COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI

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COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI Studio n. 673-A bis Gaetano Petrelli VALORE FINALE INVIM IN CASO DI VENDITA DELLA PIENA PROPRIETA' ED ESTINZIONE DELL'USUFRUTTO DOPO IL 31 DICEMBRE 1992 Approvato dalla Commissione Studi Tributari in data 17 ottobre 1997 Approvato dal Consiglio Nazionale il 24 ottobre 1997 Viene posto un quesito circa le modalita di calcolo dell imposta INVIM, ed in particolare in ordine alla determinazione del valore finale, nell ipotesi di alienazione del diritto di piena proprieta da parte di un soggetto, originario acquirente della sola nuda proprieta, che divenga titolare della piena proprieta successivamente al 31 dicembre 1992, causa l estinzione dell usufrutto verificatasi dopo la suddetta data. Anteriormente al 1992, il problema trovava una soluzione testuale nel disposto dell articolo 7, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, che recita: La consolidazione dell usufrutto con la nuda proprieta nella persona del nudo proprietario per decorso del termine o per causa naturale non da luogo all applicazione dell imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzione di diritti reali l incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprieta all atto dell acquisto e dall incremento cosi determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all atto della costituzione dell usufrutto. La norma si coordinava perfettamente con quella dell articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R. 643/1972, in base al quale il valore finale coincideva con quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell imposta di registro o di successione, e, soprattutto, non poteva sussistere alcuna diversita tra il diritto trasferito ed il diritto oggetto di imposizione. Pertanto, sia il valore, sia la natura del diritto, individuati al momento dell alienazione, coincidevano necessariamente con

quelli rilevanti ai fini della determinazione del valore finale INVIM. In tale sistema normativo, l articolo 7, comma 3, disciplinava (e non poteva essere diversamente) esclusivamente l ipotesi di estinzione del diritto di usufrutto nel periodo rilevante ai fini INVIM, e cioe nel periodo intercorrente tra il momento dell acquisto (o dell ultima tassazione) ed il momento rilevante ai fini della determinazione del valore finale, all epoca coincidente con l alienazione (o con il compimento del decennio ai fini dell imposta ex art. 3). L articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ha peraltro disposto la soppressione dell imposta comunale sull incremento di valore degli immobili con effetto dal 1 gennaio 1993; il successivo comma 7, lettera a), ha, come e noto, disposto che il valore finale, da indicare nella dichiarazione, e assunto in misura pari a quello dell immobile alla data del 31 dicembre 1992. Viene a crearsi pertanto uno iato, una frattura tra i due momenti impositivi (ai fini, rispettivamente, dell INVIM e delle imposte di registro, donazione o successione), il che determina, necessariamente, l irrilevanza, ai fini INVIM, delle modifiche intervenute nella natura e nel valore del bene successivamente al 31 dicembre 1992. Pertanto, a titolo esemplificativo: le tariffe, i redditi dominicali, le rendite catastali, i moltiplicatori rilevanti ai fini della c.d. valutazione automatica dei fabbricati urbani sono quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1992 1 ; la qualifica di agricolo o edificabile ai fini INVIM del terreno trasferito - ai fini della c.d. valutazione automatica - deve essere rilevata alla data del 31 dicembre 1992; nell ipotesi di costruzione di un fabbricato nel fondo alienato successivamente al 31 dicembre 1992, oggetto di imposizione ai fini INVIM sara esclusivamente il terreno; nell ipotesi di fabbricato in costruzione alla data del 31 dicembre 1992, ai fini dell applicazione del criterio del doppio incremento, non si tiene conto dell eventuale ultimazione (e del valore del fabbricato ultimato) successivamente alla predetta data, e quindi si considera il solo incremento dell area 2 ; nell ipotesi di alienazione del diritto di usufrutto o del diritto di nuda proprieta, l eta dell usufruttuario da tenere in considerazione ai fini dell applicazione dei coefficienti (di recente modificati con la legge 23 dicembre 1996 n. 662) e quella al 1 In tal senso, Circ. Min. Fin. - Dir. generale Fin. locale, 18 gennaio 1993 n. 3, in CNN Strumenti, voce 0890, p. 18.1. 2 Circ. Min. Fin. 18 gennaio 1993, cit..

31 dicembre 1992 (dovendosi, evidentemente, tener conto delle probabilita di sopravvivenza dell usufruttuario, e quindi del valore dei diritti di usufrutto e nuda proprieta, a quella data). Rispetto alle fattispecie sopra indicate, si potrebbe obiettare che nell ipotesi in esame non si ha soltanto una modifica nella struttura o nel valore del bene, ma piuttosto una differenza tra il diritto alienato ed il diritto posseduto alla data del 31 dicembre 1992: l articolo 2, comma 1, del D.P.R. 643/1992, nel disporre che L imposta si applica all atto dell alienazione a titolo oneroso o dell acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprieta o di un diritto reale di godimento sull immobile, presupporrebbe invece la coincidenza tra diritto trasferito e diritto oggetto di imposizione. In realta, nella fattispecie in oggetto, trattasi pur sempre dello stesso diritto, e cioe del diritto di proprieta, che, compresso a causa dell esistenza del diritto di usufrutto, si espande non appena lo stesso usufrutto viene meno 3. Ai fini di una corretta soluzione del problema, occorre peraltro, a mio avviso, tener conto del fatto che con il decreto legislativo 504/1992 sono state abrogate implicitamente (ex art. 15 delle preleggi) tutte le norme legislative incompatibili con la nuova normativa, ed in particolare tutte le norme del D.P.R. 643/1972 che presupponevano l identita tra l oggetto del trasferimento e l oggetto dell imposizione al 31 dicembre 1992. Occorre, pertanto, non tenere eccessivo conto della lettera degli articoli 2 e 7 del suddetto D.P.R. 643/1972, ma piuttosto analizzare la complessiva disciplina dell imposta INVIM, quale risulta dalla combinazione delle due leggi sopra citate. Ed occorre soprattutto, ai nostri fini, tener conto in primo luogo degli effetti civilistici dell estinzione del diritto di usufrutto: nel momento in cui l usufrutto viene meno (per morte, cessazione del termine, consolidamento, ecc.), cessano, con quella decorrenza, gli effetti dell usufrutto stesso nei rapporti tra proprietario ed usufruttuario e nei rapporti con i terzi: di conseguenza il diritto di proprieta si espande, per ricomprendere quelle facolta che prima erano comprese nelle facolta dell usufruttuario, e che in capo all usufruttuario sono rimaste anche posteriormente al 3 Sulla configurazione dell usufrutto come diritto parziario che limita il diritto di proprieta, nel quale ultimo sono comprese, anche se quiescenti, le facolta di godimento proprie dell usufrutto, e quindi sull identita strutturale dei diritti di piena proprieta e nuda proprieta, v. BIGLIAZZI GERI - Usufrutto, uso e abitazione, Milano 1979, p. 21 ss., e dottrina ivi citata.

31 dicembre 1992 4. Pertanto, anche ai fini di una valutazione della capacita contributiva dell alienante (parametro di sicura rilevanza anche nell ambito dell imposta INVIM, ai sensi dell articolo 53, primo comma, della Costituzione), l incremento di valore maturato al 31 dicembre 1992 sicuramente riguardava il solo diritto di nuda proprieta. A cio occorre aggiungere, per comprendere meglio la ratio del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, che alla soppressione dell INVIM con effetto dal 1 gennaio 1993 ha fatto da contrappeso l istituzione dell imposta comunale sugli immobili (ICI), imposta al cui pagamento e tenuto l usufruttuario e non il nudo proprietario, e che, nella fattispecie che ci occupa, e stata quindi pagata annualmente dall usufruttuario, a decorrere dal 1 gennaio 1993 e fino all estinzione del diritto di usufrutto. Alla luce di quanto sopra, si puo ritenere che, in tutti i casi in cui ricorra una disomogeneita, una non perfetta corrispondenza del contenuto dei diritti e delle facolta trasferiti, rispetto ai diritti e le facolta di cui il soggetto passivo era titolare alla data del 31 dicembre 1992, e esclusivamente la situazione a quest ultima data a dover essere presa in considerazione. Di conseguenza, si prospettano le seguenti soluzioni: il titolare della nuda proprieta al 31 dicembre 1992 diviene successivamente titolare della piena proprieta (per estinzione dell usufrutto, o per acquisto dello stesso da potere dell usufruttuario): il valore finale va determinato con esclusivo riferimento alla nuda proprieta al 31 dicembre 1992, tenendo conto, ai fini dei coefficienti di legge, dell eta dell usufruttuario alla medesima data; il titolare del diritto di usufrutto al 31 dicembre 1992 diviene successivamente titolare della piena proprieta (per acquisto della nuda proprieta, e conseguente consolidamento): come sopra precisato, il valore finale viene determinato con esclusivo riferimento al diritto di usufrutto, valorizzato alla medesima data del 31 dicembre 1992. Si ritiene, concludendo, di poter interpretare le norme sopra riportate nel senso che, nell attuale sistema normativo, non si presuppone necessariamente una perfetta identita di contenuto tra il diritto trasferito e quello che forma oggetto di imposizione ai fini INVIM, e che quest ultimo deve essere individuato con esclusivo riferimento alla 4 Sull effetto di espansione del diritto di proprieta per effetto del venir meno dell usufrutto a seguito

situazione giuridica soggettiva dell alienante a titolo oneroso (o dell acquirente a titolo gratuito) alla data del 31 dicembre 1992. Conseguentemente, con riferimento al quesito in oggetto, il valore finale dell immobile alienato va riferito al diritto di nuda proprieta. Gaetano Petrelli della sua estinzione, v. BIGLIAZZI GERI - Usufrutto, uso e abitazione, cit., p. 23 ss., e dottrina ivi citata.