Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Documenti analoghi
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Civile Sent. Sez. 5 Num Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 03/11/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

34 72 REPUBBLICA ITALIANA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SOPPRESSIONE DELLA RENDITA SIMILARE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

Civile Sent. Sez. 5 Num Anno 2017 Presidente: DI IASI CAMILLA Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 07/06/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Civile Ord. Sez. 5 Num Anno 2017 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA Data pubblicazione: 15/03/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile. Sentenza 9 dicembre 2009, n Integrale TRIBUTI LOCALI - ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI)

Civile Sent. Sez. L Num Anno 2017 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: LEO GIUSEPPINA Data pubblicazione: 04/07/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME 3:EL POPOLO ITALIANO L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Civile Sent. Sez. L Num Anno 2017 Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 03/04/2017

SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

'Y I -.. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'avvocatura. Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

MANZLO; controricorrente - avverso la sentenza n. 284/2009 della CORTE D'APPELLO di MANO, depositata il 28/01/2009; udita la relazione della causa svo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

Civile Ord. Sez. 5 Num Anno 2017 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 11/10/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. legale rappresentante pro tempore, e. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ORDINANZA. - ricorrente - contro. - controricorrente -

SEZIONE PRIMA CIVILE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione Sezione 6 civile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

Transcript:

Civile Sent. Sez. 5 Num. 9595 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 11/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2604-2012 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo rappresenta e difende unitamente 2016 1401 all'avvocato PASQUALE RUSSO giusta delega in calce; contro - ricorrente - COMUNE DI NAPOLI; - intimato - avverso la sentenza n. 247/2010 della COMM.TR B.REG.

di NAPOLI, depositata il 09/12/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI; udito per il ricorrente l'avvocato FRANSONI che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

4 2604/12 Fatto Con sentenza n 247/33/2010 depositata il 9.12.2010, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l'appello proposto dal Monte dei Paschi di Siena avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 653/02/2009 che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in relazione al silenzio rifiuto del Comune di Napoli relativamente alle istanze di rimborso ICI, accogliendola per l'anno 2000 e respingendola per l' anno 1999. Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che essendo stata la rendita attribuita ad anno già iniziato (16.7.1999) l'imposta era dovuta. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con un unico motivo con cui deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 3, e 13 algs 504/92, 74 1. 342/2000, in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c.,rilevando come una volta effettuata la richiesta di attribuzione della rendita e la denuncia di variazione, pur avendo continuato ad applicare il modello c.d. contabile di calcolo dell'imposta, la banca ha diritto al rimborso dell'eccedenza della imposta versata. Il Comune di Napoli non ha svolto attività difensiva Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 22.4.2016, in cui il PG ha concluso come in epigrafe. Motivi della decisione La questione controversa concerne l'individuazione del momento in cui debba ritenersi effettuata l'attribuzione di rendita dovendosi accertare se si perfezioni a seguito dell'iscrizione della rendita medesima negli atti catastali (c.d. messa in atti) o dalla data antecedente della denuncia di variazione da parte del contribuente. La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato che "in tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in d//

cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3160 del 09/02/2011; Cass Sez. U, Sentenza n. 3666 del 15/02/2011). Pertanto, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica. ai fini del computo della base imponibile. (Cass. Sei 5, Ordinanza n. 13443 del 27/07/2012; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20775 del 26/10/2005) Pertanto, vertendosi, nel caso di specie, in tema di spettanza di rimborso ICI per fabbricati iscritti in catasto nel gruppo D, atteso che la successiva attribuzione della rendita da parte dell'ufficio ha efficacia retroattiva, sussiste il diritto del contribuente al rimborso di quanto provvisoriamente versato in eccedenza con decorrenza dalla data delle richiesta, in quanto, una volta presentata tale istanza il contribuente ha fatto quanto era da lui esigibile, sicchè deve solo attendere che l'ufficio determini la rendita. Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., accolto il ricorso introduttivo anche relativamente alla richiesta di rimborso IC1 per l'anno 2

1999. L'evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell' intero giudizio PQM Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente anche relativamente alla richiesta di rimborso ICI per l'anno 1999. Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio Così deciso in Roma, il 22.4.2016