CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati: Dott. Vittorio Lomazzi Presidente Dott. Michele Grasso Consigliere Dott. Stefania Petrucci Primo Referendario nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2009 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE N. 119/PAR/2009 sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Bari pervenuta in data 25/11/2009 prot. 3180; Vista l ordinanza n. 26 del 27/11/2009 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 10/12/2009; udito il relatore Primo Referendario Dott. Stefania Petrucci; Ritenuto in FATTO Il Sindaco del Comune di Bari, con la nota indicata in epigrafe, preliminarmente riporta la normativa, in materia di condono edilizio, dettata dall art. 32, comma 40 e 41 del D. L. 30/09/2003 n. 269 convertito nella L. 24/11/2003 n. 326 che prevede, al comma 40, che per l istruttoria delle domande di sanatoria si applicano i medesimi diritti ed oneri previsti per il rilascio di titoli abilitativi edilizi; che le Amministrazioni Comunali possono determinare un incremento dei predetti diritti fino ad un massimo del dieci per cento e che tali diritti ed oneri possono essere utilizzati per progetti finalizzati da svolgere oltre l orario di lavoro ordinario. Il successivo comma 41 del citato art. 32 prevede, al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate anche ai sensi delle precedenti discipline in materia di condono, che il cinquanta per cento delle
somme riscosse a titolo di conguaglio dell oblazione sia devoluto ai Comuni interessati. Richiamata in premessa la citata normativa, il Sindaco del Comune di Bari specifica che nel rispetto del citato art. 32, comma 40, l Amministrazione ha predisposto ed attuato con significativi proventi per le casse comunali un progetto finalizzato per l istruttoria e la definizione delle pratiche di condono edilizio. Tuttavia, il Sindaco precisa che la Ragioneria Comunale dubita, invece, della legittimità dell utilizzo delle somme introitate dall Ente ai sensi dell art. 3, comma 41, a titolo di conguaglio di oblazione, per la predisposizione di un progetto finalizzato alla definizione delle istanze di condono edilizio pervenute per effetto della L. n. 47/1985 e della L. n. 724/1994 ancora giacenti e che l Ente vorrebbe affidare al personale dipendente per svolgerle oltre l orario di lavoro. Pertanto, il Sindaco chiede alla Sezione un parere per acclarare la legittimità di un siffatto progetto. Considerato in DIRITTO Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell Ente e pertanto legittimato a promuovere l attività consultiva della Corte dei Conti. Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3,
deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali. Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. Invero, già l art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze. Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta operante nella Regione Puglia, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Bari. Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità. Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di contabilità pubblica. La Sezione evidenzia che per contabilità pubblica deve intendersi la disciplina inerente la gestione dei bilanci e dei rendiconti, l acquisizione delle entrate, la gestione delle spese, la disciplina sulla gestione del patrimonio dell ente, l indebitamento ed i controlli su tali attività. La richiesta di parere, avente ad oggetto l interpretazione della normativa vigente in materia di entrate comunali derivanti da domande di sanatoria per abusi edilizi, appare inquadrarsi nell alveo della contabilità pubblica. La Sezione ritiene, tuttavia, che il quesito debba essere ricondotto in termini di generalità ed astrattezza mediante il richiamo alla disciplina vigente in materia affinchè l Ente possa pervenire ad una propria autonoma valutazione rilevato che le osservazioni rese dalla Corte dei conti in sede consultiva non possono investire le scelte da operarsi dall Amministrazione nell esercizio dell attività gestionale.
Il Collegio evidenzia che la L. 23/12/1996 n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, all art. 2, comma 48, relativo alla sanatoria per abusi edilizi prevista dalla L. 28/02/1985 n. 47 e dalla L. 23/12/1994 n. 724, dispone che i Comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell entrata e possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande in sanatoria per la realizzazione di opere di urbanizzazione, primaria e secondaria o per interventi di risanamento urbano ed ambientale nonché utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia per l autorecupero. Al successivo comma 49 dell art. 2 su richiamato, si specifica che per l attività istruttoria connessa al rilascio di concessioni in sanatoria i Comuni possono utilizzare i fondi accantonati per progetti finalizzati da svolgere oltre l orario di lavoro ordinario, ovvero nell ambito dei lavori socialmente utili. La disciplina generale ribadita dall art. 2, comma 8, della L. 24/12/2007 n. 244, recante la finanziaria per l anno 2008, prevede, che per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico in materia edilizia possono essere utilizzati per una quota non superiore al cinquanta per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore venticinque per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Ad avviso del Collegio, la L. n. 268/2003 distingue nettamente le istruttorie per le domande di sanatoria di abusi edilizi presentate ai sensi della predetta normativa consentendo, al comma 40, l utilizzo dei diritti e degli oneri conseguiti per progetti da svolgersi oltre l orario di lavoro ordinario dalla definizione delle istruttorie delle domande di sanatorie pervenute ai sensi della L. n. 47/1985 e della L. n. 724/1994 per le quali il comma 41 dispone, invece,
la devoluzione ai Comuni del cinquanta per cento delle somme dovute a titolo di oblazione senza null altro aggiungere. La L. n. 286/2003 riserva, dunque, soltanto alle risorse derivanti da diritti ed oneri concessori la possibile destinazione a progetti da affidare a dipendenti oltre l orario di lavoro, mentre non prevede tale facoltà per le somme pervenute a titolo di conguaglio dell oblazione dovuta ai sensi dell art. 35, comma 14, della citata L. n. 47/1985. Tuttavia, la peculiare destinazione delle risorse versate a titolo di oblazione può desumersi dalla L. R. 23/12/2003 n. 28, recante disposizioni regionali in attuazione del D. L. 30/09/2003 n. 269, che prevede che l oblazione da corrispondersi in unica soluzione contestualmente alla presentazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi e come condizione dell emanazione del provvedimento di sanatoria debba essere utilizzata con vincolo di destinazione per la progettazione e realizzazione di programmi di recupero urbanistico, ambientale e paesaggistico. La Sezione ritiene, infine, opportuno richiamare l attenzione dell Ente sull eventuale prescrizione delle somme dovute a titolo di oblazione per effetto della normativa dettata dalle L. n. 47/1985 e n. 724/1994 e tuttora da riscuotersi. P Q M nelle su esposte considerazioni è il parere di questa Sezione Regionale di Controllo per la Puglia. Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Bari. Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2009. Il relatore f.to S. Petrucci Il Presidente f.to V. Lomazzi Depositata in Segreteria il 11 DIC 2009 Il Direttore della Segreteria f.to C. Doronzo