Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 224 27.11.2014 Sgravi contributivi a confronto: il focus dei CdL Secondo i CdL eliminare la Legge 407/90 danneggia fortemente l occupazione Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Agevolazioni La Fondazione Studi CdL, con la Circolare n. 19 del 19 novembre 2014, ha messo a confronto l agevolazione principe che la nuova Manovra Finanziaria introdurrà dal prossimo anno e la vecchia agevolazione ex L. n. 407/1990, che dopo un esperienza ultraventennale verrà definitivamente eliminata dal 1 gennaio 2015. Secondo i CdL, ed in particolare del Presidente della Fondazione Studi, Rosario De Luca, la nuova norma rischia di avere delle ripercussioni negative in tema di assunzioni nel nostro Paese. Ciò in considerazione del fatto che grazie alla L. 407/90 sono stati avviati in questi 24 anni alcuni milioni di rapporti di lavoro, specie nei territori del Mezzogiorno dove vige lo sgravio contributivo del 100%. Quindi, se non venisse introdotta una norma di pari impatto economico-sociale, si avrebbero immediate ripercussioni sui già traballanti livelli occupazionali. Premessa L eliminazione dal prossimo anno della L. 407/90 rischia di avere delle ripercussioni negative in tema di assunzioni nel nostro Paese. A pensarlo è la Fondazione Studi CdL che nella Circolare n. 19/2014 valuta i diversi impatti degli sgravi previsti dalla Legge di Stabilità 2015 che, nelle previsioni del Governo, andrebbe a sostituire quelli previsti dalla Legge 407 del 1990. I CdL, inoltre, hanno analizzato il progetto governativo sul contratto a tutele crescenti in base a due aspetti: la natura della riduzione del costo; e la convenienza rispetto ad altre agevolazioni. 1
Natura dell agevolazio ne Per quanto concerne il primo profilo, ossia la natura della riduzione del costo, i CdL rilevano una contraddizione non di poco conto nella normativa che s intende introdurre. Infatti: da un lato, l intervento è giudicato come sgravio contributivo (e quindi di agevolazione contributiva) alla riduzione del costo del lavoro per tre anni; dall altro lato, la norma definisce la riduzione un esonero contributivo e, quindi, facendo presumere che non sia un agevolazione contributiva ma una riduzione strutturale del costo del lavoro seppure temporanea. Tale aspetto, secondo i CdL, non è da sottovalutare, in quanto se l intervento contenuto nell art. 12 della Legge di Stabilità fosse qualificato come agevolazione contributiva, allora in tal caso scatterebbero una serie di norme che fissano condizioni stringenti per la relativa fruizione. Infatti, la riduzione spetterebbe esclusivamente se subordinata: alla regolarità dell adempimento degli obblighi contributivi; all osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; al fatto che l assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo; qualora in azienda ci siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, l assunzione deve riguardare una professionalità sostanzialmente diversa rispetto a quella dei lavoratori sospesi; alla circostanza che il datore di lavoro deve realizzare il mantenimento dell incremento netto dell occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell anno precedente l assunzione (cosiddetto calcolo ULA); al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dai Regolamenti comunitari. Profili di convenienza Successivamente, la Circolare dei CdL illustra i due incentivi messi a confronto: la Legge 407/90 e l art. 12 della Legge di Stabilità 2015. 2
LEGGE 407/90 La Legge di Stabilità 2015, nell introdurre lo sgravio triennale totale dei contributi, sopprime dal prossimo anno la previsione agevolativa principe del nostro sistema previdenziale: la L. 407/90. L agevolazione, in particolare, spetta esclusivamente a fronte di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in CIGS da almeno 24 mesi. Quanto all importo dell agevolazione, esso corrisponde al 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, ovvero al 100% in caso di assunzioni eseguite nei territori del Mezzogiorno di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, oppure da imprese artigiane. Affinché il datore possa fruire dell agevolazione in questione è necessario che le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi. Inoltre, lo sgravio è ripetibile, ricorrendone le condizioni in capo al medesimo lavoratore. LEGGE 407/90 Assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 24 mesi. Sgravio contributivo del 50% e 100% in caso di assunzioni eseguiti nei territori del Mezzogiorno. Lo sgravio è ripetibile. LEGGE DI STABILITÀ 2015 Mentre il nuovo sgravio previsto all art. 12 della Legge di Stabilità 2015 garantisce la totale decontribuzione in favore dei datori di lavoro i quali intendono assumere, nel periodo gennaio-dicembre 2015, nuovi lavoratori a tempo indeterminato. Vale per le assunzioni a tempo indeterminato. Caratteristiche generali Vale per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. È operativo per 36 mesi. 3
Ad essere agevolate sono esclusivamente le nuove assunzioni dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione del settore agricolo. L agevolazione, inoltre, non varrà per: i lavoratori domestici; e per gli apprendisti. Restano escluse, altresì, le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti sono stati occupati con contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta alle persone che abbiano già avuto benefici su assunzioni a tempo indeterminato. Ne consegue, che il lavoratore assunto deve essere alla ricerca di prima occupazione o disoccupato da almeno sei mesi o con contratti di lavoro diversi da quello standard a tempo indeterminato. Inoltre, l agevolazione non è accessibile per i lavoratori che fanno parte di imprese collegate o controllate e non è cumulabile con altri sgravi o riduzioni contributive. CAMPO DI APPLICAZIONE Datori di Quelli del settore privato. lavoro SOGGETTI BENEFICIARI SOGGETTI ESCLUSI Lavoratori Datori di lavoro Lavoratori Tutti (donne, uomini, disoccupati, inoccupati, ecc.) a condizione che: si tratti di lavoratori non occupati a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi presso un qualsiasi datore di lavoro; il lavoratore non deve aver già dato diritto allo sgravio, a un qualsiasi datore di lavoro. Imprese del settore agricolo. Imprese collegate o controllate. Lavoratori domestici. Apprendisti. Quanto all importo dell agevolazione, essa avrà un limite massimo annuo di 8.060 euro. 4
SGRAVIO CONTRIBUTIVO Importo 8.060 euro annui NORME A CONFRONTO Si riepilogano brevemente le due agevolazioni mettendole a confronto nella seguente tabella. AGEVOLAZIONI A CONFRONTO CONFRONTO LEGGE 407/90 Entità dello sgravio 50% altri. 100% mezzogiorno artigiani. e LEGGE DI STABILITÀ 2015 100%. Sono però dovuti i contributi INAIL. Durata 3 anni 3 anni Arco temporale di applicazione Importo max fruibile Requisito lavoratore Ripetibile per il singolo lavoratore Senza limiti Solo 2015 Disoccupazione almeno 24 mesi Disoccupazione almeno 24 mesi. Sì Max 8.060 euro Assenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi mesi. No Agevolazioni a confronto Dopo aver illustrato i due incentivi, la Fondazione Studi ha ipotizzato l assunzione di un lavoratore nel 2015, con una retribuzione lorda annuale di 19.600 euro. ASSUNZIONE DAL 02/01/2015 Retribuzione lorda annuale 19.600 euro Imponibile contributivo 19.600 euro Aliquota contributiva INPS carico datore di lavoro 30,88% 5
Aliquota INAIL carico datore di lavoro 13% SGRAVIO EX L. 407/90 datori di lavoro artigiani e zone svantaggiate SGRAVIO TOTALE ANNUO: 6.052,48 euro (INPS) + 2.548 euro (INAIL)= 8.600,48 euro SGRAVIO TOTALE TRIENNALE: 8.600,48 euro * 3 anni= 25.801,44 euro SGRAVIO EX LEGGE DI STABILITÀ 2015 SGRAVIO TOTALE ANNUO: 6.052,48 (INPS) SGRAVIO TOTALE TRIENNALE: 6.052,48 euro * 3 anni= 18.157,44 euro Tralasciando il fatto dell arco temporale di applicazione limitato ad un solo anno solare, il nuovo sgravio proposto dal DdL Stabilità 2015 ha un impatto meno positivo di quanto appaia in prima battuta. Infatti, considerando lo sgravio nell arco dei tre anni, il nuovo incentivo arriva a 18.157,44 euro, mentre con lo sgravio ex L. 407/1990 (ipotizzando l assunzione in una zona svantaggiata e dunque sgravio totale) il datore di lavoro è esonerato per 25.801,44 euro. Importo, questo, che scende a 12.900,72 euro se l assunzione viene fatta in un zona non svantaggiata (decontribuzione al 50%). Conclusioni CdL In definitiva, i CdL ritengono che: il nuovo sgravio risulta più conveniente per il datore di lavoro del Centro-nord non artigiano, in quanto include interamente i contributi INPS (in tali casi, la L. n. 407/1990 prevede soltanto il 50% di riduzione); all aumentare della retribuzione corrisposta al lavoratore, l agevolazione ex Legge di Stabilità soffre sempre di un tetto massimo di fruibilità; all aumentare del tasso Inail, l agevolazione ex Legge di Stabilità riduce il suo impatto, non essendo prevista l estensione dello sgravio anche ai contributi assistenziali. Quindi, considerando che il DdL Jobs Act prevede un intervento in materia di agevolazioni, occorre valutare se fare una maggiore riflessione prima di procedere alla soppressione di un agevolazione che risulta finalizzata a consentire a disoccupati e cassaintegrati di lunga durata una maggiore possibilità di reimpiego. Pertanto, i CdL invitano il Governo ad una profonda riflessione prima di introdurre novità nell'ambito delle agevolazioni per assumere. - Riproduzione riservata 6