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PRODOTTI ITTICI di Salvatore D Orsi Lo sapete che Alfio Licciardello, dirigente-comandante della Polizia Municipale di Acireale, mi ha indotto a leggere attentamente la normativa sui prodotti ittici e sulla pesca? Non è mai troppo tardi...ho letto la nota apparsa sul notiziario ANCUPM dei giorni scorsi e, con vivo interesse, sono andato a guardare ciò che riguarda la pesca e la vendita del novellame. Alfio, polilaureato anche nell arte di essere gentiluomo nella vita e nella cultura, ha curato i riferimenti normativi ai quali mi è stato possibile attingere per saperne di più. Egli scrive: (24/01/2011) "Città di Acireale Corpo Polizia Municipale Polizia Amministrativa - Servizi 3 e 4 Nel corso della giornata di ieri, personale del Corpo di Polizia Municipale, unitamente a personale Veterinario comunale, è stato impegnato in un operazione di controllo afferente il rispetto della normativa posta a salvaguardia della risorsa marina del pescato (legge 14/07/1965, n 963 e D.P.R. 1639 del 02/10/1968). In particolare è stata attenzionata la vendita dei prodotti ittici sottomisura, cioè del pescato (considerato "novellame," di dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per legge) la cui cattura è vietata dalla normativa nazionale ed europea, perché ritenuto indispensabile per la riproduzione delle specie marine e la ripopolazione del mare. 1. in tale operazione sono stati impegnati sette ispettori di P.M. oltre a un dirigente Veterinario; 2. sono stati controllati 5 esercizi di vendita di prodotti ittici, ubicati principalmente in Piazza Marconi, (risultati in regola con il rispetto della normativa in materia) ed altre espressioni di vendita ambulante in altre aree della Città; 3. sono stati sequestrati Kg. 55 circa di prodotti ittici, la cui vendita è vietata dalla legge, della specie Xiphias gladius (spadotti) di dimensioni inferiori a quelle previste; 4. sono stati deferiti in stato di libertà all A.G. (denuncia a piede libero) n. 3 commercianti ambulanti intenti a detenere per la vendita il prodotto sequestrato, che adesso rischiano la condanna ad un mese di arresto e ad una ammenda fino ad. 3.098; 5. gli spadotti sequestrati sono stati distrutti presso il locale inceneritore, ubicato presso il mattatoio comunale, perchè giudicati, dall Autorità Veterinaria, non idonei al consumo umano. Il Comandante Dott. Alfio Licciardello." La legge 14 luglio 1965, n. 963, recante la "Disciplina della pesca marittima", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 14 agosto 1965, n. 203.

Questa legge scandisce che, al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di: a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa; b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca; c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile; d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi; e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto; f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. La sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati: a tali persone è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca a norma del Codice di procedura penale. La normativa in argomento stabilisce che gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca. L articolo 24 della legge tratta delle "Pene per le contravvenzioni", mentre il successivo articolo 25 tratta delle "pene accessorie", stabilendo che "la condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla legge14/07/1965, n 963 comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie: a) la confisca del pescato; b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge; c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati; d) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La

sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi. Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato può ottenere le restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale; in tal caso oggetto della confisca è la somma depositata. Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia. Particolare interesse è da rivolgersi, a mio avviso, al D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante: "Regolamento per l esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 25 luglio 1969, n. 188, S.O.. Secondo questo Regolamento, sono prodotti della pesca gli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli, catturati per mezzo della pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo, nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra. Per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali organismi, sia nelle acque libere che negli spazi acquei sottratti al libero uso o riservati agli impianti di pesca. I prodotti della pesca si distinguono in prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati. Sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti, a bordo o negli impianti di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione. Vengono definiti "attrezzi da pesca" gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura degli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli. Scandisce, ancora, il Regolamento, che, ai fini della disciplina della pesca, gli attrezzi consentiti si distinguono in: reti, ami, altri strumenti ed apparecchi. Le reti sono strumenti costituiti da filati di qualsiasi natura, intrecciati a maglie di varia grandezza, e si dividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi: reti da posta, reti da circuizione, reti da traino, reti da raccolta, reti da lancio. Le reti da posta sono quelle destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Esse si suddividono in reti fisse e reti derivanti: le prime sono ancorate al fondo marino; le seconde sono lasciate all azione dei venti e delle correnti. Le reti da circuizione sono quelle calate in mare, al fine di recingere e catturare, con immediata azione di recupero, un branco di pesci. Le reti da traino sono quelle rimorchiate in mare, al fine di catturare, nel loro progressivo avanzamento, organismi marini. Si suddividono in reti trainate sul fondo, o reti a strascico, che possono essere rimorchiate da navi o tirate da terra; e in reti trainate in superficie o attraverso la massa di acqua, o reti volanti e pelagiche, che sono esclusivamente rimorchiate da navi, senza mai venire in contatto con il fondo.

Le reti da raccolta sono quelle costituite da un telo di rete di varia grandezza e forma - con o senza intelaiatura di sostegno - destinate, con moto dal fondo alla superficie, a catturare animali marini. Le reti da lancio sono quelle costituite da un telo di rete, destinate, con moto dalla superficie al fondo, a catturare pesci. Gli ami sono strumenti ad uncino, destinati a catturare pesci e altri animali marini, e si impiegano nelle lenze, fisse o trainate, e nei parangali, fissi e derivanti, in superficie, a mezz acqua e sul fondo. Le lenze fisse composte da uno o più ami, sono quelle manovrate a mano da terra o da nave, e quelle ancorate sul fondo; le lenze trainate sono quelle, composte da uno o più ami, rimorchiate da navi. I parangali fissi, composti da più ami, sono quelli ancorati sul fondo; i parangali derivanti, composti da più ami, sono quelli lasciati all azione dei venti e delle correnti. Altri strumenti ed apparecchi da pesca si suddividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi: 1) trappole fisse o mobili. Sono trappole fisse quelle ancorate o fissate stabilmente, quali tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono trappole mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta, quali nasse, bertovelli; 2) strumenti, azionati a mano o da altra forza di propulsione, atti ad agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni; 3) strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati nel sub-strato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi. La pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata. La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra. Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza. La pesca d altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda. La pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di prima categoria. La parte del Regolamento che può interessare più da vicino il lavoro della Polizia Municipale è quella che riguarda la disciplina della pesca, con particolare riferimento all operazione della Polizia Municipale di Acireale. Qui trova posto quanto riguarda il "novellame". Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate... (di seguito): "Lunghezza minima dei pesci. Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell art. 93, quegli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.

Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata: storione (Acipenser s.p.p.) cm 60 storione lodano (Huso Huso) " 100 anguilla (Anguilla Anguilla) " 25 spigola (Dicentrarchus labrax) " 20 sgombro (Scomber s.p.p.) " 15 palamita (Sarda Sarda) " 25 tonno (Thunnus Thynmus) (17) " 70 alalonga (Thunnus Alalunga) " 40 tonnetto (Euthynnus alletteratus) " 30 pesce spada (Xiphias gladius) " 140 triglia (Mullus sp) (18) " 15 sogliola (Solea vulgaris) (19) " 15 merluzzo o nasello (Merluccius Merluccius) (20) " 11 cefalo (Mugil sp.) (21) " 20 cernia (Ephinephelus sp. e Polvorion americanum) (22) " 45 orata (Sparus auratus) (23) " 20 go (Gobios ophiocephalus) (24) " 12

passera pianuzza (Platichtis fleus) (25) " 15 Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10 per cento di quelle prima indicate. In fatto di lunghezza minima dei crostacei, il Regolamento specifica che si considerano allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti: aragosta (Palinurus elephas) cm 30 astice (Homarus gammarus) cm 30 scampo (Nephrops norvegicus) cm 7 Relativamente alla dimensione minima dei molluschi bivalvi, il Regolamento scandisce che si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni: ostrica (Ostea sp.) cm. 6 mitilo (Mitilus sp.) " 5 vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) " 2,5 tartufo di mare (Venus verrucosa) " 2,5 cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp) " 6 datteri di mare (Lithophaga Lithophaga) " 5 In fatto di misurazione delle dimensioni, il Regolamento puntualizza che la lunghezza dei pesci si misura dall apice del muso, a bocca chiusa, fino all estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi. La lunghezza dei crostacei si misura dall apice dell occhio fino all estremità posteriori dell animale, compreso il telson. Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie. Rimane vietata la detenzione di organismi sotto misura: gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie sul totale catturato è tollerata la presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste. Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l addome. A proposito della pesca dilettantistica cui si assiste nelle zone rivierasche dalla primavera all autunno, sembra opportuno ricordare che, a proposito delle "reti da posta", è consentito l impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia

fisse che derivanti, senza limitazioni di lunghezza purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 20 e le reti siano dotate dei prescritti segnali. Nessuna limitazione è stabilita per le dimensioni delle maglie delle reti adibite alla pesca di sardine o di acciughe. Importante, per la salvaguardia della salute umana, la parte della normativa relativa alle "segnalazioni delle reti": Le reti da posta devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non più di 200 metri. Le estremità dell attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio. Dopo tanto parlare di pesce, vien voglia di farne una bella scorpacciata, memore di quello che mi suggeriva un parente della classe 1876: "egregio Lei, il pesce si mangia con sette effe: fresco fresco, fritto, fuori friggitoria, forchetta al fondo!" Ciao a tutti. Palma di Montechiaro, 8 febbraio 2011