Direzione Agroambiente e Servizi per l Agricoltura

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Direzione Agroambiente e Servizi per l Agricoltura

Approvazione legge e disciplina transitoria La legge n. 11/04 è entrata in vigore il 28 aprile 2004 Entro 180 giorni (22 ottobre 2004) la Giunta regionale ha approvato e pubblicato gli atti di indirizzo Di conseguenza la legge regionale 24/85 ha continuato ad applicarsi solo sino al 22/10/2005 LR del 2/12/2005, n. 23: termine differito al 30/06/2006 LR 30/08/2006, n. 18: applicazione art. 44 della LR n. 11/2004 nelle more approvazione PAT e PI LR 26/06/2008, n. 4: modifica LR n. 11/2004, art. 44 e 48 LR 23/12/2010, n.30: modifica LR n. 11/2004, art. 44 e 48

Titolo V Tutela ed edificabilità del territorio agricolo Art. 44 Edificabilità - Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI esclusivamente interventi edilizi in funzione dell attività agricola (comma 1) - Gli interventi sono consentiti sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all imprenditore agricolo titolare di un azienda agricola in possesso dei requisiti minimi (commi 2, 3, 4)

Titolo V Tutela ed edificabilità del territorio agricolo Art. 44 Edificabilità - DEROGA ai requisiti di cui al comma 2, per interventi necessari per l adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell ambiente, il rispetto dei requisiti igienicosanitari e l assicurazione del benessere degli animali (comma 2 bis) - DEROGA ai requisiti di cui al comma 2 per le strutture agricolo-produttive realizzate realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 Riordino delle Regole, da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati (comma 2 ter)

Titolo V Tutela ed edificabilità del territorio agricolo Art. 44 Edificabilità - Al fine di garantire l insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 IN DEROGA ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell impresa, ai fini del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3. (comma 3 bis)

Titolo V Tutela ed edificabilità del territorio agricolo Art. 44 Edificabilità Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti: - Per ampliamento case di abitazione esistenti (200 mc per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità di lavoro) massimo fino a 1200 mc (comma 4, lett. a) - per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc, comprensivi dell esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente. (comma 4, a bis) NORMA A REGIME (solo con PAT approvato) - Per nuove case di abitazione (600 mc per azienda + 100 mc per ogni unità di lavoro) (comma 4, lett. b) - Per strutture agricolo-produttive (funzionalità e congruità alle attività aziendali, fatte salve scelte più restrittive del PAT) (comma 4, lett. c)

Titolo V Tutela ed edificabilità del territorio agricolo Art. 44 Edificabilità Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell articolo 43. Sono SEMPRE CONSENTITI gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e successive modificazioni, nonché l ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria. (comma 5)

Art. 5, LR 30/2010 Dispone l interpretazione autentica del comma 5 dell art. 44 della LR n. 11/2004: per le case di abitazione esistenti in zona agricola gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, l ampliamento e la ristrutturazione, sono sempre consentiti, a prescindere dai requisiti normalmente richiesti per edificare in zona agricola (requisiti del comma 2 e presentazione del piano aziendale di cui al comma 3). Sono fatte salve disposizioni più restrittive del PAT, purché le stesse non riguardino i requisiti dell art. 44.

Titolo V Tutela ed edificabilità del territorio agricolo Art. 44 Edificabilità -Al fine di garantire completezza all offerta turistica nel territorio agricolo è SEMPRE CONSENTITA la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche IN DEROGA ai requisiti di cui al comma 2; IN DEROGA ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali (LR n. 33/2002) (comma 5 bis)

Titolo V Tutela ed edificabilità del territorio agricolo Art. 44 Edificabilità I comuni, IN DEROGA a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo (comma 5 ter) DEROGA NON IMMEDIATAMENTE APPLICABILE

Titolo V Tutela ed edificabilità del territorio agricolo Art. 44 Edificabilità - Le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture possono essere installate senza limiti (comma 6) - I fabbricati per gli insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola (comma 7) - Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate IN DEROGA al comma 2. (comma 7 bis)

Titolo V Tutela ed edificabilità del territorio agricolo Art. 44 Edificabilità - Strutture destinate ad allevamento consentite, previo rilascio di parere ULSS (comma 8); - allevamenti zootecnico intensivi consentiti nel rispetto degli atti regionali di indirizzo (comma 9)

LR n. 8/2006 (come modificata dalla LR n. 4/2011) Iniziative di sostegno alla produzione e all utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici Art. 7 bis - Strutture funzionali all impiego delle biomasse legnose per la produzione d energia. 1. Al fine di incrementare l approvvigionamento locale di biomasse legnose forestali e di razionalizzarne il trasporto nell ambito di filiera corta, gli interventi di realizzazione di piazzole attrezzate per lo stoccaggio di materiale legnoso grezzo e triturato, non sono considerati interventi per la realizzazione di insediamenti di tipo agro industriale di cui al comma 7 dell art. 44 della LR 11/2004, e possono essere realizzati su terreni agricoli anche da imprese di utilizzazione forestale e dagli altri soggetti esercenti attività agromeccanica, come definita dall articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in deroga ai commi 2 e 3 dell art. 44 della LR 11/2004.

Titolo V Tutela ed edificabilità del territorio agricolo Art. 45 Vincoli - All atto del rilascio del permesso di costruire nuove abitazioni è istituito un vincolo di inedificabilità, trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari - Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza (l ampiezza è determinata con provvedimento di indirizzo regionale) - Le abitazioni e gli annessi determinano un vincolo di destinazione d uso - Ogni Comune si dota di un registro fondiario

case: Interventi in E1 strutture agricolo-produttive: LETTERE A, B, C, D (art. 44, C.5) NUOVA EDIFICAZIONE: NON È DISCIPLINATA QUINDI NON SI PUO FARE LETTERE A, B, C, D (art. 44, C.5) NUOVA EDIFICAZIONE: CON PIANO AZIENDALE E REQUISITI ART. 44 (art. 48, 7ter, a.3) AMPLIAMENTO FINO A 800 MC (ART. 44, C.5) INTERVENTI PER TUTELA BENI CULTURALI E AMBIENTALI. COME PREVISTI DA PRG (EX 10 E 12 LR 24) (ART. 48, 7TER, A1) EDIFICI ESISTENTI NON PIU FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO: COME DA PRG (ART. 48, 7TER, A2) INTERVENTI PER TUTELA BENI CULTURALI E AMBIENTALI. COME PREVISTI DA PRG (EX 10 E 12 LR 24) (ART. 48, 7TER, A1) EDIFICI ESISTENTI NON PIU FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO: COME DA PRG (ART. 48, 7TER, A2)

su case: Interventi in E2 e E3 su strutture agricolo-produttive: LETTERE A, B, C, D (art 44 C.5) NUOVA EDIFICAZIONE FINO A 600 MC COME ABITAZIONE PRINCIPALE CON PIANO AZIENDALE E REQUISITI ART. 44 (art. 48, c 7ter, lett. b) LETTERE A, B, C, D (art. 44, c.5) NUOVA EDIFICAZIONE CON PIANO AZIENDALE E REQUISITI ART. 44 (art. 48, c. 7ter, a.3 come nelle E1) AMPLIAMENTO FINO A 800 MC (art 44 C.5) INTERVENTI PER TUTELA BENI CULTURALI E AMBIENTALI. COME PREVISTI DA PRG (EX 10 E 12 LR 24) (ART. 48, 7TER, A1) EDIFICI ESISTENTI NON PIU FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO: COME DA PRG (ART. 48, 7TER, A2) INTERVENTI PER TUTELA BENI CULTURALI E AMBIENTALI. COME PREVISTI DA PRG (EX 10 E 12 LR 24) (ART. 48, 7TER, A1) EDIFICI ESISTENTI NON PIU FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO: COME DA PRG (ART. 48, 7TER, A2)

NUOVA ABITAZIONE Dgr 2264 del 28 luglio 2009 disposizioni di indirizzo in ordine alle problematiche edificatorie di case di abitazione, anche con riferimento alle aziende agricole a conduzione societaria Allegato A: 1 L edificazione di nuove case di abitazione nelle aziende agricole condotte da ditte individuali 2 L edificazione nell ambito delle aziende agricole a conduzione societaria 3 L istituzione del vincolo di inedificabilità a seguito della costruzione di nuove case d abitazione 4 Schema esemplificativo delle possibilità edificatorie di una nuova abitazione nel caso di imprenditore agricolo singolo o associato con preesistenza di una abitazione

NUOVA ABITAZIONE PRESUPPOSTI DI LEGGE FORMA DI CONDUZIONE DOTAZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE DISPONIBILITÀ COLLOCAZIONE TERRITORIALE POSSIBILITÀ DI COSTRUIRE NUOVA CASA DI ABITAZIONE Sussistenza requisiti art. 44, comma 2 Imprenditore agricolo titolare di azienda agricola con: - iscrizione al SISP - redditività minima - lavoratore iscritto INPS ART. 45, comma 1: disponibilità di superficie aziendale da sottoporre a vincolo di non edificazione secondo le modalità d cui al punto 7, lett. d) Atti di indirizzo IMPRENDITORE AGRICOLO SINGOLO (ditta individuale) ABITAZIONE PREESISTENTE NECESSARIA E FUNZIONALE ALLO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ AGRICOLA Abitazione preesistente è necessaria e funzionale allo svolgimento attività agricola e conferita nel patrimonio societario Abitazione preesistente in proprietà o altro diritto reale dell Imprenditore Agricolo Abitazione preesistente da comodato o affitto Nel fondo/i aziendale In area contigua ai fondi aziendali (zona agricola o altra zona compatibile con l uso residenziale) In area non contigua (ma, ad esempio, agevolazioni PPC) Non significativo IMPRENDITORE AGRICOLO Nel fondo/i aziendale NO ASSOCIATO (società agricola) Abitazione preesistente necessaria e funzionale allo svolgimento attività agricola e non conferita nel patrimonio societario Abitazione preesistente in proprietà di tutti i soci imprenditori agricoli, che conferiscono la propria attività lavorativa a favore della società, dei familiari, o degli addetti Abitazione preesistente NON in proprietà di tutti i soci imprenditori agricoli, che conferiscono la propria attività lavorativa a favore della società, dei familiari, o degli addetti In area contigua ai fondi aziendali (zona agricola o altra zona compatibile con l uso residenziale) In area non contigua (ma, ad esempio, agevolazioni PPC) Non significativo NO NO NO SÌ NO NO NO SÌ

NUOVA ABITAZIONE PRESUPPOSTI DI LEGGE FORMA DI CONDUZIONE DOTAZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE DISPONIBILITÀ COLLOCAZIONE TERRITORIALE POSSIBILITÀ DI COSTRUIRE NUOVA CASA DI ABITAZIONE Art. 44, comma 3, lett. c): nell azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini residenziali IMPRENDITORE AGRICOLO SINGOLO (ditta individuale) IMPRENDITORE AGRICOLO ASSOCIATO (società agricola) ABITAZIONE PREESISTENTE RECUPERABILE AI FINI RESIDENZIALI ABITAZIONE PREESISTENTE IN PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO REALE DELL IMPRENDITORE AGRICOLO ABITAZIONE PREESISTENTE DA COMODATO O AFFITTO NEL FONDO/I AZIENDALE IN AREA CONTIGUA AI FONDI AZIENDALI (ZONA AGRICOLA O ALTRA ZONA COMPATIBILE CON L USO RESIDENZIALE) NON SIGNIFICATIVO NO NO SÌ

L APPLICAZIONE NORMATIVA TRANSITORIA RESTA IN VIGORE FINO ALL APPROVAZIONE PAT (LR n. 30/2010) art. 48, comma 5 bis, LR 11/2004 Viene anticipato la fine del regime transitorio: A seguito dell approvazione del primo PAT, il PRG vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il PI Tranne nel caso di PATI approvato che disciplina solo in parte il territorio dei comuni interessati o affronta singoli tematismi (comma 5 ter). Dall approvazione del PAT decorrono i 5 anni di validità del PI (comma 5 quater) In tal caso il piano regolatore (PI) mantiene le proprie caratteristiche trovando applicazione per le sole parti non in contrasto con il PAT; per l applicazione a regime della normativa per le zone agricole, disciplinata dagli articoli 44 e 45 della LR n. 11/2004, è sufficiente l approvazione del PAT. PI approvato ai sensi art. 18 e 43: si tratta di un piano nuovo che viene redatto utilizzando i criteri che la legge assegna oggi alla nuova disciplina urbanistica e che deve trovare corrispondenza con le strategie e le scelte del PAT. Il PI ha specifici contenuti che difficilmente sono presenti nei Piani regolatori comunali vigenti.