Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione, nello statuire sulla competenza territoriale in materia di obbligazioni pecuniarie, si

Documenti analoghi
NOTA A CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI. SENTENZA 13 settembre 2016, n A cura di GEMMA BELLIA

In caso di inadempienza di obbligazione, il forum destinatae solutionis è identificabile con il domicilio del creditore?

Scuola di Diritto Avanzato

Obbligazioni pecuniarie portabili e forum destinatae solutionis

La competenza territoriale per le obbligazioni pecuniarie. Nulla di scontato, la questione viene rimessa alle Sezioni Unite.

Cass., Sez. Un., 13 settembre 2016, n omissis

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA 17989/2016. LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE.

di STEFANO BASTIANON Professore associato di Diritto dell Unione europea nell Università di Bergamo, Avvocato. 1

La competenza territoriale in tema di obbligazioni pecuniarie

La competenza territoriale in tema di obbligazioni pecuniarie. Nota a Cass. Sez. un. n /2016 Pres. R.Rordorf Est. C.

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri

(Avv. Michele Cancellaro) Tribunale di Torino. Sezione I Civile. Ordinanza 11 ottobre (est. Liberati) ******

I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

SOMMARIO. Parte I. Wolters Kluwer Italia V

La questione assume rilevanza vitale soprattutto all interno di quei procedimenti instaurati dai clienti degli

Rimborsi fiscali e rivalutazione monetaria

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 18 maggio 2015, n Lunedì 08 Giugno :00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Giugno :01

RISOLUZIONE N. 82/E. Roma, 21 novembre 2013

OBBLIGAZIO I PECU IARIE Artt ss. c.c. art c.c. per danni da inadempimento.

Diritto Civile Contemporaneo

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Scheda dei materiali

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

Corte di Cassazione Sez. Un. sent. 18 luglio 2017, dep. 19 ottobre 2017 n Pres. Rordof est. De Chiara

I MEZZI DI COERCIZIONE Art. 614 bis c.p.c. Introdotto con la legge n.69

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

Il contraddittorio preventivo è necessario anche per l'iscrizione di ipoteca?

Cass. Pen., SS.UU., sent. 29/09/ dep. 07/11/2016, n , Pres. Canzio, Rel. Vessichelli

L ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

INCONTRO DI PRASSI COMUNE. Avv. Fabrizio Pullè. L atto introduttivo del Giudizio in responsabilità medica

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente

Ritiene il Collegio che debba essere rigettata l istanza di rimessione in termini presentata da AA e debba, conseguentemente, essere confermata la dic

INDICE SOMMARIO. Introduzione...

INDICE. Capitolo I IL GIUSTO PROCESSO REGOLATO DALLA LEGGE (G. Vignera) Sezione I LA GARANZIA DEL GIUSTO PROCESSO

Modalità e luogo di estinzione dell obbligazione pecuniaria

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

di Gennaro Centaro Giuricivile.it Giuri Civile - Rivista di diritto e giurisprudenza civile Codice ISSN X

LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

STUDIO LEGALE CAPPA. Come punto di riferimento per questa relazione in materia successoria si prendono

ABUSO DEL PROCESSO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO CONTRATTO DI LAVORO INTERESSE OGGETTIVAMENTE VALUTABILE ALLA TUTELA PROCESSUALE

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

Il Processo Esecutivo

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I LA NATURA COGNITIVA (E DECISORIA) DELL ISTITUTO

ORDINANZA N. 379 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK

Premessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, Messaggio n. 220

: artt. 669, 1224, 1282, 2033, 2036 c.c.

E possibile chiedere la restituzione delle somme versate durante la convivenza?

La Clausola risolutiva espressa

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... Premessa. La tutela giurisdizionale dei diritti e le ordinanze anticipatorie di condanna...

OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n ALFA S.P.A - corretta applicazione dell imposta sulle assicurazioni

Indice sommario. L estinzione dell obbligazione negli incerti confini tra doverosità dell adempimento e inesigibilità della prestazione

La caparra confirmatoria

TASSAZIONE DI TRANSAZIONE CON PAGAMENTO CONTESTUALE DI SOMME

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

RISOLUZIONE N. 64 /E

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

PCT - LA COMPARSA DI RIASSUNZIONE: ATTO IN- TRODUTTIVO O ATTO ENDOPROCESSUALE AL FINE DELLE MODALITÀ DI DEPOSITO?

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

INDICE. Parte Prima SAGGI

Oggetto: Assoggettamento ad IVA delle somme corrisposte all associato, nel quadro di un contratto di associazione in partecipazione.

14 Lezione LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE GLI ARTT

INDICE SOMMARIO. Introduzione... Elenco delle principali abbreviazioni...

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno Processo civile ordinario

Corso per Gestori procedure di Sovraindebitamento

L anatocismo bancario

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012

Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981

RISOLUZIONE N. 113 /E

Parte Prima LA RISOLUZIONE GIUDIZIALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Srl commerciali - Soci lavoratori e amministratori - Obblighi contributivi - Novità del DL n. 78 INDICE. Circolare n. 17.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12

Coop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro

DIRITTI DI OBBLIGAZIONE

CIRCOLARE N. 56/E. Roma, 24 ottobre 2007

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

INDICE-SOMMARIO. Capitolo I LINEAMENTI STORICI E COMPARATISTICI

Risoluzione n. 108/E

IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO

CAUSA DEL CONTRATTO. Tesi oggettiva: Tesi soggettiva:

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

ESECUZIONE FORZATA SENZA REVOCATORIA: FONDO PATRIMONIALE, TRUST E DONAZIONE DOPO IL DL N. 83 DEL 27 GIUGNO 2015

FALLIMENTO. Presupposti ed effetti. Studio legale Ruggeri - Avvocato Carmela Ruggeri

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA CIVILE. Al 31 ottobre A cura di GEMMA BELLIA

CONTRIBUTO UNIFICATO. Processo civile ordinario

Capitolo 1 TITOLI DI CREDITO, CAMBIALI E ASSEGNI IN SINTESI. Capitolo 2 IL PROTESTO PER MANCATO PAGAMENTO: CARATTERI GENERALI

Responsabilità medica e della struttura sanitaria

Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.

GUIDA PRATICA ALLA FATTURAZIONE DEGLI INTERESSI

4.8. Le misure a tutela dell obbligazione di mantenimento

INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE

Cass, civ., sez. trib., 9 novembre 2015, n.22810, Pres. Cicala-rel. Terrusi.

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I L ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA NEL DIRITTO CIVILE

IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO. Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011,

Transcript:

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione, nello statuire sulla competenza territoriale in materia di obbligazioni pecuniarie, si pronuncia altresì sulla questione relativa all interpretazione e all ambito di applicazione dell art. 1182, comma III c.c.. Nel caso in esame la questione sulla competenza si poneva poiché il contratto stipulato tra le società coinvolte non prevedeva specificamente l'importo dovuto. Pertanto, la società debitrice - argomentando in ragione della tesi che qualifica come obbligazioni pecuniarie solo quelle che sin dall'origine hanno ad oggetto la prestazione di una somma di denaro determinata -riteneva inapplicabile l art. 1182, comma III c.c., a mente del quale si prevede che l adempimento debba avvenire al domicilio del creditore, e richiamava, di contro, come luogo rilevante ex art. 20 ult. parte c.p.c., il domicilio del debitore, ex art. 1182 ultimo comma c.c.. La Corte, con ordinanza 23527/2015, alla luce del contrasto ermeneutico in subiecta materia, rimetteva alle S.U. la questione concernente l applicabilità dell art. 1182, comma III c.c. qualora l importo non risulti predeterminato nel contratto, bensì sia fissato motu proprio dall attore nell'atto introduttivo del giudizio per far valere la pretesa creditoria. La Corte, con l'ordinanza di rimessione, dà conto del contrasto ermeneutico, ricordando che vi si trova innanzi ad un primo orientamento (Cass. 22326/2007), a mente del quale - ove la somma di denaro sia indeterminata a monte, ma determinabile dalle parti o dal giudice, tramite operazioni che esulano dal semplice calcolo aritmetico - risulterà applicabile l ultimo comma dell art. 1182, che identifica il luogo di adempimento nel domicilio del debitore. Tuttavia, a mente del secondo orientamento (Cass. 7476/2005; 10837/2011), il forum destinatae solutionis di cui all art. 1182, comma III, sarebbe applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro, ove l attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, posto che la complessità dell indagine volta a determinare l ammontare reale del credito concerne solo la successiva fase di merito, a nulla rilevando sulla competenza territoriale. Pertanto, le Sezioni Unite, in primis, affrontano la questione preliminare riguardante l esatta interpretazione e definizione della categoria delle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, posto che il contrasto non verte tanto sulla necessità che il credito sia liquido al fine di considerare la relativa obbligazione portable, quanto il modo di intendere tale requisito. Alla luce del primo e prevalente orientamento succitato, emerge che qualora l obbligazione pecuniaria non presenti siffatti caratteri di determinabilità alla luce di un semplice calcolo matematico, la stessa cesserebbe di essere sottoposta alla regola generale della portabilità e assumerebbe i connotati di una obbligazione querable, le cui conseguenze non sarebbero di poco conto. Infatti, la mora non sarebbe più ex re bensì diverrebbe ex persona, e di guisa sarebbe necessario un atto di costituzione in mora da parte del creditore, mutando, poi, il giudice competente ai sensi dell art. 20 c.p.c.. L'altro orientamento, per vero, minoritario in giurisprudenza, pur propugnato da autorevole dottrina, basandosi su una interpretazione letterale dell art. 1182, comma III, rifugge dalla tesi avversa, che postula la restrizione della portata applicativa della norma, non riscontrandosi sul piano positivo elementi tali da giustificare siffatta interpretazione. Alla luce di ciò il Supremo Consesso, mostra adesione all indirizzo tradizionale, che per qualificare la medesima come portabile, ai fini del combinato disposto degli artt. 1182, comma III c.c. e 20 c.p.c., ritiene necessaria l effettiva liquidità della prestazione in base al titolo. Le Sezioni Unite rilevano dunque che la particolarità delle obbligazioni pecuniarie illiquide ai fini dell adempimento del debitore riterrebbe necessario un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale, che risulta determinante, poiché la natura portabile o chiedibile di un obbligazione rileva anche in tema di mora. L art. 1129, comma II n. 3, inquadrando la mora ex re, esclude la necessità della costituzione in mora, qualora l obbligazione debba essere adempiuta presso il domicilio del creditore (c.d. portable).

La Cassazione dunque ritiene inapplicabile il tutto per le obbligazioni pecuniarie illiquide, poiché nel caso, la mora e con essa la responsabilità ex art. 1224 c.c. scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile a causa dell incertezza del relativo ammontare, e ciò sarebbe ingiustificato, poiché in base alla regola generale di cui all art. 1218 c.c., è esclusa la responsabilità del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile. In ragione di ciò, il Supremo Consesso reputa che le indicate esigenze di protezione del debitore richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi, mentre sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell attore, della somma di denaro dedotta in giudizio, pur in assenza di indicazioni nel titolo. In tal modo non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale.