Attività Produttive Turismo Alberghi - residenze turistico/alberghiere- alberghi diffusi Descrizione Ai sensi dell'art. 10 della Legge delle Marche n. 9/2006 "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo" : 1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione. 2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi. 3. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere e suite. 4. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o posto-cottura. 5. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio anche in stabili separati, purché ubicati nel centro storico e distanti non oltre cinquecento metri dall edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali, compreso l eventuale servizio di ristorazione. 6. Le strutture alberghiere di cui ai commi 3 e 4 possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello della sede principale ad una distanza non superiore a cinquanta metri o in una parte separata dello stesso immobile con accesso da un diverso ingresso. 7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale.
Requisiti Per svolgere l attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: Requisiti morali: assenzadi cause ostative elencate nell art. 71 del D.LGS. 59/2010; assenza cause ostative elencate nell art. 67 del D.LGS. 159/2011; possesso dei requisiti morali previsti dal R.D. n.773/1931 (T.U.L.P.S.); assenza di condanne ai sensi dellalegge 20 Febbraio 1958 n.75 (Legge Merlin). Requisiti professionali: L attività alberghiera, che comprende la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a possesso requisiti professionali previsti dall articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010. Altri requisiti: destinazione urbanistica; requisiti tecnici; requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia; Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario. Adempimenti Per l' avvio, o la modifica dell'attività è necessario presentare: SCIA Allegato A; Modello Notifica Igenico Sanitaria Planimetria firmata dal Tecnico (per Asur) Ricevuta Diritti Nia Procura speciale per presentazione on line della pratica al Suap Documento d'identita' di ciascun soggetto firmatario della Procura Speciale
La classificazione alberghiera rilasciata dalla Provincia; Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco o DIA depositata presso il Comando Vigili del Fuoco (se la struttura ha più di venticinque posti letto); L autorizzazione in deroga rilasciata da ASL (in presenza di locali sotterranei o semisotterranei ad uso lavorativo); Accettazione rappresentanza (se necessario); Autocertificazione requisiti morali (se necessario); Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario). Per subentrare nell attività, ovvero trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa, è necessario presentare: SCIA Allegato A; Accettazione rappresentanza (se necessario); Autocertificazione requisiti morali (se necessario); Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario). PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI: L importo da pagare ammonta a: - euro xxx,xx per imposte; - euro xxx,xx per tasse ; - euro xxx,xx per diritti di segreteria. Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: XXXXXXXXXXXXXX SANZIONI L amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione( trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, l amministrazione, ferma restando l applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela. MEZZI DI RICORSO: a) per l interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli effetti b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo territorialmente competente. Normativa Nazionale DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 n.59 DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 479 DEL 14-05-2007 - REGIONE MARCHE - 14/05/2007, n. 479 - B.U.R. 25/05/2007, n.47 strutture ricettive alberghiere. Integrazioni e modifiche alla DGR n. 479/2007 relativa alle caratteristiche e alle tipologie nonche' ai livelli, alle procedure e ai requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere - LR n. 9/2006 Caratteristiche e requisiti degli alberghi diffusi - Integrazione del punto 3 della DGR n. 479/2007 Integrazioni e modifiche alla DGR n. 479/2007 relativa alle caratteristiche e alle tipologie nonche' ai livelli, alle procedure e ai requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere - LR n. 9/2006 Determinazione delle caratteristiche e delle tipologie nonche' dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Art. 10, comma 7 e articolo 13, comma 2 della LR n. 9/2006 Criteri ambientali per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo). Definizione delle modalita' per la comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive - articoli 40 e 41 della LR n. 9/2006 LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9 Testo unico delle norme regionali in materia
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