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n. 02/2016 Aggiornata al 08.01.2016 Pagina 6 di 6 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 08/01/2016 INVIO SPESE SANITARIE PER IL 730 PRECOMPILATO NOVITA COM. STAMPA DEL 05/01/2016 - PROVV. N. 103408 DEL 31/07/2015; DM 31/07/2015; L. 208/2015 ART. 1 COMMI DA 949 A 951, 953 E 957; DLGS 175/2014 Sintesi: ai fini della predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria (cd. STS ) mette a disposizione dell Agenzia le spese sostenute per le prestazioni sanitarie; a tal fine, entro il prossimo 31/01/2016, medici, odontoiatri, ASL, ospedali, cliniche private (e altri soggetti) dovranno comunicare al STS, le spese mediche sostenute dai contribuenti nell intero anno 2015. Questi possono affidarsi anche al proprio commercialista o al proprio CAF che gestisce la contabilità. Riguardo le scadenze per l invio dei dati, un recente comunicato stampa dell Agenzia ha chiarito che: entro il 31/01/2016: strutture sanitarie e medici devono trasmettere al STS i dati (sia delle spese sanitarie sostenute nel 2015, che di eventuali rimborsi erogati ai contribuenti nel 2015) entro il 29/02/2016: gli enti/casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del SSN devono inviare all Agenzia i dati sulle spese sanitarie rimborsate nel 2015 ai contribuenti (per effetto dei contributi da questi versati a tali enti/casse). Infine, nell ambito della Legge di stabilità 2016 sono state apportate le seguenti novità: soggetti obbligati: tra i soggetti tenuti all invio dei dati al STS, sono state incluse anche le strutture autorizzate all erogazione di servizi sanitari anche se non accreditate. E poi ridefinita la categoria degli Enti/Casse/società/fondi integrativi al SSN tenuti all invio dei dati e sono implementate le informazioni da trasmettere. consultazione dati: tutti i contribuenti, indipendentemente dalla predisposizione del 730 precompilato, potranno consultare i dati relativi alle spese sanitarie acquisite dal STS mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso spesometro: per il 2016, in via sperimentale, viene meno l obbligo di includere nello spesometro le informazioni già inviate al STS mitigazione sanzioni: in relazione alla violazione circa gli obblighi di trasmissione dei dati utili alla predisposizione del 730 precompilato, per le trasmissioni - effettuate nel 2015, relative al 2014 (es: premi assicurativi infortuni, ecc.) - o effettuate nel 1 anno di introduzione dell obbligo (è il caso delle spese sanitarie relative al 2015) non si applicano sanzioni in caso: - di "lieve tardività" nella trasmissione dei dati; - di errata trasmissione degli stessi, a condizione che l errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Entro il 31/01/2016 i medici o i loro delegati (commercialisti/caf) devono procedere alla trasmissione, al STS, delle prestazioni sanitarie erogate nel 2015, utili per la precompilazione del 730/2016. FARMACIE, MEDICI E DENTISTI, AMBULATORI E ALTRE STR. SANIT. 730 PRECOMPILATO SUL SITO entro il 31/01/2016 entro il 15/04/2016 SISTEMA TESSERA SANITARIA entro il 1/03/2016 AGENZIA ENTRATE ADEMPIMENTO A REGIME: la legge di stabilità 2016 prevedendo l invio di detti dati per le prestazioni erogate dal 2015 introduce a regime tale adempimento.

INVIO DATI RELATIVI A SPESE SANITARIE - DISPOSIZIONI GENERALI La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte di: 1) farmacie (pubbliche e private) aziende sanitarie locali (ASL) aziende ospedaliere istituti di ricovero e cura a carattere 2) scientifico policlinici universitari presidi di specialistica ambulatoriale 3) medici e odontoiatri SOGGETTI INTERESSATI ALL INVIO DEI DATI strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica (1) e assistenza integrativa (2) (fattispecie residuale) altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari (1) Assistenza protesica: è l'insieme di prestazioni, erogabili dal SSN, che comportano la fornitura di dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) destinati agli assistiti che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente (es: fornitura di carrozzine, letti ortopedici, protesi d arto, ecc.) (2) Assistenza integrativa: fornitura di dispositivi medici monouso (assorbenti per incontinenti, cateteri, ecc), presidi per diabetici e presidii dietetici e nutrizionali (es.: alimenti senza glutine, ecc.). SOGGETTI ESCLUSI: non devono procedere all invio (pur attribuendo spese detraibili per i contribuenti) tutti quei soggetti che operano a titolo personale che non risultano essere iscritti all albo dei medici : - i cd. paramedici : fisioterapisti, logopedisti, ecc. - ottici - veterinari. ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI: a causa della loro natura collettiva sono escluse tra i soggetti abilitati all invio al sistema TS (pur essendo obbligate all emissione della fattura a nome dell associazione professionale stessa); pertanto possono procedere all invio solo tramite intermediario (non in proprio). NOVITÀ - Legge Stabilità 2016 Modificando l art. 3 c. 3 DLgs. 175/2014, si dispone che sono inclusi tra i soggetti tenuti all invio dei dati al STS anche le strutture autorizzate per l erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA T.S. Con il comunicato stampa n. 2/2016, l Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le scadenze previste per l invio dei dati utili ad individuare l importo detraibile delle spese sanitarie sostenute. SCADENZA 31/01/2016 29/02/2016 (il 28/02 cade di domenica) ADEMPIMENTO le strutture sanitarie e i medici trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi: - alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2015 - ai rimborsi erogati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate (allegato A al DM 31/07/2015) gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del SSN inviano all Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell anno 2015 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse. Resta pertanto fermo l obbligo di trasmissione entro il 31/01 al STS dei dati relativi ai rimborsi effettuati dalle strutture sanitarie e dai medici per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

NOVITÀ - Legge Stabilità 2016 Con la modifica dell art. 78 c. 25-bis L.413/91, è ridefinita la categoria degli Enti/Casse/società/fondi integrativi al SSN tenuti all invio dei dati e sono implementate le informazioni da trasmettere. In particolare è ora disposto che: a) b) tra i soggetti tenuti all invio dei dati entro il 28/02 sono ricompresi: gli Enti / Casse / società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale i fondi integrativi del SSN che nell anno precedente hanno ottenuto l attestazione di iscrizione all Anagrafe dei fondi integrativi del SSN gli altri fondi comunque denominati vanno trasmessi i dati relativi alle spese sanitarie: rimborsate per effetto dei contributi versati (deducibili / detraibili) che non sono rimaste a carico del contribuente ciò con riferimento agli oneri sia detraibili che deducibili ai fini IRPEF. DECORRENZA: anche tale obbligo decorre a partire dai rimborsi erogati nell anno 2015. PROCEDURE PREVENTIVE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato), da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, alternativamente: direttamente dall interessato: a tal fine è sufficiente procedere alla abilitazione acquisendo le credenziali di accesso al sito internet di STS Nota: il sanitario risulta già in possesso delle credenziali se effettua la trasmissione elettronica delle ricette mediche o dei certificati telematici. In caso contrario, è possibile ottenere le credenziali, alternativamente: - recandosi personalmente alla sede provinciale dell Ordine di propria competenza - accedendo al sito del sistema TS tramite la propria TS-CNS - registrandosi al sito con una specifica modalità di riconoscimento basata su una serie di verifiche: presenza del nominativo e corrispondenza dei dati forniti dall OdM; corrispondenza dei dati della tessera sanitaria in corso di validità; verifica della corrispondenza dell indirizzo PEC. o tramite intermediario incaricato. ATTENZIONE - INTERMEDIARI INCARICATI E RICHIESTA DI ABILITAZIONE I dati possono essere trasmessi tramite: - le associazioni di categoria - altri soggetti (es: commercialista, CAF, ecc.) i quali: in generale: devono richiedere alla RGS apposita abilitazione all invio telematico per conto del farmacista/altra struttura sanitaria delegante; la RGS invia poi l autorizzazione tramite PEC al soggetto delegato deroga - medici e odontoiatri : secondo quanto indicato dalle istruzioni operative del sito web Progetto Tessera Sanitaria, per medici ed odontoiatri: - l abilitazione alla RGS non risulta essere più richiesta - l intermediario riceve automaticamente dal sito STS la notifica di abilitazione alla trasmissione dei dati per conto del medico/odontoiatra delegante (è la STS a notificare alla RGS la autorizzazione concessa).

RILASCIO DELLA DELEGA AL COMMERCIALISTA O AL CAF Per conferire la delega il medico deve collegarsi alla sua area riservata di Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso. A seguito dell esito positivo delle verifiche, l applicazione procede a generare le credenziali al medico ed invia tramite PEC, alla casella indicata, le chiavi di accesso al Sistema TS. Per delegare il proprio commercialista, il medico deve entrare nell apposita funzione di Gestione deleghe e indicare la scelta del soggetto terzo. Tale scelta deve essere corredata di alcune informazioni relative al soggetto terzo individuato. In particolare il Sistema TS verificherà che: il soggetto disponga di abilitazione valida come intermediario (Entratel, per commercialista/caf) esista una corrispondenza tra indirizzo PEC del soggetto terzo così come fornito dal medico ed il relativo codice fiscale indicato. Alla verifica con esito positivo di entrambi i controlli, il Sistema TS invia all indirizzo PEC del soggetto terzo un link per il perfezionamento del processo di delega. RESPONSABILITÀ: anche in tal caso di delega il medico rimane responsabile dei dati trasmessi. ESCLUSIONE SPESOMETRO NOVITA - In via sperimentale per il 2016, al fine di semplificare gli adempimenti ed evitare duplicazioni dei dati trasmessi, viene meno l obbligo di includere nell elenco clienti fornitori (cd. spesometro) le informazioni già inviate al sistema tessera sanitaria. Per le sole finalità riferite al 730 precompilato, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all Agenzia delle Entrate i dati aggregati per tipologia di spesa, eccetto i dati: relativi alle singole voci per le quali è stata manifestata l opposizione aggregati per tipologia di spesa inerenti a specifiche richieste di esclusione. TRACCIAMENTO: tutte le operazioni sui dati sanitari effettuate da parte delle Entrate, nonché quelle di consultazione effettuate dal contribuente, sono tracciate; in particolare, vengono registrati in appositi file di log i dati relativi a: a) codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico che accede ai dati b) data e ora dell esecuzione c) LA GESTIONE DELLE SPESE SANITARIE modalità di utilizzo dei dati: elaborazione ai fini di totalizzazione visualizzazione dei dati di dettaglio, da parte dei soli contribuenti codice fi scale dei contribuenti e dei familiari a carico di cui vengono prelevati i dati. I suddetti file di log di tracciamento delle operazioni sono conservati per un periodo di 12 mesi.

ASPETTI SANZIONATORI In relazione agli obblighi di trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, si rammenta che, in caso di: omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria si applica la sanzione di. 100 per ogni comunicazione con un massimo di. 50.000 senza applicazione, in caso di violazioni plurime, del cumulo giuridico (art. 12 Dlgs.472/97). Dubbio: la sanzione di 100 dovrebbe essere applicata all unica comunicazione dovuta dal medico nel caso in cui si avvalga della trasmissione asincrona (con invio di 1 unico file - v. oltre); a tal fine sarà opportuno effettuare comunque l invio di unica comunicazione, ancorché incompleta. Inoltre: se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 gg dalla scadenza: la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di. 20.000 nel caso di errata comunicazione: la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti: - in generale: viene resa entro i 5 giorni successivi alla scadenza - in caso di segnalazione da parte dell Agenzia: è resa entro i 5 giorni successivi alla segnalazione NOVITÀ - Legge Stabilità 2016: onde mitigare tale regime sanzionatorio, il nuovo comma 5-ter all art. 3 D.Lgs.175/2014 stabilisce che, per le trasmissioni all Agenzia delle Entrate dei dati utili per la predisposizione del mod. 730 precompilato effettuate: nel 2015, relative al 2014 (es: interessi su mutui per abitazione principale; premi infortuni; ecc.) nel 1 anno previsto per la trasmissione (es.: spese sanitarie) non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso: - di "lieve tardività" nella trasmissione dei dati; - di errata trasmissione degli stessi, a condizione che l errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Resta ferma, quindi, l'applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati. MEDICI E ODONTOIATRI - MODALITÀ DI INVIO DEI DATI (AGG. AL 18/12/2015) INVIO DEI DATI DELLA SPESA SANITARIA Per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria i medici possono utilizzare: a) un apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS, per l inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa b) il proprio software, opportunamente integrato con le funzionalità necessarie per dialogare via web services, in modalità: sincrono : trasmissione di ciascun singolo documento fiscale con le relative voci di spesa asincrono : trasmissione di un file con un insieme di documenti fiscali e relative voci di spesa. Ogni trasmissione produce da parte del Sistema TS l emissione di un numero di protocollo: che viene restituito come attestazione dell invio che costituisce la chiave di ricerca per individuare la trasmissione. L invio del file può essere effettuato dal medico direttamente/con delega a terzo (art. 29 codice Privacy).

APPLICAZIONE WEB Accedendo al sito di Sistema TS, il medico ha a disposizione la funzione di Gestione del documento di spesa, con cui può effettuare l inserimento/cancellazione/variazione di un documento fiscale (ricevuta/fattura) recante i dati della spesa sanitaria sostenuta a fronte della prestazione. In tale sezione, il medico può visualizzare l elenco dei documenti fiscali e procedere alla loro modifica. TRASMISSIONE DEI DATI TRAMITE I SERVIZI WEB SERVICE Il medico può inviare i dati di spesa invocando 2 tipologie di servizi (web service): a) il servizio sincrono : prevede l invio di ciascun singolo documento fiscale con le relative voci di spesa b) il servizio asincrono : prevede l invio di un unico file di documenti fiscali; il tal caso, il medico trasmette una richiesta cui è allegato un file Xml in un formato compresso (.zip), contenente le informazioni relative ai documenti fiscali che attestano la spesa. VERIFICA ESITO INVIO Il medico prende visione dell esito della trasmissione dei dati di spesa: accedendo all applicazione on line sul sito di Sistema TS invocando un servizio in modalità web service per ottenere la lista degli esiti dei file inviati Le URL dei servizi sono reperibili nell area tematica del portale dedicata al 730. Poiché il Sistema TS restituisce al medico ( o al delegato) un numero univoco (protocollo) che attesta l invio del file, per verificare l esito dell elaborazione del file inviato, il medico (o delegato) può richiedere l elenco degli esiti nell arco di tempo o l esito della trasmissione del singolo file con un determinato numero di protocollo di ricezione. L esito dell invio è reso disponibile al medico sotto forma di file.pdf e, nel caso di segnalazione o errori, anche sotto forma di file.csv con l elenco analitico di tutti i codici di errore riscontrati.