TRIBUNALE DI ROSSANO. Ufficio del giudice del Lavoro

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TRIBUNALE DI ROSSANO Ufficio del giudice del Lavoro OGGETTO: ISTANZA DI TRATTAZIONE DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI CON PROCEDIMENTO ACCELERATO EX ART: 104 BIS DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Rossano, dott. Paolo Coppola, nella causa iscritta al numero 958/09 R.G.A.C. promossa da Affatato Franco difeso dagli avv. Leonardo Trento e Daniela Boccuti contro Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza difesa dall avv. Silvia Cumino, in relazione all ordinanza ex art.234 Trattato CE di pregiudizialità comunitaria del 14 dicembre 2009, rileva: 1) l ordinanza allegata della quale con la presente si richiede trattazione con procedimento accelerato, è incentrata sul principio di uguaglianza non discriminazione, in linea generale e come espresso dalle Clausole 4 e 5 della Direttiva 1999/70/CE, nonché sull esame di una serie di rapporti che appaiono riconducibili all ambito applicativo della direttiva; 2) ove codesta Corte dovesse fornire elementi interpretativi atti a ritenere che ipotesi evidenziate ricadono nell ambito applicativo della Direttiva e che, in tutte le ipotesi indicate, il datore di lavoro sia lo Stato nelle sue varie forme, dovrebbe trarsi probabilmente la considerazione che l art 36 del D.Lgs. 165/2001 è norma applicabile ad un numero ridottissimo di casi e che gli altri sono privi delle tutele di cui alla Clausola 5, ovvero sono destinatari, probabilmente ingiustificatamente, di una tutela estremamente ridotta; 3) ne consegue la necessità, per questo Giudice, di verificare se l art 36 del D.Lgs. 165/2001 sia norma generale, ovvero preveda una sanzione applicabile a tutte le fattispecie indicate, ovvero quale

sia la sanzione applicabile volta per volta, anche alla luce del principio di uguaglianza non discriminazione, che probabilmente non consente di diversificare tutte le ipotesi analizzate; 4) si tratta quindi di ricondurre a sistema l intero precariato pubblico al fine di ritrovare e verificare la sanzione comune, alla luce del predetto principio di uguaglianza non discriminazione e di effettività; 5) in questa ottica è quindi necessario verificare se l art 36 del D.Lgs. 165/2001 abbia le caratteristiche di cui alla sentenza Vassallo, anche alla luce della complessiva efficacia dissuasiva del sistema, come verrà a delinearsi all esito delle risposte di codesta Corte. È evidente quindi che le questioni interpretative sollevate da questo Giudice non riguardano solo la posizione processuale del ricorrente Affatato Franco, ma anche quella di numerosi altri ricorrenti in analoghi giudizi pendenti (per decine di cause davanti a questo Ufficio rimettente e su identiche questioni davanti a Giudici di tutta Italia) e che le questioni proposte riguardano in generale centinaia di migliaia di lavoratori con rapporti che, a vario titolo, appaiono riconducibili alla fattispecie del rapporto di lavoro a tempo determinato con lo Stato ed estromessi dal lavoro alla scadenza del termine, ovvero per i quali si disconosce addirittura la sussistenza di un rapporto di lavoro (lavoratori LSU/LPU). Per alcune di tali cause i lavoratori domandano nei processi davanti ai Giudici nazionali che, previa declaratoria della nullità del termine, siano riqualificati e ripristinati i loro rapporti di lavoro (domanda nella causa principale, nel corso della quale è stata proposta la presente questione interpretativa), mentre in relazione ad altre situazioni soggettive i lavoratori coinvolti appaiono non avere neppure la consapevolezza della sussistenza di un rapporto di lavoro a termine o ancora non sono nelle condizioni di richiedere tutela giurisdizionale perché l Italia disconosce la sussistenza di un rapporto di lavoro. Con riferimento alla compatibilità delle norme interne con la disciplina comunitaria il quadro interpretativo interno appare ancora molto controverso ed incerto, tanto che a distanza di oltre 3 anni dalla pronuncia delle sentenze Marrosu Sardino e Vassallo la effettività del rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 1999/70/CE non appare ancora assicurata. Tanto premesso questo giudice formula espressa istanza alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell art.104 bis del Regolamento di procedura della stessa Corte, di trattare le domande pregiudiziali che di seguito si riportano con procedimento accelerato: 1) se la clausola n. 2.1 dell Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE osta ad una norma interna, come quella dettata per i lavoratori LSU/LPU dall art 8, comma 1, del DLgs 468/97 e dall art 4, comma 1, della legge 81/00, che, nell escludere per lavoratori da essa disciplinari la instaurazione di un

rapporto di lavoro finisce con l escludere la applicabilità della normativa sul rapporto di lavoro a termine di recepimento della direttiva 1999/70/CE; 2) se la clausola n. 2.2 dell Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE consenta di includere lavoratori come i lavoratori LSU/LPU disciplinati dal DLgs 468/97 e dalla legge 81/00, nell ambito di non applicazione della Direttiva 1999/70/CE; 3) se i lavoratori di cui al quesito n. 2 rientrino nell ambito definitorio di cui alla clausola 3.1 dell Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE; 4) se la clausola 5 dell Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di uguaglianza non discriminazione ostino ad una disciplina per lavoratori nel settore scuola (cfr in particolare l art 4, comma 1, l. 124/99 e l art 1, comma 1, lett a, del DM n. 430/00), che consenta di non indicare la causalità del primo contratto a termine, prevista in via generale dalla disciplina interna per ogni altro rapporto di lavoro a termine, nonché di rinnovare i contratti indipendentemente dalla sussistenza di esigenze permanenti e durevoli, non preveda la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti, nonché normalmente nessuna distanza tra i rinnovi ovvero, nell ipotesi delle supplenze annuali, corrispondente alle vacanze estive in cui la attività scolastica è sospesa, ovvero fortemente ridotta; 5) se il corpus di disposizioni normative del settore scuola, come descritto, possa ritenersi complesso di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi; 6) se, ai sensi dell art 2 della Direttiva 1999/70/CE, il DLgs 368/01 e l art 36 del DLgs 165/01 possa ritenersi disposizione avente caratteristiche di disposizione di recepimento della direttiva 1999/70/CE in relazione ai rapporti di lavoro a termine nel settore scuola; 7) se un soggetto, avente le caratteristiche di Poste Italiane S.p.a., ovvero: - è di proprietà dello Stato; - è sottoposta al controllo dello Stato; - il Ministero delle comunicazioni opera la scelta del fornitore del servizio universale ed in genere svolge tutte le attività di verifica e controllo materiale e contabile del soggetto in questione, con fissazione degli obiettivi relativi al servizio universale reso; - esercita un servizio di pubblica necessità di preminente interesse generale; - il bilancio del soggetto è collegato al bilancio dello Stato;

- i costi del servizio reso sono determinati dallo Stato che corrisponde al soggetto importi per coprire i maggiori costi del servizio, debba ritenersi organismo statale, ai fini della diretta applicazione del diritto comunitario; 8) in caso di risposta positiva al quesito n. 7, se ai sensi della clausola 5 detta società possa costituite settore, ovvero l intero ambito del personale da questa impiegabile categoria specifica di lavoratori, ai fini della differenziazione delle misure ostative; 9) in caso di risposta positiva al quesito n. 7, se la clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE da sè sola, ovvero in uno con la clausole 2 e 4 ed il principio di uguaglianza non discriminazione, osti ad una disposizione quale l art 2, comma 1 bis, del DLgs 368/01 che consente una a-causale apposizione del termine al contratto di lavoro in relazione ad uno specifico soggetto, ovvero esima detto soggetto, differentemente dalla misura ostativa interna ordinariamente prevista (art 1 del DLgs 368/01), dall indicare per iscritto e provare, in caso di contestazione, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che hanno determinato la apposizione del termine al contratto di lavoro, tenuto conto che è possibile procedere ad una proroga dell originario contratto richiesta da ragioni oggettive e riferentesi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; 10) se il DLgs 368/01 e l art 36, comma 5, del DLgs 165/01, costituiscano normativa generale di recepimento della direttiva 1999/70/CE per il personale dipendente dello Stato, tenuto conto delle eccezioni a dette disposizioni generali come definite all esito della risposta ai quesiti da 1 a 9; 11) se, in mancanza di disposizioni sanzionatorie in relazione ai lavoratori del tipo LSU/LPU e della Scuola come descritti, la direttiva 1999/70/CE ed in particolare la clausola 5, comma 2, lett b, osti alla applicazione analogica di una disciplina meramente risarcitoria, quale quella prevista dall art 36, comma 5, del DLGS 165/01, ovvero se la clausola 5, comma 2, lett b, ponga un principio di preferenza perché i contratti o rapporti siano ritenuti a tempo indeterminato; 12) se il principio di uguaglianza non discriminazione comunitario, la clausola 4, la clausola 5.1, ostino ad una differenziazione di discipline sanzionatorie nel settore personale dipendente degli organismi Stato sulla scorta della genesi del rapporto di lavoro, ovvero del soggetto datore di lavoro, o ancora nel settore Scuola; 13) se, definito l ambito interno di recepimento della direttiva 1999/70/CE nei confronti dello Stato e degli organismi ad esso equiparati a seguito della risposta ai quesiti precedenti, la clausola 5 osti ad una disciplina quale quella di cui all art 36, comma 5, del DLgs 165/01, che vieti in maniera assoluta verso lo Stato la conversione dei rapporti di lavoro, ovvero quali ulteriori verifiche debbano essere

compiute dal giudice interno al fine della non applicazione del divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, 14) se la Direttiva 1999/70/CE debba operare integralmente nei confronti dell Italia, ovvero se la conversione dei rapporti di lavoro nei confronti della PA appaia essere contraria ai principi fondamentali dell Ordinamento interno e, quindi, da non applicare in parte qua la clausola 5, perché determinante effetto contrario all art I-5 del Trattato di Lisbona, non rispettando la struttura fondamentale, politica e costituzionale ovvero funzioni essenziali dell Italia; 15) se la clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE, nel prevedere, in ipotesi di divieto di conversione del rapporto di lavoro, la necessità di una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori, rispetto ad analoghe situazioni di diritto interno, al fine di sanzionare debitamente gli abusi derivanti dalla violazione della stessa clausola 5 e di eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario, imponga di tener conto quale situazione analoga di diritto interno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo Stato, cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in assenza dell art 36, ovvero di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con soggetto privato, nei confronti del quale il rapporto di lavoro avrebbe avuto caratteristiche di stabilità analoghe a quelle di un rapporto di lavoro con lo Stato; 16) se la clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE, nel prevedere, in ipotesi di divieto di conversione del rapporto di lavoro, la necessità di una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori, rispetto ad analoghe situazioni di diritto interno, al fine di sanzionare debitamente gli abusi derivanti dalla violazione della stessa clausola 5 e di eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario, imponga di tener conto quale sanzione: a) del tempo necessario a trovare nuova occupazione e della impossibilità ad accedere ad una occupazione che presenti le caratteristiche di cui al quesito sub 15; ovvero, di contro, del monte delle retribuzioni che si sarebbero percepite in ipotesi di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. ***** Per ulteriormente giustificare la presente istanza di procedimento accelerato, con riferimento all esistenza dei motivi di urgenza di una statuizione sulla questione proposta in via pregiudiziale, si mette in evidenza quanto segue: 1. Il diritto al lavoro è uno dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, rappresentando un valore addirittura fondante della Repubblica stessa (art. 1 Costituzione) e criterio ispiratore dell emancipazione sociale oltre che oggetto di tutela forte (art.

35 Costituzione), la cui affermazione, attraverso idonee forme di tutela anche di tipo giudiziario, se richieste, mal si concilia con tempi di definizione dilatati. 2. All esito delle sentenze n. 214/2009, n. 215/2009 e n. 293/2009 della Corte Costituzionale, potrebbero verificarsi, in concreto, situazioni di differenziazione e discriminazione, nella tutela processuale tra lavoratori ugualmente precari alle dipendenze dello Stato. Nella prima di dette decisioni la Corte Costituzionale ha disconosciuto che una delle parti sia Stato ai fini della applicazione diretta della direttiva 1999/70/CE e nelle altre ha negato che le procedure di stabilizzazione dei precari con rapporto di lavoro a tempo determinato rientrino nell ambito di applicazione della direttiva stessa. 3. L entità della questione è evidenziata dal grande numero di identici giudizi pendenti e dalla circostanza che l intero sistema dei rapporti di lavoro a tempo determinato con lo Stato è indirettamente coinvolto con la questione. Infatti sono stati posti numerosi quesiti finalizzati a ricondurre a sistema l art 36 del DLgs 165/2001, per esigenze di rispetto del principio di uguaglianza non discriminazione, ed a verificare se il risarcimento del danno dallo stesso previsto possieda idonee caratteristiche di effettività, ai fini della applicazione del diritto comunitario derivato; in questa ottica è apparso necessario verificare se la direttiva 1999/70/CE si applichi ad una serie di rapporti, cui non si applica, prima facie, per diritto interno, il risarcimento del danno di cui all art 36 predetto. Appare quindi necessario accertare se le conseguenze, in tutte le ipotesi di precariato pubblico con rapporti di lavoro a termine, siano da disciplinare con identica misura ostativa e quale. Infine valutare la reale efficacia dell art 36. In effetti, ove codesta Corte dovesse fornire elementi di interpretazione atti a far ritenere che l intera materia rimessale appartiene, ai sensi del diritto dell Unione, al campo del rapporto di lavoro a termine, dovrebbe trarsi la conseguenza che in Italia è vigente un sistema normativo elusivo, in favore dello Stato, della Direttiva 1999/70/CE. Dovrebbero quindi trarsi conseguenze in tema di disapplicazione di gran parte della disciplina interna in materia di rapporto di lavoro a termine con lo Stato, compreso l art 36 di cui alla questione sottoposta a questo giudice. 4. se il giudizio seguisse il suo naturale corso, appare evidente il rischio di pronunce che non tengano in alcun conto della circostanza che i rapporti dedotti (circa 200.000) sono, probabilmente, coperti dalla tutela di cui alla Direttiva 1999/70/CE. Anche alcune pronunce della Corte Costituzionale (sentenze 215 e 293 del 2009, relative a procedure di stabilizzazione) sono prive di alcun riferimento alla direttiva 1999/70/CE. Il Giudice nazionale, di contro, è tenuto all esame della conformità della normativa dello Stato membro, di appartenenza, ai suddetti principi, ma è la Corte di Giustizia, attraverso la pronuncia sui ricorsi di pregiudizialità comunitaria, ex art. 234 CE, l unica competente a fornire al Giudice nazionale gli strumenti interpretativi propri del diritto comunitario

che possano consentirgli di valutare correttamente tale conformità. La competenza pregiudiziale costituisce, quindi, un momento fondamentale della collaborazione tra le autorità nazionali degli Stati membri e le autorità comunitarie, in particolare tra il potere giudiziario nazionale ed il potere sopranazionale. 5. Questo Ufficio chiede, conseguenzialmente, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che, in deroga alle disposizioni del Regolamento di procedura della stessa Corte, valuti, la possibilità, in via eccezionale, di trattare la proposta domanda pregiudiziale secondo un procedimento accelerato. Ordina alla Cancelleria che la presente istanza e la copia conforme all originale dell ordinanza di pregiudizialità comunitaria, notificata alle parti costituite, siano trasmesse alla Corte di Giustizia delle Comunità europee mediante plico raccomandato indirizzato alla «Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità europee, L-2925 Lussemburgo», nonché anticipate alla Corte per fax al numero +352 43 37 66. Rossano lì 21.12.09 Il Giudice del lavoro Dott. Paolo Coppola