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Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Prot. n. 6563 Catanzaro, 14 aprile 2009 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Statali e Paritarie LORO SEDI OGGETTO : Direttiva Esami di idoneità ed integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie della Regione. Con la presente direttiva si impartiscono disposizioni puntuali in ordine all esatta interpretazione della normativa in materia di esami di idoneità ed integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, anche con riferimento ad incertezze fatte rilevare da qualche Dirigente Scolastico. A) Esami di Idoneità A.1 Disposizioni comuni Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità Sono obbligati a sostenere esami di idoneità in scuole statali o paritarie tutti gli alunni/studenti compresi nella fascia di età 6-16 anni dell obbligo d istruzione, che non abbiano frequentato le rispettive classi, ma siano provenienti da istruzione parentale. Ciò al fine di verifica dell assolvimento del diritto/dovere di cui all art.113 D.Leg.vo 16/04/94 n 297 et art.5 D.Leg.vo 15/04/05, n 76. Per quanto riguarda il primo ciclo si osservano le norme di cui alla C.M. n. 35 del 26 marzo 2010, qui di seguito richiamate: Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità: ogni anno, coloro che assolvono all obbligo con istruzione parentale; coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi: - ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie: - al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L.vo n. 59/2004). Sono, altresì, obbligati anche i soggetti frequentanti le scuole non paritarie incluse nell elenco regionale o scuole con presa d atto. Requisiti di ammissione 1

I requisiti di ammissione di alunni/studenti a classi di ogni ordine e grado con esami di idoneità sono chiaramente definiti nell O.M. a carattere permanente 21 maggio 2001, n 90 e nelle annuali Ordinanze Ministeriali relative ad esami e scrutini. Sessioni di esami e prove suppletive La sessione di esami è unica. Per i candidati che siano stati assenti per gravi e documentati motivi sono ammesse prove suppletive che devono, comunque, concludersi prima dell inizio delle lezioni dell anno scolastico successivo. E tassativamente proibito effettuare prove di esami di idoneità nel corso dell anno scolastico. Sedi di esami Sono sedi di esami di idoneità unicamente le scuole statali e paritarie. Non è consentito sostenere esami di idoneità presso: Centri per l istruzione degli adulti (C.T.P.). Le scuole paritarie di ogni ordine e grado non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con il quale il gestore abbia comunque comunanze di interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali (legge 03/02/2006, n 27). A.2 Esami di idoneità Scuola Primaria Le iscrizione agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta e per la classe prima della scuola secondaria di I grado sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto, o compiano, entro il 31 dicembre, rispettivamente, il sesto, settimo, ottavo, nono e decimo anno di età (art. 4, comma 8 O.M. n 90/01). Sulle composizioni delle commissioni e della prova d esame si rimanda all O.M. n 90/01 citata, nonché alla C.M. n 35 del 26 marzo 2010. A.3 Esami di idoneità Scuola Secondaria I Grado Agli esami di idoneità per le classi seconda e terza sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano, entro il 30 aprile 2010, rispettivamente, l undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché coloro che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni (art.11, c.5 D.Lg.vo 59/04 ). Sugli aspetti organizzativi e le prove d esame, vale quanto indicato per la scuola primaria. A.4 Scuola secondaria di II Grado I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe 2

terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scritto grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. Eventuali debiti formativi precedenti saranno oggetto di verifica durante l'esame. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione speciale e le prove d'esame devono essere sostenute dal candidato prima dell'inizio delle lezioni dell anno scolastico. Supera gli esami di idoneità chi ha conseguito in ciascuna delle prove scritte e orali un voto non inferiore a sei decimi. Possono chiedere di partecipare ad esami di idoneità per ottenere l'iscrizione alle classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo: 1. gli alunni interni che intendono iscriversi alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi già frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; 2. i candidati esterni: 2.1 che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, purché abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado tanti anni prima quanti ne occorrono in un normale corso di studi per essere promossi alla classe per cui chiedono l'idoneità; 2.2 che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte e siano in possesso di licenza media, anche se non è trascorso l'intervallo di tempo di cui al precedente punto 2.1; 2.3 che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo di studio inferiore. Sono considerati candidati esterni anche gli alunni che cessano di frequentare la scuola prima del 15 marzo. Negli istituti professionali e d'arte sono ammessi agli esami di idoneità per la quinta classe coloro che siano in possesso del diploma di qualifica/licenza di Maestro d'arte richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto il 18 anno di età nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo di cui al sub punto 2.1, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica. Negli istituti professionali i candidati esterni, compresi quelli ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale, nell'ambito dei corsi autorizzati dalla Regione, coerenti per durata e contenuto con quelle previste dall'ordinamento del corso di qualifica al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneità. L attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro. Per comprovare le esperienze lavorative svolte c/o pubbliche amministrazioni è ammessa l autocertificazione. La valutazione della rispondenza dell attività di lavoro è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno 10 giorni prima dell inizio delle prove. 3

Negli Istituti d'arte per l'ammissione agli esami di idoneità alla quinta classe, corso di ordinamento, è richiesto il possesso del diploma di licenza di Maestro d'arte della sezione per la quale si richiede l'ammissione agli esami. Gli esami di idoneità hanno inizio nel giorno stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il collegio dei docenti, e si svolgono in un unica sessione, anche nel mese di settembre, purché prima dell inizio delle lezioni dell a.s. successivo. E assolutamente vietato effettuare esami di idoneità durante l anno scolastico di riferimento. All inizio della sessione, la Commissione provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l ammissione agli esami. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano sostenuto o che sostengono nella stessa sezione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio. B) Esami integrativi Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di scuola superiore possono sostenere in una apposita sessione speciale e con le stesse modalità degli esami di idoneità, esami integrativi per le classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sezione deve preventivamente avere termine prima dell inizio delle lezioni dell a.s. successivo. E assolutamente vietato svolgere esami integrativi nel corso dell a.s. di riferimento. Infatti la legge n 9/99, meglio conosciuta per le cosidette passerelle, nonché la legge n 30/2000, che consentiva tale evenienza, per le prime e seconde classi sono state omologate dalla meglio denominata legge Moratti n 53/03. Diversa, invece, è la situazione per i passaggi, in corso d anno, nell ambito dello stesso indirizzo di studi. Al riguardo, si chiarisce che gli alunni/studenti che intendono trasferirsi in un altro istituto dello stesso tipo e indirizzo (ad es. da Liceo scientifico a Liceo scientifico ), anche in corso d anno, devono presentare apposita istanza alla scuola prescelta, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. La domanda, ad ogni modo, può trovare accoglienza previa intesa tra i consigli di classe, rispettivamente, in uscita e in entrata, circa il percorso didattico seguito attinente l equipollenza dei piani di studio. L ammissione agli esami integrativi, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell attività lavorativa. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l idoneità alla classe successiva, possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella cui da accesso il titolo di studio posseduto. Si ricorda, inoltre, che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito, anche se non caratterizzante il nuovo indirizzo di studio, sia nel caso di passaggio senza esami sia nel caso contrario. Ne consegue che lo studente che non abbia superato a fine anno debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe 4

successiva, non può effettuare cambio d indirizzo con passaggio a classi di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curricolo). Circa lo svolgimento dei relativi esami si richiamano l O.M. n 90/01 e le annuali ordinanze sugli scrutini ed esami. C) Disposizioni Finali Sul versante prettamente valutativo, si precisa che la materia è dettagliatamente normata dal Regolamento sulla Valutazione ex D.P.R. n 122/09, che riguarda tutti gli ordini e grado scolastici, con l avvertenza che gli esami di idoneità e integrativi sono equiparati a modalità di scrutinio finale. E fatto obbligo a tutti i Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Statali e Paritarie di dare puntuale applicazione alla normativa vigente sulla materia trattata con particolare riferimento alle precise indicazioni fornite con la presente Direttiva. Il Direttore Generale Francesco Mercurio 5