Guardia di Finanza SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI 80 Corso S.Brig. M.O.V.M. Amedeo De Ianni Legislazione e servizi in materia di Accise e Dogane Docente: Avv. Santacroce Compagnie riunite Lezione nr. 4 del 05/05/2010 Modulo 14 15 16 e 17 di 60 Tutor: Ten. Alessandra Rotondo Allievi: Fin. A.M. Galati Dario, Fin.A.M. Michele Falco La Classificazione dei prodotti e i Soggetti destinatari dell imposta L art. 3 del TUA indica le modalità tramite cui si può effettuare l ACCERTAMENTO, basato sull analisi dei prodotti da sottoporre all imposta. Questa operazione può essere di due tipi: ACCERTAMENTO QUANTITATIVO, con il quale si determina la quantità del prodotto da sottoporre all imposta, con riferimento all unita di misura indicata nell aliquota
ACCERTAMENTO QUALITATIVO,con il quale si determina la natura del prodotto da sottoporre a tassazione, attraverso l analisi dei processi chimici cui esso è sottoposto. L ACCERTAMENTO QUALITATIVO è molto importante nel contraddittorio, in quanto si focalizza l attenzione proprio sull etichetta del prodotto, sul processo di lavorazione e sulle materie prime utilizzate. Molto importante, oltre all ACCERTAMENTO, è la CLASSIFICAZIONE dei prodotti, che è essenzialmente l analisi della composizione chimico-fisica delle merci,descritta nell art. 3 co.1 del TUA; questo articolo stabilisce che essa si effettua rispettando la tariffa doganale dell UE, basata su capitoli e codici della NOMENCLATURA COMBINATA (NC); essa può essere differente da merce a merce e, in alcuni casi, da prodotto a prodotto,che può derivare dalla stessa sostanza (si pensi all esempio della bevanda tè: se è venduto come bevanda imbottigliata, l imposta è dovuta, se invece è venduto come infuso, assimilabile ad un preparato alimentare, il prodotto non è sottoponibile ad imposta); da ciò si evince come la CLASSIFICAZIONE permetta di rilevare l aliquota da applicare al bene che sta per essere messo in consumo, così da consentire la liquidazione dell imposta. Per quanto riguarda la liquidazione dell accisa, l art.3 co.3 del TUA stabilisce che essa si effettua applicando alla quantità di prodotto l aliquota d imposta vigente alla data di immissione in consumo. Al momento della liquidazione, può essere riscontrato un AMMANCO, inteso come la differenza tra quantità di prodotto effettivamente a disposizione e quantità di prodotto che dovrebbe essere riscontrata, dall analisi dei documenti relativi al prodotto in questione. L AMMANCO, ai sensi di D.M.55/2000, può essere di due tipi:
AMMANCO NATURALE:quando la mancanza di un certo quantitativo di prodotto è da ricollegare a fenomeni naturali AMMANCO TECNICO: quando la mancanza di un certo quantitativo di prodotto è da ricollegare a determinate operazioni che interessano il prodotto( evaporazione, trasporto, trasformazioni biologiche, etc.) L AMMANCO è descritto dettagliatamente all art. 4 del TUA, che tratta di ABBUONI PER PERDITE E CALI. Il dettato normativo stabilisce che l ABBUONO dell imposta è concesso quando la perdita o distruzione del prodotto (AMMANCO) in sospensione d imposta è totale e irrimediabile, nonché derivante da caso fortuito o forza maggiore. Inoltre, nei casi in cui la perdita o la distruzione sia ricollegabile ad azione di terzi, non imputabile al soggetto passivo per dolo o colpa grave, o ricollegabile al soggetto passivo, imputabile, in questo caso, per colpa lieve, ad esse può essere applicata la disciplina prevista per il caso fortuito o la forza maggiore. Il co.2 del suddetto art., poi, stabilisce come si effettua la liquidazione dell accisa quando gli AMMANCHI sono superiori a quelli legali; in questi casi si applicano le aliquote vigenti al momento in cui o si sono verificati o sono stati constatati. Ovviamente questa disciplina si differenzia, a seconda della modalità che ha generato l AMMANCO: se deriva da lavorazione e rilavorazione, ABBUONO applicabile è del 1% del quantitativo rilavorato, per i prodotti energetici, del 1, 5% per i prodotti alcolici sottoposti a rilavorazione. se deriva da impiego di alcole etilico e altri prodotti alcolici, utilizzati per la produzione di bevande alcoliche ed aromi, ABBUONO applicabile è superiore rispetto alle aliquote previste per i casi precedenti.
se deriva da furto, ABBUONO è applicabile solamente quando l AMMANCO è accertato definitivamente in sede giudiziaria, in quanto fino ad allora i prodotti permangono in sospensione d imposta. Ovviamente, coloro sui quali grava l obbligo di effettuare tutte queste operazioni che sono state in precedenza descritte sono i SOGGETTI INTERESSATI all IMPOSTA, descritti con particolare attenzione da diversi articoli del TUA. Essi sono: DEPOSITARIO AUTORIZZATO DESTINATARIO REGISTRATO (che sostituisce, ai sensi del D.LGS 48/2010, le figure dell OPERATORE PROFESSIONALE, REGISTRATO E NON REGISTRATO) SPEDITORE REGISTRATO (che sostituisce, ai sensi del D.LGS 48/2010, la figura del RAPPRESENTANTE FISCALE) DEPOSITARIO AUTORIZZATO Il DEPOSITARIO AUTORIZZATO, ai sensi dell art.1 del TUA, è il soggetto titolare e responsabile della gestione del DEPOSITO FISCALE, dove per DEPOSITO FISCALE s intende l impianto in cui avviene la fabbricazione, la lavorazione, la detenzione, la ricezione e la spedizione dei prodotti sottoposti a sospensione d imposta. A questo impianto,così come prescritto dal legge, per poter essere inequivocabilmente individuato, deve essere assegnato un CODICE D ACCISA, costituito da un codice alfanumerico di 13 caratteri, in cui I primi due caratteri individuano la sigla del paese membro (Es. IT) due zeri
due caratteri alfabetici, corrispondenti alla sigla di provincia dove si trova l impianto (Es. NA) un carattere alfabetico, che individua la categoria della merce da sottoporre a imposta (A = alcole, O = prodotti energetici, V = vino, T = tabacchi) un numero,corrispondente a cinque cifre, corrispondente all ordine progressivo di attivazione dell impianto l ultimo carattere,alfabetico, ha funzione di controllo Il DEPOSITARIO AUTORIZZATO è soggetto a determinati obblighi, prescritti dal TUA: 1. deve ottenere, per gestire un DEPOSITO FISCALE, un apposita autorizzazione, da parte dell Amministrazione Finanziaria (LICENZA D ESERCIZIO); 2. deve obbligatoriamente il registro di CARICO/SCARICO, all interno del quale deve contabilizzare le quantità dei prodotti in sospensione d imposta, lavorazione delle materie prime, rilavorazione, accertamenti di prodotti finiti e semilavorati, estrazioni di prodotti finiti per l immissione in consumo o per trasferimenti in regime sospensivo ad altri soggetti abilitati a riceverli, indicando per ciascuno l imposta da corrispondere all erario; 3. ha l onere di prestare idonea garanzia, al fine di tutelare l A.F. da eventuali o ingiustificati ammanchi e scostamenti che potrebbero riscontrarsi tra la giacenza fisica e quella materiale; essa è pari al 10% di prodotto che deve essere stoccato in quel determinato deposito e può riguardare: deposito di denaro o titoli garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria e la polizza assicurativa;
DESTINATARIO REGISTRATO Il DESTINATARIO REGISTRATO, ai sensi dell art. 8 del TUA, novellato dal D.LGS 48/2010, è una persona fisica o giuridica, alla quale le autorità competenti dello Stato membro di destinazione assegnano un CODICE ACCISA, autorizzato, nell esercizio delle sue attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa, circolanti in regime di sospensione d imposta da un altro Stato membro. Il DESTINATARIO REGISTRATO si distingue, poi, in DESTINATARIO PERIODICO, se esso opera periodicamente, con motivazioni di tipo commerciale; DESTINATARIO OCCASIONALE, se esso è autorizzato a svolgere, tramite la concessione di una particolare LICENZA, un unica operazione con un unico speditore. Quest ultimo, per poter operare, è sottoposto a particolari obblighi: deve allegare la LICENZA concessagli dalle autorità al DAE (DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ELETTRONICO) e alla susseguente documentazione prevista per legge. non può detenere, né spedire prodotti soggetti ad accisa; infatti, se così fosse, deve immediatamente fornire una garanzia pari al 100% dell imposta da versare e deve materialmente pagare l imposta il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento delle merci sottoposte ad accise. SPEDITORE REGISTRATO Lo SPEDITORE REGISTRATO, ai sensi di art.9 del TUA, novellato dal D.LGS 48/2010, è la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro d importazione, nell esercizio della sua
attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall accisa a seguito dell immissione in libera pratica. Esso si distingue dal RAPPRESENTANTE FISCALE, in quanto esso può ricevere il prodotto assoggettato ad imposta. Come gli altri, anch esso è soggetto a determinati obblighi: deve prestare una dovuta garanzia al pagamento dell imposta; deve pagare l imposta il giorno successivo al ricevimento della merce sottoposta a sospensione d imposta; deve registrare in contabilità movimenti di prodotto ricevuti in maniera istantanea rispetto al movimento stesso.