(Maurizio Reale - Avvocato in Teramo) - Il decreto legge 83/2015 (c.d. D.L. giustizia), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2015 ed in vigore dal giorno della pubblicazione, recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria contiene, agli articoli 19 e 20, anche disposizioni in materia di processo civile telematico e processo amministrativo telematico. D.L. 27/06/2015, n. 83, G.U. 27/06/2015, n. 147 Anticipo subito che il contenuto del decreto, nella parte dedicata al processo telematico, è assolutamente deludente in quanto, eccezion fatta per la norma che consente la facoltà, dal 30 giugno 2015, di depositare telematicamente nei Tribunali e nelle Corti d Appello atti introduttivi, le restanti non solo, da una parte, non sono risolutive delle attuali criticità ma, dall altra, addirittura rischiano di collidere con norme precedenti e in parte differenti rendendone, quindi, difficile sia l interpretazione che la conseguente applicazione. Eppure l Avvocatura, ancora una volta, aveva suggerito al legislatore modifiche normative idonee a superare le criticità attualmente esistenti ed in particolare la F.I.I.F. aveva predisposto, illustrato e consegnato ai componenti del tavolo ministeriale PCT, un documento contenente tutte le modifiche che, se accolte avrebbero consentito, a tutte le parti del processo, di superare le attuali difficoltà. Fatta questa dovuta premessa, analizziamo il contenuto degli articoli 19 e 20 del decreto legge 83/2015. Le nuove norme sul processo telematico riguardano: 1) deposito telematico degli atti introduttivi (art. 19) 1 / 12
2) potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati (art. 19) 3) modalità dell attestazione di conformità (art. 19) 4) misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo (art. 20) 1) Deposito telematico degli atti introduttivi: Art. 19 (Disposizioni in materia di processo civile telematico) 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 20 a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 2 / 12
«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e 2) al comma 9-bis, dopo la parola "difensore" sono inserite le seguenti: "il dipendente di cui si avvale la L art. 19 del decreto legge 83/2015 aggiunge al decreto legge 179/12 art. 16 bis, il comma 1 bis il quale prevede la facoltà per il difensore di depositare telematicamente, a decorrere dal 30 giugno 2015, nei Tribunali e nelle Corti d Appello, l atto introduttivo o il primo atto difensivo e i documenti che si offrono in comunicazione. Con la norma citata viene, finalmente, definitivamente superato il problema relativo alla possibilità per il difensore di depositare telematicamente atti introduttivi nei Tribunali privi del valore legale ex art. 35 DM 44/11 rilasciato dalla DGSIA e che aveva dato origine non solo a decisioni giurisprudenziali discutibili ma soprattutto pericolose per i colleghi in termini di responsabilità deontologica e professionale. Infatti, pur non essendo presente, nel nostro ordinamento norma alcuna legislativa o regolamentare che attribuiva alla DGSIA il potere di stabilire quali atti fossero validamente depositabili in via telematica, limitandosi l'art. 35 del DM 44/2011 a stabilire che a tale organo spettasse (solo) accertare e dichiarare l'installazione e l'idoneità' delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio", diverse sono state le decisioni che hanno dichiarato l inesistenza, l irricevibilità o l inammissibilità del deposito telematico di atti diversi da quelli obbligatoriamente depositabili telematicamente. Proprio dodici mesi fa, l Avvocatura in generale ed in particolare il gruppo di lavoro della F.I.I.F., a conclusione dell attività di analisi e commento al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 3 / 12
degli uffici giudiziari ed a completamento di quanto evidenziato e consegnato quale documentazione in sede di Tavolo permanente per l attuazione del Processo Civile Telematico, aveva proposto di estendere, la facoltà del deposito telematico a tutte le tipologie di atti processuali, anche al fine di consentire alle sedi virtuose di perseguire l obiettivo di rendere interamente informatico il fascicolo processuale, posto che la funzionalità dei servizi informatici risultava già allora garantita dalla circostanza che su tutto il territorio nazionale era vigente l obbligatorietà del deposito telematico degli atti di cui al decreto legge 179/12; sul punto inascoltata, la F.I.I.F. rilanciava la proposta nel corso del convegno nazionale I FORI FANNO RETE, tenutosi a Roma il 21 novembre 2014, nel quale uno degli argomenti posti all attenzione dei presenti era proprio inerente alla auspicabile emanazione di una norma che che attribuisse la facoltà del deposito telematico di tutti gli atti del processo e in tutti i procedimenti, A distanza di dodici mesi l Avvocatura, almeno sul punto, ha ottenuto quanto richiesto. 2) Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati: Art. 19 (Disposizioni in materia di processo civile telematico) 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 20 b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti: 4 / 12
«Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati) 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalm L art. 19 del decreto legge 83/2015 aggiunge all art. 16 bis del decreto legge 179/12, l art. 16 decies il quale attribuisce espressamente il potere (anzi, sarebbe più corretto dire l obbligo) di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati tramite l ufficiale giudiziario o in proprio tramite ufficio postale quando di tali atti debba essere effettuato il deposito telematico. In particolare la norma prevede che quando il difensore, il dipendente di cui si avvale la PA per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, depositano telematicamente la copia informatica, anche per immagine (scansione), di un atto formato su supporto analogico (cartaceo) rilasciato, ad esempio, dalla cancelleria o scaricato dal fascicolo informatico e notificato nella maniera tradizionale e quindi o tramite ufficiale giudiziario o in proprio tramite ufficio postale, ne attestano la conformità della copia al detto atto e, a seguito dell attestazione di conformità, la copia depositata telematicamente, equivale all originale atto (cartaceo) notificato. Le stesse disposizioni si applicano anche all atto (citazione ecc.) che il difensore, ai fini della notifica, consegna all ufficiale giudiziario o all ufficio postale (notifica in proprio L. 53/94) e che, dopo la notifica, a seguito di scansione, deposita telematicamente sotto forma di copia 5 / 12
informatica. Con tale norma, quindi, al difensore viene attribuito un nuovo potere di attestazione che però in realtà è un vero e proprio obbligo al qual dovrà ottemperare ogni volta che dovrà depositare telematicamente la prova dell avvenuta notifica e va ad aggiungersi ai poteri di attestazione già presenti nel panorama legislativo (legge 53/94 art. 3 bis comma 2 e art. 9 comma 1 bis e comma 1 ter, decreto legge 179/12 art. 16 bis comma 9 bis introdotto dall art. 52 del decreto legge 90/14, decreto legge 132/14 art. 18). Le modalità attraverso le quali dovrà essere attestata la conformità sono dettate dall art. 16 und ecies del decreto legge 179/12 introdotto dall art. 19 del decreto legge 83/2015 e quindi o nel medesimo documento informatico o in un documento informatico separato contenente l indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce, documento informatico che, per essere depositato telematicamente, dovrà essere allegato alla busta telematica e veicolato alla cancelleria telematica tramite PEC. 3) Modalità dell attestazione di conformità Art. 19 (Disposizioni in materia di processo civile telematico) 6 / 12
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 20 b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti: «Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) 1. Quando l' attestazione di conformità prevista dalle disposizioni copia della analogica presente sezione,, l'attes dal co 2. Quando l' attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attest 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su L art. 52 del decreto legge 90/14 aggiungeva all art. 16 bis comma 9 del decreto legge 179/12 il comma 9 bis conferendo al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale, il potere di estrarre dal fascicolo informatico duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti presenti e di attestarne la 7 / 12
conformità ai corrispondenti atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, specificando che le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, fossero equivalenti all'originale. Tale articolo se da una parte conferiva il potere ora descritto dall altra non disciplinava le modalità attraverso le quali si dovesse procedere per attestarne la conformità. L art. 19 del decreto legge 83/2015 aggiunge al decreto legge 179/12 art. 16 bis, l art. 16 undecies il quale, in caso di attestazioni di conformità previste dal decreto legge 179/12, dal codice di procedura civile e dall art. 3 bis comma 2 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, prescrive ora dove e con quali modalità debba essere apposta l attestazione di conformità, prevedendo ipotesi diverse a seconda che l attestazione di conformità si riferisca ad una COPI A ANALOGICA (cartacea) o ad una COPIA INFORMATICA. Analizziamo le due fattispecie. ATTESTAZIONE DI CONFORMITA RIFERITA A COPIA ANALOGICA: (es.: stampa, dal fascicolo informatico, dell atto e/o del provvedimento) in questo caso l attestazione di conformità può essere apposta: 1) in calce alla copia; 8 / 12
2) a margine della copia; 3) su foglio separato che sia però materialmente congiunto alla copia stessa. ATTESTAZIONE DI CONFORMITA RIFERITA A COPIA INFORMATICA: in questo caso l attestazione di conformità può essere apposta, alternativamente: 1) nel medesimo documento informatico; 2) in un documento informatico separato contenente l indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce, documento informatico che, in caso di deposito telematico, dovrà essere allegato alla busta telematica; 3) nella relata di notifica ove la copia informatica sia destinata alla notifica tramite PEC. L introduzione dell art. 16 undecies, a parere di chi scrive, sembrerebbe rappresentare (in maniera però non chiara, goffa e addirittura maldestra) la volontà, l intento del legislatore di esentare i difensori dall applicazione del DPCM del 13 novembre 2014, entrato in vigore il giorno 11 febbraio 2015, ossia delle regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonchè di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 bis, 23 ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il condizionale è d obbligo in quanto, se veramente il fine di tale norma fosse quello sopra ipotizzato, non si comprende (o forse si!) perché il legislatore non abbia espressamente richiamato il DPCM del 13 novembre 2014 escludendone, in maniera chiara, l applicabilità per i 9 / 12
difensori nei depositi telematici e nelle notifiche tramite PEC ex L. 53/94 in considerazione delle nuove modalità di attestazioni di conformità introdotta con l art. 16 undecies. Non può non rilevarsi come le modalità di attestazione della copia informatica indicate dall art. 16 undecies, siano non uguali ma simili a quelle indicate dall art. 6 del DPCM del 13.11.2014: - il comma 3 dell art. 16 undecies dispone che l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce ; - il comma 3 dell art. 6 DPCM 13.11.2014 dispone che: L'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Nel comma 3 dell art. 16 undecies decreto legge 83/2015, non compaiono le parole impronta e riferimento temporale così come presenti nel comma 3 del DPCM 13.11.2014, ma solo di indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce. E allora non posso non domandarmi quale sia il senso di indicare ulteriori e diverse modalità di attestazione di conformità esistendo già quelle disposte dall art. 71 del codice dell amministrazione digitale se non quello di sostituirle, nel processo telematico e nelle notifiche tramite PEC L. 53/94, a quelle del DPCM 13.11.2014; l intento del legislatore sembrerebbe chiaro ma è altrettanto chiaro che la norma è stata pensata e scritta come peggio nessuno avrebbe potuto fare. Se poi, in ambito processuale, tutte le parti conoscessero e applicassero, prima del diritto, il buon senso, questa norma potrebbe e dovrebbe essere applicata rispettando l intento del legislatore; ma, dopo oltre venti anni di professione e, soprattutto, dopo aver visto, nell ultimo anno, provvedimenti con i quali è stata dichiarata l inammissibilità e/o l irricevibilità dell atto introduttivo o della comparsa di costituzione e risposta depositata in telematico in assenza del decreto DGSIA ex art. 35 DM 44/11 finanche quando l atto aveva raggiunto lo scopo e quindi ignorando e disapplicando anche il comma 3 dell art. 156 c.p.c., onestamente non me la sento di fare affidamento, in generale, sul buon senso, ragion per cui è auspicabile che, in fase di 10 / 12
conversione, l art. 16 undecies del decreto legge 83/2015 venga modificato e riformulato in maniera tale da fugare ogni dubbio perché è veramente singolare che, a seguito di interventi normativi, i dubbi sulle norme invece di diminuire, aumentino. 4) Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo: Art. 20 (Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo) 1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. a) all articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati; b) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: "1 luglio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 20 11 / 12
Dal 1 luglio 2015, doveva entrare in vigore il comma 1 bis dell art. 38 del decreto legge 90/14 e, conseguentemente, il comma 2-bis dell'art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, doveva essere sostituito dal seguente: «2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Viene quindi ulteriormente rinviata, al 1 gennaio 2016, l entrata in vigore del processo amministrativo telematico dopo che l originaria scadenza fissata in origine per il 1 gennaio 2015 era stata posticipata al 1 luglio 2015 dall art. 2 comma 1 lettera b) del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015 n. 11; i motivi del nuovo rinvio sono gli stessi che hanno giustificato quello precedente: la mancata pubblicazione (con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) delle regole tecniche e delle specifiche tecniche del processo amministrativo telematico così come previste dall art. 13 dell Allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 la cui pubblicazione doveva avvenire, ai sensi dell art. 38 comma 1 del decreto legge 90/14 entro e non oltre il 17 ottobre 2014. (Fonte quotidianogiuridico.it) 12 / 12