,342 0,304 20<P 200 0,358 0,321 0,341 0,309 0,323 0,285 200<P 1000 0,355 0,314 0,335 0,303 0,314 0,266 1000<P 0,351 0,313 0,327 0,289 0,302 0,264 5000 P>5000 0,333 0,297 0,311 0,275 0,287 0,251 Le tariffe degli impianti che entreranno in esercizio nel 2012 e 2013 saranno decurtate del 6% annuo rispetto ai valori del terzo quadrimestre del 2011, indicati nella tabella sopra elencata. Gli impianti fotovoltaici integrati architettonicamente con caratteristiche innovative hanno diritto a specifiche tariffe incentivanti, riportate nella Tabella sottostante: Intervallo di potenza kw Tariffa corrispondente /kwh 1 P 20 0,44 20 < P 200 0,40 200 < P 5000 0,37 Queste tariffe saranno decurtate del 2% annuo per gli anni 2012 e 2013. Per l ottenimento delle tariffe sopra citate, gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative, dovranno utilizzare moduli e componenti con le seguenti caratteristiche: - moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, quali: coperture degli edifici - superfici opache verticali - superfici trasparenti o semitrasparenti - superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi. - moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico; - moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica anche funzioni architettoniche fondamentali quali: protezione e regolazione termica dell edificio - tenuta all acqua e impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa - tenuta meccanica comparabile con l elemento edilizio sostituito. I moduli, dovranno essere installati secondo le seguenti modalità: - devono sostituire componenti architettonici degli edifici; SEKAM SER S.r.l. Via Armando Fabi, 327-03100 Frosinone E-mail: sekam@sekam.it Pagina 2 di 8

- i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica; - il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell edificio. Per gli impianti fotovoltaici a concentrazione le tariffe incentivanti sono: Intervallo di potenza Tariffa corrispondente [kw] [ /kwh] 1 P 200 0,37 200<P 1000 0,32 1000<P 5000 0,28 Queste tariffe saranno decurtate del 2% annuo per gli anni 2012 e 2013. Soggetti che possono beneficiare dell incentivazione Per gli impianti FV costruiti su edifici o altri impianti e per gli impianti FV integrati architettonicamente con caratteristiche innovative possono beneficiare degli incentivi: persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici, condomini di unità abitative e/o di edifici. Per gli impianti FV a concentrazione possono beneficiare delle tariffe incentivanti le persone giuridiche e i soggetti pubblici: sono quindi esplicitamente esclusi le persone fisiche e i condomini. Possono accedere all incentivazione prevista dal Decreto gli impianti fotovoltaici a concentrazione entrati in esercizio a partire dal 25/08/2010. Il cumulo fiscale sulle agevolazioni del Conto Energia con altri incentivi Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal DM 19/02/2007, a condizione che i bandi di gara per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima del 25/08/2010 e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31/12/2011. Le tariffe incentivanti non sono applicabili qualora, in relazione all impianto, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali, certificati verdi, titoli di efficienza energetica. Per tutti gli casi si deve rispettare quanto riportato nella seguente tabella: Tipologia di impianto Potenza Condizioni di cumulabilità a su edifici Non superiore a 3 kw Fino a 30% del costo dell investimento b Scuole pubbliche o paritarie di Qualsiasi Fino a 60% del costo dell investimento qualunque ordine e grado ed il cui Soggetto Responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell edificio scolastico, nonché le strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di enti locali o di Regioni e Province autonome c Su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ovvero su edifici proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità Qualsiasi Fino a 30% del costo dell investimento sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, e il cui Soggetto SEKAM SER S.r.l. Via Armando Fabi, 327-03100 Frosinone E-mail: sekam@sekam.it Pagina 3 di 8

Responsabile sia l ente pubblico o l organizzazione non lucrativa di utilità sociale d Aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate al interno di siti contaminati come definiti all art. 240, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni, purché il Soggetto Responsabile dell impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica e moduli e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli edifici Qualsiasi Qualsiasi Fino a 30% del costo dell investimento, non cumulabili con il premio del 5% di cui all articolo 10 comma 1, lettera a Fino a 30% del costo dell investimento f impianti fotovoltaici a concentrazione Qualsiasi Fino a 30% del costo dell investimento g Qualsiasi Qualsiasi Finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 h Qualsiasi Qualsiasi Benefici conseguenti all accesso a fondi di garanzia e rotazione istituiti da enti locali o Regioni e Province autonome Riconoscimento Valore Energia Le fonti di ricavo per i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici derivano dal Conto Energia (con l erogazione dell incentivo relativo alla potenza ed al tipo dell impianto), dall autoconsumo dell energia prodotta ottenendo quindi un risparmio nella bolletta elettrica, e dalla vendita e/o cessione dell energia elettrica prodotta e non autoconsumata, al GSE che riconoscerà un credito calcolato sulla base AEEG: In questo ultimo caso, si può utilizzare la modalità di vendita al GSE attraverso la vendita indiretta. La vendita indiretta avviene ai sensi della delibera AEEG n. 280/07, il soggetto che acquista l energia immessa nella rete è il GSE indipendentemente dalla rete alla quale è connesso l impianto. Il produttore che intenda aderire al regime di ritiro dedicato è tenuto a presentare istanza e sottoscrivere una convenzione con il GSE attraverso la sezione Ritiro dedicato, appositamente predisposta nel sito del GSE. Prezzi di ritiro dell energia elettrica Per l energia elettrica immessa in rete e oggetto della convenzione, il GSE riconosce al produttore, per ciascuna ora, il prezzo di mercato riferito alla zona in cui è collocato l impianto. Per gli impianti di potenza attiva nominale fino a 1 MW sono stati definiti prezzi minimi garantiti (articolo 7, comma 1, delibera 280/07) aggiornati periodicamente dall AEEG. I prezzi minimi garantiti, richiesti dal produttore alla presentazione della istanza, vengono riconosciuti dal GSE limitatamente ai primi 2 milioni di kwh di energia elettrica immessa su base annua. Il termine di prezzo minimo garantito sta a indicare che, nel caso in cui al termine di ciascun anno solare la valorizzazione a prezzi minimi garantiti dovesse risultare inferiore a quella ottenibile a prezzi di mercato, il GSE è tenuto a riconoscere al produttore il relativo conguaglio. Corrispettivi del Ritiro dedicato Per l accesso al regime di ritiro dedicato il produttore riconosce al GSE un corrispettivo per il recupero dei costi amministrativi pari allo 0,5% del controvalore della remunerazione dell energia ritirata, fino a un massimo di 3.500 euro all anno per impianto e nel caso di un impianto di potenza attiva nominale (che nel caso di impianti fotovoltaici corrispondente alla somma della potenza di picco di tutti i moduli fotovoltaici) superiore a 50 kw il produttore riconosce al GSE un ulteriore corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure. SEKAM SER S.r.l. Via Armando Fabi, 327-03100 Frosinone E-mail: sekam@sekam.it Pagina 4 di 8

La vendita diretta si ha, quando il Soggetto Responsabile sceglie di vendere l energia prodotta direttamente in borsa previa iscrizione al gestore del Mercato Elettrico con sottoscrizione di un contratto di adesione redatto secondo i modelli definiti in allegato alla Disciplina del mercato elettrico. In alternativa i soggetti responsabili possono decidere di cedere l energia elettrica prodotta e immessa in rete attraverso un contratto bilaterale con un trader/grossista di energia elettrica a un prezzo di cessione direttamente negoziato con tale soggetto, il quale può provvedere a regolare con Terna tutti i corrispettivi derivanti dal servizio di dispacciamento. La vendita diretta è, di norma, utilizzato per poter vendere sul mercato le produzioni di energia provenienti da impianti produttivi di grande taglia (non consigliabile quindi per gli impianti fotovoltaici sia per la sua complessità sia per la sua onerosità). Lo scambio sul posto Lo scambio sul posto, disciplinato dalla Deliberazione ARG/elt 74/08, Allegato A Testo integrato dello scambio sul posto (TISP) e dalla successiva Deliberazione ARG/elt 186/09, che ha recepito quanto previsto dalla legge n.99/09, consente di valorizzare l energia immessa in rete secondo un criterio di compensazione economica con il valore dell energia prelevata dalla rete. In termini generali, se l energia immessa è inferiore o uguale a quella prelevata, le condizioni offerte dallo scambio sul posto sono più vantaggiose del ritiro dedicato poiché permettono di remunerare l energia immessa in rete al valore di mercato dell energia più il costo unitario variabile dei servizi associato alla propria bolletta di fornitura. Il servizio di scambio sul posto ai soggetti richiedenti che abbiano la disponibilità o la titolarità di: impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kw; impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kw (tra i quali rientrano gli impianti di produzione fotovoltaici). La Finanziaria 2008 ha esteso a 200 kw la potenza massima fino a cui gli impianti alimentati a fonti rinnovabili potranno accedere allo scambio sul posto. Il GSE riconosce un contributo, a favore dell utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo, da determinarsi su base annuale solare, viene presa in considerazione: la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l ammontare minimo tra energia immessa e prelevata dalla rete nel periodo di riferimento); il controvalore in Euro dell energia elettrica immessa in rete; il valore in Euro dell onere di prelievo sostenuto per l approvvigionamento dell energia prelevata dalla rete, suddiviso in onere energia e onere servizi. In particolare il contributo erogato dal GSE all utente dello scambio, prevede: il ristoro dell onere servizi limitatamente all energia scambiata con la rete ed il il riconoscimento del valore minimo tra l onere energia e il controvalore in Euro dell energia elettrica immessa in rete. Nel caso in cui il controvalore dell energia immessa in rete risultasse superiore all onere energia sostenuto dall utente dello scambio, l utente può scegliere tra due opzioni: - il saldo relativo viene registrato a credito dell utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare l onere energia degli anni successivi; - il GSE riconosce all utente il valore delle eccedenze; tale importo non fa parte del contributo in conto scambio e si configura come una vendita SEKAM SER S.r.l. Via Armando Fabi, 327-03100 Frosinone E-mail: sekam@sekam.it Pagina 5 di 8

Modalità per la presentazione delle domande al Conto Energia Il Soggetto Responsabile deve inoltrare al Gestore locale della Rete il progetto preliminare dell'impianto e richiedere al medesimo gestore la connessione alla rete, precisando se intende avvalersi del servizio di scambio sul posto. Il Gestore locale della Rete comunicherà il punto di allaccio alla rete unitamente al preventivo economico e ai tempi di realizzazione. Il Soggetto Responsabile deve accettare il preventivo e chiudere il rapporto contrattuale con il gestore di rete e un volta completata l installazione dell impianto fotovoltaico deve inoltrare al gestore di rete la comunicazione di conclusione dei lavori. Entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico (strettamente legata alla connessione alla rete), il Soggetto Responsabile deve inviare al Soggetto Attuatore GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante, unitamente alla seguente documentazione: richiesta di concessione della tariffa incentivante stampata dal sistema informatico e comprensiva di data e firma del Soggetto Responsabile (modello riportato in Allegato 2); scheda tecnica finale d'impianto stampata dal sistema informatico e comprensiva di data, firma e timbro del professionista o tecnico iscritto all'albo professionale (modello riportato in Allegato 2); dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà stampata dal sistema informatico, sottoscritta dal Soggetto Responsabile e corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (modello riportato in Allegato 2); elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori, indicante marca, modello e numero di matricola; 5 diverse fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell impianto, dei suoi particolari e del quadro d insieme in cui si inserisce; schema elettrico unifilare d impianto con indicazioni circa: copia della comunicazione con la quale il gestore della rete locale ha notificato al Soggetto Responsabile dell'impianto il codice identificativo del punto di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico (definito all art. 14, comma 1 della Delibera ARG/elt 107/09); copia dei verbali di attivazione dei contatori necessari per la misura dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete; copia dell attestazione dell avvenuta registrazione dell impianto sul sistema informatico di Terna (CENSIMP); dichiarazione di proprietà dell'immobile destinato all'installazione dell'impianto, ovvero autorizzazione all'installazione dell'impianto sottoscritta dal/i proprietario/i dell'immobile; copia dell autorizzazione ottenuta per la costruzione e l esercizio dell impianto Per impianti di potenza superiore a 20 kw, copia della denuncia di apertura di officina elettrica presentata all'utf oppure, se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all'utf sulle caratteristiche dell'impianto (circolare 17/D del 28/05/07 dell'agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2/02/07, n. 26); esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kw, relazione generale che descriva i criteri progettuali e le caratteristiche dell impianto; esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kw, almeno un disegno planimetrico atto a identificare con chiarezza la disposizione dell impianto, dei principali tracciati elettrici e delle principali apparecchiature; esclusivamente per gli impianti posizionati su edifici, per gli impianti integrati architettonicamente con caratteristiche innovative e per gli impianti i cui moduli sono elementi costruttivi di pensiline, pergole, tettoie, serre e barriere acustiche, almeno un elaborato grafico che riporti in pianta, prospetti e sezioni, le caratteristiche tecniche e dimensionali dell installazione SEKAM SER S.r.l. Via Armando Fabi, 327-03100 Frosinone E-mail: sekam@sekam.it Pagina 6 di 8

Modalità d erogazione dell incentivo Il Soggetto Responsabile comunica su base mensile al GSE l energia prodotta dall impianto FV, avvalendosi, se lo ritiene necessario, del Gestore della Rete locale per la misura dell energia elettrica prodotta. Il Soggetto Responsabile invia al GSE, su base annuale e riferita all anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione d energia elettrica presentata all Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) per impianti di potenza superiore a 20 kwp. Il GSE verifica i dati di produzione trasmessi dai Soggetti Responsabili, avvalendosi delle misure dell energia elettrica rilevate dai gestori di rete cui l impianto FV è collegato. Il pagamento avviene accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal Soggetto Responsabile, con valuta l ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure. Per gli impianti fotovoltaici che si avvalgono della modalità di cessione in rete il pagamento dell incentivo viene effettuato a cadenza mensile: il GSE eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l energia elettrica prodotta dall impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta. La misura dell energia elettrica prodotta viene trasmessa a cadenza mensile al GSE dai soggetti responsabili o dai gestori di rete locali, nel caso in cui i soggetti responsabili si siano rivolti ad essi per il servizio di trasmissione delle misure. Le verifiche sugli impianti Il GSE effettua sopralluoghi a campione per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi. L obiettivo dei sopralluoghi sui siti è quello di verificare che gli impianti fotovoltaici siano stati realizzati conformemente ai requisiti previsti per il riconoscimento delle tariffe incentivanti nel DM 19/02/07 e nella Delibera AEEG n. 90/07. Il ritorno economico dell investimento Il ritorno economico del capitale investito per la realizzazione di un impianto fotovoltaico dipende da molti fattori, i principali dei quali sono di seguito sinteticamente descritti. Costi L installazione di un impianto fotovoltaico richiede un elevato investimento iniziale, mentre i costi di esercizio sono ridotti al minimo in quanto l irraggiamento solare è gratuito; anche i costi di manutenzione sono limitati poiché il sistema, nella maggior parte dei casi, è privo di parti in movimento. Attualmente in Italia il costo di un impianto si aggira tra 3500 e 5500 euro per chilowatt di potenza installata. Naturalmente i valori più bassi si riferiscono a impianti di grandi dimensioni (le centrali fotovoltaiche), per i quali è possibile beneficiare di sconti legati a ordini d importo elevato sia per l acquisto dei componenti che per l installazione. In ogni caso, la fornitura dei moduli rappresenta la voce di costo più rilevante e spesse volte può superare il 60% dell intero costo dell impianto. I costi di esercizio e manutenzione annui sono abitualmente stimati in circa 1-1,5% del costo dell impianto. La vita utile dell impianto è calcolata in almeno 20 anni e, a partire dal decimo anno, è buona norma prevedere interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione di alcuni componenti elettrici, soprattutto dell inverter. Ricavi I ricavi principalmente derivano dalle tariffe incentivanti riconosciute a tutta l energia elettrica prodotta dall impianto fotovoltaico e dalla valorizzazione dall energia elettrica prodotta dall impianto che può essere poi autoconsumata (anche con il sistema dello scambio sul posto) oppure venduta al mercato. SEKAM SER S.r.l. Via Armando Fabi, 327-03100 Frosinone E-mail: sekam@sekam.it Pagina 7 di 8

Copertura finanziaria Le modalità di finanziamento per la realizzazione dell impianto fotovoltaico influenzano il ritorno dell investimento. In particolare, se l impianto viene realizzato con finanziamento da parte di terzi, occorre tenere conto dell incidenza degli interessi passivi. Di seguito vengono riportate le stime del tempo di ritorno del capitale investito riferite d impianti di piccola taglia (1-3kW) che operano in regime sul scambio sul posto: (*) : anni Totalmente integrato Parzialmente integrato * Italia settentrionale 9 (*) 11 (*) Italia centrale 7 (*) 9 (*) Italia meridionale 6 (*) 8 (*) Riferimenti normativi Di seguito sono elencati i principali provvedimenti legislativi e regolatori attinenti all incentivazione degli impianti fotovoltaici. Decreti legislativi e Decreti ministeriali: Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell elettricità Decreto ministeriale 28 luglio 2005 Criteri per l incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare Decreto ministeriale 6 febbraio 2006 Criteri per l incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare recante modifiche e integrazioni al DM 28 luglio 2005 Decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007 Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità Decreto ministeriale 19 febbraio 2007 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 DM 06/08/2010 Delibere dell AEEG in attuazione dei Decreti ministeriali: Delibera n. 188/05 Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell articolo 9 del Decreto del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio2005 Delibera n. 40/06 Modificazione e integrazione alla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n.188/05, in materia di modalità per l erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici Delibera n. 90/07 - Attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici. Delibera ARG/elt n.181/2010 Ulteriori delibere e documenti dell Autorità relativi al conto energia: Delibera n. 34/05 (e successive revisioni) Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell energia elettrica di cui all articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 SEKAM SER S.r.l. Via Armando Fabi, 327-03100 Frosinone E-mail: sekam@sekam.it Pagina 8 di 8