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Corso di Laurea in Tutela e Benessere Animale T B A A.A. 2015-2016 Corso integrato Strutture ed impianti per animali e allevamento Dott. Alfredo Di Domenicantonio

Segue da presentazione 3_A_2016

Strutture Veterinarie 3

Studio Laboratorio analisi Strutture Veterinarie Ambulatorio ospedale clinica ambulanza 4

Fonti Normative Repertorio Atti n. 1868 del 26 novembre 2003 CONFERENZA STATO REGIONI SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2003 Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private. ABRUZZO DGRA n. 750 del 30 luglio 2007 : recepimento dell accordo 5

Classificazione delle strutture pubbliche e private a) Studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata b) Ambulatorio Veterinario esercitato in forma sia singola che associata c) Clinica Veterinaria Casa di cura veterinaria d) Ospedale veterinario e) Laboratorio veterinario di analisi 6

Le strutture veterinarie sono assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene nonché alle norme sul benessere animale con particolare riguardo alle esigenze delle specie trattate. 7

Studio Veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale. Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. Nel caso di accesso degli animali tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria. 8

Ambulatorio Veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario. Possibile l apertura di un ambulatorio da parte di un imprenditore, che deve assumere un Veterinario come Direttore Sanitario : Legale rappresentante l imprenditore Veterinario Direttore Sanitario 9

Clinica Veterinaria - Casa di Cura Per clinica veterinaria casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; La clinica veterinaria casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria casa di cura veterinaria deve poter fornire un assistenza medico chirurgica di base e/o di tipo specialistico. 10

Ospedale Veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista: -la degenza di animali oltre a quella giornaliera, -il servizio di pronto soccorso sull arco delle 24 ore con -presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, -i servizi di diagnostica di laboratorio. L ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario. 11

Laboratorio Veterinario di Analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali. 12

STRUTTURE SU RUOTE NON SONO AMMESSE strutture veterinarie (ambulatori) mobili non si possono attivare STRUTTURE VETERINARIE su RUOTE NO AMBULATORI SU CAMPER / O ROULOTTE O RIMORCHI 13

Vietate le strutture veterinarie mobili 14

AMBULANZE VETERINARIE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreto 9 ottobre 2012 n. 217 Regolamento di attuazione dell art. 177, comma1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall art. 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. 15

Requisiti che individuano le strutture 1. Requisiti minimi strutturali : nei locali dove accedono gli animali, pavimenti e pareti fino a 1,80 m devono essere lisci facilmente lavabili e disinfettabili sala visita il lavabo. 2. Requisiti minimi impiantistici illuminazione, ventilazione impianto idrico 3. Requisiti minimi tecnologici correlati alle attività che vengono svolte 4. Requisiti minimi organizzativi 16

Requisiti Studio con Accesso Animali e Ambulatorio La dotazione minima di ambienti per l attività dell ambulatorio veterinario è la seguente: 1) Sala d attesa; 2) Area per adempimenti amministrativi; 3) Sala per l esecuzione delle prestazioni; 4) Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d uso, SCORTE farmaci, attrezzature, strumentazioni; 5) Servizi igienici / Impianto idrico; 6) Nella sala d attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione; 7) attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta. 8) Affissione dell orario o delle modalità di accesso alla struttura. 9) Identificazione e comunicazione all utenza del nominativo del direttore sanitario. 17

Requisiti Clinica / Casa di Cura 1) Sala d attesa; 2)Area per adempimenti amministrativi; 3) Sala per l esecuzione delle prestazioni; 4) Locale per la chirurgia; 5) Area per la diagnostica radiologica; 6) Area per il laboratorio d analisi interno; 7) Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni; 8) Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali; 9) Locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili; 10) Servizi igienici./imp. Idrico; 11) telefono 12) Affissione dell orario o delle modalità di accesso alla struttura. 13) Identificazione e comunicazione all utenza del nominativo del direttore sanitario. 14) Presenza di almeno un veterinario in servizio nel caso di degenza di animali. 18

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Requisiti Laboratorio di Analisi Veterinarie Requisiti minimi strutturali 1) Locale per l accettazione dei campioni; 2) Locale per l esecuzione di analisi diagnostiche; 3) Ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria; 4) Spazi o armadi destinati a deposito di materiale d uso, reagenti, attrezzature,strumentazioni; 5) Servizi igienici; Requisiti minimi impiantistici : impianto Idrico, telefono, areazione e ventilazione Requisiti minimi tecnologici : deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta. Requisiti minimi organizzativi : 1) Affissione dell orario o delle modalità di accesso alla struttura. 2) Identificazione e comunicazione all utenza del nominativo del direttore sanitario. 20

Per tutte le strutture 1. Domanda Apertura : NIAs Notifica Inizio Attività Sanitaria 2. Planimetria duplice copia scala 1:100 3. Relazione tecnico descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che vengono svolte 4. Parere favorevole della ASL 5. Comunicazione all autorità competente della detenzione di app. Radiogeni 6. Abitabilità nelle forme di legge 7. Dichiarazione accettazione incarico Direttore Sanitario 8. Auto/Certificazione iscrizione Albo Veterinari del Direttore Sanitario 9. Autorizzazione detenzione SCORTE farmaci veterinari art. 84 D.Lvo 193/06 10. Convenzione con ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti sanitari e liquidi sviluppo / materiali biologici risultanti dalle attività chirurgiche / eventuali animali morti. 11. Protocollo scritto modalità pulizia, lavaggio, disinfezione, disinfestazione, locali attrezzature con acquisizione schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati. 21

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Ambulanze Veterinarie

AMBULANZE VETERINARIE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreto 9 ottobre 2012 n. 217 Regolamento di attuazione dell art. 177, comma1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall art. 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. 25

AMBULANZE VETERINARIE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreto 9 ottobre 2012 n. 217 OMOLOGAZIONE E IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO SU STRADA adibito AMBULANZA LINEE GUIDA DAL 27/8/2014 SONO STATI DEFINITI: dal MINISTERO DELLA SALUTE le linee guida individuano: + 1. Le attrezzature sanitarie specifiche delle autoambulanze veterinarie 2. Requisiti del personale adibito al trasporto degli animali 3. Le disposizioni di protezione individuale e l equipaggiamento di cui il personale deve disporre. 26

AMBULANZA l ambulanza è di stretta pertinenza della struttura. LG devono essere collegate ad una struttura + veterinario a bordo (soccorso) imprese private che esercitano il trasporto e soccorso degli animali eventuali convenzioni esterne. 27

AMBULANZA per il TRASPORTO di animali in difficoltà Dotazione di gabbie, trasportini lavabili disinfettabili Barella o mezzo idoneo per il trasporto a bordo Strumenti ed attrezzature per la cattura di animali non traumatizzati mascherine, reti, museruole, lacci distanziali ecc. AMBULANZA per il SOCCORSO di animali in difficoltà Deve essere sempre presente il Dotazioni: Fonte di Ossigeno Strumentazione per monitoraggio cardio-polmonare Attrezzatura/ambiente climatizzato per termoregolazione corporea Materiali sanitari e strumentario primo soccorso Presidi medicochirurgici per disinfezioni mani e strumentari 28

Ambulanze Veterinarie Scopo del decreto è quello di contemplare l esigenza di assicurare una efficace tutela del benessere animale con il preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di garantire l incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale. 29

Ambulanze Veterinarie Definizione di Stato di necessità Un animale è in stato di necessità quando presenta sintomi riferibili a: Trauma grave o malattia con compromissione grave di una o più funzioni vitali che provoca l impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto. Presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso; Alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; Alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio. 30

Decreto 9 ottobre 2012 n. 217 Regolamento di attuazione dell art. 177, comma1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall art. 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. Disciplina: 1. Le AMBULANZE VETERINARIE (M1 e M2) Conformi alle caratteristiche Allegato 1 + future linee guida 2. VEICOLI associazioni animaliste/protezione animale e guardie zoofile (M1 e N1) Conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche previste per la rispettiva categoria di appartenenza 3. VEICOLI degli enti e proprietari e concessionari delle autostrade (M1 e N1) Conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche previste per la rispettiva categoria di appartenenza 31

Ambulanze Veterinarie Le autoambulanze veterinarie sono veicoli per uso speciale con particolari caratteristiche definite dal D.M. 28/5/2008 di recepimento della Dir. 2007/46/CE che ha disciplinato le caratteristiche tecniche delle Ambulanze. CARATTERISTICHE GENERALI Le Ambulanze in relazione alla massa a pieno carico e al numero di posti a sedere devono essere conformi ai veicoli delle categorie internazionali M1 ed M2 La tara delle ambulanze comprende anche tutta l attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni (box trasportini ecc.) Devono avere almeno 2 posti a sedere compreso quello del conducente; Devono avere una porta sulla fiancata con esclusione di quella di accesso alla cabina e una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo; Devono avere un vano sanitario confinato separato dalla cabina da divisorio inamovibile destinato all alloggiamento delle attrezzature di soccorso e trasporto. 32

Ambulanze Veterinarie sicurezza COMPARTIMENTO SANITARIO Separato dalla cabina di guida con divisorio inamovibile E ammessa la presenza di porta o sportello scorrevole, e sulla porta vi possono essere vetri purché di sicurezza. Porta posteriore a una o due ante che consentono il facile accesso degli animali in stato di necessità. Il compartimento deve essere coibentato, insonorizzato, ignifugo autoestinguente e, sottoposto a disinfezione, non deve essere intaccato dagli agenti disinfettanti (resistente agli agenti disinfettanti). Superfici antiscivolo soprattutto nei punti di salita, lavabile e disinfettabile con superfici prive di spigoli vivi quindi arrotondati. 33

90 Ambulanze Veterinarie per SOCCORSO COMPARTIMENTO SANITARIO Dimensioni minime interne con esclusione di attrezzature sono: Lunghezza m. 2,40 Larghezza m. 1,60 Altezza m. 1,75 (in una fascia ampia almeno m. 0,90 200 lunga almeno m. 2,00 2,40 mq e di superficie di almeno 2,40 mq. Nel comparto sanitario eventuali posti a sedere devono essere realizzati con sedili ancorati al veicolo, anche ribaltabili/ripiegabili larghi almeno 40 cm provvisti di cinture di sicurezza. ACCESSORI Devono possedere 2 estintori: -UNO IN CABINA -UNO NEL COMPARTO SANITARIO 34

Ambulanze Veterinarie SICUREZZA STRADALE SEGNI DISTINTIVI Devono disporre dei dispositivi di segnalazione supplementare a luce lampeggiante BLU e di quello di ALLARME previsti dall art. 177 del NCS; Devono essere di colore BIANCO e dotate di fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore ARANCIONE * alta almeno 20 cm applicata lungo le fiancate e parte posteriore e parte interna ante porta posteriore; Nella parte anteriore con lo stesso materiale *, la scritta AMBULANZA VETERINARIA dritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm. Sulle 2 fiancate in forma chiaramente individuabile deve essere riportata la denominazione dell ente che abbia la proprietà o la disponibilità del veicolo. 35

Ambulanze Veterinarie PERSONALE FORMAZIONE IL PERSONALE NON VETERINARIO sia adibito al trasporto che al soccorso degli animali deve ricevere adeguata formazione su: Misure di sicurezza Nozioni sul comportamento delle specie trasportate (Laurea TBA?) Nozioni su modalità cattura, contenimento, manipolazioni specie trasportate, al fine di minimizzare gli stress e ridurre i rischi per traumi e lesioni ad animali ed operatori. Procedure scritte della attività Responsabile della formazione del personale è il Titolare della carta di circolazione. (ambulatorio / impresa con convenzioni) 36

Decreto 9 ottobre 2012 n. 217 Regolamento di attuazione dell art. 177, comma1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall art. 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120, in materia di TRASPORTO e SOCCORSO DI ANIMALI in stato di necessità. Disciplina: 1. Le AMBULANZE VETERINARIE (M1 e M2) Conformi alle caratteristiche Allegato 1 + recenti linee guida 2. VEICOLI associazioni animaliste/protezione animale e guardie zoofile (M1 e N1) Conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche previste per la rispettiva categoria di appartenenza. 3. VEICOLI degli enti e proprietari e concessionari delle autostrade (M1 e N1) Conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche previste per la rispettiva categoria di appartenenza 37

Decreto 9 ottobre 2012 n. 217 IMMATRICOLAZIONE Ai sensi art. 82 C.S. per trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro Ai sensi art. 85 C.S. e art 244 DPR 495/92 per veicoli in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni dietro corrispettivo e sulla base di licenza comunale di esercizio La carta di circolazione viene rilasciata a nome: a) Amministrazioni competenti enti pubblici ASL protezione animale guardie zoofile b) Associazioni di volontariato riconosciute operanti nel settore della prot. Animale c) A nome delle imprese che esercitano il trasporto e soccorso degli animali d) A nome di ambulatori, cliniche ospedali veterinari, operanti in regime di diritto privato, per veicoli in uso dei veterinari titolari, responsabili o associati, al fine dell espletamento dei propri compiti di istituto. e) A nome degli enti proprietari o concessionari delle autostrade. 38

Decreto 9 ottobre 2012 n. 217 I soggetti PUBBLICI E PRIVATI possono disporre dei veicoli a titolo di: Proprietà Usufrutto Locazione con facoltà di acquisto Acquisto con patto di riservato dominio Comodato o Locazione senza conducente con obbligo di agg. Carta circolazione se periodo > di 30 giorni. UTILIZZO dei Veicoli uso proprio per servizio di noleggio 39

Decreto 9 ottobre 2012 n. 217 VEICOLI PRIVATI Anche i veicoli privati possono soccorrere e trasportare con il mezzo gli animali quando ricorre lo stato di necessità e possono utilizzare i segnali di allarme acustico (propri del veicolo). Legge 29 luglio 2010 n.120 Art. 31 OBBLIGO DI SOCCORSO il conducente ha l obbligo di fermarsi e di porre in essere idonee misure di soccorso agli animali, nel caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno ad uno o più animali da affezione, da reddito o protetti. (sanzione da 398 a 1559 ) 40

Grazie per l attenzione 41