COMUNE DI PAOLA ( Provincia Di Cosenza ) SETTORE N. 7 UFFICIO : Attività Economiche e Produttive ( Piazza IV Novembre,22 ) tel. 0982 582860 fax 0982582397 PEC : qsarpa@comune.paola.cs.it legislazione di riferimento : legge 27 dicembre 2002, n. 289 all art. 22, comma 3, ha riformulato l art. 110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di seguito ulteriormente modificato dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, recanti una nuova classificazione dei giochi leciti, al comma 6 e 7 del predetto art. 110. Decreto Ministeriale 27 ottobre 2003 Determinazione numero massimo di apparecchi e congegni automatici di cui all art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. GIOCHI LECITI ALL INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI SPECIFICA DEI GIOCHI NOTE : categorie di apparecchi di intrattenimento e svago diverse per caratteristiche, durata della partita, tipologia di vincita, attivazione e costo della partita, in particolare : Comma 6 : qualifica gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti sull elemento aleatorio, caratterizzati dalle seguenti specificità : costo della partita non superiore ad Euro 0.50 ; durata della partita tra i 7 ed i 13 secondi ; divieto di riproduzione, anche parziale, delle regole del gioco del poker ; consentono la corresponsione di una vincita di denaro del valore non superiore ad Euro 50, 00 ;
Comma 7 : comprende tre categorie di apparecchi e congegni, che non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali, disciplinati dalle lettere a), b) e c) di seguito elencati : lettera a) : disciplina gli apparecchi elettromeccanici da intrattenimento e da gioco di abilità fisiche e mentale, privi di monitor, con costo della partita non superiore ad Euro 10,00 che consentono la vincita esclusivamente di piccoli premi di oggettistica, non convertibili in denaro, il cui valore complessivo non può essere superiore a 20 volte il costo della partita. lettera b) : comprende gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all elemento aleatorio, con costo di attivazione della partita non superiore ad Euro 0,50, che consentono quale vincita elusivamente il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte ; lettera c) : include gli apparecchi automatici e semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco, di abilità fisica e mentale, con attivazione della partita con moneta non superiore ad Euro 0,50, che non consentono alcuna vincita e la durata della partita può variare solo in relazione all abilità del giocatore. PROCEDURA PER ESERCIZIO ATTIVITA : 1) Gli esercizi ove possono essere installati gli apparecchi indicati alle lettere a) b) e c) sono articolati in: a) Bar, caffè ed esercizi assimilabili con attività prevalente di somministrazione e vendita di cibi e bevande; b) Ristoranti, osterie, trattorie, fast-food ed esercizi assimilabili con attività prevalente di somministrazione pasti ; c) Stabilimenti balneari, con attività prevalente di offerta di servizi per la balneazione ; d) Alberghi, locande ed esercizi assimilabili, con attività prevalente di offerta di ospitalità; e) Sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, nonché eventuali apparecchi meccanici quali bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box ; f) Circoli privati, organizzazioni, associazioni di cui al D.P.R.04 aprile 2001, n. 235, purchè in possesso dell autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ; g) Agenzie di raccolte scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi autorizzati ai sensi dell art.88 del T.U.L.P.S.; h) Esercizi di raccolte scommesse su incarico di concessioni di giochi titolari di autorizzazione ai sensi dell art. 88 del T.U.L.P.S.; E vietato installare gli apparecchi contingentati: - negli esercizi pubblici posti all interno di ospedali, luoghi di cura, scuola o istituti scolastici, nonché all interno delle pertinenze di luogo di culto; - all esterno dei locali o aree destinate all attività di tutti gli esercizi ed i locali indicati al punto 2. Tutti gli apparecchi o congegni indicati all art. 110, commi 6 e 7, lettere a), b) e c), del T.U.L.P.S., devono essere: - dotati di nulla osta, rilasciato dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ex art. 38 legge 388/2000; - contrassegnati da un numero progressivo; - provvisti di scheda esplicativa.
E vietato ai minori di anni 18 l utilizzo degli apparecchi di cui all art.110 comma 6. Il titolare della prescritta autorizzazione è tenuto a far osservare il predetto divieto. E vietato l utilizzo degli apparecchi di cui all art. 110, comma 7, lettera b), a decorrere dal 1 maggio 2004, qualora non siano riconvertiti in apparecchi di cui al comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c). Gli apparecchi e congegni automatici di cui all art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S., non possono riprodurre il gioco del poker o, anche in parte, le sue regole fondamentali. AVVISO I gestori degli apparecchi e congegni di cui all art. 110, comma 6, che consentono l uso degli stessi ai minori degli anni 18, sono soggetti a denunzia all Autorità Giudiziaria e puniti con ammenda da Euro 500,00 a Euro 1.000,00. Coloro che distribuiscono, installano o consentono l uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei circoli privati, di apparecchi automatici in assenza del prescritto nulla osta, prescritto dall articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 con sequestro degli stessi, oltre all applicazione delle sanzioni previste dall articolo 86 del T.U.L.P.S. Gli esercenti, titolari anche di licenza per pubblico esercizio, per le predette violazioni sono soggetti alla sospensione della stessa licenza da 1 a 6 mesi, nonché alla revoca in caso di recidiva nell illecito penale e di reiterazione dell illecito amministrativo. IMPORTANTE Decreto in data 18.01.2007 del Direttore Generale dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avente ad oggetto : individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta di gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di giochi pubblici ; L art. 1 del citato provvedimento prevede l individuazione dei seguenti punti vendita : a) agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall art. 38,commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici ; b) sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministero delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 ; c) sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke box ;
1. In ciascun punto vendita di cui alla lettera a) è installabile un apparecchio di cui all art. 110, commi 6 o 7 del TULPS ogni 5 metri quadrati dell area di vendita., fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi. 2. In ciascun punto vendita di cui alla lettera b) è installabile un apparecchio di cui all art. 110, commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati dell area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi. 3. In ciascun punto vendita di cui alla lettera c), è installabile un apparecchio di cui all art. 110 commi 6 o 7 del TULPS ogni 5 metri quadrati dell area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all art. 110 comma 6, del TULPS installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto vendita. Presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività, ad efficacia immediata. legge 7 agosto 1990, n. 142, modificata dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 FAC SIMILE S.C.I.A. Al Comune di Paola Settore n. 7 Attività Economiche e Produttive Salita San Francesco
87027 PAOLA CS - Segnalazione Certificata di Inizio Attività per INSTALLAZIONE di : apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all art. 110 del TULPS ( r. d. 773/1931 ) giochi leciti e apparecchi meccanici di cui all art. 86 del TULPS ( r.d. 773/1931 ). l sottoscritt nato a ( Prov. ) il residente in ( Prov. ) via di nazionalità C.F. ( Tel. ). In qualità di : titolare dell omonima impresa individuale : Partita I.V.A. con sede nel Comune di Provincia di Via n. CAP tel legale rappresentante della società : con sede in via iscritta al Registro Imprese al n.
in data presso la CCIAA di codice fiscale / partiva IVA. Titolare della autorizzazione n rilasciata in data / / / per l attività di : bar ristorante circolo privato superficie di somministrazione mq. stabilimento balneare sala pubblica di gioco attività ricettiva superficie concessione demaniale mq. superficie del locale mq. camere numero Sita in via n. PRESENTA, Segnalazione Certificata Inizio Attività per l istallazione di giochi leciti all interno del citato esercizio. Fornisce una descrizione aggiornata, alla data di presentazione, dei giochi leciti esercitati e degli apparecchi da gioco installati nel locale, Nulla Osta per la messa in esercizio... La presente SCIA ANNULLA e SOSTITUISCE : La precedente denuncia presentata per giochi leciti e/o apparecchi da gioco prot. del La precedente autorizzazione rilasciata per giochi leciti e/o apparecchi da gioco prot.n del DATA firma