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CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI VILLA SCRINZI" Allegato A Alla Delibera del Consiglio Comunale N. 42 In Data 9/8/1994 REGOLAMENTO INTERNO PREMESSE: Il presente regolamento ha lo scopo principale di fissare in modo chiaro le regole a cui si devono attenere gli ospiti e gli operatori della Casa di Soggiorno al fine di assicurare il buon funzionamento dei servizi e conservare in buono stato le strutture, gli arredi e l aspetto estetico degli ambienti. Si propone altresì di facilitare la vita comunitaria degli ospiti, concedendo loro maggiore sicurezza fisica e psicologica anche attraverso la possibilità di dedicare il loro tempo alla comunità stessa coinvolgendoli nelle molteplici attività di volontariato e di collaborazione. Titolo I Pratiche d Ingresso Art. 1 La Casa ospita persone anziane che si trovino in condizione di incapacità a condurre una vita autonoma o che, per loro scelta, preferiscono utilizzare servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria abitazione e la propria vita. Art. 2 Per essere ospitati è necessario inoltrare apposita domanda alla Direzione della Casa, presentandosi di persona per un colloquio informativo. In casi particolari e su specifica richiesta, il colloquio potrà essere sostituito da visita domiciliare. Art. 3 Il richiedente, prima dell ingresso, deve: a) Produrre un certificato medico attestante l esenzione da malattie infettive e diffusive mentali che ne impediscono la vita comunitaria nonché l esito dell esame schermografico; b) Firmare la convenzione con la quale vengono definiti e sottoscritti reciprocamente gli impegni in relazione al Regolamento Interno e alle condizione economiche familiari, ex art. 433 del Codice Civile; c) Versare una cauzione infruttifera di importo pari ad una mensilità; d) Indicare nella scheda personale, ai dati anagrafici propri i nome e gli indirizzi di familiari o conoscenti ai quali la Direzione possa rivolgersi in caso di necessità. Art. 4 L'Ente esamina la domanda e, appena vi è la possibilità di accettazione, invita la persona ad idoneo accertamento sanitario da parte del medico fiduciario dell'ente per verificare se le condizioni psico-fisiche sono tali da renderlo idoneo alla vita comunitaria presso la Casa. La proposta cosi documentata sarà sottoposta alla Direzione. L'interessato potrà prendere visione dell'alloggio che potrebbe essere messo a sua disposizione. Art. 5 - La Direzione stabilisce e concorda la data di ingresso ai fini dell'accoglimento e della decorrenza degli impegni economici. L'ospite all'atto dell'ingresso deve disporre di un corredo personale sufficiente. Art. 6 - L'Ente ha la facoltà di trasferire l'ospite in un alloggio diverso da quello assegnato all'atto dell'ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni fisiche dell'ospite. Titolo II - Alloggio

Art. 7 - L'ingresso nella Casa di Soggiorno non può significare sradicamento dell'anziano, bensì un nuovo progetto di vita che mantiene legami affettivi e identità del proprio spazio vitale. Perciò l'ospite ha la facoltà di arredare l'alloggio con mobili e suppellettili di sua proprietà, previa accordo con la Direzione. Art. 8 - L'ospite al suo ingresso si impegna a: a) osservare le regole di igiene dell'ambiente; b) Mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate; c) Segnalare all'ente l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche; d) Consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona incaricata dall'ente, di Entrare nell'alloggio per provvedere alle pulizie, ai controlli ed alle riparazioni. Art. 9 - L'ospite è tenuto a risarcire l'amministrazione per eventuali danni causati per propria incuria o trascuratezza. Art. 10 - L'ospite dispone di una chiave della propria stanza. L'alloggio dovrà essere chiuso a chiave per assenze temporanee. In caso di assenza prolungata, la chiave dovrà essere depositata al responsabile designato dalla Direzione. Art. 11.- E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, persone estranee, qualunque sia il legame dì parentela e di amicizia con l'ospite. Eccezioni alla presente norma potranno essere autorizzate solo dalla Direzione. Titolo III - Vitto Art. 12 - Il vitto è a carattere familiare. Il menù giornaliero viene predisposto dalla Direzione, sentito il parere degli ospiti, con la consulenza di un medico o di un dietologo. Esso viene reso noto a tutti gli ospiti con sufficiente anticipo, mediante esposizione nelle sale da pranzo. Art. 13 - Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante. Art. 14 La colazione, il pranzo e la cena sono serviti in sala da pranzo. Solo in casi particolari la Direzione può autorizzare il servizio in stanza senza alcun aggravio di spesa. Titolo IV - Retta Art. 15 - L'ospite è tenuto a versare la retta mensile stabilita con Provvedimento dell'ente ed a saldare le spese extra addebitate in conformità ad apposita impegnativa sottoscritta. Art. 16 - La retta iniziale potrà essere modificata in relazione alla variazione del costo della vita. Art. 17 - La retta dà diritto a godere del vitto, dell'alloggio, del riscaldamento e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dall'ente, ivi compresi i servizi di Centro Diurno, infermieristico e riabilitativo. Art. 18 - Qualora l'ospite si assenti ha diritto ad una riduzione della retta per la parte relativa al solo costo del vitto nella misura stabilita dell'ente. Art. 19 - In caso di rinuncia per qualsiasi causa, l'ospite o i suoi legittimi eredi sono tenuti al pagamento della retta fino alla riconsegna dell'alloggio e della chiave o alla comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata. Titolo V Orari Art. 20 - L'ospite gode della massima libertà, salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del medico curante.

L'ospite può entrare, uscire e ricevere visite in ogni ora del giorno evitando solo di recare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo di cui al successivo art.21. Art. 21 L'ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari: - nei locali comuni dalle ore 22,30 alle ore 7,00; - in stanza e nelle zone notte dalle ore 13,30 fino alle ore 15,30 e dalle ore 21,00 fino alle ore 7,00. Titolo VI - Assistenza medico infermieristica Art. 22 - L'Ente mette a disposizione del medico il proprio ambulatorioed affida le prestazioni di carattere infermieristico al personale abilitato. Il personale infermieristico è inoltre tenuto a: - chiamare il medico in caso di necessità; - prestare all'ospite, su prescrizione del medico, le cure necessarie; - interessarsi per la provvista, la distribuzione e la somministrazione dei medicinali ordinati dal medico; - organizzare su ordine del medico curante il trasporto all'ospedale; - interessarsi affinché l'ospite segua la dieta prescritta dal medico; - avvisare la Direzione e le persone indicate nella scheda personale in caso di pericolo o di gravi infermità che richiedono provvedimenti urgenti. Art. 23 - L'Ente non si assume alcun onere per prestazioni medico-farmaceutiche specialistiche ed ospedaliere a favore degli ospiti e declina ogni responsabilità per l'assistenza infermieristica praticata agli ospiti da persone non autorizzate dall'ente stesso. Art. 24 - L'assistenza infermieristica è al servizio degli ospiti per le prestazioni specificate dalla legge. Art. 25 - L'ospite può utilizzare il servizio di ambulatorio nell'orario fissato, salvo casi di urgenza. Titolo VII - Servizio Guardaroba Art. 26 - Il servizio di lavanderia, stiratura e rammendo sono regolati con disposizioni particolari e assicurati dal servizio interno. Titolo VIII - Servizi Vari Art. 27 Il servizio telefonico è garantito a mezzo di apparecchio a gettoni o a mezzo di impianto centralizzato. Art. 28 - L'allacciamento in stanza dell'apparecchio, laddove la rete telefonica lo consenta, comporta una spesa iniziale dell'impianto ed il pagamento del canone trimestrale di abbonamento a favore della società telefonica, a carico dell'ospite che lo richiede. Art. 29 - Nella stanza è consentito 1 uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati agli impianti d'antenna centralizzata, ove questi esistano. In tutti gli altri casi si dovrà usufruire di antenna interna. Art. 30 - L'uso dell'apparecchio audiovisivo in orario di silenzio è permesso solo con la radio-cuffia. Art. 31 - Ogni ospite deve versare direttamente alla RAI il canone di abbonamento erariale. Art. 32 - L'uso dell'ascensore richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti. In particolare: - Non si deve bloccare il pulsante quando segna occupato; - Non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello permesso dalla portata; - Non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina si sia fermata al piano; E' sconsigliato l'uso dell'ascensore a persone che non sono in grado di eseguire le manovre necessarie; - Deve essere data la precedenza al personale nelle ore in cui l'ascensore serve per il servizio agli

ammalati o ai piani. Titolo IX - Rapporti con il personale Art. 33 - L'ospite deve tenere un comportamento corretto nei confronti del personale dipendente, ed in particolare: a)non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio; b) Non deve fare pressioni sul personale per ottenere trattamenti di favore; c) Deve mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione; d) Potrà rivolgersi alla Direzione nel caso in cui debba avanzare richieste straordinarie di prestazioni o debba segnalare inadempimenti nel servizio. Titolo X - Norme Generali Art. 34 - Il presente Regolamento evita di proposito l'elencazione di precise norme di vita e di divieti specifici. L'ospite, infatti, è tenuto a mantenere un comportamento generale tale da non creare situazioni di disagio e di disturbo alla comunità. Egli inoltre dovrà adeguarsi alle decisioni che saranno adottate in materia di comportamento dalla Direzione, nell'interesse generale della comunità. In definitiva la vita della Casa deve essere regolata dalle norme generali del Codice Civile e dalle regole di una possibile reciproca convivenza e del buon vivere. Titolo XI - Custodia Valori e Responsabilità Civile Art. 35 - L'Ente, al fine di tutelare i beni di un ospite quando questi non fosse in grado di disporvi responsabilmente, non permetterà ad alcuno di asportare cose di proprietà dello stesso senza la necessaria autorizzazione scritta. Art. 36 - L'Ente non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli ospiti e declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza sua colpa, agli ospiti od alle loro cose. Titolo XII - Dimissioni ed Allontanamento dell'ospite Art. 37 - L'ospite può disdettare l'alloggio presso la casa, con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Art. 38 - L'Ente può allontanare l'ospite con provvedimento d'urgenza, qualora questi: a) tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria della Casa; b) commetta gravi infrazioni del Regolamento interno; c) sia moroso nel pagamento della retta. Art. 39 - In caso di decesso dell'ospite, i parenti dovranno mettere la Direzione nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli effettivi aventi diritto che abbiano presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione. Titolo XIII - Disciplina del Volontariato Art. 40 - L'Ente persegue e favorisce la collaborazione con il volontariato, ritenuto importante per gli scopi istituzionali della casa. Gli interessati, pertanto, saranno adeguatamente informati sulle norme di regolamentazione interna degli ospiti e del personale. La volontà di svolgere un'attività di volontariato deve risultare da domanda scritta indirizzata alla Direzione della Casa. La prestazione volontaria non obbliga in alcun modo l'ente ad assumere impegni economici, salvo eventuali rimborsi spese che l'ente stesso ritenesse utile riconoscere nell'interesse generale della Casa. I volontari si devono astenere da ogni azione che rechi serio pregiudizio all'organizzazione ed al funzionamento della Casa. La Direzione deve intrattenere con i volontari rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca al fine di rendere i servizi sempre più aderenti alle esigenze degli ospiti.

I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di servizio ed attenersi ai compiti loro affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. Titolo XIV - Attività Occupazionali Art.41 L ospite potrà dedicarsi ad attività occupazionali sia all'interno della Casa che all'esterno. Le attività occupazionali potranno essere rivolte a fini personali ed a favore della Casa. In questo caso l'apporto di lavoro dell'ospite potrà essere sia a titolo gratuito che su congruo compenso che sarà determinato dall'ente. Titolo XV - Norma Transitoria Art. 42 - Con l'entrata in Vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme, disposizioni, accordi ed usi precedentemente adottate che risultino in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento. Allegato A alla Delibera del Consiglio N.43 del 9/8/1994