Comitato Pari Opportunità_ Ordine Avvocati Trani. [Protocollo di intesa legittimo impedimento ]

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[Protocollo di intesa legittimo impedimento ] 11/01/2016

2 Protocollo d'intesa sul riconoscimento del "LEGITTIMO IMPEDIMENTO" Proposta dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Trani. Premesso che il Comitato Pari Opportunità dell'ordine degli Avvocati di Trani, costituito in data 25.06.2015, ha lo scopo di favorire e sviluppare azioni positive per attuare le pari opportunità nell'accesso, nella formazione e nello svolgimento dell'attività professionale, rimuovendo ogni ostacolo che limiti, di fatto, l'uguaglianza tra uomini e donne, valorizzando nel contempo le differenze di genere, propone un protocollo di intesa con lo scopo di confrontarsi con i Magistrati del Tribunale di Trani, con la Procura di Trani, oltre che con i Dirigenti delle Cancellerie penali e civili del medesimo Tribunale, per rendere effettiva, per quanto possibile, l'uguaglianza di genere "de iure" e "de facto" allo scopo di consentire una effettiva conciliazione tra esigenze di natura professionale ed esigenze di natura familiare nell'organizzazione lavorativa, per entrambi i sessi. Pertanto, il CPO propone il seguente protocollo: Visti - gli articoli 2, 3, 24, 37, 51, 111 Cost.; - gli articoli 2,3, 137, 141 del Trattato CE, come modificati dall' entrata in vigore del Trattato di Lisbona; - la Direttiva 76/207/CEE come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro; - la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

3 - la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006); - la L. 5 febbraio 1992 n.104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap e ss.mm., nonché le leggi vigenti in materia di patologie oncologiche ed invalidanti; - la L. 8 marzo 2000 n.53 ed in particolare l'art.9 sulla promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro; - il D.lgs. 26 marzo 2001 n.151 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità e ss.mm.; - la sentenza della Corte Costituzionale n.385 del 4 ottobre 2005 che riconosce ai padri professionisti il diritto di percepire l'indennità di paternità, in alternativa alla madre; - il D.lgs.30 Maggio 2005 n.145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro; - il D.lgs. 11 aprile 2006 n.198 c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", come modificato anche dall'art.8 quater della L.6 giugno 2008 n.101; - la L. 24 febbraio 2006 n.104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti; - il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, sul l'applicazione degli artt.17 e 22 del D.lgs. n. 151/2001 a tutela del sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della L. 8 agosto 1995 n.335; - il D.lgs. 25 gennaio 2010 n.5 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE; - l'art.21 della L. 4 novembre 2010 n.183 c.d. "Collegato Lavoro"; - la L. 28 giugno 2012 n.92, c.d. " Riforma Fornero"; - il Codice Deontologico Forense; - la Deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 23 ottobre 2013 in tema di adozione negli Uffici Giudiziari di prassi virtuose volte a tutelare pienamente la condizione di maternità e genitoriale con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli stessi Uffici; Considerato che ciascuna Autorità, in ragione del proprio ufficio: riconosce l'importanza del raggiungimento dell'obiettivo uguaglianza di genere "de iure" e "de facto", nonché l'importanza di una effettiva conciliazione tra esigenze di natura professionale ed esigenze di natura familiare nell'organizzazione lavorativa per entrambi i sessi; condivide la necessità di intervenire affinché la tutela della maternità e della paternità, anche per effetto di adozione nazionale ed internazionale e di affidamento familiare, tragga concreta realizzazione, così garantendo ed affermando una reale parità fra uomini e donne sia nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi, sia nell'esercizio della professione forense; intende adottare condotte funzionali allo stato di gravidanza, alla condizione di maternità e di paternità nell'obiettivo di realizzare i menzionati principi di parità; condivide la necessità di adottare condotte che rispondano alle esigenze di assistenza e cura di familiari, minori o maggiori di età, affetti da handicap gravi, patologie oncologiche e/o patologie gravemente invalidanti, secondo la normativa vigente;

4 ritiene che il seguente protocollo, fermo restando il rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia dei rinvii delle udienze, individui linee guida che le parti firmatarie si impegnano a rispettare, promuovere e divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorire l'adozione nella prospettiva della assicurazione di una effettiva e concreta tutela della genitorialità e delle politiche di pari opportunità, anche con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli uffici giudiziari. Tutto quanto sopra visto e considerato IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRANI, IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI, LA PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI TRANI, IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI TRANI, IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE LAVORO DEL TRIBUNALE DI TRANI, IL PRESIDENTE DELL UFFICIO GIP/GUP DEL TRIBUNALE DI TRANI, LA COORDINATRICE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRANI, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI, LA PRESIDENTE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI, IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELLE CANCELLERIE CIVILI DEL TRIBUNALE DI TRANI, LA DIRIGENTE AMMINISTRATIVA DELLE CANCELLERIE PENALI DELLA PROCURA DEL TRIBUNALE DI TRANI, si impegnano, ciascuno per la propria parte e competenza, nei termini seguenti: A) I Giudici, nel fissare le udienze e disporre i rinvii delle stesse, terranno conto, tra i motivi di legittimo impedimento a comparire, anche dello stato di gravidanza e maternità delle donne avvocate e praticanti abilitate iscritte all Albo o al Registro, per il periodo corrispondente al congedo per maternità previsto dall'art. 16 di cui al D.lgs. 151/2001, a prescindere dalla sussistenza di particolari patologie connesse, qualora non vi ostino le specifiche esigenze di carattere processuale di cui alle sottostanti lettere L) ed M). B) Al fine di ottenere il rinvio dell'udienza, dovrà essere presentata apposita istanza al Giudice procedente allegando, per il periodo indicato dall'art. 16 del D.lgs.n.151/2001, un certificato medico dal quale risulta la data presunta del parto o il certificato di nascita del figlio/a, ovvero la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo. 46 D.P.R. N.445/2000. L istanza deve fare menzione del presente protocollo e dovrà essere comunicata tempestivamente anche al difensore di controparte. C) Il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria. Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art.16 del D.lgs.n.151/2001, all'istanza di rinvio per legittimo impedimento dovrà essere allegata certificazione medica attestante la sussistenza di particolari patologie e/ o gravi complicanze della gravidanza. D) In conformità ai principi e nei limiti espressi al precedente punto A), il Giudice, nel suddetto periodo di gravidanza e puerperio, concederà ai richiedenti la precedenza nell'ordine di trattazione dei procedimenti; tale precedenza dovrà essere accordata compatibilmente con motivate esigenze professionali, anche dai colleghi impegnati nelle cause comprese nell'elenco di trattazione.

5 E) Ove sussista la necessità di allattamento, il Giudice, su richiesta degli/le interessati/e metterà in atto tutte le agevolazioni al momento ritenute necessarie per favorire l'attività di difesa. Analogamente il Giudice provvederà in caso di motivata necessità e/o di urgenza dei figli/e di età inferiore a tre anni. F) Alle stesse condizioni di cui ai punti che precedono, il Giudice considererà la malattia e/o l infortunio dei figli di età inferiore ai tre anni, esclusivamente nel ipotesi di ricovero ospedaliero, quale motivo di legittimo impedimento ex art. 420 ter c.p.p. Tali impedimenti potranno essere attestati anche mediante autocertificazione da inviare tempestivamente alla Cancelleria o da depositarsi in udienza; all autocertificazione dovrà, necessariamente, seguire il certificato medico attestante il ricovero ospedaliero da depositare in Cancelleria non oltre sette giorni successivi alla data di udienza. G) È riconosciuta allo stesso modo, come causa di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze civili e penali, l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento del minore per un periodo di tre mesi dall'ingresso dello stesso in famiglia. In caso di adozione internazionale l'impedimento è considerato legittimo anche prima dell'ingresso del minore in Italia durante il periodo coincidente con la permanenza del genitore all'estero necessario per la procedura di adozione. H) Dei benefici di cui alle lettere A) e D) potranno fruire anche avvocati e praticanti abilitati iscritti all'albo o al Registro che assistono familiari con "handicap" in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo.3, comma 3, L.104/1992, accertata ai sensi dell'articolo.4 L.104/1992 o che siano affetti da patologie oncologiche e/o invalidanti. Gli stessi avvocati e praticanti abilitati potranno chiedere un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento nel caso di sopravvenute esigenze, diverse da quelle ordinarie, inerenti l'assistenza dei suddetti familiari. Sono da intendersi quali "familiari": il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado. Il diritto può essere esteso ai parenti o affini di terzo grado della persona in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori (anche adottivi) o il coniuge della persona con "handicap", in situazione di gravità, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ai sensi dell'articolo 33, comma3, L.104/1992). A tal fine dovrà essere tempestivamente presentata istanza corredata da idonea documentazione, nel rispetto della privacy. Detti benefici si intendono estesi anche alle famiglie di fatto, presentando, in proposito, la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 46 D.P.R. N.445/2000. L assistenza di familiari con handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell art. 3, comma 3, della legge 104/1992, sarà considerato motivo di legittimo impedimento previa valutazione da parte del giudice della gravità della patologia e delle sopravvenute esigenze diverse da quelle ordinarie inerenti l assistenza dei suddetti familiari, nonché delle esigenze di natura processuale, soprattutto nei processi a priorità di trattazione c. d. legale. I) Il personale di cancelleria, gli avvocati e i praticanti abilitati, nello svolgimento degli adempimenti presso gli uffici, daranno la precedenza all'avvocata e alla praticante abilitata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento. Le indefettibili necessità di cura di figli nei primi mesi di vita ed altre gravi e documentate necessità della prole comporteranno analoga precedenza per entrambi i genitori.

6 L) Nei procedimenti penali, il riconoscimento dello stato di gravidanza e maternità delle donne avvocate e praticanti, nel periodo previsto dall art. 16 d.lgs. 151/2001, quale motivo di legittimo impedimento, nonché altri motivi di legittimo impedimento indicati nel presente protocollo, saranno limitati ai soli processi penali senza imputati detenuti. M) Nei procedimenti penali attinenti le misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza terrà conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali, ivi compresi quelli relativi alla prescrizione. Qualora la richiesta di legittimo impedimento venga fatta valere in occasione di un'udienza fissata per l'assunzione di una prova testimoniale, ove il Giudice ritenga che il teste abbia serie, oggettive e comprovate difficoltà a comparire nuovamente ad un'udienza successiva, potrà disporre ugualmente solo l'escussione del testimone in questione, rinviando il procedimento per tutti gli altri adempimenti. N) In tutti i casi previsti negli articoli precedenti, in luogo della richiesta di rinvio del processo, è in facoltà del professionista chiedere al Giudice di chiamare la causa per prima o appena possibile oppure per ultima o differirla nella ultima parte della giornata d'udienza. Il Giudice accoglierà la richiesta se compatibile con le esigenze dell'ufficio e non di intralcio alla corretta gestione della udienza, curando che sia data comunicazione tempestiva al richiedente, diversamente accordando il rinvio. Il presente protocollo, che rimane comunque aperto alla sottoscrizione di altri Uffici Giudiziari e Organismi attivi nel Foro di Trani che intendano successivamente aderirvi, viene assunto ad integrazione e superamento di eventuali altri protocolli, accordi, convenzioni, intese e quant'altro precedentemente adottato ed esistente in materia, contrastanti con lo stesso. Ogni sottoscrittore darà la più ampia diffusione del presente protocollo nell'ambito del proprio settore. Ove si verificassero ipotesi diverse da quelle contemplate espressamente nel presente protocollo, le parti firmatarie si impegnano ad adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte e atteggiamenti funzionali alla realizzazione e alla tutela dei principi di parità. Il protocollo verrà quindi inviato, a cura dell ufficio di presidenza del Tribunale di Trani, alla Corte di Appello di Bari e per conoscenza al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Comitato pari opportunità presso lo stesso istituito. Tenuto conto del valore cogente riconosciuto dal CSM ai protocolli di udienza, in quanto strumenti utili a razionalizzare le prassi di lavoro, il protocollo oggi sottoscritto costituirà parte integrante delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari e sarà pubblicato sul sito dell' Ordine degli Avvocati del Tribunale di Trani oltre che sul sito del Tribunale di Trani e, a cura dei rispettivi dirigenti, avrà la più ampia diffusione nell'ambito di ciascun ufficio e della Procura. TRANI, lì 11/01/2016