Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 40 26.10.2016 La contabilizzazione dei telefoni cellulari Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Varie A cura di Paola Sabatino Nell esercizio di attività imprenditoriali o di libera professione è possibile operare la detrazione dell IVA al 100 per cento, in caso di utilizzo promiscuo, invece, la percentuale di detrazione è al 50 per cento, tranne nei casi in cui è possibile comprovare un utilizzo superiore. La deducibilità dei costi di acquisto dei telefoni cellulari, e, dei costi di consumo sostenuti per la telefonia fissa e mobile è pari all 80 per cento. PREMESSA I telefoni cellulari sono ormai entrati a pieno titolo tra i beni necessari per l imprenditore, visti i vantaggi che la nuova tecnologia porta nello svolgimento dell attività aziendale. L imprenditore, ha, quindi, la necessità di stipulare un contratto ad uso affari con un gestore telefonico presente sul mercato, il quale, in coerenza con il principio di concorrenza, offre all imprenditore una serie di opzioni contrattuali che più si correlano alle esigenze dell impresa. Il contratto ad uso affari viene stipulato spesso dall imprenditore al fine di osservare quel principio di inerenza che è basilare per stabilire se un costo concorre alla determinazione del reddito d impresa. Tuttavia, in tema di acquisti di telefoni cellulari e con riguardo alle relative spese di gestione, la normativa civilistica si discosta da quella fiscale, per cui appare importante trattare gli aspetti civilistici, contabili e fiscali. 1
IL CODICE CIVILE Da un attenta lettura dell articolo 2424 del codice civile, si può desumere che, i telefoni cellulari devono essere iscritti tra le immobilizzazioni materiali. Vanno iscritti pertanto nell area B) II, nella sottovoce 4) altri beni dello Stato Patrimoniale, salvaguardando il principio secondo il quale, per essere iscritto tra le immobilizzazioni, il bene deve essere di proprietà dell azienda. L utilizzo per più anni del telefonino comporta la ripartizione del costo in più esercizi. Ne consegue che, come previsto dall articolo 2425 del codice civile, la quota di ammortamento interessa la voce B 10) del Conto Economico, indifferentemente dal fatto che il costo superi o meno l importo di 516,46 euro. Differente è invece, il caso degli acquisti in leasing dei telefoni cellulari, ovvero noleggio degli stessi. In questa ipotesi, nessun valore deve essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali dello Stato Patrimoniale, mentre i relativi canoni, interessano il conto economico e precisamente la voce B 8) per godimento di beni di terzi, presente tra i costi della produzione. Le spese di manutenzione e di impiego degli apparecchi cellulari vanno indicate, invece, tra i costi della produzione per servizi nella voce B 7) del conto economico. Va precisato che, il codice civile, non prevede una deducibilità parziale del costo dei telefonini, al contrario della normativa fiscale che, prevede una deduzione del costo nel limite dell 80 per cento. Al fine, quindi, di evitare una fiscalizzazione del bilancio, è bene osservare quanto disposto dall articolo 2426 del codice civile, in riferimento ai criteri di valutazione, laddove è prevista la ripartizione del costo del bene secondo la vita utile, con effetto sul conto economico in base alla procedura dell ammortamento. LE IMPOSTE SUI REDDITI L articolo 102, comma 9, del TUIR, dispone che, chi esercita un attività di impresa in regime ordinario, può dedurre i costi per la telefonia fissa e mobile nella misura dell 80 per cento. Come precisato nella Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 104/E del 2007, vanno dedotte anche all 80 per cento: i canoni di locazione finanziaria o di noleggio; le quote di ammortamento; le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico. Detta percentuale sale al 100 per cento per gli impianti telefonici dei veicoli per il trasporto merci da parte di autotrasportatori limitatamente ad un solo impianto per ciascun autoveicolo. È da precisare che la deducibilità al 100 per cento, come chiarito nella Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 320/E del 2008, è ammessa per quei 2
costi di telefonia che non sono oggettivamente (e inequivocabilmente) suscettibili di utilizzazione per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali. Il concetto è ribadito dalla norma di comportamento n. 175/2009 dell Associazione Italiana Dottori Commercialisti, che esclude dalla limitazione della deducibilità quelle apparecchiature che non si possono, neanche potenzialmente, prestare ad utilizzi personali o extra-aziendali. La verifica dell insussistenza, anche potenziale, dell utilizzo promiscuo va verificata anno per anno dal contribuente. Sulla stessa scia della precedente interpretazione è la fattispecie prevista dalla Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 162/E del 2009, avente ad oggetto il caso di una società che ha stipulato con un Comune un contratto afferente l attività di sviluppo, di acquisizione e di integrazione delle componenti del sistema informatico, telematico e di comunicazione del Comune stesso. Per detto Ente la società ha sostenuto costi di commessa per la realizzazione della rete wireless e a banda larga, nonché costi, in nome proprio ma per conto del Comune. Anche per questo caso l Amministrazione Finanziaria ha optato per la deducibilità integrale dei costi. Infine, va ricordato che, la citata Risoluzione n. 104/E del 2007 ribadisce che tra i costi limitatamente deducibili vanno comprese le spese sostenute per l acquisto di modem, router ADSL, software specifici e altri beni indispensabili per la connessione telefonica operata nell ambito dell attività di impresa. I costi relativi ai personal computer saranno dedotti secondo i criteri generali. Infine, con la Circolare n. 47/E/2008, l Agenzia delle Entrate, ha chiarito che le ricariche telefoniche e le schede prepagate possono essere dedotte all 80 per cento se la spesa è inerente e tracciabile. AMMORTAMENTO Con riguardo all ammortamento, i coefficienti attualmente applicabili risultano essere quelli contenuti nel D.M. del 31 dicembre 1998. Non esistendo una categoria precisa, si ritiene che gli apparecchi cellulari possono essere ricompresi nel sottogruppo Macchine d ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici, con un coefficiente di ammortamento del 20 per cento. Sotto il profilo fiscale, l articolo 102, comma 5 del TUIR, stabilisce che se il costo unitario del bene ammortizzabile non è superiore a 516,46 euro, è consentita la deduzione integrale della relativa spesa di acquisizione nell esercizio stesso in cui è sostenuta. Nel caso in cui il costo unitario del bene sia superiore ad euro 516,46 deve essere ammortizzato in quote annuali secondo i coefficienti summenzionati, così che si potrà dedurre ogni anno una quota del costo complessivo sostenuto. Sul punto si osserva che, questa impostazione, 3
spesso induce l operatore contabile ad omettere l iscrizione del costo del cellulare nel registro dei beni ammortizzabili ovvero, in mancanza, nel registro degli acquisti Iva. Tale impostazione non è condivisibile per due motivi. Il primo inerisce al fatto che sui beni ammortizzabili va calcolata la quota delle spese di manutenzione e riparazione detraibile nel limite del 5 per cento, così come previsto dal comma 6, dell articolo 102, del TUIR. Con riguardo ai cellulari il costo da prendere in considerazione per il plafond del 5 per cento è quello fiscale, e quindi, l 80 per cento. Il secondo motivo riguarda il calcolo della plusvalenza o minusvalenza che il bene può generare nel momento in cui viene ceduto. Pertanto è consigliabile trascrivere l acquisto nei citati registri anche nell ipotesi in cui l importo non superi 516,46 euro. SPESE TELEFONICHE E SUPER AMMORTAMENTO Si vuole precisare che, la Legge di Stabilità 2016, Legge 208/2015, ai commi 91 e 92, dell articolo 1, ha introdotto per gli acquisti di beni strumentali nuovi, acquistati dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, la possibilità di effettuare il cosiddetto super ammortamento. Tale novità, consiste nella possibilità di imputare a livello fiscale il costo d acquisto maggiorato del 40%. Nel caso delle spese telefoniche pertanto con il super ammortamento è possibile dedurre l 80% del 140% del costo. Fermo restando il requisito temporale (acquisto tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016) e quello della novità, il super ammortamento è previsto per i beni strumentali indipendentemente dall importo, il costo può essere sia maggiore o sia inferiore a 516,46 euro. A titolo di esempio: Costo di acquisto smartphone euro 1.100,00 Iva 22% pari ad euro 242,00. Per un totale di euro 1.342,00. Secondo il principio di inerenza, utilizzando il bene in modo promiscuo si detrae il 50% dell Iva ossia euro 121,00 (242,00*50%), la rimanente parte di Iva verrà capitalizzata. Il costo rilevante ai fini fiscali sarà pari ad euro 1.221,00 (1.100,00+121,00). Con la maggiorazione del costo al 40% con il super ammortamento, l importo rilevante ai fini fiscali sarà pari ad euro 1.709,40 (1.221,00+40%). La quota di ammortamento rilevante del 20% dovrebbe essere di euro 341,88 (1.709,40*20%), tuttavia, l importo da detrarre fiscalmente è pari ad euro 273,50 (341,88 *80%). 4
IVA La detraibilità dell IVA per le spese di telefonia, varia in ragione dell utilizzo del bene o del servizio acquistato nell esercizio d impresa, arte o professione. La percentuale di detrazione dell Iva, generalmente, è pari al 100 per cento. In caso di utilizzo promiscuo, invece, la percentuale di detrazione è al 50 per cento, tranne nei casi in cui è possibile comprovare un utilizzo superiore. È opportuno ricordare che, l Agenzia delle Entrate, concentra l attività di controllo sui contribuenti che hanno computato una detrazione maggiore al 50 per cento. Ciò significa che il contribuente deve dimostrare e provare l utilizzo aziendale o professionale nel momento in cui effettua una detrazione superiore al per 50 per cento. LA CONTABILIZZA- ZIONE In relazione a quanto suddetto, di seguito vengono redatte le scritture contabili riguardanti l acquisto di un telefono cellulare. Acquisto telefono cellulare: costo di acquisto euro 400,00, oltre Iva 22 per cento per euro 88,00, le scritture contabili saranno le seguenti: Diversi Debiti v/fornitori Telefono cellulare Iva a credito a 400 88 488 Al pagamento del telefono cellulare si effettuerà la seguente scrittura contabile: Debiti v/fornitori a Banca c/c 488 488 Con riferimento al costo da ammortizzare è possibile utilizzare due metodi: 1. rispettando il criterio civilistico di redazione del bilancio d esercizio, il costo su cui calcolare la quota di ammortamento è pari ad euro 400,00. In sede di dichiarazione dei redditi, occorre effettuare una variazione in aumento pari alla quota di ammortamento non deducibile. Si avrà quindi, nel nostro caso 400,00*20% = 80,00 (quota di ammortamento) * 80% = 64,00 (quota deducibile). La differenza di euro 16,00 (80,00-64,00) rappresenta una variazione in aumento. 2. utilizzando la procedura di ammortamento fiscale, il costo su cui 5
applicare il coefficiente di ammortamento è pari ad euro 320,00 (400,00*80%). La quota di ammortamento è di euro 64,00 (320,00*20%), ma nessuna variazione deve essere eseguita nella dichiarazione dei redditi. È consigliabile, tuttavia, seguire il primo metodo, in quanto l articolo 2426 del codice civile, dispone che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto ed è tale costo che deve subire la procedura di ammortamento. Da tenere presente che, l esempio non considera la maggiorazione del 40 per cento. Come chiarisce la Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 23/E del 26 maggio 2016, detta maggiorazione interessa le variazioni in diminuzione della dichiarazione dei redditi e non il Conto Economico. SCHEDE PREPAGATE E SPESE TELEFONICHE Per quanto riguarda le spese telefoniche, nonché le spese di manutenzione e riparazione, come già precisato in precedenza, è intervenuta l Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 47/E/2008, stabilendo che, tali spese, possono essere dedotte nel limite dell 80 per cento. A titolo di esempio: con riferimento alle spese telefoniche, si ipotizza una spesa pari ad euro 200,00 oltre Iva al 22 % di euro 44,00. La scrittura contabile sarà la seguente: Diversi Banca c/c Spese telefoniche Iva a credito a 200 44 244 In sede di redazione della dichiarazione si effettua una variazione in aumento pari al 20 per cento di 200 euro, vale a dire 40 euro, rappresentante la quota indeducibile delle spese telefoniche. - RIPRODUZIONE RISERVATA - 6