REGIONE PUGLIA. Programma Operativo Regionale 2007-2013 Fondo Sociale Europeo. Comitato di sorveglianza del 8 luglio 2008



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REGIONE PUGLIA Programma Operativo Regionale 2007-2013 Fondo Sociale Europeo Comitato di sorveglianza del 8 luglio 2008 REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE Obiettivo Convergenza 2007-2013 Versione CdS dell 8 luglio 2008 1

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE Obiettivo Convergenza 2007/2013 (di seguito denominato "Comitato") visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e in particolare l articolo 63, paragrafo 2; visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, confermato con decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi; visto il Programma Operativo Regionale FSE Obiettivo Convergenza 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007)5767 del 21/11/07; vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2303 del 29/12/07 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE Obiettivo Convergenza 2007/2013 d intesa con l Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FSE Obiettivo Convergenza 2007-2013; ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione del ruolo, dei compiti e delle regole di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE Obiettivo Convergenza 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5767 del 21/11/07. ARTICOLO 2 Composizione del Comitato Il Comitato di Sorveglianza é presieduto dall Assessore regionale al Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale o, in caso di assenza o impedimenti, dal Dirigente del Settore Formazione Professionale. Sono membri del Comitato, in conformità con quanto previsto nell atto istitutivo dello stesso: il Settore Formazione Professionale dell Assessorato regionale al Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale, in qualità di Autorità di Gestione del FSE; 2

il Ministero dello Sviluppo economico Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali; il Ministero dell Economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l Unione Europea (IGRUE), in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87; il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per le Politiche per l Orientamento e la Formazione, Divisione VII, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo Sociale Europeo; il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio V della Direzione Generale per gli Affari Internazionali, in qualità di Autorità di Gestione del PON Competenze per lo sviluppo; il Ministero del Lavoro, Divisione I della Direzione Generale Politiche per l Orientamento e la Formazione, in qualità di Autorità di Gestione del PON Governance e Azioni di Sistema; la Commissione Europea; il Ministero dell Interno; il Settore Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, Ufficio Autorità di Certificazione, in qualità di Autorità di Certificazione del FSE; il Settore Controllo di Gestione dell Assessorato regionale Bilancio e Programmazione, in qualità di Autorità di Audit del FSE; la Consigliera regionale di parità, in qualità di responsabile delle politiche di pari opportunità a livello regionale; il Settore Programmazione e Politiche Comunitarie dell Assessorato regionale Bilancio e Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del FESR; il Settore Caccia a Pesca dell Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari, in qualità di Autorità di Gestione del FEP; il Settore Agricoltura dell Assessorato regionale Risorse Agroalimentari, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia; l Autorità ambientale regionale, in qualità di responsabile delle politiche ambientali a livello regionale; l Ufficio Regionale Garante di Genere; il Settore Diritto allo Studio e il Settore Università e Ricerca dell Assessorato regionale Diritto allo Studio; il Presidente del Nucleo Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici; l Ufficio Regionale Scolastico; il partenariato istituzionale e le autonomie funzionali Anci, Upi, Uncem e Unioncamere; il partenariato economico e sociale su designazione delle associazioni di categoria e del terzo settore (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confindustria, Cia, Coldiretti, Confcooperative, Confcommercio, Legacoop, Confartigianato, Cna, Confersercenti, Confagricoltura, Confapi, Abi). La Commissione Europea partecipa a titolo consultivo. 3

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall Amministrazione, dall Ente o dall Organismo rappresentato. Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti dei componenti potranno essere deliberate dal Comitato stesso, conformemente al suo regolamento interno. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle altre amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche attinenti agli argomenti all ordine del giorno. I componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati dal FSE, dovranno astenersi dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse. ARTICOLO 3 Compiti del Comitato Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma Operativo. A tal fine: - esamina eventuali problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del programma e propone misure atte alla loro risoluzione; - esamina e approva, entro 6 mesi dall approvazione del Programma Operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate ed approva ogni revisione di tali criteri, secondo le necessità di programmazione; - viene informato sui risultati della verifica di conformità ai criteri di selezione effettuata dall Autorità di Gestione sulle operazioni avviate prima dell approvazione di detti criteri; - valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del Programma Operativo, sulla base dei documenti presentati dall Autorità di Gestione; - esamina i risultati dell esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48.3 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006; - esamina ed approva i Rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione alla Commissione europea; - è informato in merito al Rapporto annuale di controllo e alle eventuali osservazioni espresse a riguardo dalla Commissione europea in seguito all esame del Rapporto; - può proporre all'autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi o di migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria; - esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi. - è informato del piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità, secondo le modalità attuative definite ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006. L Autorità di Gestione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del POR, ai fini del 4

successivo inoltro alla Commissione Europea che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano, assume la relativa decisione. ARTICOLO 4 Modalità di funzionamento Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata. Le riunioni si tengono presso l Assessorato al lavoro, cooperazione e Formazione professionale della Regione Puglia, o in altra sede indicata dal Presidente all atto della convocazione. L ordine del giorno è proposto dal Presidente e terrà conto anche delle richieste pervenute per iscritto dai membri del Comitato. In caso di urgenza il Presidente può fare esaminare uno o più punti non iscritti all ordine del giorno per l approvazione. I membri del Comitato ricevono la convocazione e l ordine del giorno provvisorio, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione. L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l esame, l approvazione, la valutazione da parte del Comitato, ovvero ogni altro documento di lavoro, vengono trasmessi per posta elettronica e/o a mezzo fax almeno due settimane prima della riunione. Su iniziativa del Presidente le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, centrali e della Commissione europea. Il Comitato si intende regolarmente costituito e le sue determinazioni validamente assunte se sono presenti almeno la metà dei componenti all inizio dei lavori. Le decisioni sono assunte secondo la prassi del consenso. Il voto su un punto ove sia espressamente richiesto potrà essere rinviato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento. 5

ARTICOLO 5 Procedura di consultazione scritta Nei casi di necessità, la Presidenza può consultare i membri del Comitato attraverso una procedura scritta. I documenti da sottoporre all esame vengono inviati per posta elettronica ai membri del Comitato, i quali per iscritto esprimono il loro parere entro quindici giorni lavorativi dalla data di spedizione. La relativa deliberazione si intende approvata se entro tale termini non pervengono obiezioni scritte da parte dei membri che devono esprimere il loro consenso. La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso, e l eventuale diniego va motivato. ARTICOLO 6 Verbali Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria tecnica del Comitato, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione. Il verbale è approvato dai membri del Comitato nel corso della riunione successiva del Comitato. I verbali delle riunioni debbono riportare, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo. I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l approvazione del verbale nella successiva riunione. L approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al precedente art. 5. ARTICOLO 7 Segreteria tecnica del Comitato Il Comitato può avvalersi per l espletamento delle sue funzioni di un apposita segreteria tecnica. La segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza è in capo all Autorità di Gestione. Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell asse Assistenza Tecnica del POR Puglia FSE 2007-2013 nel rispetto delle disposizioni dell articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa. La segreteria è responsabile dell organizzazione dei lavori del Comitato, della preparazione e dell invio della documentazione inerente i lavori, delle 6

relazioni, degli ordini del giorno nonché della redazione dei verbali delle riunioni. Per consentire l invio della documentazione, i membri del Comitato comunicano alla Segreteria tecnica l indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi. L indirizzo di posta elettronica della Segreteria tecnica è: autoritagestionefse@regione.puglia.it. ARTICOLO 8 Trasparenza e comunicazione Il Comitato di Sorveglianza garantisce un adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprende la sintesi delle principali deliberazioni assunte. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l eventuale coinvolgimento della Commissione nel rispetto del regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nel sito www.regione.puglia.it della Regione Puglia, a cura dell Autorità di gestione del POR FSE, di concerto con la Segreteria tecnica del Comitato. ARTICOLO 9 Norme finali Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di sorveglianza, d intesa con l Autorità di Gestione. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento interno valgono le disposizioni generali contenute nel Regolamento n. 1083/2006 e nel Programma Operativo FSE Obiettivo Convergenza 2007-2013 della Regione Puglia. 7