Modulo RW Dott. Salvatore Sanna
MODULO RW PER I SOGGETTI RESIDENTI Persone fisiche Enti non commerciali Società semplici Soggetti equiparati RESIDENTI IN ITALIA REQUISITO NECESSARIO Sono residenti in Italia, le persone fisiche che, in alternativa: risultano iscritti all anagrafe della popolazione residente; possiedono nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile. Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc. Pertanto, alla fine dell anno solare è possibile effettuare la verifica del requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona. 2
MODALITÀ DI COMPILAZIONE Il modulo RW è destinato a monitorare le consistenze degli investimenti all estero e delle attività estere di natura finanziaria Valori da indicare nel modulo RW Vengono modificati i criteri per la valorizzazione delle attività: per l individuazione del valore degli immobili esteri da indicare nel modulo RW devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini IVIE, anche se non dovuta; per l individuazione del valore delle attività finanziarie (e quindi dei prodotti finanziari), devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell IVAFE. Per le altre attività patrimoniali detenute all estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l IVIE, il contribuente deve indicare il costo d acquisto. 3
IVAFE e Modulo RW Dott. Salvatore Sanna
IL MODULO RW E L IVAFE PRODOTTI FINANZIARI SOGGETTI A IVAFE L'IVAFE è l'imposta patrimoniale dello 0,2% che si applica sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. In particolare, i prodotti finanziari sono, oltre agli strumenti finanziari (ossia, l'insieme dei valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di OICR e le varie tipologie di contratti a termine e derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziari e non finanziari, ecc.) anche "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Sono quindi esclusi dal nuovo ambito di applicazione dell'imposta anche le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli ed i finanziamenti dei soci. L aliquota di imposta è pari allo 0,2%. L imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate. 5
IL MODULO RW E L IVAFE CONTI CORRENTI E DEPOSITI DI RISPARMIO Per tali attività finanziarie, l imposta viene prevista in misura fissa per un ammontare pari a quella prevista dall articolo 13 co. 2-bis lett. a) della Tariffa allegata al DPR 642/72. In sostanza, quindi, la persona fisica proprietaria di un conto corrente estero dovrebbe liquidare all interno del modello UNICO un importo pari a 34,20. L imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a 5.000. A tal fine, occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all estero dal contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo di imposta. 6
IL MODULO RW E L IVAFE CONTI CORRENTI E LIMITE MEDIO DI 5.000 EURO Esempio Si ipotizzano due conti correnti presso lo stesso intermediario estero: conto A possesso 50% per 365 giorni con valore medio 5.000; conto B possesso 100% per 365 giorni con valore medio 3.000. Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è [(5.000 0,5) + 3.000] = 5.500, pertanto è dovuta la relativa imposta. In questo caso, vanno compilati due distinti righi del quadro RW: il valore medio da indicare è 5.500 ; in relazione al primo conto corrente va indicato 17 dato da [(34,20 50% (365/365)]; in relazione al secondo conto corrente va indicato 34,20 euro dato da [(34,20 100% (365/365)]. 7
Redditi di fonte estera Calcolo dei redditi di natura finanziaria Dott. Salvatore Sanna
REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA Nel prosieguo si sintetizzano le metodologie di individuazione dei redditi di capitale per il periodo di imposta 2015 (UNICO 2016). 9
REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA In linea generale, i redditi di capitale di fonte estera sono caratterizzati: dall imponibilità secondo il principio di cassa; dall applicazione della tassazione del 12,50% sulla parte dei proventi derivante da titoli di Stato italiani ed equiparati; dell impossibilità di portare in deduzione eventuali redditi negativi. 10
INTERESSI DI FONTE ESTERA 11
DIVIDENDI DI FONTE ESTERA 12
POSSIBILE APPLICAZIONE DEL REGIME CFC Alla disciplina sull integrale imponibilità dei dividendi provenienti dai c.d. paradisi fiscali, si affianca quella che prevede l imputazione per trasparenza dei redditi prodotti da società estere controllate (artt. 167 del TUIR) che risiedono in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. disciplina CFC ). 13
OICR IMMOBILIARI ESTERI Sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero, percepiti da soggetti residenti, si applica il regime della trasparenza per i partecipanti, diversi dagli «investitori istituzionali» che possiedono quote superiori al 5% dell'organismo considerato. I redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari esteri non sono più inclusi tra i titoli atipici, pertanto, laddove non si applichi il regime della trasparenza, si opera una ritenuta (dall 1.7.2014 nella misura del 26%) sui proventi di cui all art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR, ossia sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo, risultanti dai rendiconti periodici. 14
OICR ESTERI NON IMMOBILIARI I redditi di capitale derivanti da OICR (fondi comuni di investimento) esteri sono rappresentati da proventi distribuiti in costanza di partecipazione e dai proventi compresi nella differenza tra: il valore «effettivo» di riscatto, liquidazione o cessione delle quote e azioni, e il costo medio ponderato delle quote o azioni; in caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con dichiarazione sostitutiva. 15
APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA La ritenuta a titolo di imposta o (l imposta sostitutiva) si applica: agli OICVM conformi alla direttiva UCITS IV (cosiddetti «armonizzati»); e agli OICR esteri, diversi da quelli immobiliari, non conformi alla predetta direttiva e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nello Stato ove il gestore stesso è stabilito, sempreché istituiti negli Stati membri dell'unione Europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella white list. 16
COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO Redditi di capitale derivanti da OICR esteri nel modello UNICO 2016: soggetti ad imposta sostitutiva rigo RM12, codice B; concorrenti al reddito complessivo RL, sezione I. 17
REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA Ai sensi dell art. 67 co. 1 del TUIR sono considerati redditi diversi di natura finanziaria, se non costituiscono redditi di capitale, le plusvalenze e altri proventi realizzati mediante: la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate al capitale o al patrimonio [lett. c)]; la cessione a titolo oneroso di azioni e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di persone residenti di cui all art. 5 del TUIR [escluse le associazioni di cui al co. 3 lett. c)] e dei soggetti passivi dell IRES, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite tali partecipazioni [lett. c-bis)]; 18
REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere (oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti), metalli preziosi (sempreché siano allo stato grezzo o monetato) e quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio. Si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o dal conto corrente [lett. c-ter)]; 19
REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA rapporti da cui deriva il diritto o l obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e a ogni altro parametro di natura finanziaria. Sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti [lett. c-quater)]; 20
REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA la cessione a titolo oneroso ovvero la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, la cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto [lett. c-quinquies)]. 21
DETERMINAZIONE DI PLUSVALENZE E MINUSVALENZE Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano anche i seguenti criteri: dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto, si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi; per le valute estere prelevate dai depositi e conti correnti, si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; 22
DETERMINAZIONE DI PLUSVALENZE E MINUSVALENZE per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza di documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25% del corrispettivo di cessione; per le cessioni relative ai rapporti di cui alla lett. c- quater), il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; ai fini della quantificazione dei redditi diversi assumono rilevanza anche le variazioni dei cambi. 23
COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2016 PF I righi da RT21 a RT30 devono essere utilizzati per il calcolo dell imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dall 1.7.2014. 24
REDDITI DIVERSI - OICR ESTERI Secondo l esempio suggerito dalla circ. Agenzia delle Entrate 10.7.2014 n. 21, i redditi da partecipazione ad OICR esteri diversi dagli immobiliari per i periodi di imposta successivi all introduzione del DLgs. 44/2014 si determinano come segue. Si ipotizzi: costo di sottoscrizione: 200; valore di cessione: 250; NAV (prospetti periodici) alla sottoscrizione: 200; NAV (prospetti periodici) alla cessione: 240; commissione di sottoscrizione: 5. 25
REDDITI DIVERSI - OICR ESTERI In questo caso, i redditi di capitale ed i redditi diversi sono: redditi di capitale (valori effettivi) = 250 200 = 50; redditi diversi (valori effettivi) = (250 200 5 ) 50 = - 5 (minusvalenza). 26
EURO-RITENUTA La c.d. euroritenuta è un prelievo, che si aggiunge all imposta ordinaria dovuta nello Stato estero, previsto per gli interessi che si originano da attività detenute negli Stati che, al fine di tutelare il segreto bancario, hanno deciso di non aderire al sistema di scambio automatico di informazioni tra le Ammi-nistrazioni fiscali relativo agli interessi corrisposti alle persone fisiche non residenti, previsto dalla direttiva 2003/48/CE. L euroritenuta è prelevata con l aliquota del 35% e l imposta è dovuta sull ammontare degli interessi proporzionale al periodo di detenzione delle attività finanziarie da parte del beneficiario. 27
EURO-RITENUTA L art. 10 del DLgs. 84/2005 prevede che, per il beneficiario residente degli interessi di fonte estera, l euroritenuta rappresenta un imposta scomputabile dall imposta italiana ai sensi dell art. 165 del TUIR. 28
EURO-RITENUTA Si ipotizza un contribuente persona fisica non imprenditore che ha subito l euroritenuta per 35.000,00 euro per l anno 2015. In questa circostanza, le istruzioni al modello UNICO 2016 PF prevedono l indicazione nel rigo CR17: in colonna 1 Residuo precedente dichiarazione, del credito d imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 4 del relativo rigo CR15 del quadro CR del modello UNICO 2015; in colonna 2 Credito, del credito maturato nel 2015, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d imposta ai sensi dell art. 165 del TUIR, così come determinato nel quadro CE. 29
EURORITENUTA Nel caso in cui non trovi applicazione l art. 165 del TUIR, deve essere indicato l intero importo dell euroritenuta subita. in colonna 3 Credito compensato nel Mod. F24 l importo del credito utilizzato in compensazione con il modello F24 ai sensi dell art. 17 del DLgs. 241/97; in colonna 4 Credito residuo indicare l importo del credito residuo così determinato: CR15 col. 1 + CR15 col. 2 CR15 col. 3. Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza. 30